Diritto Commerciale Giuliana Martina PDF

Title Diritto Commerciale Giuliana Martina
Author Martina Voltarel
Course Diritto Commerciale I
Institution Università Ca' Foscari Venezia
Pages 11
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appunti presi a lezione...


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Diritto commerciale I IMPRENDITORE qualifica su base di determinati comportamenti, si può ottenere anche da fatto concludente (rilevante giuridicamente) 2082 cc --> è imprenditore colui che svolge professionalmente (attività svolta CONTINUATIVAMENTE) un’attività (insieme di atti tra loro collegati) economica (PRINCIPIO DELL’ECONOMICITA’, ossia pareggio tra costi e ricavi, se non si ottiene almeno il pareggio non attività economica ma mutualistica) organizzata (organizzazione del capitale investito e del lavoro, articoli 2083 e 2555) al fine della produzione e scambio di beni e servizi 2086 cc comma 2 nuovo --> estende anche alle società di persone la predisposizione di assetti organizzativi (anche in caso di crisi d’impresa) in vigore da 15\08\2020 (mentre articoli modificati già in vigore da marzo) 2083 cc --> PICCOLO IMPRENDITORE = figura tipica  Coltivatore diretto  Piccolo commerciante  Artigiano  Tutti quelli che rispettano il criterio “prevalentemente (prevale su altri fattori produttivi =dipendenti e collaboratori) con il lavoro proprio o dei loro familiari” --> attività economica organizzata 2222 cc --> CONTRATTO D’OPERA = lavoratore autonomo  Non ha organizzazione del capitale investito  Non organizza il lavoro altrui  Sia piccolo che non piccolo imprenditore 2135 cc --> IMPRENDITORE AGRICOLO/ tutto il resto è imprenditore commerciale  Svolgimento di attività essenzialmente agricole (agricoltura, allevamento, selvicoltura) o altre attività connesse (trasformazione, alienazione, vendita)  POSSBILITA’ di usare il fondo, per essere classificata come agricola deve comprendere almeno una fase del ciclo biologico del prodotto = non è imprenditore agricolo chi usa macchine che permettono di saltare le fasi del ciclo biologico (es. clonazione)  Non considerato imprenditore commerciale se vende beni agricoli e 1) è lo stesso soggetto dell’attività essenzialmente agricola o 2) svolge attività connessa con gli stessi beni derivanti dalla produzione essenzialmente agricola. Necessario CRITERIO DELLA PREVALENZA = prevalente attività agricola su quella commerciale (in caso di dubbio, guardare quale delle due è più redditizia). 2195 cc --> soggetti tenuti a REGISTRAZIONE  Attività industriale di produzione b\s  Attività intermediaria alla circolazione di beni  Trasporto  Attività bancaria o assicurativa  Attività ausiliarie alle precedenti 2196 cc --> entro 30gg dall’inizio dell’attività commerciale d’impresa iscrizione dei principali dati\eventi salienti della vita dell’impresa 2202 cc--> non soggetto il piccolo imprenditore = sono soggetti:

 Imprenditori individuali con attività commerciale  Società non semplici  Enti pubblici con oggetto esclusivo\principale di un’attività commerciale  Consorzi tra imprenditori con attività esterna  GEIE con interesse economico in Italia  Società estere con sede\sede amministrativa\oggetto principale dell’attività in Italia  Reti di imprese con fondo comune Disciplina applicabile all’imprenditore commerciale non piccolo: 1. Iscrizione al registro  Tenuto nelle CCIA  EFFICACIA DICHIARATIVA (per imprese individuali e società di persone; quanto è iscritto è opponibile ai terzi, ne assicura la conoscibilità) art. 2193  EFFICACIA COSTITUTIVA (es. cooperative)  Se non si iscrive, la società esiste per FATTI CONCLUDENTI  Non sancisce la nascita dell’imprenditore, in quanto potrebbe già esserlo stato prima  Sia imprenditori commerciali che agricoli sono soggetti alla pubblicità LEGALE 2. Obbligo di tenuta scritture contabili  (In realtà, per misure fiscali, la tiene anche l’imprenditore agricolo)  Libro giornale, libro degli inventari, originale della corrispondenza ricevuta e le copie della corrispondenza inviata (comprese fatture) art 2214 i. 2216 libro giornale ii. 2217 inventario: bilancio = CE, SP, RF, NI (non più conto dei profitti e delle perdite) (IMPRENDITORE RISPONDE DEI DEBITI CON TUTTO IL PATRIMONIO, non solo quello dell’impresa, anche futuro, e vanno indicate passività/attività di entrambi i patrimoni art. 2740) iii. 2220 contabilità conservata per 10 ANNI --> EFFICACIA PROBATORIA (art 2709, 2710,2711) sia a favore che contro (fatte valere dai terzi) l’imprenditore 1. Devono essere regolarmente tenute (vidimate, bollate, scritte correttamente) e solo se controversia sorta tra IMPRENDITORI SOGGETTI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI 2. In caso di controversia, il terzo può usare le scritture contabili, anche se non effettivamente avvenute, ma non se ne può SCINDERE IL CONTENUTO (necessario verificare il pareggiamento di conti) 3. Assoggettamento al fallimento (fino agosto 2020, poi liquidazione giudiziaria)  Codice della crisi d’impresa D.lgs 14/2019: i. Assoggettati alla liquidazione giudiziale imprese commerciali (non agricole) non minori (da agosto 2020) --> questi due tipi d’impresa seguiranno le regole del sovraindebitamento del debitore ii. Art 1 comm 2 (no cc ma legge fallimentare): soggetti al fallimento imprenditori commerciali insolventi (non solo medio-grandi) se supera anche soltanto una delle tre soglie dimensionali 1. Attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad €300.000 (anche nei tre esercizi precedenti) 2. Ricavi lordi per ammontare complessivo annuo non superiore ad €200.000 (*)

3. Debiti anche non scaduti non superiori a €50.000 (rilevati dalle voci di bilancio più vicine possibili al giorno di deposito dell’istanza di fallimento)

IMPRENDITORE OCCULTO: non c’è riferimento nel codice civile Differenza tra potere gestorio OCCULTO mentre chi appare come titolare è il PRESTANOME (solitamente con patrimonio scarno, sul quale i creditori non possono soddisfarsi pienamente). Non c’è spendita del nome: in realtà la gestione viene esercitata da altro soggetto occulto, prestanome non spende il nome del soggetto per cui agisce. Si può estendere il fallimento all’imprenditore occulto? Si preferisce applicare il criterio sostanzialistico della effettiva gestione e conduzione dell’impresa (se lo fa l’imprenditore occulto, pur esso è assoggettato al fallimento)  Se si paragona al mandato senza rappresentanza, vi è l’obbligo di doppio trasferimento, gli effetti non si trasmettono automaticamente nella sfera giuridica del mandante. Tuttavia questo pregiudicherebbe i creditori.  Art 147 l.f.: se si scopre la presenza di una società occulta (io spendo il mio nome come imprenditore individuale, tuttavia si scopre la presenza di altri soci illimitatamente responsabili occulti) il fallimento si estende anche agli altri soci. Necessario dimostrare che i soggetti si comportassero come soci di una società non piccola o si dimostra che l’altra è IMPRESA FIANCHEGGIATRICE.  Quindi se posso dimostrare che è applicabile la fattispecie del mandato, non si può ritenere imprenditore occulto. IMPRESA ILLECITA: impresa abusiva = svolta senza autorizzazione necessarie, attività contrarie all’ordine pubblico (es. sfruttamento prostituzione)  Si applica la casistica favorevole ai terzi se in buona fede  Ci sono anche regole a tutela dell’imprenditore, ma non trovano applicazione nel caso di impresa illecita RAPPRESENTANTI COMMERCIALI 1. INSTITORE: soggetto preposto dall’imprenditore commerciale all’esercizio dell’intera attività d’impresa, o un ramo aziendale o di una sede secondaria (art 2203-2208). a. Rappresentanza generale, può compiere tutti gli atti b. Se non espressamente autorizzato, non può alienare beni immobili o iscriverli a ipoteca (limiti legali) c. Imprenditore può introdurre limitazioni convenzionali (altre limitazioni) sempre annotate nel registro. es. tetto massimo di richiesta di prestiti (se li chiede per importo superiore ma il tetto massimo è iscritto a registro, l’institore non è obbligato oltre quella somma) d. HA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE e. Obbligato a tenere le scritture contabili f. OBBLIGO DI SPENDITA DEL NOME: se omette, l’institore è personalmente responsabile. È responsabile anche l’imprenditore se l’atto compiuto dall’institore rientra negli atti inerenti l’attività dell’impresa (per dare la possibilità di soddisfarsi ai terzi). g. Procura istitoria soggetta ad iscrizione nel registro imprese

2. PROCURATORE: atti relativi ad una determinata fase nello svolgimento dell’attività d’impresa (es. responsabile vendite)(2209) a. Pubblicazione nel registro 3. COMMESSO

AZIENDA: complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività  Complesso=universalità? universalità può essere solo di beni MOBILI, devono avere destinazione unitaria ed appartenenti ad uno stesso proprietario. ESCLUSA PER IL COMPLESSO AZIENDALE.  COMPLESSO AZIENDALE DEFINITO DA NORME (riferite al contesto traslativo) o Compravendita --> l’acquisizione avviene con l’obiettivo di proseguire lo svolgimento dell’attività d’impresa precedentemente svolta dall’alienante (compresi rapporti giuridici). L’acquirente si ritrova come creditore/debitore (problemi con contratti, crediti che si trasferiscono in capo all’acquirente, debiti assunti dall’alienante prima della cessione che si trasferiscono all’ acquirente)  Contratti 2558--> se inserito nel trasferimento dell’azienda e senza avere carattere PERSONALE (meno tutelata rispetto al diritto comune) per velocizzare lo svolgimento dell’attività d’impresa. Contraente ceduto può recedere dal contratto se prova l’esistenza di giusta causa entro 3 MESI dal trasferimento (tranne contratti di lavoro e consorzi) SALVO PATTO CONTRARIO (può essere rimessa alle parti ma non può pregiudicare eccessivamente) ad esempio, se l’immobile facente parte del complesso aziendale è ottenuto IN LOCAZIONE questa si trasferisce, altrimenti si priverebbe il complesso di un elemento essenziale e non si avrebbe più trasferimento del complesso aziendale  Posizione creditoria 2559--> condizione opposta al ceduto con l’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese  Opposta: ceduto si libera adempiendo nei confronti del nuovo creditore o dell’alienante se in buona fede  Non serve accettazione\notifica  Posizione debitoria 2560--> continua a rispondere l’alienante ma risponde in solido anche l’acquirente se il debto rislta dai LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI o Forma del contratto di trasferimento 2556 -->SCRITTA in linea generale ad probationem, tranne se beni particolari richiedano la forma scritta ad substantiam. Il contratto di trasferimento deve essere redatto dal notaio e depositato nella cciaa (questo per garantire la trasparenza ed evitare il riciclaggio di denaro da attività illecita attraverso trasferimenti aziendali o cessione azionaria). o Divieto di concorrenza 2557 --> l’alienante non può compiere un’attività di impresa per 5 ANNI che possa sviare la clientela dell’azienda ceduta (oggetto, ubicazione, altre circostanze).  Se l’avviamento ha comportato un costo, per un certo periodo di tempo può essere iscritto in bilancio. Può essere OGGETTIVO (maggior valore dato dalle componenti materiali attraverso le quali l’attività è svolta) O SOGGETTIVO (capacità dell’imprenditore alienante di svolgere l’attività alienata)

SOCIETA’ Le società devono essere organizzate a prevenire la crisi d’impresa (intervenire prima e non successivamente) 2247--> con il contratto di società (da questo contratto nasce un soggetto giuridico legittimato ad operare con i terzi) = società è centro autonomo di imputazione di obblighi e diritti due o più persone (persone fisiche o di diritto, con o senza personalità giuridica, anche soci di altre società) (società di persone necessariamente pluripersonali, mancanza determina nullità. Nelle società di persone la mancata ricostruzione entro sei mesi provoca scioglimento. SPA e SRL possono nascere da contratti unilaterali e nel caso in cui permangano con un unico socio continuano a rispondere per le obbligazioni sociali esclusivamente con il patrimonio societario, cosicchè l’azionista mantenga la responsabilità limitata alla propria quota di partecipazione SOLO SE UNIPERSONALITA’ PUBBLICATA NEL REGISTRO E CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO). conferiscono (primo OBBLIGO= conferimento, ossia la prestazione con cui le parti si obbligano) --> tutti i soci partecipano al rischio dell’impresa comune = devono investire qualcosa. Patrimonio DESTINATO ALL’ATTIVITA’ quei beni non possono essere distolti dal bene cui debbono tendere, non possono essere utilizzati per fini personali (se conferisco un bene, ne rimango proprietario se non dispongo diversamente, ma non posso usufruirne) beni (suscettibili di valutazione economica che possa essere utile per lo svolgimento dell’attività, in natura, beni mobili, beni immobili, crediti, denaro) serviranno per formare il patrimonio della società =somma algebrica tra attività e passività, le ultime sorgeranno solo con l’esercizio dell’attività (quantità dinamica, che può cambiare di giorno in giorno quantitativamente o qualitativamente)  (capitale invece è un’entità fissa che si stabilisce al tempo della costituzione, su questo si rilevano gli obblighi di contribuzione dei vari soci) inizialmente capitale e patrimonio coincidono, svolgendo la sua attività assume debiti, acquista diritti, così facendo il patrimonio inizia a discostarsi anche sensibilmente dall’entità del capitale e servizi (opere o servizi, distinzione tra soci d’opera e soci capitalisti) per l’esercizio in comune (contratto associativo o con comunione di scopo) di un’attività economica (oggetto sociale) soci interessati all’attività, ma fatta dall’impresa (possono esserci società non titolari di attività d’impresa, non finalizzata a produzione e scambio quindi non necessariamente per il mercato) vedi società tra professioisti allo scopo di dividerne gli utili: tranne mutualità (scopo= procurare un vantaggio ai soci) e consorzio (per un’organizzazione più efficiente delle attività, non di profitto). NON PERSEGUONO UNO SCOPO DI LUCRO: se consegue gli utili si distribuiscono, perché sono dei soci, quindi può anche non conseguirli o li consegue o non può distribuirli perché devono essere usati per altra cosa al di fuori della società es. impresa sociale chi si associa lo fa per conseguire un vantaggio economico, non necessariamente utili--> agiscono con SCOPO EGOISTICO (vantaggio economico a favore esclusivo dei soci)  SCOPO ALTRUISTICO delle associazioni

OGGETTO SOCIALE (RISULTANTE DAL CONTRATTO) ED OGGETTO EFFETTIVO  





Elemento essenziale Attività contenute nell’oggetto sociale chiaramente ed esattamente determinate o determinabili (non può dichiarare di poter fare di tutto perché SOGGETTO INDETERMINATO= CAUSA DI NULLITA’ del contratto) Se opera oltre il suo oggetto sociale opera ultra vires (fuori dalla sfera di attività definita) o Se società di capitali --> atti ultra vires impegnerebbero validamente la società nei confronti di terzi perché amministratori hanno rappresentanza generale e le limitazioni ai loro poteri non sono opponibili ai terzi anche se pubblicate o Se società di persone (regolari)--> amministratori rappresentanti possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo limitazioni contenute nello statuto (= opponibili ai terzi se iscritte a registro o soltanto ai diretti interessati se si prova che erano stati informati) o Se società IRREGOLARI --> atto non espressamente contemplato (ma che potrebbe essere compreso) nell’oggetto sociale sia fonte di obbligazione diretta in capo alla rappresentata (società), salvo che si possa provare l’esorbitanza dell’operato dell’amministratore e che il creditore fosse a conoscenza di questa esorbitanza o Se società semplice --> se non si dispone diversamente, rappresentanza spetta a tutti i soci limitatamente agli atti riguardanti l’oggetto sociale. o Società semplici NON ESERCENTI ATTIVITA’ --> se vogliono esonerarsi dalle obbligazioni verso i terzi per gli atti esorbitanti del proprio oggetto sociale devono 1) dimostrare l’estraneità di tali atti rispetto al loro oggetto sociale/poteri dei rappresentanti 2) che l’estraneità fosse riconoscibile dai terzi Può indicare, a fianco delle attività principali, delle attività accessorie, le quali possono essere svolte solo per favorire le attività rientranti nell’oggetto sociale (es. acquisto\vendita di beni immobili  divento intermediario immobiliare). Al contempo è consentito l’acquisto di partecipazioni anche se non rientranti tra le attività principali, se costituiscano un’attività accessoria alla principale

FORMA  Società di capitali + cooperative = ATTO PUBBLICO a pena nullità  Società personali commerciali = almeno scrittura privata autenticata, condizione necessaria per la registrazione  Società semplice= solo se richiesta dalla natura dei beni conferiti (es. beni immobili devono avere forma scritta+ autenticazione del notaio/pubblico ufficiale)  Modifiche al contratto sociale fatte nella stessa forma

DIVIETO DI CONCORRENZA: Il socio non può né per conto proprio né per conto di terzi svolgere un’attività in concorrenza con la società, se gli altri soci non acconsentono (consenso si presume se il rapporto sociale esistesse prima di diventare socio della nuova società concorrente). Non può neppure essere socio illimitatamente responsabile di una società concorrente (Può essere socio di due società concorrenti ma non illimitatamente). Concorrente sia per natura che luogo.

In caso di inosservanza c’è diritto al risarcimento del danno alla società e possibilità di essere escluso (esclusione facoltativa  esclusione di diritto solo per fallimento del socio o liquidazione della quota al creditore particolare del socio). RIPARTIZIONE DEGLI UTILI: non si possono distribuire utili non effettivi. Non si possono ripartire utili in caso di perdita, se questa non viene coperta con una riduzione del capitale sociale (per modificare il capitale è necessaria una modificazione dell’atto costitutivo, può essere per perdite o per aumenti). In caso di riduzione del capitale, questo viene versato ai soci/ il socio viene liberato dall’obbligo di effettuare i conferimenti. Il creditore sociale si può opporre entro tre mesi dalla “dichiarazione” di riduzione del capitale in Tribunale, che può accoglierla o respingerla. Riduzione del capitale sociale = riduzione del patrimonio. SAS Soci accomandatari= soci snc (stessi diritti ed obblighi = illimitatamente responsabili, no limitazioni pattizie; possono amministrare la società, socio accomandante= responsabilità illimitata quindi non amministra ne rappresenta la società (se non ottemperano a questo divieto, perdono il beneficio della responsabilità limitata), possono però avere una procura speciale per singoli affari, ma se eccedono i termini della procura responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per le obbligazioni sociali (tutte) e se amministra senza essere amministratore può (facoltativo) essere escluso dalla società. Controllano l’operato dei soci accomandatari. Trasmissione quote: socio accomandante= trasmissibile per causa di morte (eredi entrano a far parte della società come soci accomandanti) socio accomandatario= autonomia patrimoniale più spiccata della società semplice SCIOGLIMENTO SOCIETA’ DI PERSONE 1. Decorso del termine (in caso non ci sia proroga) 2. Raggiungimento dell’oggetto sociale o impossibilità nel conseguimento dello stesso 3. Volontà dei soci 4. Mancanza della pluralità di soci (e reintegro non effettuato entro sei mesi) 5. Altre cause stabilite nell’atto costitutivo Solo nella SNC e SAS ad oggetto commerciale si ha la dichiarazione di FALLIMENTO/ LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Solo nella SAS quando mancano tutti i soci accomandanti o tutti i soci accomandatari (a meno che non si ripristini entro sei mesi). Se mancano gli accomandatari (=amministratori) si nomina un amministratore provvisorio tra gli accomandanti che può compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

LIQUIDAZIONE: scopo non più continuare l’azienda ma sanare i rapporti sociali, solo dopo se possibile si distribuiscono gli utili. Amministratori nel periodo di liquidazione non hanno più pieni poteri ma possono svolgere solo atti urgenti (es. preservare il capitale sociale). Liquidazione fatta da uno o più liquidatori scelti da soci/tribunale. Amministratori redigono un inventario e consegnare ai liquidatori i beni/documenti da cui risulta lo svolgimento dell’attività. Liquidatori responsabili personal...


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