Diritto Tributario - Appunti di lezione 1 - 22 PDF

Title Diritto Tributario - Appunti di lezione 1 - 22
Course Diritto Tributario
Institution Università Telematica Internazionale UniNettuno
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Lez 1)DIRITTO TRIBUTARIO: scienza che studia l’istituzione e l’attuazione del tributoTRIBUTO : prestazione patrimoniale (con decurtazione del patrimonio del soggetto passivo) imposta (obbligo di dare somma di denaro o acquisire un bene o un servizio in regime di monopolio ablazioni reali) caratteriz...


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Lez 1) DIRITTO TRIBUTARIO: scienza che studia l’istituzione e l’attuazione del tributo TRIBUTO: prestazione patrimoniale (con decurtazione del patrimonio del soggetto passivo) imposta (obbligo di dare somma di denaro o acquisire un bene o un servizio in regime di monopolio – ablazioni reali) caratterizzata dalla finalità di concorrere, in via principale o esclusiva, alla spesa pubblica (funzione contributiva), secondo i criteri dell’autorità: principio solidaristico (finalità solidaristica) e coattività della disciplina. [≠ SANZIONE: finalità preventiva, repressiva]; la definizione di tributo circoscrive il perimetro della giurisdizione delle commissioni tributarie. Classificazione tributi: 1) Imposta in base all’approccio giuridico (ormai consolidato) è un tributo acausale legato alla realizzazione di un fatto economico a cui l’ordinamento giuridico ritiene di dover collegare la prestazione patrimoniale coattiva; non è legata ad una causa, corrispettivo x qualcosa che si ottiene, ma obbligo di versamento in quanto cittadino, parte della comunità statale (patto sociale), indice di capacità contributiva; massima espressione dell’autorità dello Stato; fatto della vita valutato in termini economici (approccio economico: tributo reso a fronte di prestazioni indivisibili). 2) Tassa: tributo causale collegato allo svolgimento di un’attività da parte della PA; è un tributo paracummutativo [non c’è uno scambio giuridico, non c’è sinallagmaticità (scambio corrispettivo)], legato alla domanda di ottenimento di un provvedimento amministrativo o giudisdizionale (tassa scolastica: elemento obbligante legata all’iscrizione indipendentem dalla frequenza, non viene restituita se no freq) (x econom: trib reso a fronte di prestazioni pubbliche divisibili). 3) Contributo: dovuti x l’attività dell’ente a vantaggio del contribuente; tributo speciale; prestazione coattiva paracummutativa dovuta in quanto l’ente rende un servizio al cittadino, il quale partecipa al costo dell’opera pubblica in quanto beneficiario diretto della stessa (presupposto giuridico del prelievo coattivo), proporzionata al vantaggio che il cittadino ottiene. 4) Monopolio fiscale (di diritto, previsto ex lege): attività gestita in forma di monopolio con corrispettivo finalizzato al concorso alla spesa pubblica; al cittadino è imposto l’utilizzo di un bene o servizio reso in regime di monopolio x cui lo Stato acquisisce una somma di denaro notevolmente superiore a quella che sarebbe stata acquisita se lo stesso bene/serv fosse reso in regime di libera concorrenza (tabacco). Principali classificazioni imposte: 1) Dirette: colpiscono manifestazioni dirette della capacità contributiva: reddito, patrimonio / Indirette: colpiscono manifestaz indirette della cap contrib.va: trasferimento ricchezza, cessione beni. 2) Personali: colpiscono la persona nella sua complessità e completezza della capacità contributiva, collegate al soggetto che ha il reddito mediante il criterio del luogo di residenza: colpiscono tutti i soggetti residenti nel momento del possesso; sono tendenzialmente progressive e globali / Reali: colpiscono il reddito alla fonte, quando si genera, tassate nel luogo in cui si trova la res, sono applicate nel momento in cui si produce in reddito, sono applicate nel momento in cui la fonte produce il reddito, tendenzialmente proporzionali e cedolari. 3) Addizionale: si aggiunge e si applica all’imposta / Sovraimposta: si aggiunge e si applica alla base imponibile. Lez 2) NORMA TRIBUTARIA: prelievo tributario fondato sul principio di legalità. Caratt.che: Complessità: vi confluiscono definizioni, regole procedurali, strumenti, istituti di garanzia / Centralità della funzione amministrativa nella predisposizione dei testi normativi (organi amm.vi determinanti), nel controllo del corretto adempimento degli obblighi tributari, nell’interpretazione della norma tributaria: importanza interpello nei rapporti tra contribuente e amm.ne finanziaria e circolari (efficacia interna x principio riserva di legge); connotazione: attribuzione potere x realizzazione gettito tributario (pregnanza interesse fiscale del gettito risp interesse individuale) avallata da giurisprudenza. Principio di legalità: aspetti sostanziali dell’imposizione art. 23

Costituz, disciplina attuativa art. 97 Costituz e disciplina sanzionatoria dettata da norme primarie (riserva di legge) della norma tributaria. Struttura: Fattispecie tributaria Statica: descrizione del fatto a rilevanza tributaria in termini astratti e generali in base alla capacità contributiva (fatto economicamente rilevante che viene costituito a presupposto dell’imposizione dalla norma tributaria), individuazione del soggetto passivo, fissazione dei criteri di stima del fatto economicamente rilevante considerato dalla norma impositiva (base imponibile), determinazione della misura del tributo (imposta)obbligazione tributaria: effetto della fattispecie statica./Dinamica: espressione della traduzione della fattispecie tributaria astratta statica nella concreta imposizione, risultato della applicazione della fattispecie teorica al fatto a rilevanza tributaria; concretizza il prelievo tributario; riguarda le regole procedurali atte a garantire la concreta attuazione della norma tributaria. Distinzione che individua la genesi dell’obbligazione tributaria: 1) Secondo impostazione consolidata, la fase attuativa in cui la PA svolge l’attività strumentale alla concreta realizzazione del comando impositivo (FT dinamica) previsto dalla legge ha natura meramente dichiarativa dell’obbligazione tributaria quindi il rapporto tra contribuente e fisco va ricostruito in termini civilistici. L’amm.ne finanziaria è titolare di un diritto soggettivo che sorge al verificarsi del fatto che la norma tributaria (FT astratta) qualifica come giuridicamente rilevante ai fini impositivi, in quanto indice di capacità contributiva (l’obbligazione tributaria trova la sua fonte nella legge); l’attività dell’amm.ne finanziaria è vincolata e priva dei connotati di discrezionalità; 2) Secondo impostazione costitutiva (superata dalla giurisprudenza): viene attribuita alla funzione dinamica di tutta l’attività attuativa dell’amm.ne finanziaria una funzione preminente, costitutiva dell’obbligazione tributaria; quindi l’effetto obbligatorio è strettamente connesso all’attività della PA di attuazione del tributo e come tale l’esercizio del potere impositivo dell’amm.ne finanziaria è costitutivo dell’obbligazione tributaria: la posizione soggettiva del contribuente è svalutata e degradata a mero interesse legittimo x’ l’amm.ne finanziaria si conformi al comando legale. Nella impostazione dichiarativa la FTD non ha valenza costitutiva dell’obbligazione tributaria, che nasce al verificarsi in concreto del presupposto impositivo, nella teoria costitutiva l’obbligo tributario nasce solo dopo la realizzazione della fase attuativa. Elementi essenziali della NT: 1. Presupposto: giuridicizzazione del fatto economico alla base del tributo (questione di diritto): delimita l’area di rilevanza giuridica del fatto economicamente rilevante (è distinta dall’oggetto: nell’imposta sul reddito è il possesso del reddito, nell’imposta di registro è il porre in essere atti/fatti giuridicamente rilevanti ai sensi della relativa normativa,..); il presupposto trasforma in norma giuridica l’oggetto economico del tributo cioè il fatto economicamente rilevante in quanto espressivo di capacità contributiva; determina le regole di individuazione del tributo, le modalità di tassazione, i criteri di collegamento del tributo ad un soggetto. Anche un fatto illecito può costituire presupposto impositivo. 2. Base imponibile: grandezza economica che rappresenta la capacità contributiva manifestata dal presupposto; è questione di fatto, in quanto attiene alla stima economica del fatto a base del tributo; espressa in denaro o riferita a cose misurate in base alle proprie caratteristiche o a caratteristiche di misure e di peso o a cose nella loro unità. La disciplina della BI deriva dal presupposto d’imposta x’ è asservita alla valutazione del fatto economicamente rilevante costituente presupposto dell’imposizione in quanto indice di capacità contributiva; valuta il presupposto in termini economici. 3. Soggetto: centro di imputazione degli effetti del presupposto: colui che normalmente pone in essere il fatto manifestativo di capacità contributiva (possono partecipare corresponsabilmente all’obbligazione tributaria altri soggetti ma rimangono terzi). 4. Tasso d’imposta: coefficiente da applicare alla base imponibile per ricavare da essa l’ammontare dell’imposta; può essere: Fisso o Variabile (aliquota); l’aliquota può essere proporzionale (rimane costante al variare della BI), progressiva (cresce fino al crescere della BI: continua o a scaglioni), regressiva (diminuisce al crescere della BI). Principio Capacità Contributiva: art.53.1 Costit: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della

capacità contributiva. E’ il criterio che consente di individuare i fatti economicamente rilevanti da sottoporre a tassazione; è norma precettiva; ha funzione: 1. Garantistica: no teoria del beneficio: tutti sono tenuti in quanto parte della comunità statale; 2. Solidaristica: tutti sono tenuti in ragione della CC: limite alla potestà impositiva dello Stato e criterio di riparto delle spese pubbliche; impostazione giuridica no economica e commutativa del tributo; PCC: non si applica a sanzioni, tributi paracummutativi, tasse e contributi x’ l’art. 53 è un limite alla funzione autoritativa dello Stato x tutelare il cittadino; il patrimonio è tutelato (rispetto del minimo vitale); la CC è personale, riferita alla persona che pone in essere il fatto economicamente rilevante (incostituzionalità del cumulo familiare dei redditi). E’ espressione del principio di uguaglianza: a situazioni uguali devono corrispondere uguali tributi. Caratt.che PCC: Requisito di Effettività: l’imposizione deve avere ad oggetto fatti economicamente rilevanti riscontrabili (no fatti presunti o affermati; ammessi solo se vi è c.que un minimo di prova contraria e se rispondono a criteri logici e contabili attendibili. / di Attualità: la norma tributaria non può essere retroattiva x’ la capacità contributiva deve sussistere nel momento in cui interviene l’atto impositivo, la NT non può ricollegare la tassazione a fatti manifestati prima della sua introduzione; xò: retroattività propria: quando fattispecie e effetti si ricollegano nel passato rispetto alla norma (proroga)/impropria: la legge collega un tributo (va corrisposto nel momento in cui la legge interviene e è collegato a fatti precedenti all’entrata in vigore): la retroattività impropria è ammessa purchè non venga interrotto il nesso tra imposizione e attitudine alla contribuzione, che si manifesta sotto il profilo della prevedibilità (imposizione di un fatto pregresso x cui era prevedibile che mantenesse capacità contributiva o che venisse promulgata una legge successiva x sottoporre a imposizione tale fatto) / brevità del tempo (la norma risale ad un fatto che si è posto in un periodo precedente ma sostanzialmente breve x cui è prevedibile che quella capacità contributiva sia ancora sussistente). E’ possibile l’utilizzo extrafiscale del tributo se l’interesse perseguito dal legislatore è costituzionalmente riconosciuto e ha portata equiparabile a quello dell’art. 53 (tassazione consumi dannosi per la salute), x limitare i consumi: perseguo interesse costituzionalmente rilevante e pari a quello della CC. Principio della progressività: art. 53.2: il sist tributario è informato a criteri di progressività: è una norma programmatica (non precettiva), il sist complessivo deve essere ispirato a progressività, il termine sist è contenuto nei nuovi artt. 117 e 118 Costituz in materia di autonomia impositiva delle regioni. (le imposte personali sono tendenzialm progressive). LEZ 3 Evoluzione: Introduzione dei tributi derivante da impostazione giuridica quale principio del consenso (affermazione del dir trib) derivante dal patto sociale di appartenere allo Stato in luogo dell’imposizione derivante dal potere del sovrano; servono adeguate norme di tutela delle posizioni soggettive del contribuente in particolare dei diritti patrimoniali, in quanto il tributo è un prelievo coattivo, a fronte del potere autoritativo dello Stato. Al principio del consenso all’imposizione consegue il principio del controllo della corretta destinazione del prelievo mediante la legge di bilancio, attraverso cui il cittadino può verificare come vengono spesi i soldi pubblici. Art. 30 Statuo Albertino Costituz: nessun tributo può essere imposto se non consentito dalle camere e sanzionato dal reart 23 Costituz. FONTI DEL Dir Trib: 1) RISERVA DI LEGGE: la disciplina di una determinata materia è regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. Garantisce il cittadino nella sua libertà patrimoniale e personale contro lo strapotere del potere esecutivo; espressione del consenso al tributo che ne legittima l’imposizione, prestazione coattiva consentita dal cittadino, il quale esercita potere di controllo sostanziale (art 53 Costituz: presupposto d’imposta) e formale (che si esprime nel principio del consenso: Art 23 Costituz: nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge); la legge introduce l’obbligo tributario

che nasce al verificarsi di un fatto economicamente rilevante previsto dalla norma tributaria quale presupposto d’imposta; l’obbligazione tributaria è ancorata alla legge sia nella fase statica che nella fase dinamica. Funz garantistica della RdL grz: 1) dibattito parlamentare (cfr >nza/opposiz), 2) procedimento legislativo, 3) sindacato costituzionale, 4) Generalità e astrattezza della legge. Sono escluse dall’art 23 Cost: sanzioni penali o amministrative art 25, espropriazione forzata per pubblica utilità artt 42 e 43, prestaz a contenuto negativo che comportano limitaz all’iniziativa economica privata art 41. La RdL è di tipo relativo (le fonti secondarie integrano la parte essenziale del tributo x evitare che la discrezionalità del legislatore possa trasformarsi in libero arbitrio; elementi per realizzazione e riscossione del trib) e riguarda la base legislativa di ogni tributo. 2) LEGGE e ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE: ‣ Legge ordinaria: il divieto di referendum abrogativo in materie tributaria (sia x norme sostanziali che procedimentali) art 75 e divieto di introdurre nuovi tributi c/la legge di bilancio art 81 (pareggio di bilancio), ‣ Decreto legge art 77.2: provvedimento provvisorio avente forza di legge emanato dal governo in casi straordinari di necessità ed urgenza (effetto immediato x evitare contromanovre del cittadino sul suo effetto durante l’iter procedurale); perde efficacia se non convertito in legge entro 60 gg dalla pubblicazione; x evitare reiterazione patologica le motivaz di necessità e urgenza non devono essere le stesse. ‣ D.Lgs art 76: delega del Parlamento al Governo ad emanare atto avente forza di legge; in materia tributaria ne fissa i profili tecnici; se patologicamente generici vengono meno i principi del consenso. 3) ATTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE: fase attuativa devoluta a fonti secondarie x realizz politiche fiscali (sopratt a liv enti locale) in quanto la RdL in materia tributaria è relativa: ‣ Regolamenti (generali e astratti, fonti 2°arie subordinati alle leggi ordinarie, astratto disporre, disciplinano materie non regolamentate da leggi o ne eseguono disposizioni; normati da art 17 L 400/88: iter approvaz: emanato da DM o DPR,previa deliberaz Consiglio Ministri, c/parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Stato, assoggettato visto Corte dei Corti, pubblicato GURI; poss essere esecutivi, attuativi, integrativi; autonomi, indipendenti,delegati), ‣ Atti amm.vi generali (regolano l’attuaz delle norma tribut o il modo di porsi dell’amm.ne finanziaria nella fase di attuazione, concreto provvedere (ex coeffic amm.to imposte dirette); cura interesse pubblico concreto e puntuale in relazione ad una categoria di soggetti determinata o determinabile; emanati da un'autorità amm.va nell'esercizio delle sue funzioni amm.ve), ‣ Prassi amm.va (circolari: non possono avere contenuto normativo e non hanno efficacia vs l’esterno, possono determinare il legittimo affidamento del contribuente che se ne è adeguato). 4) FONTI LOCALI: separaz tra finanza statale (finanza derivata (eccesso spesa locale)) e locale (l’ente introduce e disciplina propri tributi x finanz propria spesa) nel xiodo post unitario, ora misto  federalismo fiscale: art 117.2 e 3: potestà legislativa regionale nei limiti della potestà nazionale; autonomia finanziaria regionale di entrata e spesa e stabiliscono e applicano tributi e entrate art 119 (limiti ex divieto doppia imposizione); si esprime nei tributi derivati, propri e altri trib. Province, Comuni e città metropol hanno potestà meramente regolamentare, nn legislativa, in mat tributaria che attiene alla fase attuativa del tributo. 5) FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE e COMUNITARIO: ‣ Accordi e trattati internazionali mediante i quali si realizzano finalità politiche o economiche tra Stati aderenti; ades mediante legge dello Stato ex art 80 Costitut: Italia sottoscritto vari accordi in materia di doppia imposizione e scambio info finalizzate all’accertamento tributario; ‣Fonti comunitarie: Fonti normative Primarie (trattato UE Maastrich 1992 e sul funzionamento UE Lisbona 2007 e norme modificative del trattato) e Secondarie (Regolamenti: portata precettiva generale, immediatamente efficaci nei cfr singoli Stati /e Direttive: vincolano all’obiettivo ma devono essere recepite dai singoli Stati); prevale norma comunitaria, il giudice nazionale può disapplicare la norma nazionale in conflitto c/norma comunitaria senza chiedere intervento della Corte per giudizio di legittimità. Lez 4

EFFICACIA NEL TEMPO DELLA NORMA TRIBUTARIA: art. 73 Costit entrata in vigore e 10 preleggi cc; norme tributarie entrano in vigore dopo 15 gg pubblicazione (vacatio legis) salvo preveda espressamente deroga x consentire che non si realizzino modifiche economiche che possono incidere sulla tassazione riducendo termine e/o la conoscenza di una norma complessa allungandolo. Principio di irretroattività: art 11 preleggi / art 3 L 212/2000 Stat Dir Contribuenti: salvo art 1.2*, disposiz tributarie non hanno effetto retroattivo, espressione attualità capacità contributiva: retroattività propria: quando fattispecie e suoi effetti si collocano ne passato rispetto al momento di entrata in vigore della norma (ex proroga agevolazioni scadute) o impropria: quando la legge collega il tributo ad un fatto economico espressivo di capacità contributiva che sia stato posto in essere prima dell’entrata in vigore della legge stessa, tassando fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore: è possibile retroattività norma tributaria purché venga conservata l'attualità della capacità contributiva, cioè vi siano elementi che confermino la capacità contributiva attuale rispetto al momento in cui il fatto è tassato dalla norma tributaria. Tale principio vale per le norme sostanziali, non x le procedurali che sono retta dal principio tempus regit actum + volte affermato dalla suprema corte di cassazione. Deroga: *art 1.2) l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta solo in casi eccezionali e con legge ordinaria qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica: x correggere l’abuso al ricorso a norme interpretative aventi in realtà carattere novativo. Art 3.1 prevede inoltre che x i tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data in vigore della disposizione a tutela dell’effettiva e preventiva informazione del contribuente sulla base del principio di collaborazione tra amm.ne finanziaria e contribuente; art 3.2: le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dall’entrata in vigore al fine di garantire la conoscibilità degli adempimenti tributari da parte del contribuente. Certezza della norma tributaria: art 3: i termini di prescrizione e decadenza x gli accertamenti d’imposta non possono ess prorogati ctr abuso quali disciplina raddoppio ...


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