Diritto processuale e pratiche criminali convertito PDF

Title Diritto processuale e pratiche criminali convertito
Author Tomm Nihajj
Course Diritto processuale penale
Institution Università degli Studi dell'Insubria
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Il “mistero” del processo — I Pratiche, sistema ed esegesi — I Il processo è anzitutto un esercizio di potere concretizzato nel privare la libertà alla persona ritenuta responsabile del reato e prima ancora, di limitare i diritti dei singoli al tal fine di procedere a tale accertamento, autorizzato a nome della collettività nell’esercizio della propria funzione giurisdizionale.

Modelli e fonti — II Fondamentali nella storia del diritto processuale penale sono state 3 domande: - Chi procede al giudizio — soggetti coinvolti nel rito

- Con quali modalità arriva alla decisione — forme dell’accertamento e del provvedimento conclusivo - Qual è il trattamento della persona accusata — libertà e diritti della persona Il modello accusatorio si contraddistingue per la presenza di un accusatore separato dall’organo giudicate, mentre il modello inquisitorio è tendenzialmente scritto e segreto, condotto da agente pubblici. L’azione penale rappresenta l’inizio del processo su cui il giudice deve pronunciarsi sempre con sentenza, ed è discrezione dell’off eso. Nei modelli anglosassoni è presente una (per noi estranea) giuria laica in cui l’unico giudice presente in aula assolve una funzione di mero arbitro sulle regole di dibattimento. Le prove sono soggette a minuziose regole (es. confessioni ottenuto con tortura) e sul loro verdetto da giuria il giudice decide con profondo convincimento (no, nel dubbio). Questi modelli “puri” di accusatorio non conoscono la carcerazione preventiva ma ci può essere una forma di libertà limitata in maniera eccezionale, magari pagando una cauzione. Il modello inquisitorio trova natura nello stato assoluto con Luigi XIV e successivamente con Chiesa e Riv. Francese, dove un giudice indaga in segreto . Né nella fase investigatrice né in quella decisionale sono ammessi laici, ed il giudizio è sommatoria delle prove raccolte. L’accusatore poteva essere eletto dal popolo e doveva avere il libero convincimento (no prove legali). Il misto nasce con Napoleone dove prevede che l’accusatore sia diverso e funzionario dello Stato responsabile del suo operato, con potere giurisdizionale in giudici salvo casi di sensibilità af dati ad una giuria f i . La fase istruttoria è segreta e scritta condotta da PM prima e da giudice istruttore poi. Il giudizio è pubblico ed orale celebrato dal giudice (anche collegiale) e decide con libero convincimento (motivato e oltre ragionale dubio) Fonti Il codice è del 1989, il primo codice repubblicano italiano, ma è naturalmente integrato di numerosi direttive UE e dalla CEDU: con le prime si pone un problema di disapplicazione della norma interna, con la seconda deve porsi un controllo di legittimità costituzionale per casi come tortura e pena di morte, ad es., ma soprattutto per il caso del giusto processo (diritto ad un equo processo)

Norme fondamentali della Costituzione: - Art. 2 3 per i diritti fondamentali

- Art. 13 14 15 21 per i diritti della persona: per la libertà personale, inviolabilità del domicilio e -

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della segretezza della corrispondenza Art. 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari Art. 25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Art. 27 La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo. La giustizia è affidata ai giudici che sono soggetti soltanto alla legge Art. 104 magistratura sia ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere dello Stato Art. 104-106 gestione del CSM rispetto al principio della divisione dei poteri

- Art. 107 il Guardasigilli può promuovere l’azione disciplinare; inoltre i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni

- Art. 110 ruolo del Ministro della Giustizia/Guardasigilli di organizzare il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia

- Art. 111 La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Nei commi successivi si spiegano i passaggi. - Art. 112 Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale

Con la riforma del 1999 si abolisce il giudice istruttore e dell’attribuzione al pubblico ministero della fase di indagine riservano ad un giudice privo di istruttoria tutti gli atti che incidono sulla libertà personale, il giudice quindi non conosce la fase precedente se non dalle prove che li saranno fornite: in questa nuova prospettiva la difesa diventa parte attiva nella raccolta e convalida delle prove.

I protagonisti — II Magistratura giudicante e magistratura requirente — III Il nostro magistrato diversamente da quanto in UE, ricopre sia la figura dell’organo dell’accusa che del giudizio. I magistrati sono sotto l’assunzione, assegnazione, trasferimenti, promozioni e disciplinati, dal CSM, presieduto dal Presidente, con 2/3 di componenti togati e laici eletti dal Parlamento. Il Guardasigilli può avviare l’azione disciplinare. Si passa tramite assunzione da concorso pubblico, attraverso una prova scritta e poi orale, un periodo di tirocinio in forma collegiale al seguito del quale poi si sceglierà sede e funzioni. Sono compresi i giudici di pace che si occupano di reati bagatellari. Giudice Il giudice a composizione laica (2 togati, 6 laici) è per reati di sangue, sono nella Corte D’Assise con forti implicazioni a sfondo sociale, dove comunque si è accompagnati da un giudice togato per una sana guida. Alla composizione laica sono allegate (introdotte, ammesse ed escusse) prove orali escludendo quelle di impatto emotivo forte che sono invece affidate alla segretezza del giudice togato. Il giudice d’esecuzione insieme al tribunale di sorveglianza, si occuperanno dell’eff ettiva esistenza della sentenza. Art. 1 — Giurisdizione penale La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice. Art. 2 — Cognizione del giudice Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha effi cacia vincolante in nessun altro processo. Significa quindi che il giudice penale esercita le sue funzioni solo sulla sua materia, inoltre per Art. 3 può sospendere il propio giudizio per questioni serie se legate allo stato di famiglia o di cittadinanza già in corso presso un altro giudice civile. Il PM può archiviare o avviare l’azione penale, ma in entrambi i casi, dato il forte potere sulla loro azione, sono previsti dei controlli per ottemperare al Art. 112 della Costituzione sull’obbligo dell’azione penale: - GIP controlla prima dell’archiviazione se ci sono elementi idonei per continuare l’azione, se sì, il processo continua, se no si archivia - GUP mentre se siamo già nel momento dell’udienza preliminare analogamente farà così il GUP, decidendo se archiviare o no. Nei processi per direttissima il GIP diventa GUP, ed ogni caso, il GIP non potrà ricoprire il ruolo del GUP

Il giudice è precostituito (art. 25 Costituzione) inoltre può essere rilavato in ogni stato e grado del processo (art. 20) e può interrogarsi sulla propria giurisdizione solo se ha competenza. Abbiamo quindi:

- Competenza per materia dove più è grave il delitto riscontrato, può è richiesta una preparazione maggiore, con una determinata composizione della Coorte. A volte si analizza la pena, alle volte si analizza le categorie di reato. Sono tendenzialmente del giudice di pace quindi reati bagatellari. Poi ci sono corte d’assise (composta mista, 2 togati 6 laici, crimini consumati) e tribunale (con una funzione residuale tra i due, può essere collegiale o monocratico, cioè per giudizi a seguito di citazione diretta senza udienza preliminare, mentre al primo reati contro la pubblica amministrazione).

- Competenza per territorio che è il luogo dove è stato commesso, consumato, il delitto (Art. 8) ed è fondamentale per questa l’analisi la manifestazione del reato ovvero per Art. 56 c.p. (delitto tentato) il “luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto”. Casistica: - Morte nel caso, esempio, incidente aereo, è il luogo in cui è avvenuta l’azione o la omissione, perché appunto, immaginiamo l’areo che cade in Svizzera ma è stato dirottato in Italia - Reato permanente in cui si protrae nel tempo ed è ignoto l’esito della condotta (sequestro di persone caso tipico) è il luogo in cui è iniziata la condotta - Reato tentato appunto, luogo dove si voleva compiere Se non fosse suf ciente, fl’ i Art. 9 detta le regole suppletive, regole applicate una dopo l’altra una maniera sussidiaria (usato anche per reati all’estero l’ultimo comma), e sono da Art. 11 previste norme contro i conflitti d’interesse.

- Competenza per connessione disciplinata dall’articolo 12 /fondamentale i pentiti - Art. 12 — Casi di connessione Si ha connessione di procedimenti:

Plurisoggettiva-> se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; Il concorso riguarda fattispecie con dolo, Cooperazione riguarda fattispecie con colpa, Condotte indipendenti, es., crollo del ponte Morandi

Monoggettiva-> se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; Abbiamo il concorso formale Art.81 c.p. quindi una condotta e più violazioni. Reato continuato più connette per un fine, come il molti furti —> pena edittale da reato peggiore

Teleologica-> se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri

Si tratta di casi in cui è necessario un unico accertamento, perché si tratta di fattispecie commesse da più persone (plurisoggettiva) o da una sola (monosoggettive) o perché sono uniti da un vincolo teleologico (connessione teleologica). È una disciplina utilizzata soprattutto per le vicende dei maxiprocessi volti a garantire a tutti lo stesso trattamento. Si effettua quindi una riunione dei processi pedanti nello stato grado e davanti al medesimo giudice purché non si verifichi un ritardo nella definizione degli stessi (Art. 17 18)

Gli art. 15 e art. 16 stabiliscono la compenetra per materia e territorio per la connessioni. Nei casi di giudici che per competenza sono diversi, si unisce al giudice del reato più grave, assise quindi, mente per territorio al primo giudice se sono di pari livello. Il principio di richiamare al giudice superiore per i reati con disparità di gravità è un principio di garanzia. Sia giudice che parti, quindi, tutti sono legittimati a rilevale le norme di competenza: tuttavia bisogna distinguere se è stata avviata l’azione penale (iniziato il processo) o se si tratta della fase preliminare con l’indagine del GIP. Nell’indagine parti, che sono in equilibrio possono eccepire ed il giudice rilevare l’eventuale incompetenza. Dif erente è la questione per ilf

caso di incompetenza:

- Materia -> anche d’uffi cio in ogni stato e grado del processo - Territoriale e per connessione -> pena decadenza, rilevata o eccepita, prima dell’udienza preliminare o nel caso questa manchi, nell’ambito delle discussioni preliminari. Questa previsione è legata alla celerità del processo. Qualora due o più giudici non siano d’accordo sulla risoluzione, è possibile richiedere soluzione alla Corte di Cassazione per la sua risoluzione. Questa denuncia non sospende il corso dei procedimenti e la decisone della Corte è vincolante salvo emergano nuovi fatti che giustificano una modifica. Il GIP che si dovesse ritenere incompetente, pronuncia un’ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero: è un provvedimento non vincola l’accusa e che continua a svolgere le indagini, tuttavia qualora serva un atto giurisdizionale ad esempio richiedere intercettazioni la sua domanda sarà svolta al giudice competente (per Art. 26 l’inosservanza delle norme di competenza, non rendono inef caci le prove già raccolte) f i Atti di limitazioni della libertà devono essere ri-disposti dal giudice competente entro 20 giorni, pena la loro inef caciaf( i art. 27)

Terzietà ed imparzialità Prima della riforma dell’Art. 111, il principio dell’imparzialità era ricavato dal Art. 25 C. In merito al giudice naturale, mentre ora c’è un’esplicito richiamo a ciò, oltre a come le parti sono in parità tra di loro. La terzietà è riferita alla posizione del giudice all’oggetto della sentenza. L’imparzialità è riferita alla dif erenza tra pubblico e privatof es. giudice che esprime stampa Sono a disciplina di questo principi: - Incompatibilità che avviene per - Art. 34 atti compiuti nel procedimento. È una disciplina molto ampia di sentenze della Corte Costituzionale perché comporta al giudice di poter o meno, compiere una decisone. Non può per esempio giudicare due volte come nel caso in cui, dopo una promozione, si ritrovi in appello a dover riemettere un giudizio sulla stessa causa. Non può giudicare il GUP nella sentenza successiva al dibattimento. Può giudicare se si è limitato solo a disporre atti richiesti dal GIP GUP, ad esclusione di quegli elementi del fascicolo di dibattimento: in pratica, se ho visto elementi che poi non sono discussi in dibattimento, potrei avere un pregiudizio e per tanto è meglio evitare che mi esprima.

- Art. 35 per ragioni di parentela ,affinità coniugato - Astensione Art. 36 Giudice che per esempio è tutore o ha inimicizie particolari, è quindi un provvedimento richiesto dal giudice. Decide il Presidente dell’appello superiore, mediante decreto, e deve essere controllato se dovesse rifiutare di riconoscere l’astensione. Particolare problema è la h)gravi ragioni di convenienza nella quale possono rientrare tante discipline.

- Ricusazione Art. 37 è un provvedimento richiesto dalle parti con particolari procure speciale da Art. 36. Il giudice può essere ricusato anche prima dell’esercizio delle sue funzioni, quindi sostituire un giudice perché non lo si ritiene all’altezza. Le procure speciali sono necessarie perché essendo un atto particolarissimo dell’individuo, deve esserne a conoscenza direttamente lui, è il caso per es. del patteggiamento. Risponde alla ricusazione il giudice d’appello, e nel loro caso, il giudice di un’altra sezione, non è ammessa la ricusazione su chi decide la ricusazione, inoltre, è illimitatamente spendibile, pur essendoci dei termini nel presentare la domanda

- Rimessione riferito tuttavia all’organo giurisdizionale nel suo complesso e non al singolo giudice nella sua persona. È richiesto dall’accusato o dall’imputato, per gravi situazioni sociali in corso. Decide la Cassazione e se richiesto dalle parti e per atti ripetibili, differentemente dalla ricusazione, è possibile una (art. 48.5) rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento Per limitare gli abusi è stata prevista una sanzione pecuniaria per chi fa senza accoglimento richiesta di remissione.

Il Pubblico Ministero nella fase d’indagine dovrò dimostra la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio (Art. 533) e così il Giudice rivestito di poteri decisionali, dovrà convenire solo con le prove portate da esso (che sia chiamano elementi di prova perché “prove” sono di termine usate quando siamo in dibattimento) e discusse in dibattimento: fondamentale è ricordare che il GUP prima di rimandare a giudizio, decide lo stato degli atti, potendo eventualmente rimandare al PM, e se tutto è in ordine, si passa al dibattimento. La prova è ammessa su richiesta delle parti. Tre normative importanti sul giudizio abbreviato (cioè sui casi in cui il giudice non decide in dibattimento ed assume le prove): - Art. 441.5 il giudice credi di non poter decidere allo stato attuale e così assume anche d’uf cio gli elementi necessari ai fini della decisonef modificano in aggravante i fatti nei confronti dell’imputato assente, che deve essere informato ai fini della contestazione) Nella pratica È il caso dell’imputato che vuole fare un processo speciale e di essere, come crede, condannato alla base delle prove, se non fosse che il giudice ritiene appunto che ci siano elementi fondamentali che devono venire alla sua decisone, materiale quindi raccolto dallo stesso giudice che giudica.

- Art. 507 — Ammissione di nuove prove dove il giudice se risultata

assolutamente necessario può anche d’ufficio disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prove

In parole povere Il giudice interviene, anche se non è finita l’istruttoria, e può togliere ma più spesso aggiungere prove, in modo poco imparziale ed equidistante. Può accadere, come nel nostro processo simulato, che il PM chiede la parola per chiedere al giudice, ai sensi dell’articolo 507, l’assunzione di nuove prove, o perizie

- Art. 603 — Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale quando una parte, in appello, chiede la riassunzione di prove, ed il giudice ritiene di non essere in grado allo stato attuale, disponendo un rinnovo dell’istruzione dibattimentale.

Provvedimenti giurisdizionali Possono essere Art. 125 decreti (se previsti da legge, anche non motivati) ordinanze e sentenze e se non sono motivati pena nullità. L’organi giurisdizionale provvede in camera di consiglio un’udienza non aperta a tutti, dove sono fissate le date e comunicate alle parti almeno 10 giorni prima. Le parti possono essere sentite inoltre è ammessa la presenza di distanza, quindi tramite moderne tecnologie. È redatto un verbale riassuntivo, inoltre in Corte di Cassazione è previsto di andare in camera di consiglio, salvo casi di patteggiamento, ogni volta, e se è previsto da legge, può delineare senza intervento avvocati difensori.

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Pubblico ministero e polizia giudiziaria nella Costituzione Art. 109 Art. 112

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Inoltre il 107 afferma che “il pubblico ministero gode delle garanzie stabiliti nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario” Fondamentale è precisare, in reciprocità al principio del giudice soggetto soltanto alla legge, che si tratta per il PM di obbligo nel suo esercizio dell’azione penale: ne consegue che il PM, esercitando una funzione diversa (indaga) non deve necessariamente essere imparziale anche perché il solo “presentare una domanda”, è frutto di una propria indagine accusatoria. La riforma del 111.2 ne esalta le caratteristiche ponendo la sua posizione come funzione di contraddittore della difesa nel contesto del giusto processo. Sarà quindi solo il giudice a dover garantire i diritti del Costituzione e del Convenzione europea, all’individuo. Presso ogni corte (Cassazione, Appello, tribunali) è istituito un ufficio del pubblico ministero e svolgono azione penale per tutti i reati, sia di competenza che non del loro ufficio. Al vertice c’è la procura generale istituita presso la Suprema Corte; a livello di distretto 29 procure per altrettante corti d’appello e un totale di 130 Procure della Repubblica per i circondari dei tribunali. Il Procuratore generale deve “sorvegliare” sul giusto processo delle sue corti d’appello, deve, con la riforma del 2017, concordare sulle sentenze e spedire almeno una volta all’anno un...


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