Corte Costituzionale - riassunto dettagliato su composizione e funzioni della Consulta PDF

Title Corte Costituzionale - riassunto dettagliato su composizione e funzioni della Consulta
Course Diritto Costituzionale 
Institution Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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riassunto dettagliato su composizione e funzioni della Consulta ...


Description

CORTE COSTITUZIONALE La Corte costituzionale garantisce l’osservanza della Costituzione da parte degli organi che esercitano i poteri fondamentali dello Stato. Ha inoltre il compito di eliminare le norme legislative in contrasto con Carta fondamentale. È un organo: -

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Costituzionale: sia in relazione alle funzioni che esercita, sia in relazione al trattamento che la costituzione le riconosce che per quanto concerne la sua “intoccabilità” anche in sede di revisione ai sensi dell’art. 138 cost, in quanto considerato essenziale per la conservazione della forma repubblicana; Collegiale; Imparziale; Non riconosce alcun potere dello stato sopra di sé; Con funzioni giurisdizionali costituzionali; Con ruoli arbitrali di supremo giudice e di ammissibilità del referendum abrogativo

La corte costituzionale non fa parte della magistratura ordinaria e ad essa non vengono applicate le norme che riguardano l’ord. Giudiziario nonostante le sue funzioni siano giurisdizionali e per l’attività che svolge è necessaria l’applicazione dell’art. 111 Cost per cui tutti i provvedimenti della corte devono essere motivati. COMPOSIZIONE: La Corte costituzionale è composta da quindici giudici di cui 5 eletti dal Presidente della Repubblica, 5 dalle Camere in seduta comune, e 5 dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti. Si tratta di magistrati esperti, professori universitari in materie giuridiche ed avvocati con oltre venti anni di carriera eletti senza limite di età. Restano in carica per nove anni e non possono essere rieletti. Tra loro nominano un Presidente, la cui carica dura tre anni e può essere riconfermata. I membri della Corte costituzionale, infine, non possono svolgere la professione di avvocati durante il loro esercizio, né possono ricoprire ruoli in Parlamento o nei Consigli regionali, la c.d. incompatibilità. Nei giudizi di accusa contro il presidente della repubblica a questi 15 giudici ne vengono aggiunti altri 16 tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini che hanno i requisiti per l’eleggibilità a senatore; tale elenco è compilato dal parlamento in seduta comune ogni 9 anni e la presenza di giudici non togati scelti dalle camere tende garantire la rappresentatività e la neutralità dei giuridici rispetto alle forze politiche di maggioranza presenti nelle camere. PREROGATIVE: -

dei GIUDICI: Immunità, così come spettano ai membri del parlamento; Insindacabilità: non possono essere perseguiti per le opinioni espresse, né per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; Inamovibilità: solo la corte costituzionale può disporre un’eventuale sospensione o rimozione dei suoi giudici; Retribuzione: ad ognuno di essi è riservato un trattamento economico pari a quello dei magistrati ordinari aumentato però della metà; Verifica dei poteri: il giudizio sui titoli di ammissione dei membri della cote è riservato alla corte stessa che delibera a maggioranza assoluta dei suoi

componenti.

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Della CORTE COSTITUZIONALE: Autonomia regolamentare: potere normativo autonomo che le consente di articolare la sua organizzazione interna e di disciplinare i procedimenti svolti dinanzi ad essa; Autonomia finanziaria: la corte provvede autonomamente alla gestione delle spese secondo le norme del proprio regolamento contabile; Autonomia amministrativa: la corte gestisce i propri uffici e stabilisce numero, qualità e assegni ma anche attribuzioni e doveri dei funzionari di ciascun ufficio; Autonomia organizzativa poiché è la corte a formare organi e strutture interne e provvede anche ad eleggere il proprio presidente; Tutela penale: vengono puniti l’attentato alle funzioni e il vilipendio alla corte; Inviolabilità dell’edificio.

FUNZIONI: La Corte costituzionale ha il compito di: A. controllare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, che siano promossi dallo Stato o dalle regioni. Le leggi regionali possono essere impugnate dallo Stato o da altre regioni, e le leggi dello Stato possono essere impugnate dalle regioni, comunque entro quindici giorni dall’approvazione (impugnativa in via principale). Alternativamente le leggi possono essere impugnate in via incidentale: se un giudice, nel corso di un processo penale, ritiene incostituzionale una qualsiasi norma legislativa, può sollevare una questione di legittimità, affinché la Corte costituzionale analizzi il caso e prenda provvedimenti. B. di risolvere i conflitti di attribuzione delle competenze tra gli organi amministrativi. C. di giudicare sulle accuse mosse al Presidente della Repubblica. In tal caso alla Corte si uniscono sedici membri esterni, estratti a sorte da un elenco di quarantacinque candidati (con requisiti di eleggibilità a senatore) compilato ogni nove anni dal Parlamento. D. valutare l’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo, comunicando il suo giudizio al Presidente della Repubblica. Per SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE si intende la verifica volta ad accertare che una legge o un atto ad essa equiparato sia conforme alla costituzione; quasi tutte le costituzioni moderne prevedono questa forma di controllo. Vi sono differenti modelli di sindacato di legittimità: a. SINDACATO PREVENTIVO E SUCCESSIVO (quando esercitare il controllo). Nel primo caso il controllo viene effettuato prima che la legge venga pubblicata ed entri in vigore (ad esempio in Francia), mentre nel secondo si tratta di verificare la Legittimità di un provvedimento già pienamente efficace; b. SINDACATO DIFFUSO E ACCENTRATO (chi può esercitare il controllo). Nel primo caso il potere di verificare la Legittimità delle leggi è riconosciuto in capo ad ogni giudice (ed è il tipico modello anglosassone), mentre nel secondo tale controllo è riservato ad un apposito organo autonomo e indipendente, nella

maggior parte dei casi creato con l’approvazione della stessa Carta costituzionale; c. SINDACATO INCIDENTALE E IN VIA PRINCIPALE (quando può essere richiesto il controllo). Nel primo caso il giudizio di Legittimità può essere richiesto soltanto nel corso di un giudizio, mentre nel secondo può essere attivato direttamente da determinati soggetti. La nostra Costituzione ha dato vita ad un sistema misto, che presenta le seguenti caratteristiche: -

si tratta di un sindacato successivo, dal momento che la verifica avviene sempre su leggi o atti equiparati già in vigore; il controllo è accentrato in un unico organo, vale a dire la Corte costituzionale; tale controllo viene attivato sia mediante la rimessione alla Corte delle questioni di costituzionalità sollevate nel corso di un processo da una delle parti o dal giudice (sindacato incidentale), sia attraverso la diretta impugnazione degli atti ritenuti incostituzionali da parte dello Stato o delle Regioni (sindacato in via principale).

Il sindacato di legittimità si esercita sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni. Si esercita su: -

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leggi costituzionali e di revisione costituzionale, sindacabili per i vizi formali relativi la regolarità del procedimento di formazione previsto dall’art. 138 cost e sotto il profilo della conformità ai principi supremi dell’ordinamento; leggi ordinarie dello stato, sindacabili senza alcuna limitazione; atti aventi forza di legge, cioè i decreti-legge e i decreti legislativi emanati dal governo; i decreti legge possono essere soggetti a tale sindacato anche per i presupposti di necessità ed urgenza posti alla base di questi atti; decreti del P.d.R.; leggi regionali quando eccedono la loro competenza; statuti regionali che sono espressamente assoggettati a tale sindacato ai sensi dell’art. 123 cost; referendum abrogativo; leggi delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il sindacato di costituzionalità deriva dal confronto tra norma costituzionale e legge ordinaria; difatti l’incostituzionalità può derivare dalla violazione di norme che: a. prevedono determinati procedimenti per la formazione di atti legislativi (c.d. vizi formali); in questo caso si realizza una incostituzionalità formale che si determina nel caso di violazione di norme sui procedimenti legislativi. Ad esempio una legge erroneamente approvata dalle commissioni anziché dall’assemblea, può essere dichiarata incostituzionale per vizio di forma. b. impongono o vietano determinati contenuti (c.d. vizi sostanziali) e si verifica la c.d. incostituzionalità sostanziale che si determina per incompatibilità dei contenuti e per il contrasto che si verifica tra il principio incorporato nella legge ordinaria e principio costituzionale.

L’ordinamento italiano prevede un giudizio di legittimità: -

in via incidentale: che nasce dalla controversia giudiziaria dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa (tribunale o TAR); nel corso di tale

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controversia viene resa nota l’incostituzionalità della legge da applicare e per questo il giudice rinvia gli atti alla corte costituzionale sospendendo così la causa affinché la corte decida sulla questione. In via principale: si verifica quando viene proposto ricorso direttamente alla corte da parte del governo o regioni.

GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE Il procedimento incidentale o indiretto (l. cost. n. 1 del 1948 art. 1) può avere inizio da un qualunque giudizio ad opera di un qualunque giudice che ritenga che la legge da applicare per decidere la causa sia di dubbia costituzionalità. Si chiede, in questo caso, alla Corte per mezzo di una questione o eccezione di costituzionalità, di verificare la costituzionalità della legge. La eccezione può essere sollevata sia dal giudice che dalle parti. Il giudice, comunque, una volta sollevata la questione di costituzionalità, fa un giudizio di rilevanza della stessa e di non manifesta infondatezza e qualora ritenga che ci siano dei profili di incostituzionalità sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte costituzionale con un'ordinanza di rinvio. In tale ordinanza di rinvio il giudice di quel processo (a quo) deve indicare: - la disposizione di legge della cui legittimità costituzionale si dubita; - le disposizioni costituzionali ritenute violate; - i motivi che lo hanno indotto a ritenere la questione rilevante e decisiva per poter giudicare la controversia in esame (c.d. giudizio di rilevanza); - i motivi che lo hanno indotto a ritenere che la questione relativa a quella determinata disposizione di legge che dovrebbe applicare per risolvere il caso non sia manifestamente infondata ossia che esistano fondati dubbi circa la sua incostituzionalità (c.d. giudizio di non manifesta infondatezza). La Corte costituzionale, sulla base dell’ordinanza di rinvio, verifica se la questione di costituzionalità proposta sia ammissibile e, in caso affermativo, procede ad esaminare gli eventuali profili di incostituzionalità della legge impugnata, pronunciandosi alla fine dell'esame con una sentenza. Tale sentenza sarà di accoglimento, se la legge esaminata sarà risultata incostituzionale; oppure di rigetto, se la legge sarà risultata costituzionalmente legittima. GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE Il procedimento principale o diretto riguarda le controversie inerenti l’esercizio delle competenze legislative attribuite alle Regioni e allo Stato dalla Costituzione. È diretto in quanto è data la possibilità a determinati soggetti (ad es. i cittadini non possono proporlo) di chiamare in causa la Corte Costituzionale direttamente con un ricorso, senza che sia necessario l'intervento di un giudice, come avviene, invece, nel caso di giudizio in via incidentale. Ciascun potere promuove questo giudizio al fine di tutelare le proprie competenze legislative. Il procedimento in via principale può essere promosso: - dallo Stato, se una legge regionale eccede la competenza della Regione, ossia è stata emanata in una materia che non rientra tra quelle che la Costituzione attribuisce alla Regione; - dalla Regione, qualora una legge dello Stato leda la sua sfera di competenza, ossia sia stata emanata in una materia che la Costituzione riserva specificamente alla Regione. Sia lo Stato, nella persona del Governo su delibera del Consiglio dei Ministri, che la Regione nella persona del suo Presidente, possono sollevare la questione di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale entro 60 giorni da quando la legge impugnata è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per le leggi statali, o sul Bollettino

Ufficiale della Regione in questione nel caso in cui ad essere oggetto del giudizio sia una legge regionale. Una Regione può anche impugnare la legge di un’altra Regione se ritenga che questa leda la sua sfera di competenza territoriale. La Corte, pronunciandosi sulla questione di costituzionalità, potrà accoglierla o rigettarla. La corte costituzionale gode di un notevole grado di discrezionalità in relazione alle sentenze o ordinanze. a. ORDINANZA: con essa la corte ritiene inammissibile la questione senza entrare nel merito. b. SENTENZA: qui il giudice costituzionale deve tener conto dei motivi di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento. SENTENZA Possono essere: - Accoglimento: la corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione di legge impugnata; in questo caso la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e non potrà essere più applicata, neanche nei rapporti passati; - Rigetto: la corte dichiara non fondata la questione di incostituzionalità - Inammissibilità: quando manchino i presupposti per proceder a un giudizio di merito; - Interpretative di rigetto: la corte non accoglie l’istanza perché ritiene che l’interpretazione della disposizione sia errata Con il tempo si è potuto accertare anche l’esistenza di sentenze manipolative, chiamate anche interpretative o normative e sono: - Accoglimento parziale: quando la corte dichiara l’illegittimità costituzionale di norme e frammenti di esse; - Additive: quando la corte dichiara l’illegittimità di un testo nella parte in cui omette una norma che deve esserci necessariamente; - Sostitutive: quando la corte dichiara l’illegittimità di una disposizione nella parte in cui prevede una cosa piuttosto che un’altra. L’art. 136 stabilisce che quando la corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Con l’introduzione del giudizio incidentale si è potuto parlare di effetto retroattivo delle sentenze di accoglimento della corte costituzionale nel senso che le norme dichiarate incostituzionali non posso avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione neanche per i rapporti passati. ORDINANZA Le ordinanze non contengono solo pronunce interlocutorie ma anche definitive. Si segnalano le ordinanze di: - Manifesta infondatezza: con le quali la corte tende a evidenziare che la questione sottoposta al suo esame è stata:  già decisa in un altro giudizio;  le norme sono già state dichiarate incostituzionali;  è nuova ma infondata;  è analoga ad altre già risolte circa la non fondatezza - Manifesta inammissibilità: utilizzate dalla corte in alternativa alle sentenze di inammissibilità; - Restituzione degli atti al giudice a quo: con le quali la corte restituisce gli atti

processuali al giudice a quo chiedendogli di effettuare valutazioni o operazione da questo omesse o di tener conto di elementi sopraggiunti dopo l’emanazione della sentenza. Stato e regioni possono tutelare le competenze attribuite loro dalla Costituzione l’uno nei confronti dell’altro con riguardo all’atto legislativo e anche in presenza di un atto amministrativo o giurisdizionale. Tale conflitto rileva quando si è in presenza di un atto che invade la sfera di competenza assegnata dalla costituzione e per questo sono ammessi i conflitti per rivendicare un’attribuzione che viene usurpata da un altro soggetto. Per quanto riguarda la configurazione di un conflitto di attribuzione per un atto giurisdizionale è necessario che venga contestata la riconducibilità dell’atto alla funzione giurisdizionale o sia messa in questione l’esistenza del potere giurisdizionale nei confronti di chi vi ricorre. La consulta è competente quando a causa del cattivo esercizio della funzione giurisdizionale si sia verificata un illegittimo svantaggio delle attribuzioni costituzionali di un altro potere. L’art. 134 cost attribuisce alla corte il compito di giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato. Per poteri dello stato si intendono quegli organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà dei poteri cui appartengono. Il giudizio dinanzi la corte può originarsi dalla rivendicazione di competenze che sono state usurpate da altri che dalla denuncia del cattivo uso delle altrui attribuzioni. Non è richiesta la sussistenza di un atto lesivo. Sono esclusi i conflitti meramente ipotetici. La risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato allude ad organi i cui atti o comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima e immodificabile dei rispettivi poteri; la corte ha riconosciuto a: -

Presidente della repubblica; Corte costituzionale; Camere singolarmente e collettivamente; Parlamento in seduta comune; Commissioni inquirenti; Consiglio dei ministri; CSM; Corte dei conti; Singoli giudici; Comitato promotore dei referendum.

la possibilità di essere soggetti nei conflitti di attribuzione. La corte costituzionale ha il potere di esercitare il controllo di ammissibilità delle richieste referendarie. Ricevuta dall’ufficio centrale della corte di cassazione l’ordinanza relativa alla richiesta di referendum, la corte è chiamata a pronunciarsi sulla sua legittimità costituzionale. Se la corte decide in camera di consiglio senza la previa pubblica udienza e dichiara: -

Ammissibilità del referendum, allora questo dovrà essere indetto dal presidente della repubblica; Inammissibilità del referendum allora il procedimento verrà archiviato.

Risultano inammissibili quelle richieste che incidono su leggi dotate di forza passiva rafforzata come ad esempio la legge di esecuzione dei patti lateranensi oppure che

mirano all’abrogazione di leggi il cui contenuto è determinato da norme dell’UE. La consulta ha precisato che il quesito referendario deve essere: -

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Omogeneo, essendo inammissibili le domande che coinvolgano una pluralità di norme fra loro non collegate per cui il corpo elettorale è costretto ad abrogarle tutte pur volendone abrogare solo alcune (SENTENZA n.16 del 1978); Chiaro, semplice e completo dovendo investire tutta la disciplina della materia oggetto del referendum (sent. N.27/1981); Strutturato in modo che il risultato dell’abrogazione sia chiaro e riconoscibile dai votanti (sent. N 29/1987)....


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