Fiscalità del Turismo PDF

Title Fiscalità del Turismo
Author Federica Mancini
Course Diritto tributario
Institution Università degli Studi di Bari Aldo Moro
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Fiscalità del Turismo Capitolo 1 Emergenza Coronavirus L’emergenza sanitaria produce effetti devastanti sui settori dell’Economia ,infatti in seguito ai 2 conflitti mondiali si è fatto ricorso a strumenti di finanza straordinaria con l’ausilio di aiuti finanziari e introduzione di tributi straordinari quali l’imposta progressiva sui patrimonio che colpiva il patrimonio complessivo delle persone fisiche. Rientrano inoltre gli aiuti derivanti dal piano Marshall al fine di immettere liquidità nel circuito produttivo In ogni caso l’incremento della spesa pubblica e le ripercussioni sulle finanze dello stato (maggiore indebitamento ) sembrano inevitabili e comportano ripercussioni sulle finanze dello stato portando le imprese al fallimento e le famiglie alla fame Occorre impegnare tutte le energie della nazione attraverso l’impiego di medici sanità per superare la fase di emergenza. In seguito all’emergenza del Coronavirus sono state introdotte misure di potenziamento del sistema sanitario. Si è operato sul piano finanziario per sostenere il reddito delle famiglie come la sospensione dei termini per adempimenti tributi per calamità naturali Va menzionato il credito d’imposta per spese di sanificazione di ambienti di lavoro nella misura del 50% di quelle sostenute per sanificare gli ambienti di lavoro e crediti d’imposta per negozi nella misura del 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 Sono disposte detrazioni dell’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro per erogazioni liberali in denaro e natura effettuate in favore dello stato Alcune misure possono essere fruite anche dai lavoratori del comparto turistico come congedi per i genitori con figli d’età inferiore a 12 anni e si richiedono rimborsi con voucher per acquisti di biglietti per spettacoli musei e luoghi culturali. Tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza è il Turismo per il divieto di spostamenti cancellazione gite e sospensione di eventi sportivi e culturali .L’emergenza genera una contrazione della spesa turistica di ben 4,5 miliardi euro pari al 5% del PIL Il Federturismo propongono delle soluzioni a favore del settore turistico: A) Sospensione pagamento tasse B) Azzeramento sanzioni per ritardi pagamento cartelle C) Sospensione utilizzo ISA D) Estensione cassa integrazione E) Rinvio codice Crisi F) Slittamento pagamento mutui G) Riconoscimento detrazioni fiscale per spese sostenute per viaggi H) Deduzioni spese sostenute dai lavoratori autonomi per attività turistiche Tali misure sono necessarie per il rilancio del Turismo

Capitolo 2 Turismo Sostenibile e fiscalità circolare La fiscalità del turismo intesa come potere normativo avente ad oggetto la definizione degl’elementi del prelievo( fattispecie soggetto base imponibile) valorizza finalità extrafiscali sostenendo processi di sviluppo territoriale ed economico L’esercizio di tale poteri di natura fiscale comporta nel turismo conflitti tra le categorie quali albergatori agenti culturali e gli interessi della comunità nazionale .Ne consegue che le le forme

di prelievo (reddito consumo ) possono influenzare l’economia del turismo e favorire la crescita attraverso la promozione del turismo sostenibile culturale Nella visione complessiva del turismo, assumono rilevanza le istituzioni europee che hanno dedicato impegno nella formulazione delle strategie di sviluppo del settore :infatti esse hanno promosso il turismo sostenibile sia per sistema produttivo sia per la comunità dei consumatori La commissione nel documento del 2007 Agenda per un turismo europeo sostenibile definisce delle azioni per valorizzare lo sviluppo turistico sostenibile Il turismo produce effetti economici che incidono nel settore tributario (globalizzazione mercati sharing economy) Il rapporto tra turismo e tassazione è fondamentale per la connessione tra esercizio di poteri di governo e reperimento dei mezzi necessari non solo tasse sul turismo ma anche le misure incentivanti di fiscalità Verde in quanto orienta comportamenti individuali e collettivi responsabilizzando imprese consumatori ed istituzioni Vi è inoltre una stretta connessione tra fiscalità turistica e fiscalità ambientale e secondo i teorici dell’economia del benessere , il turismo potrebbe generare rischi di fallimento di mercato a causa dei costi di natura ambientale per effetto del trasferimento dei costi sulla comunità locale ospitante. L’applicazione di tributi finalizzato al recupero dei maggiori costi anche ambientali aderisce al principio del chi inquina paga posto a tutela della fiscalità ambientale. Sono menzionati i costi di pulizia delle città dovuti alle presenze turistiche ove non coperti da tributi specifici resterebbero a carico di coloro che siano soggetti alla tassa sui rifiuti. Allo stesso modo i tributi di natura turistica possono atteggiarsi come strumenti di fiscalità ecologica, risultando più sopportabili ed equi. La fiscalità può coniugarsi a sostegno e sviluppo del turismo che si deve intendere come un modello che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere le capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni. Per raggiungerlo è importante la crescita economica del settore, tutela dell’ambiente e soddisfazione dell’ambiente I tributi sul turismo possono perseguire fini extrafiscali di promozione di comportamenti ecocompatibili su chi inquina i maggiori costi provocati. I tributi turistici di natura ambientale si saldano ai nuovi modelli dell’economia e della fiscalità circolare che tassa non solo il consumo di risorse naturali e dall’altro favorendo il riciclo. La fiscalità circolare è connessa al modello dell’ecologia di Papa Francesco che promuove il rispetto dell’ecosistema e della natura. La fiscalità circolare si adegua alla materia del turismo in quanto promuove il turismo sostenibile attraverso agevolazioni a vantaggio di quelle attività che rispondono a standard ambientali, garantendo la fruizione pubblica dei beni naturali. L’attività turistica deve conciliare i bisogni dell’economia e dell’ecologia adottando misure fiscali che possano orientare il mercato e il consumo Il turismo sostenibile offre alle imprese del settore la possibilità di realizzare vantaggi economici e di realizzare risparmi di energia e benefici per l’ambiente, crea posti di lavoro a livello locale Gli obiettivi indicati possono essere perseguiti introducendo incentivi anche nelle modalità aliquote ridotte(Iva per le cessione di beni e prestazioni di servizi che siano attenti all’impatto ambientale secondo i principi dell’economia circolare Particolare attenzione è stata dedicata al tema del rapporto tra economia circolare e economia collaborativa che viene intesa come complesso di modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da piattaforme di collaborazione che creano un mercato per l’uso di beni e servizi forniti dai privati. Il turismo è apparso come terreno in cui sperimentare nuove tecnologie modelli di governo sostenibile dell’ambiente , iniziative di sensibilizzazione e conoscenza degl’usi

Vi sono interventi normativi nel turismo per il contrasto allo spreco dei beni alimentari al fine di ridurre l’impatto ambientale di anidride carbonica attraverso la trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione secondo meccanismi di produzione di energia elettrica. Tuttavia nel nostro Paese sono limitati i ricorsi ai tributi ambientali ma le disposizioni della legge di stabilità 2017 promuovono le tecnologie ambientali per riuso e riciclo dei prodotti e per impianti di raccolta e smaltimento come la plastic tax contrasta la diffusione delle plastiche monouso che producono effetti devastanti per ambiente e mari Le imposte di scopo trovano applicazione nel comparto turistico in quanto colpiscono i flussi turistici i cui proventi sono destinati alla riparazione dei danni cagionati dalla pressione antropica e possono promuovere comportamenti ecocompatibili. Le imposte di scopo non danno luogo all’ammissione di un servizio pubblico e il gettito dell’imposta è destinato a beneficio della comunità in modo da soddisfare un interesse pubblico. L’obbligazione tributaria sorge indipendentemente dall’attività di spesa posta in essere dall’amministrazione in quanto colpisce un indice di capacità contributiva e non il vantaggio conseguito dal singolo

Capitolo 4 L’imposta di soggiorno L’imposta di soggiorno offre un contributo all’autonomia di entrata e di spesa dell’amministrazioni civiche. Le leggi sarde n 4 e 29 del 2006 hanno proposto il dibattito sull’imposta di soggiorno nel sistema locale prefigurando un’applicazione di soggiorno anche dei non residenti Con la sentenza n.15 Aprile 2008 n.102 la Corte dopo aver collocato tale tributo tra le imposte sul turismo , ha riconosciuto la sua compatibilità con i principi costituzionali per l’esigenza di assicurare un concorso alle spese pubbliche regionale da parte dei fruitori non residenti del patrimonio culturale e ambientale sardo. I soggetti passivi diversamente da quelli residenti in Sardegna non sopportano alcun prelievo per l’organizzazione dei servizi turistici anzi causano costi pubblici aggiuntivi rispetto a quelli programmabili dalla regione in base al gettito delle imposte già corrisposte dai soggetti residenti. Il legislatore regionale nel porre l’imposta di soggiorno in misura non sproporzionata a carico dei soli soggetti non residenti in Sardegna, ha trattato diversamente ma in modo adeguato situazioni giuridiche diverse e non ha superato i limiti della ragionevolezza dell’art 3 Cost. Nonostante l’abrogazione dell’imposta sarda la Giuri ha rimosso ogni dubbio sulla sua compatibilità con i principi del diritto tributario rendendone agevole la riproposizione ad opera del decreto attuativo del federalismo municipale. L’attuazione del tributo può collidere i principi della tutela della privacy e il divieto del ne bis in idem. L’art 4 del d.gls 14 marzo 2011 n 23 riconosce ampi margini ai comuni per l’istituzione del tributo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. Il tributo dev’essere applicato secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Agl’enti spetta l’individuazione delle fasce di prezzo alla stagionalità o meno del prelievo. Ne è discesa una differenziazione non in base al prezzo praticato, bensì in base alla classificazione della struttura (alberghi B&B case vacanze) 2 euro per alberghi fino a 3 stelle 3 euro per 4 e 5 stelle. Per le esenzioni si considerano esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i cittadini obbligati a soggiornarvi nel comune per motivi di studio o lavoro, i minori fino al compimento di 6, 12, 18 anni o per fronteggiare situazioni di carattere sociale Vi sono poi fattispecie di riduzione del prelievo accordando sconti per le convenzioni corporate rimesse alla discrezionalità regolamentare dei Comuni

L’autonomia comunale si manifesta nell’articolazione della spesa e si creano in questo modo contrapposizioni tra l’ente impositore le associazioni dell’albergatore per la realizzazione di infrastrutture turistiche (realizzazione parcheggio, manutenzione di una strada) Si deve stimare il rapporto costi benefici e costo-opportunità I regolamenti comunali pongono una complessa serie di attività al gestore dell’attivitò turistica ovvero dare visibilità con cartelli ed insegne dell’esistenza della tassa di soggiorno; identificare gli ospiti e raccogliere le generalità ; segnalare all’ente eventuali inadempimenti dell’ospite L’ente impositore individua nel titolare della struttura ricettiva un soggetto ausiliario all’esercizio della funzione impositiva. Tuttavia non è considerato come sostituto d’imposta in quanto esso risponde in proprio dell’obbligazione altrui, il gestore invece è tenuto soltanto a ricevere e riversare al comune le somme in caso di inadempimento del suo ospite. Perciò l’omesso versamento da parte del contribuente non comporta conseguenze patrimoniali nei confronti del gestore La disciplina delle locazioni brevi specifica i profili di responsabilità del gestore in funzione dell’avvenuto o meno incasso delle somme. Art 4 dl n 50 2017 stabilisce che il soggetto che incassa il canone è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno ed esclude la responsabilità da parte del gestore anche in caso di mancata riscossione del tributo dall’ospite La tutela dei dati personali nell’attuazione del prelievo costituisce un tema che viene affrontato nella dimensione della fiscalità erariale. Il Garante per la protezione dei dati personali ha dovuto esprimere pareri sul rapporto tra Fisco e Contribuente. E ’sufficiente consultare il sito Web dell’Autorità indipendente per comprendere i principali software dell’amministrazione finanziaria come nuovo redditometro e la fatturazione elettronica Si ritiene che il sistema di gestione delle informazioni personali dei contribuenti non sia idoneo a garantire il rispetto dei principi cardine del diritto alla riservatezza si pensi ad esempio all’attestazione da parte dell’ospite di malattie o terapie in corso che vengano dichiarate o documentate per accedere ad un’esenzione o riduzione del tributo. Il sistema informatico rileva in fase di registrazione, il numero complessivo dei posti letto della struttura turistica per verificare l’adempimento di tributi locali quali la tassa rifiuti IMU Il ritardato versamento dell’imposta di soggiorno costituisce illecito amministrativo sia al gestore della struttura ricettiva per il mancato utilizzo del sistema telematico adottato dal comune o mancato aggiornamento dei dati attraverso i portali dell’imposta di soggiorno o per omesso versamento del tributo nelle casse comunali. Tale condotta integra il reato di peculato art 314 cp e reprime con la pena della reclusione da 4 anni e 10 anni e 6 mesi Tuttavia per condotte analoghe l’ordinamento prevede sanzioni meno gravi come omesso versamento dell’IVA 250.000 euro. In questo caso sarebbe opportuno provvedere ad una disciplina speciale di rango penale dell’omesso versamento dell’imposta di soggiorno.

Capitolo 6 La disciplina fiscale dell’impresa Agrituristica Nel fenomeno definito agriturismo si ricomprende l’attività di coltivazione dei fondi rustici nella quale si innestano servizi riconducibili alla gestione delle imprese agricole. L’agriturismo assume rilevanza nell’offerta turistica, infatti la legge n 730/1985 dispone che per attività agrituristica si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagl’imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda. La qualificazione di attività agrituristica ricondotta all’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, silviocoltura e allevamento di animali. Le attività di un’azienda agrituristica sono l’offerta di ospitalità in alloggi o in spazi

aperti destinati alla sosta di campeggiatori, la somministrazione di pasti e bevande e la mescita dei vini Ruolo fondamentale nell’individuazione dei limiti dell’attività agrituristica è affidato alle Regioni alle quali è affidato il compito di definire quando l’organizzazione dell’attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione all’attività agricola. Inoltre è affidato alle Regioni il compito di sostenere direttamente lo sviluppo dell’agritursmo attraverso attività di studio ricerca e promozione. Tuttavia all’impresa agrituristica è escluso che possano trovare applicazione le norme tributarie tipiche del settore agricolo, in quanto non hanno connessione col terreno coltivato e viene quindi inquadrata come impresa commerciale ai fini fiscali. Il regime trova applicazione per i soggetti non costituiti in forma di società di capitali (spa srl sapa) non sembrano esclusi gli enti non commerciali. Il reddito derivante dall’attività agrituristica si determina applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività al netto dell’IVA il coefficiente di redditività del 25%. Per quanto attiene all’IVA l’imposta da versare è determinata applicando la detrazione forfettaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili registrate Il contribuente può conservare per l’attività agricola il regime forfettario ordinario La determinazione forfettaria del reddito ha incontrato difficoltà con riferimento alla ricomprensione nella base imponibile delle somme ricevute a titolo di contributi da parte di terzi Contributi in conto capitale sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa Contributi in conto impianti quando vengono erogati col vincolo di realizzare beni strumentali ammortizzabili e infine contributi in conto esercizio quando sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione. I contributi in conto capitale costituiscono art 88 TUIR sopravvenienza attive e concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati. I contributi in conto impianti non generano ne sopravvenienze ne ricavi in quanto rappresentano un finanziamento erogato in relazione ad uno specifico investimento che il beneficiario intende realizzare. Infine costituiscono ricavi i contributi in conto esercizio nell’esercizio in cui sorge il diritto a percepirli. I contributi concessi in favore dell’imprese agrituristiche rappresentano finanziamenti concessi dalle regioni per il recupero del patrimonio edilizio rurale mediante la trasformazione di fabbricati in strutture ricettive, nonchè per l’acquisto di attrezzature ed impianti per svolgere l’attività agrituristica Nella tassazione forfettaria tali tipologie di contributi si atteggiano in modo diverso nella commisurazione della base imponibile sulla quale deve essere applicata la base imponibile la quale coincide coin l’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività che ricomprende i contributi in conto esercizio che sono assimilati ai ricavi e non conto capitale e conto impianti. Anche l’Agenzia delle Entrate ha qualificato i contributi in conto impianti per le sovvenzioni erogate dalle regioni alle imprese agrituristiche Il regime speciale di tassazione si estende anche in materia di IVA se l’impresa optasse per il regime forfettario non può recuperare credito IVA per acquisti di impianti ed attrezzature e dovrà optare per il regime ordinario qualora la liquidazione dell’IVA rilevi un credito in proprio favore, per poi optare per la liquidazione forfettaria in proporzione alle operazioni attive In passato l’Amministrazione finanziaria contestava quando l’imprenditore agrituristico aveva optato per il regime dell’esonero IVA per l’attività agricola, invece per l’attività agrituristica per il regime analitico per far emergere il credito IVA relativo ad investimenti. Secondo la giurisprunza anche per le spese sostenute per la manutenzione di immobili adibiti al soggiorno dei clienti rientrino nell’attività agrituristica L’Agenzia dell’Entrate ha riconosciuto la detraibilità dell’IVA ai contribuenti che operano secondo il regime ordinario e anche la deducibilità del costo ai fini delle imposte sul reddito

Capitolo 7 Novità sulla tassa “AirBnB”

Nell’ultimo quinquennio si sta assistendo ad un’evoluzione del settore turistico grazie alle nuove tecnologie. Dagl’anni 90 tramite Internet si è diffusa la promozione dei servizi turistici tramite rete e in questo modo gli utenti potevano acquistare info ed effetuare le prenotazioni senza l’intermediazione delle agenzie di viaggio Le nuove piattaforme informatiche quali Booking hanno rivoluzionato l’industria turistica consentendo un rapido incontro tra domanda ed offerta La tassa Airbnb prevede che per gli intermediari immobiliari che gestiscono la locazione di appartamenti attraverso piattaforme online di applicare al momento del pagamento da parte dell’affittuario una cedolare secca per gli affitti brevi per evitare l’evasione che produce un duplice danno 1 concorrenza sleale 2 sottrazione materia imponibile alla tassazione Il legislatore stabilisce all’intermediario che stipula contratto di locazione la trasmissione dati nome cognome entro il 30 giugno in modo che l’amministrazione possa veriicare se i locatori abbiano dichiarato il corrispettivo della locazione. Tale raccolta dei dati personali non costituisce violazione della privacy poiché l’ammi...


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