Brocardi-it-Art-1331-Codice civile PDF

Title Brocardi-it-Art-1331-Codice civile
Author CLAUDIA PISANO
Course Diritto Pubblico
Institution Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
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Articolo 1331 Codice civile Opzione

Dispositiv

Dispositivo dell'art. 1331 Codice civile Fonti » Codice civile » LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni » Titolo II - Dei contratti in generale (artt. 1321-1469 sexies) » Capo II - Dei requisiti del contratto » Sezione I - Dell'accordo delle parti

Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla prop dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329 (1). Se per l'accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito giudice.

Note

(1) Il destinatario della proposta (opzionario) ha il diritto potestativo di concludere il contratto fronte al quale il proponente è in posizione di soggezione. L'opzione si differenzia da altre fattispecie analoghe. Essa ha struttura contrattuale, mentre proposta irrevocabile è un atto unilaterale. Si distingue dalla prelazione poichè l'opzione pon proponente in una posizione di soggezione, essendo questi vincolato alla decisione dell'opzionario; la prelazione, invece, vincola solo alla scelta del destinatario della proposta, proposta che il soggetto è libero di non fare. A differenza del contratto preliminare, in cui entrambe le parti sono obbligate alla stipula del definitivo, l'opzione obbliga chi la concede a mantenere ferma la proposta, e da all'opzionario il diritto di concludere il contratto.

Ratio Legis

La ratio sottesa alla norma è la medesima che si rinviene nella proposta irrevocabile (1329 c.c.): consentire al destinatario della proposta di valutare la convenienza dell'affare e di scegliere se stipulare o meno il contratto con la certezza che, nel periodo in cui compie queste valutazioni, la proposta rimane ferma. L'opzione è però diversa dalla proposta irrevocabile poichè è un contratto, normalmente stipulato dietr compenso a favore di chi si vincola. Poichè anche nell'opzione il proponente subisce una limitazione della propria libertà contrattuale, è necessario sia accompagnata dall fissazione di un termine di efficacia.

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Articolo 1331 Codice

Spiegazion

Spiegazione dell'articolo 1331 Codice civile

Varia configurazione dell'opzione; differenza rispetto alla prelazione, al contra claudicante e al contratto preliminare L'opzione ha una notevole varietà di configurazione.

Può costituire contenuto unico di un contratto o contenuto di una clausola contrattu si può raffigurare come diretta a provocare effetti costitutivi, modificativi o estintivi di situazione; si può configurare a contenuto negativo perché talora l'effetto è prodotto non esercizio della facoltà, o a contenuto positivo perché talvolta è necessario l'atto esercizio per far scaturire la conseguenza voluta; può indirizzarsi alla produzione di contratto preliminare; può rivolgersi a costituire un contratto definitivo; può rivestirs qualsiasi contenuto causale; può accedere a qualsiasi tipo di contratto. Frequenti so l'opzione di vendita, che conduce così ad una vendita obbligatoria come ad una ven reale, e l'opzione di mutuo (obbligatorio) nella sottoscrizione di obbligazioni o di pre pubblici quando (come nell'ipotesi di emissione determinata nel massimo) i1 mutuata ha facoltà di accettare o di respingere le sottoscrizioni raccolte (allo scopo di n eccedere i limiti del massimo di emissione); esempi di clausole d'opzione si hanno c. d. patti di rispetto che talora si oppongono ai contratti di durata (specialmente n locazione), in base ai quali uno dei contraenti (spesso il locatore) rimane tenuto contratto per una durata ulteriore oltre a quella c.d. di fermo, mentre l'altra parte facoltà di valersi o di non valersi del maggior termine.

Vi è però nell'opzione un carattere costante che serve a farla distinguere da figure af il vincolo definitivo di una parte a compiere una determinata prestazione se l'altra vo addivenire al contratto. Questa attualità di obbligo unilaterale non si riscontra, esempio, nella c.d. prelazione (pactum protimiseos; cfr. sub art. 1322, n. 9) che solo non crea obblighi nel soggetto favorito, libero, come nell'opzione, di prestare o non prestare la volontà diretta alla formazione del contratto al quale si riferisce l'obb dell'altra parte, ma subordina l'obbligo di quest'ultima, di preferire un soggetto in futuro contratto, al fatto che essa si induca al contratto medesimo, in modo che nessuna parte vi è, nella prelazione, un obbligo attuale e definitivo. Talora la leg chiama opzione ciò che è prelazione (esempio nell'art. 2441); ma la situazione c deriva dalla norma chiarisce la realtà: un esempio di patto di prelazione e nell'art. 15 caso di opzione e invece l’art. 1520.

Manca nell'opzione ogni espressione di volontà del favorito circa la prestazione ch oggetto dell'obbligo dell'altra parte; per il che essa si distingue dal contratto claudican nel quale, rispetto all'oggetto stesso, vi è invece costituzione effettiva di un rapporto, pure incompleto o annullabile, che per giunta, in questo secondo caso, è suscettibile spiegare immediata efficacia, salva la retroattività degli effetti del suo posteri annullamento.

Contenuto ed effetto dell’opzione

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Articolo 1331 Codice

L’analisi condotta sullo schema dell'opzione tracciato nell'art. 1331 rivela un rapporto più parti («quando le parti convengono»), di cui l'una si obbliga a stare alla prop dichiarazione, e l'altra si riserva la facoltà di accettarla o meno in un tempo posterio Rapporto ad obbligazione unilaterale, dunque, che importa, per la parte obbligata, n soltanto irrevocabilità della dichiarazione, ma anche obbligo di non impedire formazione della fattispecie o la produzione dei suoi effetti.

Del primo effetto fa cenno espresso l'art. 1331 quando considera proposta irrevoca la dichiarazione della parte obbligata, e quindi fa da essa scaturire le conseguen giuridiche prevedute nell'art. 1325. Le quali consistono nell'irrilevanza di una success desistenza dalla volontà favorevole al contratto, e quindi nella possibilità che fattispecie contrattuale venga ad integrarsi ad opera dell'altra parte, per qua l'obbligato possa avere materialmente revocato il consenso già prestato.

Il secondo effetto sembra possa scaturire dall'art. 1359, che reagisce contro l'ostac frapposto dalla parte al verificarsi della condizione, presumendo come avverato l'eve la cui realizzazione fu resa colposamente impossibile, e dall'art. 1059 che impone condomino il quale abbia già manifestato la sua volontà per la costituzione di u servitù attiva, di non creare impedimenti all'esercizio del diritto: la coincidenza contenuto di codeste disposizioni fa intendere che esso assurge a principio general che quindi è suscettibile di governare anche ipotesi non espressamente previste. Si p parlare di violazione dell'obbligo di non impedire la formazione della fattispecie quan ad esempio, si renda impossibile alla controparte di esercitare la facoltà di accett (mediante violenza o raggiri, facendo ignorare alla controparte i successivi mutamen domicilio, residenza, o dimora, operando in maniera da farle negare o da farsi negare autorizzazioni che possano essere necessarie, ecc.); si può parlare di violazio dell'obbligo di non impedire che la fattispecie produca i suoi effetti quando, ad esem si aliena o si distrugge la cosa che è oggetto della prestazione promessa, o si fa modo che non venga ad esistenza la cosa futura che l'obbligato avrebbe dov prestare; e perciò nel caso di opzione è evidentemente convenuta l'indisponib (obbligatoria: art. 1379) del bene che è oggetto della prestazione promes dall'obbligato (v., su ciò, anche, supra, sub art. 1327, n. 5).

Nella violazione di tali obblighi non deve riscontrarsi un'ipotesi di responsabilità culpa in contrahendo, perché questa consiste nell'ignorare colposamente la manca degli elementi necessari per la produzione dell'effetto contrattuale o nel tac colposamente all'altra parte la mancanza stessa (articoli 1337 e 1338); il che è dive dalla fattispecie sopra considerata.

Sua natura giuridica

Si intende agevolmente che la facoltà di opzione è contenuto di un negozio a strutt contrattuale.

Nella qualifica di parte data dall'art. 1331 tanto all'obbligato quanto al favorito v'

chiaro indice della partecipazione di quest'ultimo alla formazione del negoz rimanendo così escluso che egli vi assuma un contegno semplicemente recettizio noti l’identità di formulazione fra l’art. 1331 e gli articoli definitori dei singoli contra © Brocardi.it 2003-2019 - Tutti i diritti riservati

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dove, come nell'art. 1331, si fa cenno di «una parte» e dell’«altra»; ma si noti, di che nell'art. 1331 si presuppone che le parti convengano l'opzione, in modo esprimere senza ombra di dubbio che la volontà di entrambi i soggetti è necessaria la produzione del negozio. E val la pena di rilevare ancora che, nel successivo 1334, i1 soggetto al quale gli atti unilaterali sono diretti viene designato «persona quale (gli atti) sono destinati», e non parte.

Da ciò la conseguenza che dall'art. 1331 esula la figura, così della proposta come d promessa unilaterale, alle quali è estranea la bilateralità strutturale. L'art. 1331 avvic opzione e proposta quoad effectum non quoad naturam, come appare dal se letterale delle sue enunciazioni; se si potesse parlare di proposta o di prome unilaterale si dovrebbe questa scindere da una convenzione fra obbligato e favo diretta a stabilire l'irrevocabilità della dichiarazione e l'indisponibilità del bene oggetto questa, con che si spezzerebbe l'unità negoziale che deve senza meno ammettersi caso di opzione.

Il discutere poi, se nell'art. 1331 si indichi una promessa preliminare o una prome definitiva sembra, in secondo luogo, inutile, essendosi visto che l'opzione può av indifferentemente l'uno o l'altro contenuto.

Si è detto che il contratto con opzione è sospensivamente condizionato all'eserc della facoltà di accettare la dichiarazione. Ma l'esercizio di questa facoltà non è a che la prestazione del consenso necessario a costituire il contratto, integra cio contratto in uno dei suoi elementi mancanti: se mai attuerebbe una condicio iuris, n un evento condizionante, il quale, anche nella figura della condizione potestativa e compimento di un atto sia pure il più semplice» ad opera della parte dalla qu avrebbe dovuto dipendere il verificarsi della condizione, «come nell'esempio scolast si Capitolium ascenderis», L'esercizio della facoltà d'opzione dipende dall'arbitrio favorito; e l'arbitrio di una delle parti non dà luogo a condizione. La parte si determin all'esercizio della facoltà in relazione a circostanze che possano farglielo riten conveniente; e queste circostanze soltanto potrebbero costituire evento condizionan Ma fino a quando esse non vengono dedotte espressamente, non potranno ess ritenute come vincolanti la determinazione della volontà, e quindi non subordinan negozio. Il verificarsi dell'evento condizionante deve potersi controllare da entrambe parti ed obiettivamente; perciò, mentre non sono ammissibili condizioni non espress subordinare un negozio all'arbitrio della parte non vale altro che subordinarlo al s consenso.

L'opzione, quindi, più che dar luogo a condizione, permette alla parte favorita esprimere con maggiore ponderatezza la sua volontà favorevole al contra consentendole di ritardare la prestazione del suo consenso senza correre il rischio vedere estinto o revocato il consenso dell'altra parte.

Da ciò la tendenza, preferibile, di ritenere il negozio con opzione un negozio pende (precisamente un negozio in formazione), non un negozio condizionato. E que tendenza riceve conferma nel testo dell'art. 1331, ove l'esercizio dell'opzione è chiam

accettazione, ed ove alla promessa dell'obbligo si dà valore giuridico di proposta.

L'esercizio dell'opzione perfeziona il contratto (preliminare o definitivo) o modific © Brocardi.it 2003-2019 - Tutti i diritti riservati

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contratto e implica manifestazione ritardata del consenso; manifestazione ritardata base ad una precisa convenzione anteriore, cioè a dire, legittimamente espressa oltr tempo di regola destinato allo scambio delle dichiarazioni di consenso. Ultrattiv quindi, della dichiarazione di opzione e non retroattività.

Termine per l’opzione

Si è detto (supra, sub n. 2) che l'opzione implica indisponibilità del bene che è ogge della promessa dell'obbligato.

Da ciò la necessità che l'opzione sia concessa per un tempo determinato e particolare, per un tempo che non possa ritenersi eccessivamente limitativo della lib di commercio del bene stesso.

La sola circostanza dell’apposizione di un termine di opzione non breve non indurreb invalidità del negozio; soccorrerebbe infatti la valutazione imposta dall'art. 1379 c mira a conservare il vincolo convenzionale fino a quando non lo si possa rappresent quale ostacolo alla circolazione dei beni.

La mancanza di un termine per l'accettazione non è indeterminatezza di durata vincolo, cioè non spingerebbe verso la sua nullità; la situazione si ricollega a previsione dell'art. 1183 (art. 1331, 2° comma), e il diritto di opzione si conserva fino termine che potrà stabilire il giudice secondo le circostanze, osservato sempre disposto dell'art. 1379.

Relazion

Relazione al Libro delle Obbligazioni (Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

206 Si è poi disciplinata la c.d. opzione (art. 225) che, per quanto sia più frequente

nella pratica della compravendita, non è rara negli altri contratti. In base al relativo patto si riserva ad una delle parti, e per un certo periodo di tempo, diritto di preferenza avente un contenuto determinato. E' chiaro che la clausola fa dipendere dalla mera volontà di una parte l'intera efficacia del contratto; ma non si è fronte alla condizione meramente potestativa che rende nulla l'obbligazione, perché è tale solo quella che fa dipendere l'efficacia di una delle attribuzioni patrimoniali (assunzione di un obbligo, alienazione di un diritto) dalla mera volontà dell'obbligato o dall'alienante. La riserva di opzione si è raffigurata come produttiva degli stessi effetti dell'offerta ferma. E in realtà, la parte che si è obbligata alla preferenza è vincolata da questo...


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