Dispensa Padoa Schioppa, Storia del diritto in europa PDF

Title Dispensa Padoa Schioppa, Storia del diritto in europa
Author Andrea Trevisan
Course Storia Del Diritto Europeo  
Institution Università degli Studi di Brescia
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6073 – STORIA DELLA CODIFICAZIONE

Testi d'esame - A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa, dal medioevo all'età contemporanea, Bologna, Il Mulino.

Anno accademico 2007/2008 Classe 19

ALTO MEDIOEVO (V, VI – anno 1000) DIRITTO DEI REGNI GERMANICI E CULTURA GIURIDICA DELL’ALTO MEDIOEVO



Tradizione giuridica occidentale: espressione con cui si indica la tradizione giuridica dell’Europa (continentale ed insulare)

dal medioevo all’epoca delle codificazioni. •

PRINCIPIO DELLA PERSONALITÀ DEL DIRITTO

Il fatto che i popoli germanici si trovano a governare su popolazioni a- sì soggette ai conquistatori, ma molto più numerose di questi, b- che sino ad allora hanno vissuto secondo il diritto romano, comporta grandi problemi di controllo. Fintanto che fu possibile (soprattutto fintanto che i rapporti tra Barbari e Romani rimasero sporadici), fu riconosciuta, all’interno del medesimo Regno e del medesimo ordinamento, la legittima coesione del diritto dei vincitori e del diritto dei vinti. •

RUOLO DELLE LEGISLAZIONI ROMANO-BARBARICHE: a seguito delle invasioni che, a partire dal V sec., si susseguirono ad

ondate successive. •

RUOLO DELLA CONSUETUDINE: Il diritto alto-medievale è diritto consuetudinario.

- Consuetudini personali (es. Legge Salica dei Franchi, Editto di Rotari): consuetudini dei barbari messe per iscritto nelle leggi romano-barbariche. - Consuetudini territoriali: consuetudini locali delle comunità dei villaggi. Le genti si danno regole sulla gestione dei campi, sul mantenimento delle strade, sullo sfruttamento dei corsi d’acqua. Le consuetudines loci si sviluppano in tutta Europa: in Francia, le coutumes fino al Code Civile del 1804; in Germania le landrecht; in Spagna i fueros. - Consuetudini feudali: i feudi compaiono a partire dal VIII-IX sec. e si caratterizzano per i legami di dipendenza tra signore e vassalli. - Diritto romano volgarizzato: diritto romano così come continuava ad essere usato nella prassi, in via consuetudinaria, dalle popolazioni romane che vivevano nei territori invasi dalle popolazioni barbare; il diritto romano non ha origine consuetudinaria, ma nel medioevo se ne fa un uso volgare, appunto consuetudinario. •

RUOLO DELLA CHIESA (istituzioni e cultura)

- Il cristianesimo prima era stato perseguitato dall’Impero romano, poi era diventato religione ufficiale dell’Impero. Nei secoli V – XI, XII, la Chiesa si dà una veste istituzionale, le gerarchie ecclesiastiche si organizzano sul modello delle strutture romanoimperiali. La Chiesa colma con le sue strutture i vuoti del potere laico, le lacune istituzionali lasciate dall’Impero. Nel VI, VII sec., le città sono pericolose, la gente le abbandona e si stanzia intorno a monasteri e castelli, dove è più sicuro e più facile ripararsi da eventuali attacchi dei barbari. Manca tuttavia una figura istituzionale ed è allora che questo vuoto viene colmato dalla figura del vescovo della città, che quindi inizia a svolgere anche funzioni politiche e di governo, e in particolare inizia a far funzionare un Tribunale in cui giudica sia controversie ecclesiastiche sia civili. - Le cattedrali e soprattutto i monasteri (monachesimo e San Benedetto) intorno ai quali la gente si stanzia sono l’unico veicolo di cultura del tempo. In particolare, a- monaci amanuensi e scuole annesse alle cattedrali continuano a leggere, scrivere e studiare i testi romani (conservano anche i testi della Compilazione giustinianea); b- i chierici svolgono le funzioni di scrivani e notai. - Trivio (retorica, dialettica e grammatica) e quadrivio (musica, geometria, aritmetica, astronomia) sono la formazione culturale di questi monaci, quindi la formazione culturale dell’epoca. Mancano studi e scuole di diritto. Il mestiere dei giuristi s’impara come qualsiasi altro mestiere, e cioè andando in bottega, nella pratica. - Fra tutti i vescovi cittadini, il vescovo di Roma viene riconosciuto come superiore ed è così che inizia ad affermarsi la figura del Papa. Nel natale dell’800 Carlo Magno è incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero.

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- Principio gelasiano : il Papa contrapposto all’Imperatore, entrambi autorità universali ed entrambi autonomi e indipendenti nel proprio ambito. Ma i conflitti scaturiscono dal fatto che Papa e Imperatore si rivolgono ai medesimi soggetti nella loro duplice veste di sudditi e di fedeli. - Al tempo di Carlo Magno l’Imperatore vale più del Papa, poi col tempo il Papa acquisisce sempre più importanza, fino alla lotta per le investiture (XI, XII).



IL DIRITTO DEI VISIGOTI

- I Visigoti, popolo nomade e guerriero, si stanziano nella Francia del sud. Una volta stanziatisi, creano un Regno, nel senso che semplicemente riconoscono un Re, un soggetto che ha delle attribuzioni superiori a quelle degli altri capo-clan (es. potestà in campo giuridico: legge del Re, non dello Stato! Il Medioevo è un’epoca senza Stato).

- Continuano a vivere secondo le loro consuetudini orali, finché, temendo che queste consuetudini finiscano col perdersi e con l’essere sopraffatte dalla tradizione romanistica, decidono (inizio VI sec.) di metterle per iscritto, ma in lingua latina, la lingua per eccellenza del diritto (a- non dispongono di una lingua scritta, b- guardano alla civiltà romana come una civiltà superiore: le invasioni barbariche fanno cadere l’Impero ma non l’ammirazione verso la romanità). - Nel VII sec., sotto la spinta dei Franchi, dal sud della Francia (Regno con capitale Tolosa) si spostano in Spagna (Regno di Toledo). E’ a quest’epoca (metà VII sec.) che risale il Liber iudiciorum, un testo di leggi visigote (sia antiche consuetudini visigote sia contaminazioni romane), ad applicazione territoriale, ossia destinato a tutta la popolazione stanziata entro i confini del

Regno. - Il liber sopravvive anche durante la dominazione islamica (da inizio VIII sec.) come testo normativo della popolazione non araba della Penisola (fino al 1200), ebbe quindi una vita più lunga del Regno che l’aveva prodotto.



IL DIRITTO DEI FRANCHI

- I Franchi (della stirpe dei Sali) si stanziano nella Francia centro-settentrionale per poi estendersi anche a sud. - Vivono anch’essi secondo le loro consuetudini orali, finché il Re Clodoveo approva ufficialmente (inizio VI sec.) il Pactus Legis Salicae, un testo di leggi che contiene le consuetudini dei Franchi Sali, scritto in latino e ad applicazione personale.  La Legge Salica vieta la legge del taglione, vieta che ad offesa segua vendetta privata; attribuisce infatti un valore economico a ciascuna persona e a ciascun bene, e stabilisce che chi arreca un’offesa deve risarcire il danno, pagando alla persona offesa o alla sua famiglia una composizione pecuniaria (in origine la composizione era in termini di capi di bestiame, ma la Legge Salica parla già di denaro, segno del passaggio da popolo nomade a popolo stanziato). E inoltre stabilisce che “sarà punito” colui

che si vendicherà, pur avendo ricevuto la composizione pecuniaria. - Il fatto che la composizione pecuniaria vada tutta all’offeso (soltanto per alcuni reati che offendono la persona del Re c’è l’obbligo di versare una parte al fisco) è espressione di una concezione schiettamente privatistica del diritto penale (in opposizione alla

moderna concezione pubblicistica), in cui la funzione penale è in capo ai privati (e non allo Stato), non va infatti dimenticato che il Medioevo è un’epoca senza Stato. - La Legge Salica rimane in vigore per molti secoli: col fatto che le leggi successive non abrogavano le leggi precedenti, ma si applicavano soltanto di preferenza, la Legge Salica, pur seguita dall’emanazione di altri testi, rimane comunque in vigore.



IL DIRITTO DEI LONGOBARDI

- Secondo la tradizione, il lunedì di pasqua del 568 i Longobardi arrivano in Italia: entrano dal Friuli, scendono nella pianura padana e si stanziano nell’Italia centro-settentrionale. - Solo dopo circa trent’anni smettono di combattersi fra loro, riconoscono un Re e istituiscono a Pavia la capitale del loro Regno.

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- All’inizio, Longobardi e Romani utilizzavano ciascuno le proprie leggi: gli uni, il loro diritto consuetudinario orale, gli altri il diritto romano, o meglio il diritto romano volgare (la Compilazione giustinianea non era entrata in vigore in Occidente; il diritto romano originario mancava dei soggetti e delle strutture che sotto l’Impero avevano permesso di amministrarlo).  Nel 643, il Re Rotari fa mettere per iscritto le consuetudini longobarde (dopo ottant’anni di convivenza coi Romani, queste cominciavano infatti a vacillare).  L’Editto di Rotari è legge personale dei Longobardi. - Le consuetudini longobarde sono scritte in latino (in un latino rozzo, che risente della contaminazione delle lingue parlate dalla gente, ci sono parole che sono la trascrizione di termini latini in longobardo).

- Per evitare la faida, si stabiliscono composizioni pecuniarie, a seconda del valore economico (guadrigildo) dell’offeso e del tipo di offesa. - Processo ordalico (le ordalie, i riti ordalici preferiti sono il duello e i carboni ardenti): ciascuna parte sceglieva un campione, i campioni duellavano, chi vinceva, vinceva anche il diritto, perché significava che in un certo qual modo era ben visto dalla divinità (accezione mistico-religiosa). - Tra norme arcaiche e quasi primitive, ci sono poi norme più moderne (anche del diritto romano stesso). Ad esempio, i Longobardi distinguono tra il delitto tentato e il diritto consumato (mentre nel diritto romano erano puniti allo stesso modo), in particolare, in relazione al reato di veneficio, distinguono tra atti preparatori, tentativo e reato perfetto.

‐"Nell’individuazione e nella stesura per iscritto delle consuetudini, Rotari è affiancato da molti collaboratori (scrivani, notai, per lo più persone provenienti dall’ambiente ecclesiastico, infatti gli uomini di chiesa continuavano a leggere, scrivere e studiare il latino). La difficoltà più grande fu usare il latino per scrivere un diritto che non aveva niente a che vedere con il diritto romano, e le leggi romano-barbariche hanno appunto forma romana, ma contenuto prettamente germanico. In ambito giuridico dietro ogni parola c’è un concetto, pertanto se la lingua da cui si traduce e quella a cui si traduce non dispongono degli strumenti linguistici adeguati, la traduzione diventa davvero difficile.  Documento: Editto di Rotari - L’editto si compone di 400 capitoletti: una parte di diritto penale, una di diritto pubblico e una di “diritto privato”, o meglio di regolazione degli affari di famiglia; infatti non conoscono la proprietà privata (solo la successione legittima), danno valore alla materialità, al possesso delle cose, mentre l’essere titolari di un diritto di proprietà è un concetto estraneo alla cultura dei barbari. - “Rotari, Re della stirpe dei Longobardi”: non è il Re del territorio, ma il Re dei soli Longobardi, quindi l’editto ha valore personale. - Guadrigildo: valore pecuniario attribuito a ciascun individuo, che varia a seconda della categoria delle persone. - Gli uomini liberi, adulti e capaci di portare le armi sono quelli che valgono di più. - Tra i servi, i servi ministeriali (quelli che lavorano nella casa del padrone) valgono di più dei servi rustici (quelli che lavoravano in campagna). - Gli aldi sono i semiliberi, soggetti a metà strada tra uomini liberi e servi. - Alle donne non è assegnato un guidrigildo, ma sono tutelate in quanto appartenente alla famiglia. - I bambini, pur non avendo un guadrigildo, sono tutelati come futuri uomini liberi. - “Costui si ritenga soddisfatto”: ricevuta la composizione pecuniaria, non deve poi vendicarsi. - Le norme non hanno affatto i caratteri della generalità e dell’astrattezza, sono particolari e concrete, scendono molto nel dettaglio.

 Meno di un secolo più tardi, all’inizio del sec. VIII, il Re Liutprando emana editti che a- essendosi il Re convertito (e con lui l’intero suo popolo) dall’arianesimo al cattolicesimo, risentono dell’influenza della Chiesa (es. la donna non è più una cosa, che col matrimonio viene trasferita dal potere del padre a quello del marito, ma il vincolo matrimoniale viene spiritualizzato, s’introduce l’atto dello scambio degli anelli, anche alla donna viene riconosciuta una parte attiva, consapevole); b- risentono dell’influenza più diretta del diritto

romano; c- sono destinati a tutti i suoi sudditi, infatti i rapporti tra Longobardi e romani s’intensificano ed avere due diritti inizia a

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provocare confusione ed incertezza (in particolare ricordiamo l’editto degli scrivani: le parti di un negozio giuridico devono presentarsi davanti agli scrivani e dire quale legge vogliono che sia applicata, se la propria o quella dell’altra parte).

 Alle fine del 700, Carlo Magno sconfigge il Re Desiderio, il Regno longobardo finisce, ma il diritto longobardo sopravvive (il Regno comprendeva l’Italia settentrionale, parte dell’Italia centrale, il ducato di Spoleto e il ducato di Benevento; nel ducato di Benevento, poi Regno di Sicilia, Federico II di Svevia riconosce il diritto longobardo come diritto usato da tutte le popolazioni del suo Regno).

ETA’ DEL DIRITTO COMUNE: XII – XVIII (età classica del diritto comune = basso medioevo: 1000 - 1492) DOPO L’ANNO 1000 - Fino all’anno 1000 l’uomo vive intorno a monasteri e secondo le consuetudini locali, riconosce l’autorità di Imperatore e Papa, il sentimento religioso pervade tutto, anche le strutture temporali (l’Imperatore è sacro romano Imperatore). - L’epoca che si apre dopo l’anno 1000 è un’epoca di grande progresso e rinnovamento: le condizioni agricole e produttive migliorano, il commercio si sviluppa, l’economica progredisce, la popolazione aumenta, le città tornano a popolarsi, la Chiesa si rinnova (sia a seguito della lotta per le investiture sia per una serie di riforme effettuate al suo interno) nella direzione della purezza evangelica (divieto delle pratiche simoniache e di concubinato ecclesiastico). - A livello politico l’Impero deve fare i conti con due nuove realtà: a- il costituirsi delle città in liberi comuni dentro l’Impero; b) il sorgere di Regni intorno all’Impero (Regni di Francia, Inghilterra e Sicilia).  In questo contesto di generale rinnovamento, anche nel mondo del diritto qualcosa cambia: nel momento in cui le consuetudini alto-medievali non sono più sufficienti a rispondere alle nuove o comunque rinnovate esigenze dell’epoca, ricompaiono i testi della Compilazione giustinianea (arrivata in Occidente, ma rimasta archiviata per cinque secoli). - Placito (= processo, Tribunale e sentenza) di Marturi (1076): marca di Canossa, Beatrice presiede il Tribunale e incarica dei giudici di decidere una controversia fra un monastero e un signore di Firenze circa la proprietà di alcuni terreni. Il processo non si svolge secondo il rito ordalico del duello, ma i giudici decidono sulla base di un passo della Compilazione. - Placito di Garfagnoli: marca di Canossa, Matilde di Canossa, una parte si difende citando dei passi della Compilazione, ma i giudici scelti ordinano il duello.  In questi anni, a Bologna (città confinante con la marca di Canossa) accade un fatto eccezionale: un personaggio leggendario, ma comunque esistito, di nome Irnerio comincia a leggere ed insegnare la Compilazione giustinianea agli allievi della sua scuola di arti liberali. Il 1088 è la data convenzionale della nascita della scuola dei Glossatori e dell’università di Bologna. - Le origini di questa lettura ed insegnamento erano e sono tuttora avvolte nel mistero. La leggenda racconta che Irnerio inizia a leggere in privato i testi della Compilazione e che una volta resosi conto della loro importanza (soprattutto alla luce delle esigenze della nuova civiltà comunale), decide di divulgare ciò che ha letto; quindi studia e contemporaneamente dà vita ad un insegnamento autonomo ed universitario del diritto. LA SCUOLA DEI GLOSSATORI: 1088 – 1250



Riscoperta della Compilazione di Giustiniano (digesto, codice, novelle, istituzioni), ovvero del grande lascito del diritto

romano classico e postclassico. La prima operazione che Irnerio fa è ordinare i testi che si trova di fronte, di qui la Compilazione medievale o Corpus iuris civilis: 1) Digestum Vetus 2) Digestum Infortiatum 4

3) Digestum Novum 4) Codex libri I-IX 5) Volumen parvum: Codex libri X-XII (tres libri), Novellae, Institutiones, Libri feudorum, Trattato di pace di Costanza (1183), Lombarda (diritto longobardo). •

Insegnamento autonomo e scientifico del diritto, nascita dell’Università a Bologna e diffusione europea del modello

bolognese. •

Metodo scientifico e didattico

 Attività scientifica: studiare e chiarire il testo in ogni sua sfumatura, e soprattutto risolvere tutte le contraddizioni (abbondantemente presenti, dal momento che la Compilazione raccoglie indistintamente legislazioni plurisecolari), perché convinzione

incrollabile dei Glossatori è che la Compilazione sia in tutte le sue parti valida e vera, e pertanto coerente (diversi sed non adversi). - Sin da subito l’atteggiamento nei confronti dei testi giustinianei è di venerazione, lo si considera un libro caduto dal cielo, sacro (stesso approccio che i Padri e dei Dottori della chiesa hanno con la Sacra Scrittura). E sin da subito Irnerio propone che il diritto della Compilazione diventi diritto vigente ed unico dell’Impero medievale (Italia e Germania), perché oltre ad essere in ogni parte vera ed applicabile, in essa si trova anche la soluzione ad ogni caso ipotetico o reale.  Attività didattica: spiegare il frutto del loro lavoro di chiarimento a studenti desiderosi di apprendere. - Studio e insegnamento, scuola dei glossatori e università di Bologna nascono insieme; e la stretta correlazione tra scienza e didattica, tra ricerca e insegnamento è rimasta ancor oggi un carattere peculiare degli istituti universitari. •

Strumenti utilizzati dai glossatori per studiare ed insegnare la Compilazione giustinianea (presi dalla teologia e dalla filosofia, a

loro volta presi dall’antichità greca e latina)

- Glossa: annotazione firmata che a- chiariva il significato del testo (proponendo sinonimi o perifrasi), b- poneva il passo in relazione con altri passi paralleli, c- talora ne discuteva anche l’applicabilità a fattispecie simili. - Distinctio : di fronte a due norme contrastanti, i giuristi distinguevano due diverse fattispecie, sicché ciascuna delle due norme era valida, perché applicabile a fattispecie differenti; e così e la Compilazione nel suo complesso preservava la sua presunta assoluta coerenza. - Casus: enunciazione, in forma di esempio concreto, del principio giuridico affermato nella norma. - Brocarda: frasi sintetiche ed incisive che racchiudono principi e regole fondamentali. - Quaestio (applicazione del sillogismo aristotelico): questioni dubbie, concernenti fattispecie alle quali il testo non dava direttamente una risposta. Il maestro proponeva la quaestio a lezione, ne illustrava le eventuali alternative e ne offriva dalla cattedra la solutio. Dalla fine del XII sec., si instaurò la prassi didattica di affidare agli allievi stessi l’esame di questioni proposte dal maestro e suscettibili di diverse soluzioni. - Dissensiones dominorum (dibattiti dei professori): attività seminariali in cui i professori dibattevano in pubblico l’interpretazione di alcuni passi. - Summae ( es. Summa Codicis di Azzone): sintesi fatte dai giuristi di un titolo, di un libro o di un argomento della Compilazione (il codice di prestava ad essere sintetizzato, mentre nessuno riuscì mai a fare una summa del digesto). Le summae rappresentano un primo distacco dal testo, che tuttavia rimane presente, perché è il testo che conferisce autorità. - Apparati di glosse (es. Glossa accursiana): poiché col tempo i manoscritti si riempirono di strati successivi di glosse, queste iniziarono ad essere selezionate e poi...


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