Capitolo 4 legge sulla Stampa PDF

Title Capitolo 4 legge sulla Stampa
Course Diritto Europeo dell'Informazione
Institution Università Cattolica del Sacro Cuore
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Capitolo 4, appunti legge sulla Stampa...


Description

l'introduzione del capitolo 4 con la legge sulla Stampa e quindi con la parte di programma che riguarda le leggi sui media che sono ovviamente i media, la carta stampata, i mezzi radiotelevisivi e la rete internet. L'ultima parte del corso ci occupiamo delle leggi sui mezzi di informazione, passiamo dai soggetti ai mezzi. Quindi partiamo dalla stampa, una regolamentazione molto datata perché è stato il mezzo di informazione più utilizzato almeno fino all'avvento della televisione. Quindi è chiaro che quando finisce il fascismo e poi viene scritta la Costituzione italiana; la giusta e comprensibile ossessione dei costituenti era quella di impedire che si ritornasse al regime fascista. Cioè che la libertà di stampa venisse blindata e garantita in modo certo. E abbiamo detto che questo articolo è stato realizzato con l'articolo 21 di cui ormai dovreste sapere a fondo i contenuti. Nelle 18 disposizioni transitorie della Costituzione, è prevista alla diciassettesima di queste 18 disposizioni transitorie è prevista l'emanazione di una legge sulla Stampa, cioè di una legge che sisciplini La Stampa e questa legge viene fatta dall'Assemblea Costituente cioè all'assemblea che aveva scritto la Costituzione, in sede legislativa, nel mese di gennaio del 48 prima che questa assemblea si sciogliesse. La legge 8 febbraio del 48 numero 47. Questa è la legge che ciascuno di noi dovrebbe osservare, se avesse in mente di fondare una testata giornalistica cartacea, cioè di aprire un giornale. Cosa bisogna fare quando si fonda un nuovo giornale? Innanzitutto bisogna registrare questa testata presso il tribunale. Quindi ogni territorio ha un tribunale competente per ospitare questo registro degli stampati presso la cancelleria e quindi se qualcuno di noi volessi aprire un giornale a Milano, dovrebbe andare in Corso di Porta Vittoria presso la cancelleria del Tribunale e depositare una serie di documenti che sono previsti per questa legge e registrare questa testata. Articolo 21. Chi sta in cancelleria e riceve questi documenti da chi è andato lì per registrare la testata. È un atto burocratico, un atto amministrativo pratico che serve per dare pubblicità alla nascita; non pubblicità nel senso di far sapere agli altri che c'è questa testata, ma pubblicità nel senso che da quel momento il nome della testata con tutti i nomi dei responsabili dell'editore, del direttore… è inseirto nel registro degli stampati. Questa registrazione segue delle regole specifiche e prevede il fatto che il requisito essenziale che ci sia un direttore responsabile, iscritto regolarmente all'ordine dei giornalisti. Ci deve essere qualcuno che certifichi il carattere professionale di quella testata. Quindi gli articoli della legge 47 del 48, sono spiegati tutti i requisiti essenziali per la registrazione; bisogna indicare l'editore, lo stampatore, dove viene stampato questo

giornale, bisogna dare tutte le informazioni di servizio che siano utili per rintracciare in qualunque momento i responsabili della pubblicazione degli articoli su quella testata, poi ci sono alcuni articoli di questi 25 articoli della legge sulla Stampa, che non esaminiamo tutti ma solo i più importanti. Tra cui: l'articolo 6 che riguarda le eventuali modifiche che intervengono nella vita dei giornali. Come il cambio di proprietà, ogni tanto i giornali cambiano tipografia, e quindi stampatore. Ecco queste informazioni devono sempre essere comunicate alla cancelleria del Tribunale. Ad es: segnalare che dal 15 febbraio del 2022 che non sarà più direttore tizio ma sarà direttore Caio. Quindi segnalare ogni variazione perché in qualunque momento la situazione degli stampati deve essere aggiornata. Perché c'è un obbligo di pubblicità, cioè di rendere pubblica la vita degli stampati. Efficacia di qeusta registrazione Quanto vale la registrazione degli stampati? Ovviamente vale sempre; nel senso che gli stampati poi hanno una loro vita e la registrazione va fatta una sola volta; però ci sono dei casi in cui gli stampati vengono registrati, ma poi non vengono mai prodotti perché non ci sono i soldi per stamparli opppure perché nel frattempo interviene una crisi che impedisce di essere pubblicata. Quindi la registrazione rimane lì, ma il giornale non esce. Se passano sei mesi da quando è stata registrata la testata, ma non è uscito nemmeno un numero, la registrazione decade e quindi va nuovamente riproposta; bisogna ripreparare tutti i documenti e ritornare in tribunale per registrare. L'efficacia nella registrazione, se la registrazione è stata fatta da più di sei mesi e non è mai uscito neanche un numero di questa testata, allora la registrazione si perde e bisogna presentare tutti i documenti. A colte quando le testate non hanno soldi e però vogliono conservare la loro registrazione. Vengono prodotti dei numeri zero, viene prodotta una prima pagina leggermente modificata rispetto alla pagina precedente e quindi si va avanti con questa edizione un po' fasulle, per non perdere il diritto alla registrazione perché teoricamente il giorno dopo potrebbe andare un'altra persona a registrare la stessa testata. Quindi il diritto alla registrazione si perde dopo sei mesi; c'è anche sempre all'articolo 7 un'altra ipotesi: la testata viene registrata, cominciano le pubblicazioni poi dopo un po' che sono usciti un po' di numeri della testata e mancano i soldi per continuare a produrre. E poi la testata non può più essere pubblicata; in quel caso c'è un anno di tempo per salvare il diritto alla registrazione.

Quindi per salvare la testata, l'editore ha un anno di tempo per poter trovare i soldi necessari per tornare a far uscire questa testata nelle edicole e quindi per poterla mettere in vendita. Questu sono alcuni dei Principi contenuti in questo articolo 7. Poi c'è l'articolo 8 della legge sulla stampa, perché riguarda la rettifica delle notizie inesatte, che è un principio che rende credibile l'informazione; la gente non si fida più di un'informazione se non ha l'umiltà di chiedere scusa. Quindi la rettifica delle notizie inesatte è un principio che consente di ristabilire il dominio della verità dei fatti e consente di dare una corretta informazione anche a posteriori all'opinione pubblica, qualora ci si rendesse conto che è stato commesso un errore; quindi la rettifica è un principio giuridico ma è anche un principio deontologico; principio che ha una efficacia che va aldilà della contingenza, cioè della immediata esposizione delle notizie. Anche a distanza di tempo è possibile ricredersi ed è possibile fare una rettifica di una notizia. La rettifica è un principio giuridico ed è un principio deontologico. Dal punto di vista deontologico abbiamo già esaminato il tema della rettifica. Dal punto di vista giuridico lo avevamo esaminato con l'articolo 2 della legge 69 del 63. Oggi ne riparliamo sulla Legge sui mezzi di informazione: la legge 69/63 era una legge sui soggetti dell'informazione, ovvero sui giornalisti. Questa è la legge sulla Stampa e all'articolo 8 prevede che i giornali debbano rettificare le notizie inesatte. In che modo? Ci sono dei criteri: c'è un criterio temporale e di evidenziazione grafica. Criterio temporale significa: io oggi leggo una notizia che mi riguarda nelle pagine più importanti del Corriere della Sera, è una notizia inesatta, chiedo la rettifica. La rettifica non può essere fatta il 15 di giugno, perché evidentemente io ho bisogno di riparare subito questo danno che mi è stato fatto da un articolo sbagliato, quindi in quel articolo 8 della Legge 47 del 48, si dice: “entro il secondo giorno bisogna rettificare la notizia”. Il corriere la riceve stasera la nostra rettifica. Non fa in tempo a pubblicarla domani, la deve pubblicare dopodomani. Per i settimanali se non si riesce a pubblicarla nel numero successivo, entro il secondo numero deve essere pubblicata. Rettifica entro tempi celeri, bisogna fare in modo che la rettifica arrivi subito, prima che la reputazione del soggetto danneggiato possa danneggiarsi eccessivamente.

È un criterio formale o grafico, cioè: la rettifica deve avere la stessa visibilità della notizia da rettificare, della notizia sbagliata che va corretta. Quindi l'articolo denigratorio e fuorviante nei miei confronti è stato pubblicato a pagina 8 in alto. La rettifica deve essere fatta con la stessa evidenziazione grafica con la stessa visibilità e non a pagina 58 nelle ultime tre righe. Quindi l'evidenziazione grafica vuol dire che, la riparazione del danno deve essere efficace anche dal punto di vista formale, deve essere incisiva anche dal punto di vista formale. Ci sono i corso in Parlamento delle discussioni, sulla possibile modifica di questo articolo, perché si vorrebbe che questa rettifica fosse esaustiva del risarcimento. La persona che chiede la rettifica, può anche giudicare la rettifica inadeguata, insufficiente a riparare il danno che ha subito. E quindi questa persona può comunque agire per vie legali e decidere dico di querelare per diffamazione quella testata giornalistica. Ci sono delle cause per diffamazione, delle quali si parla nel capitolo 4, che si sono risolte con delle condanne per i giornalisti che avevano rettificato in modo insufficiente, in modo tardivo, in modo graficamente non soddisfacente; e quindi la persona lesa, si era comunque ritenuta danneggiata da quell'articolo ed era riuscita a dimostrare di aver avuto un danno da quell'articolo e quindi aveva chiesto comunque i danni, nonostante la rettifica. Ci sono casi in cui la rettifica non può bastare. Le testate giornalistiche non possono pubblicare notizie non verificate. Ci sono alcune notizie che producono talmente tanti danni, che anche una rettifica fatta rispettando l'articolo 8 della legge sulla Stampa, può rivelarsi non pienamente riparatrice. E quindi i disegni legge che si sono discussioni in parlamento e che prevedrebbe l'impossibilità per il soggetto leso di sporgere querela di denunciare e di agire le vie legali nei confronti della testata che fa la rettifica con correttezza. Poi ci sono altri articoli di questa legge sulla Stampa, in particolare gli articoli 12 e 13 che regolano i casi di diffamazione a mezzo stampa. Ne parleremo della diffamazione a mezzo stampa e quindi è giusto che si sospenda un po' il discorso, ma almeno possiamo dire che l'articolo 12 prevede il fatto che la persona danneggiata da un articolo di giornale possa chiedere i danni a questa testata. E che la somma da riconosce verso l’oggetto danneggiato, è determinata dalla gravità dell'offesa e dalla diffusione dello stampato. Questo mi sembra evidente, un conto è scrivere un’offesa tenua. Altra cosa è scrivere una frase infamante nei confronti di una persona; quindi c'è offesa e offesa e poi un conto è scriverla sul Corriere della Sera, altra cosa è scriverla su un giornalino di quartiere dove viene Letta da 300 persone. Quindi in base alla diffusione dello stampato e la gravità dell’offesa, ci sarà poi una commisurazione, ci sarà una valutazione dell'entità del danno. E quindi anche il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento. Questo lo dice l'articolo 12. Ma poi c'è l'articolo 13 che è ancora più esplicito, e dice che la diffamazione a mezzo stampa è ancora più grave se consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Cosa vuol dire attribuzione di un fatto determinato?

Facciamo l'esempio di prima: l'aspirante politico che si deve candidare alle elezioni, non c'è scritto che potrebbe essere coinvolto in un'inchiesta. Quel giornale, scrive che quella persona è stata vista in piazza Sant'Ambrogio alle ore 10. L'articolo 13 prevede una pena ancora più grave per l'attribuzione di un fatto determinato. Cioè non ci si limita a fare una cosa generica: “quella persona potrebbe essere coinvolta in una inchiesta per tangenti sui rifiuti”, tutto in modo molto generico. Se invece la cosa non è generica, ma è circostanziata e puntuale, cioè c'è scritto in quell'articolo che Mario Rossi è stato visto il 15 aprile del 2031 alle 10:30 in piazza Sant'Ambrogio. Mentre ritirava una tangente da un'altra persona. Allora l’accusa è circostanziata ed è più credibile. Se è così preciso e se è così dettagliato il racconto. Sarà vero, vuol dire che è vera questa indiscrezione. E allora, la cosa ancora è più credibile, ferisce ancora di più la persona. Allora questo che cosa significa che la attribuzione di un fatto determinato, circostanziato, raccontato nei dettagli danneggia ancora di più una persona, soprattutto se il fatto inventato. L'attribuzione di un fatto determinato come questo, ai sensi dell'articolo 13 della legge sulla stampa, viene punito in modo ancora più severo. Altri 2 articoli che vanno ricordati dalla legge sulla Stampa sono il 14 e il 15. Sono articoli che vietano le pubblicazioni offensive nei riguardi dei minori. Articolo 14, cioè i giornali non devono pubblicare notizie o anche immagini che possano ledere la sensibilità dei Minori, ferire la sensibilità dei minori. L’articolo 15, i giornali devono astenersi dal pubblicare notizie o foto, immagini raccapriccianti, impressionanti che possano turbare anche la nostra emotività. Immagini troppo crude, di corpi violentati, di corpi senza vita, straziati dal dolore. Ecco l'accanimento sulla sofferenza va evitato, questo lo dicevano già lo diceva già l'articolo 15 della legge sulla Stampa. Gli articoli 16 e 17 riguardano le ipotesi di stampa clandestina che un po' avevamo accennato all'inizio della lezione. Cioè nell'articolo 16, viene punito chi comincia a far uscire una testata senza registrarlo. Se la stampa non è registrata, è stampa clandestina. L'articolo 17 è sempre stampa clandestina di una testata che è stata registrata ma poi è cambiato il direttore, è cambiato lo stampatore, è cambiato l'editore, sono cambiate un po' di cose. Ma chi aveva registrato non è tornato in Tribunale ad aggiornare queste informazioni. Ecco in quel caso siamo nella stampa clandestina perché quella testata non potrebbe uscire in quanto, presso il tribunale, presso la cancelleria del Tribunale nel registro degli stampati non sono state aggiornate le informazioni, su quello stampato. Questi 2 articoli disciplinano La Stampa clandestina.

Giornalismo online, stesse norme della stampa? O la rete è più libera? Risposta nel mezzo. Sono riassunte in un altro paragrafo importantissimo che dovete studiare e ricordare il paragrafo 6.1. Per internet ci sono regole diverse rispetto agli stampati. Ad es: internet non ha uno stampatore, perché la stampa è individuale di chi volesse stamparsi per sua comodità un articolo che è uscito on-line. Ma c'è un'altra caratteristica ancora più incisiva, ancora più determinante che segna una differenza sostanziale tra: i giornali cartacei e giornali on-line ed è l'aggiornamento costante, se io compro una copia del Corriere della Sera in edicola. La metto sulla scrivania alle 8 del mattino, poi a pausa pranzo, scoglio due pagine. Poi la sera magari dopo cena lo leggo ancora meglio, ma stiamo parlando di un giornale che è identico alle 8 del mattino, alle 14:47, alle 24, perché è un giorno finito stampato in quella versione e quindi immodificabile. On-line è un work in progress, è un lavoro in corso costante, che viene aggiornato più volte durante la giornata. Il giornale on-line viene curato di continuo, per cui se io mi collego alle 8 del mattino sulla home page del sito di Tgcom24 o di Repubblica o del giornale o della stampa, del messaggero, trovo delle notizie diverse rispetto a quelle che troverò alle 15 o alle 18. Il valore aggiunto dell'editoria on-line è l'aggiornamento nell'arco della giornata. Oggi con internet che aggiorna costantemente le notizie, il rischio è che l'edizione cartacea sia già vecchia a mezzogiorno, perché superata da quello che succede nelle prime ore della giornata. Quindi il valore aggiunto di Internet è proprio l'aggiornamento. Ma questo dal punto di vista giuridico, il giornale on-line non ha la stessa fisionomia e quindi se nell'edizione delle 8 del mattino nella homepage ci fosse un articolo diffamatorio, magari quell'articolo poi su segnalazione viene modificato; quindi il danno in qualche modo viene riparato, quindi non è possibile applicare al giornalismo on-line le stesse regole del giornalismo cartaceo in termini anche di responsabilità rispetto ai reati che si commettono a mezzo stampa. Anche i reati commessi a mezzo stampa, possono essere superati con l'aggiornamento del sito. Prima abbiamo parlato di rettifica, la rettifica sulla Stampa cartacea si può fare nella migliore delle ipotesi il giorno dopo; cioè se la frittata è stata fatta, al massimo il giorno dopo si può rettificare ma intanto per 24 ore va in giro la copia cartacea di un giornale che contiene notizie sbagliate. Se invece questa notizia sbagliata è sul sito online di quel giornale e chi l'ha scritta si rende conto che è sbagliata, la rettifica, la elimina, la corregge subito. La rettifica on-line può essere ancora più tempestiva, l'articolo può essere addirittura eliminato dalla rete.

La persona che si ritiene danneggiata da un articolo on-line, dovrebbe essere così scaltra, cosi veloce, nel salvare la prima versione dell'articolo che contiene una grave offesa nei suoi confronti e fare la denuncia sulla base di quella prima versione, perché nel frattempo il giornale on-line si è reso conto dell'errore e ha corretto il tiro, ha eliminato il nome di quella persona, ha eliminato l'accusa, ha cancellato proprio l'articolo. Ecco quindi sono diversi meccanismi di applicazione di queste regole che riguardano la rete. Non valgono per internet le stesse regole che valgono per l'editoria cartacea, ma ci sono dei casi, delle situazioni. Situazioni nelle quali invece l'editoria on-line deve conformarsi in tutto e per tutto alla legge sulla Stampa. La rete non è completamente libera ed è giusto che non sia completamente libera, ci devono essere delle regole anche per quanto riguarda la rete, ma non sono le stesse regole dell'editoria cartacea. Per l'esame, il capitolo 4 è un capitolo molto lungo complesso, ricco di nozioni, ricco di sentenze e di riferimenti. Nel capitolo 4.2 c'è una illustrazione di quelli che sono i provvedimenti che i governi hanno preso nel corso degli anni per sostenere l'editoria, dal punto di vista finanziario. L’editoria ha bisogno dei soldi pubblici perché altrimenti non sta in piedi, continuano ad arrivare degli aiuti indiretti. I contributi indiretti, cioè gli sgravi fiscali, le agevolazioni sugli investimenti pubblicitari. Nel paragrafo 4.2 c'è una illustrazione di misure che non vanno ricordate nei dettagli, ma bisogna cogliere soltanto questa evoluzione, in progressivo superamento della contribuzione diretta e l'incentivazione invece di quella indiretta. Invece poi dal paragrafo 4.3 della diffamazione....


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