D Lezione 4 rivista ok - Riassunto PDF

Title D Lezione 4 rivista ok - Riassunto
Course Diritto Privato dei Contratti 
Institution Università degli Studi di Bari Aldo Moro
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Riassunto...


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LEZIONE 4 -07/03/18 Art.1372→ “effetti del contratto” al primo e al secondo comma stabilisce le regole fondamentali del contratto. Nel 1° comma stabilisce gli effetti del contratto nei confronti del contraente. Esso una volta concluso (il contratto) obbliga i contraenti a rispettarne il contenuto. Una volta concluso il contratto non può essere più sciolto unilateralmente tranne in alcuni casi (esempio il recesso oppure quando le parti sono consensuali allo scioglimento). Quindi il contratto costituisce la massima esplicazione dell’autonomia privata. AUTONOMIA CONTRATTUALE O NEGOZIALE Se prendiamo in considerazione la Costituzione non vi è un riconoscimento espressivo dell’autonomia contrattuale, pur non essendo riconosciuto, si ritiene che indirettamente alcune norme della costituzione riconoscano l’autonomia contrattuale (esempio particolare l’art 41 della Costituzione “libertà di iniziativa economica privata”) Quando noi parliamo di autonomia contrattuale intendiamo sicuramente diverse accezioni. Innanzitutto significa che ciascun privato è libero di decidere se concludere o meno un contratto. Vi sono casi in cui la legge impone di concludere un contratto, quindi vi è l’ obbligo legale ad adempiere (essa è l’eccezione e alcuni esempi sono i contratti assicurativi per circolare con l’auto). L’autonomia contrattuale si compone di diversi aspetti a cui saranno correlate determinate regole ed eccezioni. ***obbligo a contrarre→ quindi obbligo a concludere un contratto. Può avere una duplice fonte: -fonte negoziale o fonte volontaria: può derivare da un precedente accordo tra i contraenti (un esempio è il contratto preliminare); -fonte legale: come la parola stessa dice, può derivare dalla legge. Ci troveremo difronte a dei limiti che impone la legge (ad esempio se vogliamo circolare con un veicolo abbiamo l’obbligo di concludere un contratto di assicurazione; o ad esempio chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento [art 2597]).

Art. 1678→ contratto di trasporto (chiarito il concetto di compatibilità). Questa è una esplicazione previsto a carico del monopolista Art.1051 → servitù coattiva di passaggio. Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. La servitù di passaggio coattivo è stata positivizzata dal legislatore al fine di garantire l'uso migliore dei fondi da parte dei relativi titolari, quando l'accesso alla via pubblica risulta gravoso in misura corrispondente allo stato dei luoghi ( art. 1052 del c.c.).Intendiamo dire che al proprietario del fondo dominante spetta il diritto a ottenere il fondo della servitù. E se il proprietario del fondo serviente si rifiuta? La controparte può rivolgersi al giudice ottenendo una sentenza costitutiva che produce gli effetti che non ha prodotto il contratto. art 2932. (questo articolo si intitola “esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto” Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto. ... Se colui che e' obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. ). IL SECONDO ASPETTO DELLA LIBERTA’ CONTRATTUALE→ consiste nella libertà di scegliere con chi concludere il contratto. Vi sono dei limiti, ossia nei casi in cui la legge impone l’obbligo di preferire, a parità di condizioni, un determinato soggetto rispetto ad altri e in questo caso parliamo del diritto di PRELAZIONE (diritto ad essere preferiti A PARITA’ DI CONDIZIONI. Esempio in caso di vendita di un fondo agrario, i soggetti confinanti hanno diritto di prelazione). Diritto di prelazione legale→ si distingue dal diritto di prelazione volontaria perché la prelazione legale si caratterizza per il fatto di

avere efficacia reale ovvero significa che sarà opponibile ai terzi. Qualora non venga rispettato il diritto di prelazione il soggetto potrà agire nei confronti dei terzi riscattando il bene. Differente è il caso della prelazione volontaria, essa non è opponibile ai terzi, ha efficacia meramente obbligatoria. IL TERZO ASPETTO DELL’AUTONOMIA CONTRATTUALE→art 1322 c.c. consiste nella libertà di determinare il contenuto del contratto. Quando parliamo di contenuto (e non di oggetto del contratto perchè quando parliamo di esso intendiamo: nei contratti ad effetti reali intendiamo il diritto che viene trasferito; intendiamo l’obbligo che viene assunto nei contratti ad effetti obbligatori) del contratto intendiamo normalmente l’insieme delle clausole che compongono il così detto regolamento contrattuale. Al 1° comma l’art 1322(da ricordare) Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [41 Cost.] e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [ 1323], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Come visto, quindi, si riferisce a questo aspetto dell’autonomia contrattuale. Esso è un articolo cui al primo e secondo comma prevede il terzo ed il quarto aspetto contrattuale. L’art 1322 continua con “...nei limiti imposti dalla legge” quindi ci sono anche qui dei limiti che verranno intesi sia in senso positivo che in senso negativo. Primo limite alla libertà di determinare il contenuto del contratto: divieto di introdurre clausole illecite. Illiceità significa contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Quando il contratto presenta un qualunque elemento di illiceità la conseguenza è sempre la nullità del contratto. NORME IMPERATIVE ***per norme imperative intendiamo quelle norme poste a tutela di interessi generali, quindi sono norme inderogabili. Le norme imperative si contrappongono alle norme dispositive (ovvero quelle norme che, poiché sono previste a tutela di interessi particolari di un soggetto, sono derogabili). ORDINE PUBBLICO Per ordine pubblico intendiamo un insieme di precetti/regole che sono desumibili dall’intero sistema ordinamentale e sono contenuti in particolare nella Costituzione.

Parliamo di buon costume quando questi principi contengono una connotazione in termini di moralità. *** TORNANDO AI LIMITI: -LIMITI IMPOSITIVI: vi sono casi in cui la legge impone, nel contratto, l’istituzione di una determinata clausola che volge ad integrare il contenuto del contratto. Fenomeno della inserzione automatica di clausole che da luogo ad una situazione di integrazione cogente di contenuto del contratto (cioè la legge va ad integrare secondo quello specifico/determinato contenuto). Art.1339 La legge può integrare il contenuto del contratto di due modi:  IN FORMA COGENTE (esempi sono i prezzi imposti dalla legge quindi i soggetti sono tenuti a rispettare quel determinato prezzo; la durata minima del contratto di locazione*)  IN FORMA SUPPETTIVA: quando si va a colmare una lacuna. Quando i contraenti non hanno stabilito un determinato aspetto (tipo quando non hanno stabilito un luogo di incontro per la consegna). ***IL CONTRATTO DI LOCAZIONE viene disciplinato nel Codice civile e non solo, infatti quando la locazione ha per oggetto immobili urbani la disciplina è contenuta al di fuori del codice civile. In due leggi: La famosa legge n 392/1978→ per gli immobili urbani (legge sull’equo canone). Questa legge prima disciplinava che gli immobili siano usati ad uso abitativo che ad uso diverso ad esempio commerciale. E’ accaduto che nel ‘98 ,quando è stata emanata una nuova legge, la legge 431/1998 la quale disciplina la locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo. Significa che la legge del ‘78 e rimasta in vigore solo per usi diversi dall’abitazione (industriale, commerciale, alberghiero). Queste due leggi prevedono delle tempistiche: Per l’uso non abitativo la durata minima e di 6 anni (per l’alberghiero e 9 anni). Se l’uso alberghiero conclude un contratto di 6 anni, la clausola si sostituisce con quella imposta dalla legge. Per l’uso abitativo dipende dal contratto (se vincolato: 4 anni; se libero: 3 anni almeno) *** Art.1374 c.c. → ci dice che il contratto obbliga le parti non solo secondo quanto stabilito dai contraenti (oppure predisposto unilateralmente da uno dei due contraenti), ma anche secondo le fonti esterne (cd fonti eteronome) che vanno ad integrare il contenuto del contratto (la legge, gli usi e le attività).

La legge può integrare secondo la forma COGENTE oppure secondo la forma delle integrazione SUPPLETTIVA. IL QUARTO ASPETTO DELL’AUTONOMIA CONTRATTUALE→ specifica che si possono concludere tra le parti contratti atipici. (tipici sono quei contratti previsti e disciplinati dalla legge). I contratti atipici sono quei contratti che, sebbene non sono previsti e disciplinati, i contraenti possono concluderli secondo l’autonomia contrattuale. La condizione (secondo comma 1322 da imparare a memoria già visto precedentemente) prevede che i contratti atipici siano conclusi a condizioni di perseguire interessi meritevoli di tutela....


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