DEONTOLOGIA DEL GIORNALISMO - corso media, comunicazione digitale e giornalismo PDF

Title DEONTOLOGIA DEL GIORNALISMO - corso media, comunicazione digitale e giornalismo
Author Alessandro Presciuttini
Course Deontologia del giornalismo
Institution Sapienza - Università di Roma
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Summary

Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure....


Description

CAPITOLO 1.1 Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro può avvenire anche da polizia giudiziaria, che deve immediatamente, e non oltre le 24 ore, fare denuncia all’ Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida entro 24 ore, il sequestro è revocato. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni. Il diritto a manifestare un pensiero è una libertà inviolabile dell’individuo e valore fondamentale di ogni ordinamento democratico . Da una parte questo diritto ha un legame con lo stato democratico, dall’altra con le innovazioni tecnologiche. Infatti attraverso la manifestazione del pensiero è possibile far circolare idee e opinioni anche contrastanti di una maggioranza contro una minoranza, è possibile permettere la circolazione di idee politiche, sociali, economiche, culturali e si può garantire quello che si definisce pluralismo ideologico, alla base dello stato democratico. Dall’altro lato si garantisce un legame con le innovazioni tecnologiche in quanto le incessanti trasformazioni dei mezzi e delle modalità di comunicazione impongono di rivedere continuamente i limiti e l’estensione di tale diritto. Il diritto di manifestare il proprio pensiero trova il suo primo riconoscimento nello stato liberale: le carte borghesi del XVIII e del XIX secolo considerano la libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni uno dei diritti più preziosi dell’uomo (art. 11 dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789). Due anni dopo, nel 1791, nel I emendamento alla costituzione americana, viene fatto divieto per il Congresso di approvare alcuna legge che limiti la libertà di parola o di stampa. Il costituzionalismo liberale esalta il carattere individualistico della libertà di parola qualificandola come libertà che nulla deve avere a che vedere con interferenze dei pubblici poteri. L’abolizione della censura e l’affermazione della libertà di stampa rappresentano infatti conquiste tra le più significative del periodo liberale e lasciti importanti per gli ordinamenti democratici del XX secolo. Siamo nel periodo in cui nel 1644 John Milton scrive un pamphlet contro la censura indirizzato al Parlamento inglese, con uno storico appello alla libertà di espressione e per la libera circolazione delle idee come condizioni indispensabili per l’affermazione della conoscenza. Il costituzionalismo liberale, inoltre, riconosce che non esiste una verità assoluta, rivelata dall’alto, da governanti o ministri di Dio, ma esiste una conoscenza cui si può ambire solo attraverso la circolazione di idee, opinioni , pensieri anche contrastanti tra di loro che portano alla formazione di un’opinione pubblica consapevole. Questo non deve far pensare che non vi fossero restrizioni nell’espressione delle proprie idee e delle opinioni e quindi in relazione al contenuto dei messaggi. Erano applicate delle restrizioni che al fine di tutelare la morale, la religione, la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico e per reprimere gli abusi a mezzo stampa. Questo è ben chiaro nell’art.28 dello Statuto Albertino che afferma che ‘’La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi’’.

Nel passaggio da ‘stato liberale’ a ‘stato democratico’ non si assiste ad un ribaltamento dei principi e dei valori del modello liberale, ma ad un processo di espansione e rielaborazione della libertà di espressione. Resta centrale il concetto di libera manifestazione come diritto della persona che si connette agli ideali di libertà e dignità dell’uomo e il diritto di ogni uomo di sviluppare pienamente la sua personalità senza interferenze esterne. Resta la concezione relativista secondo cui non esiste una verità assoluta ma esiste una conoscenza che si può raggiungere solo attraverso la libera circolazione di idee, opinioni e pensieri. In sostanza la libertà di espressione viene a delinearsi come un diritto allo stesso tempo individuale e sociale: individuale in quanto diritto fondamentale di ogni individuo e sociale perché attraverso il diritto di parola e di espressione l’individuo può garantire una circolazione delle idee e delle opinioni divenendo parte attiva dello Stato democratico: la concreta possibilità delle diverse idee di esprimersi e circolare, diviene un indice fondamentale per misurare il grado di democraticità di un sistema politico. Inoltre esaminando le Carte costituzionali europee si può evidenziare come, nel passaggio dallo stato liberale allo stato democratico, si riscontrino una serie di tendenze comuni: A. la libertà di espressione viene sempre compresa tra i diritti inviolabili dell’uomo, tutelati anche a livello sovranazionale e inseriti nei diritti non rivedibili nemmeno nel caso di revisione costituzionale. B. Si delimitano in maniera decisa le interferenze dei pubblici poteri e si assiste alla affermazione secondo cui i limiti alla libertà di espressione possono essere posti solo attraverso la legge e solo a tutela di altri diritti previsti costituzionalmente. C. Si registra un progressivo bando dei controlli preventivi come censura o autorizzazioni, non solo per la stampa ma per tutti i mezzi di comunicazione. D. si registra una tendenza a introdurre divieti per la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale E. si registra una proliferazione di legislazioni che reprimono la negazione della Shoa o di altri crimini contro l’umanità. Dal XX secolo si estende la portata della libertà di manifestazione del pensiero e viene a includere anche il diritto di informare e il diritto di cronaca. Il diritto di informare assume anche connotati passivi con il diritto ad essere informato e ricevere informazioni in maniera chiara, trasparente e completa, in modo da poter esercitare consapevolmente i diritti connessi alla partecipazione alla vita pubblica. Con il progressivo affermarsi di media come la radio, la televisione e la rete, si prende sempre più atto che l’informazione è anche un potere capace di condizionare la gestione della res publica. Da qui nasce la necessità di garantire una certa eguaglianza di accesso ai mass media per avere eguaglianza di accesso all’informazione, affinché essa non sia prerogativa di pochi e si traduca poi in potere di pochi soggetti. → si pone come principio cardine del sistema dell’informazione il pluralismo informativo. A questa nuova realtà ricca di nuovi media a disposizione, si adattano anche le nuove carte internazionali che tutelano i diritti umani e che parlano di ‘’diritto a cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo’’ → • Vedi Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 1948 → art.19: ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere, diffondere informazioni ed idee attraverso ogni mezzo e senza riguardi a frontiere • Carta dei diritti fondamentali dell’UE, 2000→ art. 11: ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. La libertà dei meda e il loro pluralismo sono rispettati.

Anche altre carte internazionali riprendono il tema della libertà di espressione e di informazioni, come la Legge fondamentale della repubblica federale Tedesca (1949), la Costituzione Spagnola (1978) e la Costituzione della Confederazione elvetica (2000). L’Art.21 può essere idealmente suddiviso in due parti: 1. La prima ha un carattere generale e comprende primo e ultimo comma e sancisce il riconoscimento del diritto di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo (co.1), salvo il limite generale del buon costume (co.6) 2. La parte centrale invece disciplina la stampa, considerata il mezzo da proteggere con più attenzione. Il secondo comma prevede un generale divieto di autorizzazioni o censure per evitare un pericoloso ritorno a forme di controllo proprie della dittatura fascista. I commi 3 e 4 delimitano le ipotesi di sequestro degli stampati ammettendolo solo nei casi di delitti previsti dalla legge. Il comma 5 invece affronta il rapporto tra libertà di informazione e potere economico e consente al legislatore di stabilire che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica . Accanto all’art.21 va analizzato anche l’art. 15. Se l’art.21 affronta il tema della libertà di espressione, che ha come fine quello di consentire la diffusione del pensiero a soggetti indeterminati, l’art.15 affronta quello delle comunicazioni interpersonali, quindi quelle comunicazioni che hanno a che vedere con un numero determinato di persone, escludendo terzi dalla comunicazione stessa . La linea di demarcazione tra comunicazioni interpersonali e manifestazioni del pensiero non è sempre agevole, soprattutto negli ultimi decenni a causa della convergenza digitale: il telefono è stato per decenni strumento di comunicazione interpersonale, oggi con i social network e l’avvento degli smartphone si può diffondere facilmente un pensiero a un numero indeterminato di soggetti. Una netta distinzione tra i due articoli è che alle comunicazioni che rientrano nell’art.15 non si applica il limite del buon costume e che la libertà e segretezza della comunicazione tutela due figure giuridiche: mittente e destinatario, che ha il diritto di ricevere il messaggio senza indebite interferenze. Ovviamente per la riconduzione nell’area protetta dall’art.15 sono indispensabili: la determinatezza dei destinatari, l’idoneità del mezzo a garantire la segretezza della comunicazione e la volontà del mittente di comunicare in modo riservato. Sul piano soggettivo, l’art. 21 garantisce il diritto di manifestare il proprio pensiero ‘’a tutti’’ e non solo ai professionisti dell’informazione: ai cittadini come agli stranieri, alle imprese editoriali, formazioni sociali, movimenti politici e non solo persone fisiche. Dunque non esiste distinzione nell’esercizio del diritto nemmeno tra un soggetto qualsiasi del popolo e un soggetto stabilito in un’impresa editoriale. La Carta Costituzionale non distingue tra diritto di informare, garantito solo ai giornalisti, e libertà di espressione, garantita a tutti. Quando i giornalisti esercitano il diritto di informare non stanno rendendo un servizio alla società, ma stanno solo esercitando un loro diritto, pari a quello di tutti gli altri, che è quello di espressione del pensiero e della parola (proprio perché per la carta non esistono due diritti distinti, informare e libertà di pensiero, ma esisto solo quello di pensiero uguale per tutti). Un’eccezione al principio di eguale garanzia a tutti della manifestazione del pensiero è rappresentata dalle disposizioni costituzionali che garantiscono l’insindacabilità dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Esse esonerano i titolari di tali cariche elettive dalla responsabilità penale, civile e amministrativa per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Tuttavia tali norme costituzionali non possono essere considerate un privilegio personale, un’immunità. Infatti la Costituzione non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua

attività politica, ma solo quelle legate funzionalmente alle attività svolte in qualità di membro della Camera. L’art.21 e quindi il diritto alla libertà di espressione, copre: l’espressione di opinioni, la mera narrazione di fatti, l’attività di mero pensiero anche se esso intende tradursi in ‘’incitamento all’azione’’ e quindi anche la propaganda, l’apologia e l’istigazione alla realizzazione di un pensiero espresso, senza che essi siano considerati legittimi. L’art.21 NON copre invece l’informazione pubblicitaria. Infatti la corte costituzionale ha ritenuto che essa non debba ricadere sotto l’articolo 21 ma sotto l’articolo 41 che si occupa della libera iniziativa economica. Esiste quindi per la Corte una netta distinzione tra le manifestazioni del pensiero e la pubblicità commerciale, considerata come attività di impresa ma non manifestazione di pensiero. Per la Corte infatti la pubblicità non mira a diffondere idee o esprimere la personalità dell’autore, ma mira a orientare i comportamenti concreti altrui attraverso suggestioni o richiami emozionali. La Corte EUROPEA invece comprende la comunicazione pubblicitaria nell’ambito della libertà di espressione. Per quanto riguarda l’aspetto strumentale, cioè dei mezzi attraverso cui si può manifestare il pensiero, è opinione comune che il pensiero si possa esprimere attraverso ogni mezzo, dal medium parola ai nuovi media sviluppatisi negli ultimi decenni. Qui risiede anche un certo grado di elasticità dell’art.21 che deve continuamente adattarsi alle nuove forme di comunicazione digitale e garantire una adeguatezza sempre attuale rispetto a vecchi e nuovi mezzi di diffusione del pensiero. Come accennato, l’art 21 nella sua parte centrale prevede una serie di dettagliate garanzie a tutela della stampa. IL secondo comma sancisce che ‘’la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure’’, vietando così in modo assoluto ogni intervento di tipo preventivo. Non sono, quindi, ammessi censure, esami preventivi e controlli dell’autorità sul contenuto di uno scritto prima della sua diffusione. Questo ha portato alla celebre sentenza 1/1956, la prima sentenza della corte costituzionale italiana, che dichiara illegittimo l’art. 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, che vietava la distribuzione o la messa in circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, o le comunicazioni tramite altoparlante e l’affissione di scritti o disegni o giornali. La legge infatti sembrava attribuire un potere all’amministrazione di negare l’autorizzazione alle persone che si ritenesse potessero abusare del loro diritto alla libertà di espressione. Allo stesso modo, la corte con un’altra sentenza ha ritenuto NON in contrasto con l’art.21 la norma prevista dalla legge stampa n.47 del 1948, la quale dispone che ‘’nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale’’. Secondo la Corte questa legge non lascia all’organo competente margine di discrezionalità per la pubblicazione o meno di uno scritto e dunque non è incompatibile con l’art.21

CAPITOLO 1.2 L’art. 21 della Costituzione contempla esplicitamente un solo limite alla libertà di espressione, cioè quello del divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume, e consente al legislatore di assumere provvedimenti che siano adeguati non solo a reprimere ma anche a prevenire le violazioni. Tuttavia il buon costume non è l’unico limite imposto al diritto di espressione del pensiero. La libertà di pensiero infatti è una libertà pericolosa che può portare all’offesa, alla lesione della riservatezza, alla rivelazione di segreti e alla fomentazione dell’odio. Ne consegue che le restrizioni a questa libertà siano molteplici, a tutela dei diritti non solo individuali ma anche collettivi e dello Stato.

Tuttavia tutte queste restrizioni devono: 1. essere previste dalla legge 2. trovare fondamento nella tutela di altri diritti, beni, interessi . 3. la tutela di questi diritti, beni o interessi non deve tradursi in un totale sacrificio della libertà di informazione. → bilanciamento dei diritti → nell’ambito dell’ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente. Il bilanciamento può avvenire correttamente solo fra diritti e valori di pari rango costituzionale. Fra i due diritti in conflitto la legge non può dare prevalenza assoluta a uno, negando protezione all’altro. Il contenuto essenziale del diritto sacrificato deve comunque essere preservato. Le limitazioni non devono essere considerate negazioni del diritto. In sostanza nella ricerca di un equilibrio tra il diritto di manifestare il proprio pensiero e le relative restrizioni, il diritto di pensiero è la regola, mentre le restrizioni costituiscono le eccezioni a questa regola. I vari limiti impliciti (cui si giunge per interpretazione non essendo citati) alla libertà di espressione possono essere catalogati secondi diverse categorie, come, per esempio: 1. I diritti della personalità, quali Onore, reputazione, riservatezza e identità personale 2. Interessi collettivi o pubblici, quali ordine pubblico, tranquillità pubblica, sicurezza nazionale, tutela dei minori, morale, regolare funzionamento della giustizia, etc. Quindi: la libertà di espressione è un diritto sacro e inviolabile di ogni individuo che incontra numerosi limiti che frenano e regolano la circolazione delle informazioni. Diritto di esprimersi non significa avere diritto di accesso al mezzo, in quanto il mezzo è un mezzo privato, gestito da un privato. Ciascuno ha anche il diritto di NON ESPRIMERE le proprie idee, opinioni e conoscenze → profilo negativo dell’art.21→ DIRITTO AL SILENZIO (es. Segreto sulle fonti per il giornalista). Come abbiamo visto, l’Art.21 comprende oltre al diritto di libertà di espressione e il suo limite esplicito nel buon costume, anche alcuni limiti impliciti , tra cui i diritti della personalità che comprendono onore e reputazione: ONORE: sentimento che ciascuno ha della propria dignità REPUTAZIONE: considerazione di cui gode ogni individuo nella collettività. Quando racconto un fatto, esprimo un pensiero o una mia opinione, devo porre attenzione alle restrizioni previste per non ledere i diritti della personalità di ogni individuo. Si apre così uno scenario di di conflitto tra DIRITTO DI CRONACA e TUTELA DEI DIRITTI della personalità. Per tutelare i diritti all’onore e alla reputazione, il legislatore aveva in origine previsto i reati di INGIURIA e DIFFAMAZIONE. IL reato di ingiuria è stato abrogato ed è ora, dal 2016, un illecito civile punito con sanzione pecuniaria. Si macchia di reato di ingiuria chi offende l’onore o il decoro di una persona PRESENTE, mediante la comunicazione telegrafica, telematica, telefonica o informatica o con disegni e scritti diretti alla persona offesa. Chi si macchia di tale reato è tenuto a risarcire il danno all’offeso e a pagare una sanzione pecuniaria. La diffamazione, invece, è il reato di chi lede la reputazione di un soggetto assente comunicando con uno o più altri soggetti. Chi si macchia di diffamazione è tenuto a pagare una sanzione pecuniaria fino a 1032 euro o in alternativa paga con la detenzione fino a un anno. Il legislatore ha ritenuto che il caso di diffamazione sia ben più offensivo e grave dell’ingiuria in quanto assente il soggetto leso e quindi incapace di difendersi e replicare.

Per la diffamazione sono, inoltre, previste delle aggravanti: 1. se l’offesa consiste in un fatto determinato (o multa o detenzione) 2. se l’offesa è commessa per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di diffusione e quindi con un atto pubblico. O multa (da 516 €) o detenzione da sei mesi a tre anni. (compresa la posta elettronica→ secondo la corte di cassazione l’offesa all’onore e alla reputazione, diffusa tramite social network, integra il delitto di diffamazione, aggravata da qualunque altro mezzo di pubblicità, quale è quello telematico: un messaggio diffuso tramite social ha la capacità potenziale di raggiungere un numero indeterminato di persone e quindi, per quanto il livello di diffusività possa essere limitato dalle impostazioni della privacy, secondo la giurisprudenza, i social sono uno strumento idoneo a far circolare l’informazione presso un numero considerevole di utenti e per questo sono sottoposti ad aggravante. Per quanto riguarda la posta elettronica, in un primo momento si è ritenuto che il messaggio di posta fosse diretto solo a singoli e specifici destinatari e non ‘’in incertam personam’’, come avviene per i siti o i social. Quindi si riteneva che non si dovesse integrare l’aggravante. La corte di cassazione, però, ha recentemente deciso che anche attraverso la posta elettronica si può raggiungere una vasta...


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