Appello Penale - Spaccio di lieve entità - Non punibilità ex 131bis PDF

Title Appello Penale - Spaccio di lieve entità - Non punibilità ex 131bis
Author P. A.
Course Giurisprudenza
Institution Università di Pisa
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Summary

Prima esercitazione stesura atti penali. Impugnazione per non punibilità per lievità del danno ai sensi dell'art 131bis c.p....


Description

al Sig. Cancelliere del TRIBUNALE DI PISA - SEZIONE PENALE ATTO DI IMPUGNAZIONE CON CONTESTUALI MOTIVI Sentenza n° 1244/2019 C/ KAMBI Jalley Bakary, nato in Gambia il 05/05/1991, residente in Pisa, Via della Faggiola 26, C.U.I. 05767PU Emessa dal Tribunale di Pisa in composizione Monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Grazia Maria GRIECO Da trasmettere alla

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE PENALE Atto di Appello Il sottoscritto Avvocato Roberto Nocent, del Foro di Pisa, con Studio Legale posto in Pisa – Via Santa Marta n. 70/74 – in qualità di difensore di fiducia giusta nomina già versata in atti - del Sig. Kambi Jalley Bakary, nato in Gambia il 05/05/1991, condannato per i reati di cui agli Artt. 81 C.P. e 73, comma 5 del DPR n. 309/90, alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 800 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre che al pagamento delle spese processuali, DICHIARA di proporre appello, ai sensi dell’art. 593, avverso la Sentenza n° 1244/19 (Procedimento n° 386/19 R.G.N.R.), emessa in data 02/07/2019 dall’Ill.mo Tribunale di Pisa in composizione Monocratica, in persona della Dr.ssa Grazia Maria GRIECO, e depositata in data 30/09/2019 . La presente impugnazione investe in toto il capo d’imputazione in relazione a tutti i punti della decisione per i seguenti motivi . FATTO CONTESTATO

Il Sig. Kambi Jalley Bakary, a seguito di convalida dell’arresto, veniva condotto a giudizio con rito direttissimo dinanzi all’Ill.mo Tribunale di Pisa in composizione Monocratica, per rispondere del reato oggetto del medesimo procedimento per cui si propone appello. All’udienza del 18/01/2019, il difensore chiedeva un termine a difesa ed il Giudice disponeva il rinvio dell’udienza in data 02/07/2019. All’udienza del 02/07/2019 l’imputato, per mezzo del difensore munito di procura speciale, chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato ed il Giudice, prendendo atto che non veniva formulata nessuna opposizione del P.M., ammetteva il rito speciale e dichiarava aperta la discussione. Previa acquisizione degli atti del P.M. e ascoltate le conclusioni delle parti, la Dott.ssa G.M. Grieco condannava l’imputato alla pena base di anni uno di reclusione ed al pagamento di una multa, pari ad €. 1.600 . Pena ridotta a mesi sei di reclusione ed €. 800 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per la continuazione e per l’applicazione del rito premiale . Avverso tale sentenza, l’imputato Kambi Jalley Bakary, a mezzo del proprio difensore, intende proporre appello fondato sui seguenti MOTIVI MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITA’ ex Art. 131bis Ad avviso di questa difesa, pur non potendosi discutere in merito alla riconducibilità dei comportamenti che integrano la condotta criminosa in capo all’imputato, non può sottacersi sulla particolare modestia dell’offesa nonché sull’assoluta occasionalità della condotta posta in essere. Come è noto, l’Art. 1 del D.lgs. n°28 del 16.03.2015, mediante l’inserimento nel C.P. dell’Art. 131bis, ha previsto l’istituto della particolare tenuità, da cui deriva la non punibilità per i reati per cui è prevista la pena

detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, e quando per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’Art. 133, comma 1 del C.P, l’offesa è di particolare tenuità e la condotta non abituale. Inoltre, l’ultimo comma dell’Art. 131bis prevede l’applicabilità dell’istituto anche quando il legislatore abbia già previsto la particolare tenuità del fatto come circostanza attenuante. E’ pacifico dunque come il capo d’imputazione per cui si appella, rientra, secondo il profilo sostanziale, nel campo di applicazione del 131bis. Il riconoscimento della causa di non punibilità ex 131 bis, non sembra essere precluso nemmeno dal fatto che l’imputato abbia agito in continuità. E’ questo, infatti, l’indirizzo seguito sempre più spesso dalla Suprema Corte, la quale con recenti pronunce si è discostata dall’orientamento per cui la tenuità del danno fosse incompatibile con l’istituto del reato continuato. (V. Cass. Sent. n° 3353 del 24.01.2018; Cass. Sent. n° 44896 dello 08.10.2018). Secondo il nuovo indirizzo invece la logica antinomia fra reato continuato e particolare tenuità del fatto è rilevabile solo nel caso in cui le violazioni espressioni del medesimo disegno criminoso siano in numero tale da costituire di per sé dimostrazione di una certa serialità nel delinquere ovvero di una progressione criminosa...o ancora ove detta reiterazione non sia espressiva di una chiara tendenza od inclinazione al crimine (Cass. Sent. n° 9495 del 02.03.2018; Cass. Sent. n° 41011 del 24.09.2018; ) . Inoltre, secondo il nuovo indirizzo giurisprudenziale, non applicare l’art. 131bis C.P. nella fattispecie continuata significherebbe andare contro l’intenzione del legislatore, che con l’art. 81 C.P. ha voluto riservare al reo un regime sanzionatorio di favore. Il presupposto applicativo di natura oggettivo della particolare tenuità dell’offesa, cosi come quello soggettivo della non abitualità del

comportamento, ad avviso dello scrivente difensore, risultano provati dai fatti così come emersi dalle ricostruzioni ottenute nella fase istruttoria. Il peso della sostanza stupefacente effettivamente ceduta dal Sig. J.B. Kambi è estremamente lieve. Si tratta di marijuana ceduta solo in due occasioni, in una delle quali per un peso netto di 3gr. , e nell’altra per un peso lordo di 4,5 gr. . Di detta sostanza, peraltro, non risulta neppure noto il quantitativo di principio attivo . Nel corso della perquisizione personale e domiciliare dell’imputato, non è stato trovato nessun elemento idoneo a far presupporre un’abitualità di spaccio e neppure che la condotta fosse stata ripetuta . Nessuno dei tipici strumenti indicati dalla giurisprudenza quali indici di cessione dello stupefacente, quale bilancino di precisione, coltelli da taglio, pellicola o altro materiale idoneo al confezionamento in dosi, è stato trovato nella disponibilità dell’imputato. Nel domicilio non è stato trovato denaro in contante. E’ stata rinvenuta solamente una dose di marijuana di 3,2gr, anche questi lordi e verosimilmente destinata all’uso personale del Sig. J.B. Kambi, come lui stesso ha dichiarato in sede di convalida di arresto. Dal verbale di convalida di arresto, si può evincere anche, come l’imputato fosse solito frequentare le zone in cui è stato arrestato. Si tratta di Via Consoli del Mare e di Piazza Vallerini che, seppur indicati dalla Polizia Giudiziaria come luoghi frequentati solitamente da spacciatori, sono fuor di dubbio luoghi di incontro, di dialogo e confronto per quegli emigranti che si trovano in difficoltà, dove discutono e cercano soluzioni per le loro problematiche, trovando spesso la forza per risolverle e accelerare il processo di integrazione che lo stesso Sig. Kambi J.B. sta percorrendo.

Tanto è vero che, in una strada adiacente ai suddetti luoghi, in Via della Faggiola n° 26, è situato un centro per l’integrazione della Croce Rossa, che oltre ad ospitare l’odierno imputato, accoglie tanti altri soggetti che vertono nello stesso status . Questo corrobora le dichiarazioni del Sig. Kambi, per cui la sera del 17/10/2019 fosse uscito dal domicilio solo per raggiungere il suo gruppo di conoscenti e il fatto che indossasse delle scarpe ben visibili, di colore arancione, testimonia come l’imputato non avesse nessuna intenzione di occultare i suoi spostamenti. Per questi motivi la cessione delle dosi di marijuana appare connotata da assoluta occasionalità nonché eseguita con modalità rudimentali tali da configurare un offensività minima. IN PUNTO DI PENA Qualora la causa di non punibilità ex art. 131bis non dovesse essere riconosciuta da questa Ill.ma Corte, l’odierno difensore, in via subordinata, chiede che la sentenza sia riformata in punto di pena. Non può sottacersi che la pena, così come determinata dal Giudicante, non appaia proporzionata ai fatti in concreto commessi dal Sig. Kambi. Come emerge dalla ricostruzione dei fatti, in particolare in sede di convalida di arresto, l’odierno imputato ha dichiarato più volte come la sostanza stupefacente fosse destinata all’uso personale e consumata per alleviare i dolori causati da un problema di salute alla mano. Questa terapia alternativa, così come affermato dal Sig. Kambi, rendeva più tollerabile il suddetto dolore, concedendogli un riposo sereno quando tornava nel domicilio di sua disponibilità. È presumibile, quindi, come quasi la totalità dello stupefacente detenuto fosse destinata all’uso personale e di gruppo.

In fatti, nelle occasioni in cui l’imputato ha ceduto le esigue dosi, ha sempre attinto dalle buste di marijuana, ignorando l’hashish nonostante fosse in quantità maggiore e già divisa per stecche. E’ verosimile come l’hashish sia stata divisa esclusivamente per il consumo di gruppo e assolutamente non destinata alla cessione. Inoltre non può non essere considerato che il Sig. Kambi abbia guadagnato dalla cessione di stupefacente, soltanto l’esigua somma di Euro 30. Pertanto si chiede a questa Ill.ma Corte, il riconoscimento dell’attenuante generica di cui all’Art. 62, n°4 del C.P. che come affermato dalla Suprema Corte, è compatibile con la fattispecie prevista dall’Art. 73, comma 5, DPR n°309/90 e applicabile in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale. (V. Cass. Sent. n° 13405 del 27.03.2019;

Cass. Sent. n° 2812 del

08.02.2017; Cass. Sent. n° 27874 del 27.01.2016) In fine, è doveroso per questa difesa, ricordare che l’odierno imputato sia incensurato. Inoltre, dal verbale di convalida di arresto, si evince come il Sig. Kambi abbia frequentato un istituto scolastico per 3 anni e che abbia già lavorato come saldatore sul territorio italiano. Tutti fatti che indicano la forte volontà del Sig. Kambi di volersi integrare in Italia, seguendo un percorso fatto di valori quali istruzione, lavoro e socialità. Si chiede dunque, che in sede di gravame, la pena finale sia stabilita nel minimo edittale con il riconoscimento dell’attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’Art. 62, n°4 del c.p. . Per tutti i suddetti motivi, il difensore, come sopra qualificato, propone APPELLO

avverso la Sentenza di condanna n°1244/2019 (Proced. n°386/2019 R.G.N.R.) nei confronti del Sig. Kambi Jalley Bakary, emessa in data 02/07/2019 dal Tribunale di Pisa in composizione Monocratica, in persona della Dr.ssa Grazia Maria Grieco, e depositata in cancelleria in data 30.09.2019, P.T.M. CONCLUDE IN TESI, applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex Art. 131bis c.p. e conseguentemente emettere una pronuncia di assoluzione perché l’imputato non è punibile ; IN VIA SUBORDINATA determinare la pena finale nel minimo edittale, con applicazione dell’attenuante generica ex art. 62, n° 4 c.p., determinando la medesima in mesi quattro di reclusione ed €. 600, ovvero quella diversa che verrà determinata dal prudente apprezzamento dell’Ill.ma Corte adita, comunque in maniera minore rispetto a quella stabilita in primo grado . Con osservanza . Pisa, lì 14.11.2019 .

Avv. Roberto Nocent...


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