Title | Art 84 codice civile - leggi utili per approfondire l esame di metodi e tecniche del servizio sociale. leggi |
---|---|
Author | Antonio Di Palma |
Course | Scienze del Servizio Sociale |
Institution | Università degli Studi Suor Orsola Benincasa |
Pages | 1 |
File Size | 34.6 KB |
File Type | |
Total Downloads | 52 |
Total Views | 141 |
leggi utili per approfondire l esame di metodi e tecniche del servizio sociale.
leggi alla base del servizio sociale...
← Art. precedenteArt. successivo →
Dispositivo dell'art. 84 Codice Civile Fonti → Codice Civile → LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA → Titolo VI - Del matrimonio (Artt. 79230) → Capo III - Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile → Sezione I - Delle condizioni necessarie
I minori di età non possono contrarre matrimonio [117] (1). Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi (2) al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni [ 90, 165]. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione [87, 89; c.p.c. 739]. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio [ 87 co. VI]. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo [741 c.p.c.].
Note (1) La mancanza dell'età minima richiesta per contrarre matrimonio rappresenterebbe (secondo parte maggioritaria della dottrina) una vera e propria incapacità giuridica, non potendosi ritenere il minore capace di divenire titolare del costituendo rapporto. (2) Il Tribunale per i minorenni può autorizzare pertanto il minore a contrarre matrimonio, al termine di un procedimento di volontaria giurisdizione attivato dal minore stesso. I due indispensabili requisiti (da valutarsi non alternativamente, bensì congiuntamente) sono: - la maturità psicofisica del minore, ossia la capacità di valutare coscientemente le responsabilità derivanti dall'importante atto matrimoniale; - i gravi motivi (tipicamente: la seduzione e la conseguente gravidanza che porterebbero al cd. matrimonio riparatore, sebbene la giurisprudenza non li consideri sufficienti, da soli ed in difetto della personalità responsabile, alla dispensa)....