Leggi Siccardi PDF

Title Leggi Siccardi
Author Chiara Carbone
Course Storia Contemporanea
Institution Università degli Studi di Milano
Pages 2
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Summary

esercitazione e analisi delle leggi siccardi...


Description

Sebastian Davide Lomonte

LEGGI SICCARDI

Le leggi siccardi sono norme legislative che prendono il nome dal guardasigilli Giuseppe Siccardi, il quale, in seguito all’avvio di una serie di riforme del governo d’Azzeglio relative agli istituti giuridici del Regno di Sardegna, le presentò come proposta di legge ed esse furono approvate dalla maggioranza, ma trovarono resistenza da parte dei conservatori maggiormente legati alla Chiesa Cattolica. Il progetto di legge fu presentato il 25 febbraio del 1850 inizialmente come un unico progetto dii legge, ma in seguito fu suddiviso in tre progetti separati che furono approvati e poi promulgati dalla Corona il 9 aprile. Queste disciplinavano il rapporto Stato-Chiesa e in particolare limitavano alcuni diritti ecclesiastici, generando una forte reazione da parte della Chiesa; pertanto segnarono l’inizio di un forte attrito tra il Papato e il regno sabaudo. Nei primi sette articoli di questo complesso di leggi sono racchiusi i principi base del disciplinamento del rapporto Stato-Chiesa: principio di uguaglianza con conseguente abolizione dei tribunali ecclesiastici (parità di legge tra cittadino laico e cittadino ecclesiastico), divieto di diritto di asilo e richiesta di regolazione del contratto di matrimonio. In particolare nei primi 4 articoli viene regolamentato il principio di uguaglianza, ovvero viene decretato che le cause giuridiche, siano esse penali (art.3) o civili (art.1), siano quest’ultime tra ecclesiastici e laici o esclusivamente ecclesiastici, o siano esse di qualunque natura, sono soggette a giurisdizione penale o civile; dunque il clero è soggetto alle leggi civili e penali dello Stato, e le pene da esse stabilite devono essere applicate dai tribunali civili (art.4). Questo ridimensionò la funzionalità del foro ecclesiastico, ovvero i tribunali speciali di cui si avvalevano i componenti del clero per sottrarsi alla giustizia civile; tuttavia l’articolo 4 specifica che all’autorità ecclesiastica spetti il diritto di esercitare la propria sovranità in ambito spirituale, ovvero di applicare le proprie pene in suddetto ambito. Viene inoltre stabilito che anche le cause relative al ‘diritto di nomina attiva e passiva’ siano soggette a giurisdizione civile, abolendo il principio di ‘manomorta’, termine che indica l’esistenza perpetua del patrimonio degli enti ecclesiastici. L’articolo 2, infatti, stabilisce che l’acquisizione o la cessione di beni o stabilimenti ecclesiastici, siano sottoposte alla giurisdizione civile. In concreto questo determinò la possibilità di sottoporre a tassazione anche i beni immobili ecclesiastici e l’obbligo dell’autorizzazione governativa previa l’acquisizione di beni immobili da parte del clero (art.unico); l’autorizzazione governativa preventiva consisteva in un regio decreto, parere del Consiglio di Stato, e tale autorizzazione era necessaria anche in caso di donazione tra vivi o in caso di ereditarietà di beni. Altro principio che viene trattato è il divieto di diritto di asilo (art.6), questo perché in passato, la Chiesa offriva diritto di asilo politico a coloro che si trovassero sul suo territorio permettendo che alcuni ‘pregiudicati’ non venissero sottoposti a processo. L’articolo in questione infatti stabilisce che in caso di necessità di arresto di un cittadino attualmente rifugiato in territorio ecclesiastico, esso non venga più considerato territorio immune e si dovrà ugualmente procedere alla sua cattura per sottoporlo a processo, portando rispetto e i riguardi dovuti al luogo e ai riti spirituali; è necessaria

previa comunicazione al parroco e tali riserve dovranno essere portate anche in caso di sequestro o perquisizione di beni ecclesiastici. Il terzo principio è contenuto nell’articolo 7, dove viene incaricato ufficialmente il Re di elaborare un progetto di legge relativo al regolamento del contratto di matrimonio in relazione alle leggi civili e di presentarlo al parlamento....


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