CAP 1 - Riassunto Legislazione a tutela dell\'infanzia e dell\'adolescenza PDF

Title CAP 1 - Riassunto Legislazione a tutela dell\'infanzia e dell\'adolescenza
Course Legislazione a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
Institution Sapienza - Università di Roma
Pages 7
File Size 131.3 KB
File Type PDF
Total Downloads 42
Total Views 151

Summary

Capitolo 1 riassunto libro manuale di diritto minorile; autore: moro...


Description

CAPITOLO 1: UN DIRITTO PER I MINORI DIRITTO INTERNO: Costituzione; decreti legge e legislativi, regolamenti, leggi regionali e normativa locale; codice penale e civile DIRITTO INTERNAZIONALE: trattati, intese, direttive, convenzioni, dichiarazioni. Se Italia non rispetta legge internazionali va incontro ad infrazioni della comunità europea: lo Stato è obbligato anche verso qualcuno che sta sopra di lui, non solo verso i suoi cittadini La COSTITUZIONE è la legge fondamentale dello stato. Costituisce il vertice della struttura piramidale delle fonti normative (struttura gerarchica) Ordinamento giuridico: complesso delle fonti Minori carta istituzionale, legge ordinale, normativa ad hoc Minore colui che ancora non ha compiuto 18 anni 12-14 anni minore viene ascoltato nei procedimenti che lo riguardano in base al suo discernimento (maturità) valutato caso per caso. rispondono penalmente coloro che esercitano la patria potestà. 14-18 anni si accerta caso per caso la capacità di intendere e di volere. 18 anni diventiamo penalmente responsabili. Doveri del genitore: Mantenere, educare, istruire Codice Civile Articolo 147: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis Prima del 75 (riforma famiglia codice civile) la responsabilità era solo del pater familia. CULPA IN EDUCANDO e CULPA IN VIGILANDO Art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli”. Art. 147 del Codice Civile prevede “(…)l’obbligo di (mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli” I genitori sono responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. Se l’onere probatorio circa l’assenza di colpa nella vigilanza si attenua con il crescere dell’età del minore, al contrario, i doveri educativi permangono costanti nel tempo. Le persone indicate nei commi precedenti (genitori, tutori, precettori..) sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto dimostrando di avergli impartito un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere, all’indole e alla personalità del minore. anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi . In tale contesto, non è più possibile ritenere che la semplice separazione personale tra i genitori o lo scioglimento del vincolo matrimoniale escludano la possibilità di esercitare la potestà genitoriale e la funzione educativa. Il dovere educativo e di vigilanza dei genitori sui figli minori è, sempre sussistente anche nell’ipotesi di genitori non coniugati. Dichiarazione di Ginevra 1959 il minore ha diritto ad una educazione gratuita e obbligatoria. In Italia scuola obbligatoria per elementari e medie. L’educazione deve contribuire alla formazione a carattere generale del minore. Deve quindi sviluppare la sua facoltà di giudizio personale, autonomia di pensiero, senso di responsabilità morale sociale e personale. A 18 anni deve essere in grado di poter rispondere per se stesso.

Costituzione Art 34 Art 2: formazioni sociali ove si svolge la sua personalità scuola e famiglia, sono le agenzie educative per eccellenza; mancando interazione tra le due fallisce il compito educativo. Le modalità educative (genitori e scuola) devono essere adeguate. No ricorso sistematico a violenza fisica o verbale da cui deriva un pericolo di malattia nel corpo o nella mente. Si parla altrimenti di reato di ABUSO DEI MEZZI EDUCATIVI. I mezzi educativi sono gli strumenti di cui il genitore dispone per educare il figlio. Codice penale Art 582: Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni Art 583: La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1)se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto ne deriva un acceleramento del parto Art 571: Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Il legislatore ha limitato le interferenze della legge penale ai soli casi in cui l’offesa abbia raggiunto un’intensità tale da mettere in pericolo l’integrità fisica del minore. Adulto deve porsi accanto al minore come guida. Importante è l’interazione dialogica tra soggetto educante e soggetto in crescita. Entrambi devono cooperare per la realizzazione del progetto educativo. Il soggetto educante deve avere autorevolezza: portare il minore a comprendere che quella regola è giusta. UN DIRITTO PER I MINORI È solo negli ultimi decenni che l’ordinamento giuridico ha incominciato a riconoscere che anche il minore è titolare di un’ampia gamma di diritti: DIRITTI DELLA PERSONALITA’ che implicano la tutela dell’integrità psicofisica ed il diritto ad essere mantenuto, educato ed istruito. I diritti della personalità sono: -Diritto alla vita -Diritto all’identità -Diritto alla libera manifestazione del pensiero -Diritto alla salute Lesione compromette lo sviluppo integrale e armonioso del minore e della sua personalità. Il diritto del minore ad interrompere l’abuso viene esercitato o dai genitori o da chiunque sia a conoscenza dell’abuso in atto e che quindi sarà in giudizio per conto del minore. Solo negli anni 60 si è incominciato a parlare di un diritto minorile 1965 appare il primo manuale di diritto minorile che ha cercato di analizzare in modo compiuto e collegato la normativa civile e penale elaborata a protezione e promozione della personalità minorile. una cosa è determinare i doveri da parte dell’adulto e una cosa è riconoscere diritti proprio al soggetto debole: nel primo caso ci si limita a prevedere sanzioni a carico del trasgressore, nel secondo caso ci si deve preoccupare di portare al soddisfacimento positivo quell’interesse del minore. A lungo il minore è stato percepito più come un essere che solo attraverso l’itinerario educativo diviene persona che come una persona umana già esistente e quindi portatrice di esigenze autonome e peculiari che devono trovare risposta. Il diritto minorile non è altro che il diritto dei diritti del minore: diritto che evidenzia e raccoglie e collega quell’insieme di diritti che assumono una particolare connotazione in relazione ad un soggetto che si trova in condizioni di particolare debolezza e perciò appare meritevole di una particolare considerazione e di uno specifico aiuto. Il diritto dei minori diviene cosi diritto per i minori: non prende più in considerazione il soggetto in età evolutiva per disciplinare esclusivamente il comportamento che gli adulti devono tenere nei suoi confronti o i doveri che il minore ha nei confronti della collettività; è un diritto che si ripiega sui bisogni e le esigenze di una personalità in formazione e

cerca di identificare istituti giuridici e strumenti operativi per dare una efficace risposta al desiderio di ogni ragazzo di crescere verso la libertà. 1900 Conferenza dell’Aja (per la prima volta ci si pone dal punto di vista del minore) di diritto internazionale privato aveva promosso una Convenzione per regolare la tutela dei minori e numerose Convenzioni sono state stipulate sin dagli anni 20 per disciplinare il lavoro dei fanciulli, stroncare il fenomeno della tratta delle donne e dei fanciulli, per regolare le competenze delle autorità e le leggi applicabili per la protezione dei minori e per disciplinare alcuni istituti di diritto familiare. 1924 Società delle Nazioni approva una Dichiarazione dei diritti del fanciullo che per la prima volta enunciava (sommariamente) alcuni fondamentali diritti la cui attuazione era condizione per un adeguato sviluppo umano del minore. 1959 ONU, Dichiarazione dei diritti del fanciullo; dichiarazione di Ginevra non erano vincolanti per gli stati ma la loro rilevanza non si esauriva su un piano morale avendo effetti significativi anche sul piano giuridico 1989  ONU, CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA ribadisce che i diritti devono spettare ad ogni individuo senza distinzioni di razza colore sesso lingua religione o altra condizione. Diversi sono gli articoli dedicati al rapporto famiglia-bambino. Il bambino deve essere protetto dalle discriminazioni nei confronti dei suoi genitori; nel predisporre misure di protezione lo stato deve tener conto dei diritti e doveri dei suoi genitori; il bambino non può essere separato dai suoi genitori tranne che le autorità competenti riconoscano tale separazione come necessaria nell’interesse del bambino; il bambino ha diritto di mantenere relazioni personali e contatti diretti con i genitori separati; deve essere favorito il ricongiungimento familiare quando un membro della famiglia viva in uno stato diverso; entrambi i genitori hanno eguali responsabilità educative. Anche l’adozione è riconosciuta come strumento rilevante per assicurare una famiglia al bambino che ne sia privo. La convenzione riconosce inoltre che anche il ragazzo è portatore e titolare di tutti quei diritti civili che sono riconosciuti all’uomo. Vengono riconosciuti al ragazzo anche diritti sociali: diritto all’istruzione, a una corretta informazione, alla mutualità e alla sicurezza, ad uno standard di vita adeguato al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale e ad una adeguata assistenza ai suoi genitore. Viene riconosciuto il diritto al riposo e allo svago, il diritto del minore alla protezione dallo sfruttamento economico e dal lavoro rischioso o nocivo. I quattro principi fondamentali della Convenzione sono: - PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE: impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori - SUPERIORE INTERESSE DEL BAMBINO: prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente - DIRITTO ALLA VITA, SOPRAVVIVENZA E SVILUPPO: prevede il riconoscimento da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l'impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo - ASCOLTO DELLE OPINIONI DEL BAMBINO: prevede il diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale. L'attuazione del principio comporta il dovere, per gli adulti, di ascoltare il bambino capace di discernimento e di tenerne in adeguata considerazione le opinioni. Tuttavia, ciò non significa che i bambini possano dire ai propri genitori che cosa devono fare. La Convenzione pone in relazione l'ascolto delle opinioni del bambino al livello di maturità e alla capacità di comprensione raggiunta in base all'età. L’ascolto delle opinioni del bambino è sancito dall’articolo 12. Questo articolo considera il bambino come soggetto attivo capace di espressione e di pensieri validi. Per questo l’articolo 12 stabilisce un legame tra il bambino e la sua vita quotidiana e si focalizza su questioni vicine a lui come ad esempio i legami familiari, l’educazione, la scuola, il tempo libero e la salute. Il bambino deve quindi essere capace di esprimere la propria opinione senza pressioni o influenze esterne poiché in caso questo accadesse la sua decisione (“manipolata”) non verrebbe presa legalmente in considerazione. I genitori hanno perciò l’obbligo di porre attenzione anche al modo in cui formulano domande al bambino poiché potrebbero intimidirlo o influenzarlo nelle risposte. Inoltre l’importanza data alla scelte del bambino è direttamente proporzionale alle scelte da prendere. L’articolo 12 dichiara per questi motivi la necessità di nominare una figura addetta all’ascolto, stabilire i tempi e cercare

di far esprimere al meglio il bambino. Se la persona che ascolta appartiene ad enti pubblici deve possedere una qualificazione certificata. Art. 3 1.In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. 2.Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. 3.Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo. Art. 18 1.Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo. 2.Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. 3.Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari. Art. 19 vedi abuso I DIRITTI DEL MINORE NELL’UNIONE EUROPEA Luglio 2006 adozione da parte della commissione di una Comunicazione al Parlamento Europeo con la proposta di elaborare una strategia globale dell’UE per promuovere e salvaguardare efficacemente i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell’Unione. Problemi che si riscontrano nell’UE: esclusione sociale dei bambini Rom, traffico di minori, pedopornografia su internet, somministrazione ai minori di farmaci non sperimentati ad uso pediatrico. Si prevede l’attribuzione in tutti i Paesi dell’Unione di un numero telefonico unico alle linee di assistenza ai minori e di un altro numero telefonico per le linee dedicate ai minori scomparsi o vittime di sfruttamento. Forum europeo per i ritti dei minori prevede la partecipazione diretta dei minori e di altri interlocutori chiave per uno scambio di informazioni e per prendere iniziative efficaci a favore dei più giovani Carta di Nizza La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), in Italia anche nota come Carta di Nizza, è stata solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione. Articolo 24 Diritti del minore 1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore dei minore deve essere considerato preminente. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

I DIRITTI DEL MINORE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA La nostra Costituzione afferma il principio che la persona umana è il fine supremo dell’esperienza comunitaria: la buona vita umana di ogni individuo è la fonte primaria ed unica di tutte le energie attraverso cui si costruisce la vita sociale, diviene quindi indispensabile che anche attraverso l’organizzazione sociale sia assicurata la pienezza di vita. è indispensabile che si crei un assetto che riesca a soddisfare le fondamentali esigenze di sicurezza, eguaglianza e di sviluppo di ogni uomo perché ogni uomo ha valore qualunque sia il suo grado di sviluppo o le sue eventuali insufficienze: si vale perché si esiste. Un secondo principio è il principio pluralistico: l’uomo va considerato nella sua natura sociale, nel legame dell’uomo con l’uomo. L’accettazione del principio che lo stato moderno deve essere pluralista deriva dal riconoscimento che la comunità organizzata in stato nasce dal molteplice e nel molteplice si sviluppa. Un terzo principio è il principio solidaristico, indispensabile per sviluppare un autentico servizio alla persona e alla collettività nel suo insieme. La solidarietà è indispensabile per ridurre le molte onnipotenze che distruggono la vita degli altri, per superare egoismi di singoli o di gruppi che frammentano il tessuto sociale. La nostra carta costituzionale afferma che i diritti inviolabili della persona devono essere strettamente coniugati con l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale. I DIRITTI DEL MINORE NELL’ORDINAMENTO INTERNO Principi di carattere generale che orientano l’ordinamento giuridico minorile si ricavano dall’insieme della legislazione riguardante i soggetti in età evolutiva. Tali principi possono essere cosi individuati: -il minore ha propri diritti e principalmente il diritto ad un regolare processo di personalizzazione e di socializzazione -tali diritti devono essere assicurati egualmente a tutti a prescindere dal proprio status familiare o dalla appartenenza nazionale o etnica. -il minore ha diritto ad avere una famiglia, preferibilmente la propria resa capace di svolgere la propria funzione personalizzante e socializzante attraverso opera di sostengo; ma anche una famiglia sostitutiva ove la propria non possa temporaneamente o definitivamente dare al ragazzo quanto gli è indispensabile per crescere in umanità -essere nato da non equivale ad essere figlio di perché vi è una generazione nello spirito più significativa e fondamentale della generazione della carne -che alla famiglia deve essere riconosciuta piena autonomia ma che se essa anziché costruire distrugge la personalità del soggetto in formazione lo stato deve intervenire a tutela del soggetto debole -che educare significa non condizionare o colonizzare la persona ma porsi accanto ad essa per far uscire il soggetto in età evolutiva da una condizione di insufficienza -che se il ragazzo si presenta in difficoltà nel processo di socializzazione lo strumento per recuperarlo deve essere quello del sostegno ed aiuto a riprendere un itinerario di costruzione di personalità nel suo ordinario ambiente di vita (no emarginazione) -che attraverso la scuola il ragazzo deve essere aiutato a costruirsi ...


Similar Free PDFs