I crediti di funzionamento e ricavi PDF

Title I crediti di funzionamento e ricavi
Course Contabilità e bilancio
Institution Università degli Studi dell'Insubria
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I CREDITI DI FUNZIONAMENTO E RICAVI – Articolo 2426 del Codice civile e principio OIC n. 15 (2016) La definizione e la classificazione I cre crediti diti rappresentano il diritto ad esigere esigere, a date scadenze, determinate somme di denaro dai clienti o da altr altrii soggetti soggetti. Criteri di classificazione dei crediti: •

In base alla natura natura: 1. 2. 3. 4.



crediti commerciali o di funzionamento crediti finanziari o di finanziamento crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti altri crediti

In base alla scadenza scadenza: 1. crediti a breve termine 2. crediti a medio e a lungo termine



In base alla ti tipologia pologia del soggetto debitore debitore: 1. 2. 3. 4. 5.

crediti verso clienti crediti verso terzi crediti verso la pubblica amministrazione crediti verso l’erario crediti a medio e a lungo termine

I crediti verso i clienti I crediti verso clienti, in bilancio, sono rappresentati dalle seguenti fattispecie analitiche: • • • • •

crediti documentati da fatture già emesse e crediti per fatture da emettere cambiali attive, comprese quelle allo sconto o all’incasso (al dopo incasso e salvo buon fine) ricevute bancarie emesse, comprese quelle all’incasso (al dopo incasso o salvo buon fine) crediti di dubbia esigibilità e in contenzioso (debitamente svalutati) altri crediti aventi natura commerciale

Le varie somme di denaro ricevute prima dell’esecuzione della prestazione principale dello scambio sono dette acconti e rappresentano dei debiti verso i clienti. I vari acconti si portano a ri ridu du duzione zione del credito verso i clienti all’atto dell della a consegn consegna a dei beni e di prestazione di servizi servizi. Dunque, gli acconti compaiono nel passivo dello stato patrimoniale solamente se al termine del periodo amministrativo non si sono ancora consegnati i prodotti (oppure ultimati i servizi) ceduti. Per quanto riguarda il momento della rilevazion rilevazionee in contabilità: •

per la cessione di beni 1. alla data di consegna o spedizione dei beni mobili 2. alla data di stipula dell’atto di vendita per i beni immobili o mobili registrati



per la prestazione di servizi

1. al momento dell’ultimazione della prestazione del servizio 2. alla maturazione dei corrispettivi contrattuali, in caso di prestazioni continuative nel tempo I crediti di finanziamento e altri crediti I crediti di finanziamento e gli altri crediti si rilevano quando l’impresa ha, giuridicamente, titolo al credito redito, cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazioni di terzi soggetti verso l’impresa. Ne costituiscono un esempio i prestiti: momento della materiale erogazione della somma concessa in prestito a terzi. La classificazione nello schema dello stato patrimoniale (ex articolo 2424 del Codice civile) • •

i crediti di origine finanziaria trovano sempre collocazione tra le immobilizzazioni finanziarie i crediti di origine commer commercciale trovano sempre collocazione nell’attivo circolante

Per quanto riguarda i crediti di origine finanziaria, all'interno delle singole voci, è necessario separare la quota di scadenza a breve mentre per i crediti di origine commerciale, all’interno delle singole voci, bisogna separare la quota di scadenza a medio-lungo termine. Il criterio di valutazione Articolo 2426 n. 8 del Codice civile: i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. L’uso del termine crediti, senza delle ulteriori specificazioni, porta ad affermare che il criterio ex articolo 2426, n. 8 del Codice civile, debba essere applicato a tutti i differenti crediti, indipendentemente dall’origine, natura e scadenza. Il valore presumibile di realizzazione risulta dato dalla differenza tra il valore nominale del cre cred dito e le eventuali rettifiche (per cause diverse dalla dubbia esigibilità del credito) e le sva svalutazioni lutazioni per dubbia esigibilità (le perdite presunte sui crediti). Il criterio del costo ammortizzato Il criterio del costo ammortizzato prevede che i vari crediti non devono essere rappresentati al valore nominale bensì al netto di eventuali interessi attivi, costi di transazione e ogni altra differenza tra il valore iniziale e valore a scadenza. Tale criterio si applica a operazioni di vendita con crediti aventi scadenza di pagamento a medio-lungo termine e iinteresse nteresse non esplicitato e a operazioni di vendita con crediti aventi la scadenza di pagamento a medio-lungo termine e interessi es espliciti pliciti irragionev irragionevolmente olmente bassi rispetto ai tassi di mercato. Il valore del credito al costo ammortizzato è dato dalla differenza tra il valore nominale del credito (da fattura di vendita) e la quota di interessi attivi non ancora maturati dalla data della redazione del bilancio alla scadenza del credito. Il valore del credito al costo ammortizzato è dato dalla somma del valore del bene o servizio ceduto più IVA (il prezzo che sarebbe stato negoziato in una transazione con ordinaria dilazione di pagamento) e quota di interessi attivi già maturati dalla data in cui il credito è sorto alla data di redazione del bilancio. Il valore di presumibile realizzo: le rettifiche Resi su vendite, abbuoni passivi e pre premi mi a clienti lienti: è frequente che, dopo la chiusura del periodo amministrativo, si verifichino resi di merci da clienti, si concedano abbuoni e si riconoscano premi alla clientela con riferimento

alle vendite realizzate nell’esercizio trascorso. Se all’epoca di predisposizione del bilancio, l’ammontare di tali rettifiche può essere ragionevolmente stimato ed è rilevante, esso verrà dedotto dai ricavi di vendita di cui alla voce A1) del conto economico, con contropartita un fondo per rischi e per oneri da classificare nella voce B4) del passivo dello stato patrimoniale. Perdite certe realizzate sui crediti crediti: parliamo di perdite definitivamente accertate, conseguenti ad atti negoziali (transazioni tra il creditore e il debitore) oppure d’imperio (la prescrizione del credito, provvedimenti giudiziari e conclusione di procedure concorsuali). Costituiscono componenti negativi di reddito da imputare alla voce B14) del conto economico. Il valore di presumibile realizzo: la svalutazione per dubbia esigibilità Per i principi di prudenza e di competenza economic economica a, tutte le perdite su crediti non devono gravare sul conto economico dell’esercizio in cui divengono certe, ma devono essere imputate al conto economico dell'esercizio in cui si possono fondatamente prevedere e attendibilmente quantificare quantificare. È necessario stimare la quota-parte del valore nominale del credito che si presume non sia recuperabile, vale a dire che si devono stimare le perdite pres presunte unte su cre crediti diti diti. In contabilità contabilità, le perdite presunte su crediti (da imputare al conto economico nella voce B10d) alimentano una posta di rettifica indiretta del valore nominale del credito: il fo fondo ndo svalutazione crediti crediti. Nello stato patrimonial patrimonialee ex articolo 2424 del Codice civile, i crediti sono esposti direttamente al netto del fondo svalutazione crediti. La stima delle perdite presunte deve prendere in considerazione anche i crediti ceduti a terzi per i quali sussiste ancora una obbligazione di regresso regresso. L’accantonamento le varie perdite presunte deve però essere imputato al conto economico, nella voce B12), a fronte di un fondo rischi nel passivo dello stato patrimoniale. La stima delle perdite presunte su crediti si basa sull’analisi: •

delle singole posizioni creditorie per separare i crediti ad esigibilità certa da quelli di dubbia esigibilità



per ogni credito dubbio, della situazione di inesigibilità già manifesta e di quella non ancora manifesta, ma molto temuta in base all’esperienza storica, dell’andamento economico del settore e rischio paese



dell’anzianità dei crediti scaduti (ageing)



delle garanzie che assistono i crediti (fidejussioni, assicurazioni, ipoteche). In questo caso la stima delle perdite presunte dovrà considerare l’esito dell’escussione delle garanzie



dei crediti in contenzioso, con richiesta al legale di informazioni sullo stato e sul prevedibile esito delle cause in corso



di tutte le altre varie informazioni utili sul cliente (analisi della corrispondenza intervenuta con i clienti in tensione finanziaria e analisi dell’ultimo bilancio d’esercizio del debitore)

Nell’esercizio in cui le varie perdite si manifestano con certezza, esse troveranno copertura contabile nel fondo svalutazione crediti precostituito negli esercizi precedenti. Se il fondo non figura capiente capiente, la perdita eccedente costituisce un componente negativo di reddito da imputare al conto economico, voce B14). Invece, se il fondo è esuberante esuberante, la quota non utilizzata dovrebbe essere stornata, rilevando una insussistenza del passivo (oppure una insussistenza attiva) da imputare al conto economico, voce A5).

La prassi contabile, tuttavia, è solita mantenere il residuo e adeguare l’importo del fondo alla fine del periodo amministrativo, tenuto conto delle nuove stime sulla inesigibilità dei crediti. Il fondo svalutazione crediti costituito a fronte della presunta inesigibilità dei crediti in essere alla chiusura del periodo T, non può essere utilizzato per coprire le perdite definitivamente accertate sui crediti sorti nel periodo T+1. Queste ultime costituiscono, per intero, i componenti negativi del reddito dell’esercizio relativo al periodo T+1, da rilevare nel conto economico T+1, voce B14)....


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