Caso ferrini PDF

Title Caso ferrini
Author Carlotta Cimbali
Course Diritto internazionale
Institution Università degli Studi di Catania
Pages 2
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Summary

spiegazione sentenza ferrini...


Description

Caso ferrini Il diritto internazionale ha una duplice ratio: vuole garantire il rispetto del principio di uguaglianza sovrana tra Stati; e il principio di non ingerenza negli affari interni; con lo scopo che i tribunali di uno stato interferiscano negli affari di un altro stato. " La vicenda trae origine dalla decisione con la quale il giudice italiano ha affermato l’esistenza della giurisdizione italiana con riferimento ad un’azione intentata contro la Rep. federale tedesca, quando il 23 settembre 2998 in sign. Ferrini cita in giudizio federale tedesca, innanzi al tribunale di Arezzo, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subito per esser stato catturato ad Arezzo nel 1944 e successivamente deportato in Germania e costretto ai lavori forzati durante la seconda guerra mondiale, fino al 1945. La germania eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano e dichiara di non accettare il contraddittorio sul merito della vicenda. In tribunale successivamente dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano , perché i fatti sono stati compiuti da uno stato straniero, la germania, nell’esercizio della sua sovrnità e che pertanto la controversia è sottratta alla cognizione dello stato territoriale in base al principio dell’immunità ristretta. Pertanto la Corte d’appello di firenze ribadisce quanto affermato dal tribunale di Arezzo e osserva che il riconoscimento della giurisprudenza del giudice italiano non trova fondamento: né nella Convenzione di bruxelles del 27 giugno 1968, essendo escluse dal suo ambito di applicazione le materie attinenti all’esercizio di potestà pubbliche da parte di autorità statali; né nella dichiarazione dell’uomo del 1948 essendo le sue disposizioni rivolte non agli individui bensì agli stati e prive di valore percettivo immediato. Ferrini si rivolge alla corte di cassazione presentando diverse motivazioni tra cui: " -la violazione e falsa applicazione della convenzione di bruxelles, in quanto la controversia intercorre tra un soggetto privato avente il proprio domicilio in uno stato contraente, Italia, nei confronti di un altro stato contraente, germania, quindi entro l’ambito territoriale di applicazione della convenzione ." -la corte territoriale non ha rimesso alla corte giustizia europea la questione interpretativa volta a chiarire se la domanda di risarcimento, proposta nei confronti della Germania, rientri o meno nell’ambito di operatività della convenzione, violanfo gli arti. 2-3 del protocollo aggiuntivo della convenzione." -il secondo e il quarto motivo riguardano la violazione degli articoli 10-24 Cost. Per aver ritenuto che: il principio dell’immunità giurisdizionale degli stati stranieri ha natura e valore di principio generale di diritto internazionale consuetudinario; tale principio può operare anche in presenza di norme jus cogens e in particolare di quelle che attengono al rispetto della dignità umana e dei diritti inviolabili dell’uomo. " Contrariamente a ciò che dice ferrini, l’esistenza e l’operatività di una norma consuetudinaria di diritto internazionale che impone agli stati l’obbligo di astenersi nell’esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli stati stranieri, non sono revocabili secondo quanto disposto dall’art.10 cost." In definitiva, la corte afferma che la qualificazione delle norme relative ai crimini internazionali come norme jus cogens consentirebbe di considerare le stesse, prevalenti anche sulle norme in materia di immunità. Perciò gli autori di tali violazioni rispondo proprio delle violazioni commesse in deroga al regime dell’immunità funzionale. Quindi se l’immunità funzionale non può trovare applicazione , perché l’atto compiuto s configura come crimine internazionale, non vi è alcuna valida ragione per tener ferma l’immunità

dello stato. Gli studiosi sono concordi nell’affermare l’inapplicabilità del regime dell’immunità degli stati i relazione ad ipotesi di crimini internazionali....


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