Gardini - Le regole dell\'informazione. L\'era della post-verità2017 PDF

Title Gardini - Le regole dell\'informazione. L\'era della post-verità2017
Course Diritto dell'informazione e della comunicazione
Institution Università di Bologna
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Le regole dell’informazione: dal cartaceo al BitPARTE PRIMA: nozioni generaliCapitolo 1 – Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personaModelli costituzionali e diritti fondamentaliLa costituzione rappresenta la legge fondamentale sulla quale poggia un sistema giuridico. L’ordinament...


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Le regole dell’informazione:

dal cartaceo al Bit

PARTE PRIMA: nozioni generali Capitolo 1 – Libertà di manifestazione del pensiero e diritti della persona Modelli costituzionali e diritti fondamentali La costituzione rappresenta la legge fondamentale sulla quale poggia un sistema giuridico. L’ordinamento giuridico non è costituito da un sistema di norme dotate della medesima forza e eguale gerarchia, poste sullo stesso piano di valore, ma è piuttosto un ordinamento a gradi, composto di differenti livelli di norme. Potremmo vederlo come una piramide. secondo Hobbes è la legge fondamentale senza la quale lo stato cade. Secondo Kelsen, l’ordinamento giuridico è a gradi, composto di differenti livelli di norme, concatenati. La Costituzione fornisce il presupposto giuridico per la produzione e la validità delle leggi ordinarie, dei regolamenti governativi, dei decreti ministeriali, dei regolamenti locali e così via. Ne discende che le fonti normative poste su un piano sottordinato non potranno in nessun modo porsi in contrasto con il livello superiore. Principio di gerarchia delle fonti normative Tuttavia la Costituzione non è solo l’insieme delle regole che da forma a un ordinamento, ma può essere intesa anche come ordinamento generale dei rapporti politici e sociali di uno Stato. In essa sono rappresentati i principi giuridici da cui dipende la determinazione degli organi supremi dello Stato, la loro formazione, i loro rapporti e la loro sfera d’azione, oltre che la posizione del singolo di fronte allo Stato. Questi rapporti sono profondamente mutati ed evoluti nel corso della storia, ma possiamo affermare che la nostra Costituzione riflette i caratteri fondamentali della nostra epoca. Per questo, accanto ad una Costituzione formale, intesa come insieme di regole giuridiche scritte, può teorizzarsi una Costituzione materiale, intesa come insieme di valori, fini condivisi, forze politiche e sociali che garantiscono l’effettiva unità e permanenza di un ordinamento. Una delle caratteristiche fondamentali delle Costituzioni moderne, insieme alla rigidità(che ne impedisce la modificazione attraverso un procedimento deliberativo a semplice maggio ranza) proprio l’elasticità, ossia la capacità delle disposizioni costituzionali di rinnovarsi ed adattarsi ai mutamenti del sociale, la possibilità di essere interpretate e applicate in modo differente a seconda delle circostanze e delle esigenze è fondamentale. Ne favorisce una maggiore longevità rispetto alle leggi ordinarie e tende a conformare le norme costituzionali come programmi, obiettivi da perseguire, disposizioni generali suscettibili di essere riempite a seconda delle condizioni. Da queste cose si ricava l’importanza dei diritti fondamentali della persona. 2 principali modelli: Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 1789, impronta liberale dopo rivoluzione francese, e Dichiarazione di indipendenza americana del 1776. Il primo port a alla creazione di un’unica autorità e un’unica legge dalla volontà dei cittadini, mentre il secondo mette all’origine i diritti naturali dell’uomo, da cui poi nasce lo stato. I modelli costituzionali attualmente prevalenti in Europa occupano una posizione intermedia tra la tradizione francese(la rivoluzione contro l’ancien regime porta alla creazione di un’unica autorità e legge, espressione della volontà generale) e quella americana(la Costituzione federale americana pone all’origine dell’ordinamento i diritti naturali dell’uomo). In questa versione, lo Stato – legislatore è espressione di un particolare tipo di diritti, quelli politici. Stato e diritti smettono così di contrapporsi: si afferma il diritto di partecipazione dei cittadini alla determinazione delle scelte politiche, alla direzione politica della vita collettiva, senza tuttavia rinunciare alla protezione dei diritti individuali e civili. Diritti politici e individuali convivono: I modelli costituzionali vigenti in Europa si trovano a metà tra

questi due modelli e mantengono un equilibrio tra diritti politici, che si riferiscono ad una dimensione statuale e oggettiva, e diritti individuali, che si riferiscono invece ad una dimensione personale e soggettiva. Nelle Costituzioni europee del 900, t roviamo: la sovranità popolare, la supremazia della Costituzione, l’idea dello Stato come soggetto dotato di poteri propri per il perseguimento di interessi pubblici, affermazione e garanzia dei diritti individuali, il principio democratico Il costante ampliamento delle libertà individuali Per quanto riguarda l’esperienza italiana, bisogna notare come diritti e doveri individuali siano rappresentati dalla prima parte della Carta Costituzionale, dall’art. 13 e seguenti, nella parte intitolata ‘diritti e doveri dei cittadini’: rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. All’origine della codificazione dei diritti umani di molte Costituzioni così come della nostra, vi è la concezione che esistano diritti spettanti all’uomo i n quanto tale e indipendentemente dall’apparato statale, dallo status di cittadino e dalla legge, i quali sono i nviolabili da parte dei poteri pubblici, inalienabili e imprescrittibili. Inoltre, sono una categoria in espansione, non statica ed immobile nel tempo, punto molto controverso. La loro protezione, risulta legata ai bisogni della società in un determinato momento storico → dottrina giusnaturalista, vicinanza alla visione nordamericana. La dottrina ha individuato diverse generazioni di diritti fondamentali, variabili a seconda delle epoche storiche: 1.Diritti tradizionali: prima generazione di diritti, sanciti nelle costituzioni liberal democratiche. Si tratta di libertà perlopiù negative, rivendicate nei confronti dello Stato  ’libertà da…’  in base ai quali un soggetto ha la possibilità di agire senza essere impedito, o di non agire senza essere costretto (def. Libertà negative) 2.Diritti sociali, politici ed economici: consistono in richieste specifiche rivolte allo stato, rivendicazioni per ottenere prestazioni che contribuiscano a riequilibrare le posizioni dei singoli nella società. Sono pertanto libertà positive, le quali presuppongono un impegno maggiore, si richi ede un fare positivo da parte dello stato.  Libertà nello stato  Per esempio: diritto di voto, di associazione…  L’orizzonte rimane quello istituzionale, dove lo Stato è parametro e punto di riferimento delle diverse tipologie di diritti. 3.Introduzione di una categoria di situazioni soggettive che prescindono dallo Stato e autorità nazionale, rivolgendosi alla tutela di valori assoluti e globali  Per esempio: diritto alla pace, allo sviluppo, all’ambiente.. 4. Diritto alla riduzione del digital divide, accesso alla rete in condizioni di uguaglianza, connessione adeguate e diritti concernenti.

L’articolo 2 della costituzione come fattispecie aperta ‘’La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali, e richiede d’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale’’. -

Si noti l’utilizzo del verbo riconoscere, che rinvia all’idea di un ordine di diritti antecedenti o presupposto rispetto allo Stato e al potere politico

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Afferma l’obbligo dello stato di riconoscere questi diritti, rivelando che i diritti dell’uomo, non autosufficienti, richiedono un intervento attivo (libertà positive) da parte del potere politico.

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Necessità di protezione giurisdizionale, mediante un apparato sanzionatorio idoneo

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L’inviolabilità, a sua volta, limita la possibilità di incidere sul contenuto e sull’effettività di questi diritti, esercitabili nei confronti di tutti(assoluti), non cedibili(inalienabili), non suscettibili di costituire oggetto di disposizioni con atti di volontà(indisponibili e irrinunciabili) non estinguibili per il mancato esercizio(imprescrittibili)

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L’articolo non aggiunge nulla di nuovo ai diritti individuali previsti dalla costituzione, ma ha una funzione riassuntiva. Sono una fattispecie aperta, l’articolo permette l’inserimento e l’integrazione nella nostra Costituzione di nuovi valori che, nel corso del tempo, vengono espressi dalle società e dalla coscienza collettiva. Assicura l’elasticità e la modernità della costituzione.

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La nascita e la tutela dei diritti è strettamente legata ai bisogni che la società manifesta in un determinato momento storico, ai progressi della tecnica e del sapere. In questo quadro, l’articolo 2 Cost permette di riconoscere non solo i diritti e le libertà ma tutte le nuove domande di libertà, di diritti che emergono e vengono progressivamente riconosciuti . Es: diritto alla libertà sessuale.

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Permette di recepire diritti riconosciuti all’interno di dichiarazioni internazionali.

La protezione internazionale ed europea dei diritti dell’uomo: i diritti di informazione nelle fonti sovranazionali La protezione internazionale dei diritti dell’uomo ha trovato piena consapevolezza nel secondo dopoguerra, quando l’opera di codificazione dei principi generali ha conosciuto un impulso più forte, traducendosi in una serie di Dichiarazioni emanate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’ONU infatti ha seguito la prassi di emanare Dichiarazioni in cui sono racchiuse regole riguardanti i rapporti tra strati e rapporti interni:  Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo(1948), Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione razziale (1963), Dichiarazione sull’eliminazione delle discriminazioni contro la donna(1967)  Dalle Dichiarazioni bisogna distinguere gli accordi i nternazionali, approvati sotto l’egida delle Nazioni unite, tra cui ricordiamo la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia(1989) All’interno dell’ONU è attiva una Commissione dei diritti dell’uomo, presso la quale è possibile denunciare eventuali violazioni dei diritti umani. Sotto il profilo giuridico, tuttavia, l’internazionalizzazione dei diritti fondamentali incontra ostacoli , nonostante la convergenza verso programmi comuni da parte di paesi diversi conferiscono all’atto un grande valore aggiuntivo. Inoltre, Le Dichiarazioni non costituiscono un’autonoma e valida fonte di normative e L’assenza di un potere mondiale legislativo in capo all’ONU non rende le norme vincolanti

Un ruolo di importante rilievo nel nostro ordinamento va alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà del Consiglio d’europa (CEDU), l’art. 10 prevede che ‘’ogni persona ha diritti alla libertà d’espressione, includendo la libertà d’opinione, di ricevere o comunicare informazioni o idee e senza limiti’’. La Corte Europea dei diritti dell’Uomo, organo giurisdizionale con sede a Strasburgo previsto dalla Cedu per tutelare e interpretare la convenzione In tempi recenti, la Corte Costituzionale è intervenuta con due sentenze 348 e 349 del 2007, facendo luce su alcuni aspetti fondamentali circa l’applicazione della CEDU nell’ordinamento italiano -

Precisa che tra gli obblighi internazi onali dell’Italia vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme della CEDU, nel significato attribuito dalla corte specificatamente istituita. Ciò significa che le norme della CEDU sono norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono ad un livello subcostituzionale ed è quindi necessario che siano conformi alla Costituzione e soggette a controllo legittimo. La Corte costituzionale non sembra condividere l’orientamento per cui i diritti derivanti dalla CEDU entrerebbero nell’ordinamento italiano quali principi generali del diritto comunitario

Del tutto distinto è il problema dell’efficacia e della forza che,all’interno del nostro ordinamento, vanno riconosciute ai patti e alle convenzioni siglate tra stati, sia europei che extraeuro pei. Va ricordato che gli accordi assumo efficacia sul piano interno a seguito della ratifica da parte di una fonte nazionale. Attualmente secondo l’art 117 le leggi, sia statali che regionali, sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Quindi, g li obblighi assunti sul piano internazionale rappresentano un limite costituzionale per l’attività del legislatore ordinario, sia statale che regionale e può ricavarsi una collocazione a livello superp rimario delle norme di esecuzione dei patti tra stati. Ciò significa che le leggi con cui lo Stato italiano ratifica gli obblighi assunti sul piano internazionale finiscono per godere di forza e resistenza maggiori rispetto alle leggi ordinarie dello Stato.

Un effetto indiretto è che la codifica di diritti e accordi attraverso patti internazionali favorisce una protezione esterna dell’individuo contro violazioni dello Stato di appartenenza → Importanza della protezione internazionale dei diritti umani nel quadro della globalizzazione.

Lo sviluppo tecnologico ha comportato una riduzione del tempo per coprire le distanze, gli spostamenti fisici e la comunicazione con l’effetto l’erosione dei confini territoriali, politici e giuridici. Ciò richiede nuove forme di regolazione della libertà di manifestazione del pensiero rispetto a quelle tradizionali

Dobbiamo inoltre ricordare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea , firmata a Nizza il 7 dicembre 2000 ed entrata in vigore il 1° febbraio del 2003: ‘’ogni individuo ha diritto alla libertà espressione, che include quella di opinione e ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte di autorità pubbliche. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati’’ A livello comunitario si può dire che si sta accentuando l’attenzione ai diritti all’informazione e a materie di comunicazione.

Libertà di manifestazione del pensiero e forma democratica dello Stato Tra i diritti fondamentali un’importanza centrale va attribuita alla libertà di manifestazione del pensiero. Questa caratterizza tipicamente la formazione dello Stato liberale, a garanzia della libertà di

coscienza, di opinione e del pluralismo di idee. In assenza di questa, non potrebbe esservi democrazia (ne è un presupposto fondamentale). Tale diritto può avere natura: 1.Individuale: la libertà di manifestazione del pensiero quale strumento per la realizzazione degli interessi della persona. I suoi sostenitori intendono questa libertà come un valore supremo e accettano con difficoltà l’idea di limitazioni e controlli. La libertà di e spressione è interpretata come assenza di impedimento o costrizione, libertà negativa, autonomia e autodeterminazione dell’individuo . Le limitazioni poste nell’interesse generale sono mal tollerate in questa prospettiva. 2.Funzionale: strumentalità agli interessi della collettività . Sostenuta da coloro che la considerano un valore supremo del tutto rispetto all’individuo che deve accettare limitazioni che si giustificano in nome delle esigenze della collettività . La libertà di espressione spetta all’uomo n ella sua qualità di membro di una comunità e come tale può essere soggetta a vincoli e restrizioni per il bene comune, come regole strumentali alla formazione dell’opinione pubblica libera e consapevole, alla tutela della completezza e imparzialità delle informazioni, alla salvaguardia del pluralismo. Temi in merito alla tutela della libertà di espressione: - si collega la libertà di espressione alla possibilità di raggiungere la verità: un concerto di verità parziali finirebbe per condurre a un risultato molto simile alla verità assoluta e ogni limite alla libera espressione è un ostacolo. - è un valore fondamentale nello sviluppo e nella realizzazione dell’individuo, della sua personalià, le restrinzioni sono limiti al processo di crescita soggettivo. Libertà vista in termini individualistici e negativi. - la libertà è strumentale alla partecipazione del cittadino alla democrazia e alle sue istituzioni ed è associata alla libertà di informazione: favorisce la formazione di una pubblica opinione intorno a temi di interesse collettivo. Interesse della collettività prima ancora che dell’individuo. Queste posizioni sono oggi probabilmente datate e superate ma risulta utile per comprendere il diritto all’informazione. Due esempi giurisprudenza europea e nordamericana in tema di limiti di libertà di espressione mediante Internet. Visione funzionalista → Il comma 2 dell’art. 10 della CEDU ricorda la necessità di stabilire un limite alla libertà di manifestazione del pensiero mediante internet: legittimo solo in presenza di contrapposte ragioni di interesse pubblico. Visione individualista → posizione Corte Suprema degli Stati Uniti, diritto di manifestazione del pensiero strettamente legato alla soddisfazione dell’individuo come contrapposto alla società. Internet non è altro che una proiezione del mondo reale, pertanto opinioni, idee, desideri, critiche espresse attraverso questo mezzo non si differenziano da quelle espresse a voce . Online e oThine non sono facili da separare . Nasce l’esigenza di dotare Internet di regole adeguate. La crescita dell’utilizzo del web ha determinato, in senso positivo, un ampliamento degli spazi entro cui gli individui possono esercitare la propria libertà di espressione, ma ha parallelamente allargato, in senso negativo, la sfera dei reati tipicamente legati all’abuso di tale libertà. Va sottolineato che oggi Internet, più degli altri media, gioca un ruolo fondamentale nella formazione dell’opinione pubblica e nei processi democratici. Può infatti essere considerato il ‘più grande spazio pubblico’. Ciò comporta una conseguente responsabilità del mezzo . Un ordinamento democratico deve preoccuparsi di indirizzare l’uso di Internet a vantaggio della collettività, occorre assicurare la funzione comune oltre che individuale della rete. Per esempio Internet deve assicurare e fornire accesso di info provenienti da fonti diverse, imparziali, attendibili, varie, complete… Irrealistico pensare che Internet sia totalmente impermeabile all’influenza di poteri economici, del governo, realistico…. Necessità di predisporre un ambiente normativo e culturale che riconosca appieno il ruolo e la responsabilità etica di Internet e sia in grado di monitorare e contenere le possibili distorsioni che questo strumento produce sul discorso critico, presupposto fondamentale per la democrazia La CEDU disciplina i limiti, oltre che le prerogative, della libertà di espressione del pensiero, al fine di

contenere i possibili abusi a danno di altri diritti fondamentali: ‘’l’esercizio di queste libertà, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge’

Pluralismo e concorrenza: due concetti solo in parte equivalenti Rispetto agli altri settori economici, il sistema delle comunicazioni di massa è sottoposto ad una disciplina antitrust speciale, va a sommarsi a quella generale del 90 volta a garantire il pluralismo delle idee, mediante l’accesso al mercato del maggior numero possibile di soggetti e portatori di diverse tendenza politiche, culturali e sociali. Tuttavia esiste differenza fra pluralismo e concorrenza: pluralismo non significa solo tutela antimonopolistica(antitrust) a garanzia della concorrenza, ma è qualcosa di qualitativamente diverso. La tutela della concorrenza esaurisce le proprie finalità nella protezione dell’interesse delle imprese e dei consumatori, e non ha come obiettivo quello di assicurare il maggior numero possibile di imprese sul mercato. Il pluralismo informativo invece richiede un livello aggiuntivo di garanzie, che impone polifonia di voci e competitori sul mercato . Il pluralismo è dinamico e la concorrenza statica; la concorrenza è una condizione necessaria ma non sufficiente p er garantire il pluralismo Per svolgere correttamente la loro funzione sociale di costruzione della coscienza collettiva, i mezzi di comunicazione di massa devono garantire informazioni complete, vere, critiche, attendibili e degne di fiducia. E’ inoltre necessario assicurare l’accesso ad informazioni di diversa provenienza, offrire varietà di contenuti. Il mercato non può essere ritenuto sufficiente per assolvere tali funzioni e la teoria economica non si adatta perfettamente a...


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