Efficacia della norma nel tempo e nello spazio PDF

Title Efficacia della norma nel tempo e nello spazio
Course Diritto civile
Institution Università degli Studi di Bergamo
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riassunti di diritto tributario...


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Efficacia della norma nel tempo e nello spazio

Argoment • Tema non specifico del diritto tributario •Ma, frequent modifiche della legislazione, lo rendono centrale • Inoltre vi sono alcune specificità del diritto tributario • Problemi connessi all’efficacia nel tempo sono: • Momento di inizio obbligatorietà della norma • Momento di cessazione dell’obbligatorietà • Individuazione dei rapport giuridici a cui la norma sii applica nel periodo tra inizio e fine obbligatorietà 2 Profili generali • Legge: approvazione -> promulgazione PdR -> pubblicazione -> entrata in vigore • Art. 73 Cost.: •• • 1. Le leggi sono promulgate dal PdR entro un mese dall’approvazione. 2. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi component, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito 3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso • Legge promulgazione (PdRegione) -> pubblicazione Boll. Uff. Regione. regionale: approvazione (Consiglio regionale -> • Vacato normalmente 15 gg. • Regolament UE: ... pubblicazione; entrata in vigore da data fissata da regolamento o nel 20mo giorno successivo 3 Profili generali (segue) • Trattat internazionali • Art. 80 Cost.: Le Camere autorizzano con legge la ratfica dei trattat internazionali che ... importano ... oneri alle finanze o modificazioni di leggi • Ratfica: effetti sul piano internazionale • Ordine di esecuzione: effetti sul piano interno • Entrata in vigore: dalla data di scambio degli strument di ratfica • Decorrenza dell’applicazione: può differire da entrata in vigore e avere effetti retroattivi 4 Inizio obbligatorietà • Art. 10 Preleggi: le leggi ed i regolament divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione • Vacato legis: 15 gg. o diversa stabilita dalla legge • Esempio:idecretlegge,solitamente,sonoefficacidalgiornodellapubblicazionenellaGURI • Regolament: 15 gg. o diverso termine stabilito in una legge • Entrata in vigore: la legge è perfetta • Efficacia: la legge produce i suoi effetti • Effetti della legge possono: retroagire, coincidere con pubblicazione (salvo vacato), differire • Effetti differit: permettono conoscenza della legge o altro • Esempi: d.lgs. 546/1992 del 31.12.1992 (processo tributario) effetti differit a insediamento nuove commissioni tributarie (1.4.1996); entrata in vigore il 15.1.1993 • D.lgs.471/97tassazionerenditefinanziarie:effettidal1.7.1998

• Art. 3 Statuto (L. 212/2000): v. oltre 5 La retroattività. • Di regola la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo; lo prevede espressamente l’ art. 11 delle disp. prel. al c.c. (c.d. preleggi). •Frequentemente la retroattività è effetto tpico di norme interpretatve, volte a dirimere interpretazioni difformi di una medesima disposizione di legge. • La mancanza di effetti retroattivi è stabilita dalle preleggi (cioè da una legge) e una legge successiva può derogarvi; il regolamento invece non può essere retroattivo (violerebbe le preleggi cioè una norma gerarchicamente sovraordinata) 6 Limit alla retroattività • Non sono retroattive le norme sanzionatorie (penali ex art. 25 Cost.); analogamente le norme sulle sanzioni amministratve tributarie (art. 3, c. 1, d.lgs. 472/97) •Le norme sulle sanzioni tributarie amministratve non sono ultrattive: l’art. 3, c. 2, d.lgs. 472/97 stabilisce che salvo diversa previsione di legge nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costtuisce violazione punibile 7 Limit alla retroattività (segue) •Limite deriva dalla necessaria “attualità” della capacità contributva •Secondo la Corte cost. il legislatore non può spezzare il legame che deve necessariamente sussistere tra imposizione e capacità contributva (art. 25 legge 246/1963) •Ma in seguito (Corte cost., sent. 315/1994) la Corte ha affermato la prevedibilità di una legge: questa non sarebbe incosttuzionale (per violazione dell’attualità della capacità contributva) se fosse stata prevedibile la nuova fattispecie tassabile (critca) 8 Le norme di diritto transitorio. Una volta individuato il momento in cui inizia l’efficacia di una legge può essere dubbio quale sia il trattamento giuridico di fatti o di situazioni che avvengono a cavallo di due diverse leggi. Di solito il legislatore risolve i problemi che si pongono in caso di successione di legge con norme apposite dette norme di diritto transitorio. 9 Applicabilità alle norme procedimentali Secondo un principio consolidato, le norme procedimentali e quelle processuali sono norme di applicazione immediata: si applicano ai procediment che iniziano o che sono in corso di svolgimento al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, anche se hanno per oggetto fatti avvenut in passato. 10 Statuto del contribuente Art. 3: •1. Salvo quanto previsto dall’art. 1, c. 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relatvamente ai tribut periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. •2. In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempiment a carico dei contribuent la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvediment di attuazione in esse espressamente previst. •3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertament di imposta non possono essere prorogat. 11

Cessazione di efficacia della norma tributaria. • La norma tributaria (legge) cessa di essere efficace quando: • È abrogata da altre norme di legge; • E’ dichiarata incosttuzionale; • In caso di leggi temporanee quando scade il termine previsto. 12 L’ abrogazione. L’abrogazione di una norma può avere luogo: • per dichiarazione espressa del legislatore; • per incompatbilità tra le nuove disposizioni e le precedent; • perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge precedente (successione della legge nel tempo e rapporto legge generale / legge speciale). 13 Conseguenze dell’ abrogazione. Con l’abrogazione, l’efficacia della legge abrogata cessa ex-nunc; il che significa che la legge contnua ad essere la legge regolatrice dei fatti avvenut nell’arco temporale che va dalla sua entrata in vigore alla data della sua abrogazione; quindi una legge tributaria abrogata contnua ad essere applicabile ai fatti avvenut prima dell’abrogazione. Analogo discorso vale per le leggi temporanee dopo la scadenza del termine. 14 Effetti della dichiarazione di illegittimità costtuzionale. La dichiarazione di incosttuzionalità di una legge ne fa cessare l’efficacia ex-tunc; perciò, dopo la pronuncia della Corte Cost., la norma giudicata costtuzionalmente illegittima è da considerare come mai esistta ed inapplicabile anche alle fattispecie sorte nella sua vigenza. Limite all’effetto della dichiarazione di incosttuzionalità: rapport esaurit Limite: per salvaguardare l’equilibrio di bilancio non ha avuto ex tunc la dichiarazione di incosttuzionalità di un tributo che avrebbe comportato ingent rimborsi ai contribuent 15 Conversione del decreto legge Le modifiche apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione salvo che quest’ultma non disponga diversamente (art. 15 L. 400/1988) Questoni frequent in materia tributaria 16 La dichiarazione di contrarietà della norma interna al diritto UE. Le norme nazionali pur rimanendo formalmente vigent, diventano inapplicabili quando sopravviene una norma europea non compatbile con la norma nazionale. 17 Efficacia della norma tributaria nello spazio • Spazio in cui la legge esplica efficacia e validità •Limit per il legislatore nell’individuazione dei presuppost extraterritoriali o dei soggetti non resident • Limit territoriali alla potestà amministratva (concreta ed effettiva attuazione delle norme) 18

Spazio in cui la legge è efficace • Efficacia della legge: in tutto il territorio dello Stato salvo limitazioni poste dalla legge stessa • Esempio: art. 2 DPR 43/1973 definisce il territorio doganale dello Stato ed esclude dallo stesso i comuni di Livigno, Campione d’Italia e certe part del lago di Lugano 19 Limit alla potestà normatva tributaria •Non esistono limit territoriali alla possibilità di individuare i presuppost tassabili (infatti imposte si applicano a reddito mondiale e anche a non resident) • Limit si rinvengono nelle imposte reali: il presupposto deve essere realizzat nel territorio dello Stato (dipende dal tpo di imposta) • Limite alla potestà: esistenza di ragionevole criterio di collegamento tra soggetto e ordinamento perché solo esso giustfica concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributva 20 Limit alla potestà normatva tributaria •Paesi industrializzat esportatori di capitali→collegamento economico-personale •Paesi meno industrializzat importatori di capitali→criteri territoriali •Effetto della molteplicità di criteri: doppia imposizione internazionale (stesso fatto economico da origine, nei confront dello stesso soggetto passivo, a due obbligazioni tributarie per imposte dello stesso tpo applicate da due Stat diversi) 21 Limit alla potestà normatva tributaria • Rimedi alla doppia imposizione internazionale: • Interni • Internazionali • Credito d’imposta (per diritto interno art. 165 Tuir, art. 26 D.Lgs. 346/90) • Esenzione • Rapporto tra convenzioni fiscali e diritto interno: • Specialità della convenzione / art. 117 Cost. ma • Art. 169 Tuir: norma interna se più favorevole 22 Effettività della norma tributaria •Limit: non è possibile esercitare poteri istruttori extraterritoriale • Assenza di principio internazionale di cooperazione • Necessità di cooperazione (sistemi globalizzat) • Rimedio: convenzioni fiscali (art. 26 Ocse) • Modalità di scambio di informazioni • Arichiesta • Automatca • Spontanea 23 Effettività della norma tributaria •Limit allo scambio di informazioni (legge e prassi di entrambi gli Stat; segreto commerciale, industriale, ecc.) • Verifiche simultanee •ai paesi membri si applica la dir. 77/799/Cee (ora 2011/16/UE) e il reg. 1798/2003: è possibile anche la presenza di funzionari stranieri nello Stato (attuazione della direttiva: art. 31-bis DPR 600/73) • Cooperazione nella riscossione: art. 27 Ocse e direttiva comunitaria 24...


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