Ipercompendio - Istituzioni di Diritto Romano Edizioni Simone 9788824447225 EDGT20669 1342566684004 preview PDF

Title Ipercompendio - Istituzioni di Diritto Romano Edizioni Simone 9788824447225 EDGT20669 1342566684004 preview
Course Storia ed Istituzioni del Diritto Romano
Institution Università del Salento
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Compendio - Storia e Istituzioni...


Description

Estratto distribuito da Biblet

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...la partenza giusta per superare l’esame in maniera più rapida e brillante

Ipercompendio ISTITUZIONI di DIRITTO ROMANO II Edizione

i CO P DI più venduti in Italia EDIZIONI GIURIDICHE

I fondamenti della disciplina comune a tutti i programmi

Glossario dei principali argomenti

®

SIMONE

Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

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2011

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TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale

Da anni si diventa magistrati, notai, avvocati, segretari comunali, funzionari di enti pubblici e privati anche grazie al supporto dei volumi Simone … perché il taglio, la didattica, l’aggiornamento costante e la veste grafica sono particolarmente curati per facilitare lo studio e l’apprendimento per superare esami e concorsi. Basta documentarsi per darci ragione… Le collane universitarie, di cui gli ipercompendi, costituiscono gli strumenti di ultima generazione, presentano gli argomenti di studio fruendo di una originale sistematica che agevola lo studente, in quanto tiene conto delle reali esigenze di chi deve superare gli esami. I numerosi consensi del mercato confermano i nostri meriti e ci auguriamo che anche il lettore di questo ipercompendio possa trarre gli opportuni vantaggi …

In bocca al lupo! L’Editore.

Della stessa collana: IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 IP7 IP8 IP9 IP10 IP11 IP12

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Ipercompendio di diritto del lavoro Ipercompendio di diritto pubblico e costituzionale Ipercompendio di diritto penale Ipercompendio di diritto amministrativo Ipercompendio di diritto civile Ipercompendio di diritto commerciale Ipercompendio di diritto processuale penale Ipercompendio di diritto processuale civile Ipercompendio di istituzioni di diritto romano Ipercompendio di economia politica Ipercompendio di diritto dell’Unione Europea Ipercompendio di economia aziendale

Di particolare interesse per i lettori di questo volume segnaliamo: 512 512/1 21 21/1 21/2 21/3 583

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Istituzioni di Gaio e Giustiniano Commento e traduzione alle istituzioni di Gaio Istituzioni di Diritto Romano Prepararsi per l’esame di Istituzioni di Diritto Romano Compendio di Istituzioni di Diritto Romano Schemi e Scheda di Istituzioni di Diritto Romano Dizionario Giuridico Romano

Questo volume parte da un ragionato adattamento del Manuale di Istituzioni di Diritto Romano curato dal Prof. Federico del Giudice (docente universitario) Finito di stampare nel mese di giugno 2011 dalla «MultiMedia» - V.le Ferrovie dello Stato Zona Asi - Giugliano (NA) per conto della «Esselibri S.p.A.» - Via F. Russo, 33/D - 80123 (Napoli) Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

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PREMESSA Apriamo il manuale per prepararci all’esame di Istituzioni di Diritto Romano. Ci troviamo di fronte ad un testo particolarmente ostico per i numerosi intrecci tra le due lingue che rendono più difficoltoso e lento lo studio dei concetti da capire, catalogare e ricordare. Una volta affrontata la lettura del testo tradizionale, si impone una scelta su quali argomenti occorre soffermarsi con maggiore concentrazione per superare al meglio l’esame che ci aspetta. Come bisogna orientarsi? Quali argomenti prediligere? Quali approfondire con più attenzione? Solo il dopo-esame ci potrà confermare se abbiamo «centrato» i cardini della materia ed abbiamo, così, risposto esaurientemente alle domande del docente! L’Ipercompendio ci agevola anche in questa difficile operazione. Oltre a compilare un prezioso elenco delle «domande» d’esame, che avremo diligentemente raccolto seguendo una o più sessioni precedenti, con il ricorso agli ipercompendi, strumenti didattici di ultima generazione da affiancare allo studio, ci sarà possibile ripercorrere in forma sintetica e sistematica le linee espositive del programma. Grazie all’uso del colore, del neretto, delle mappe concettuali che permettono di «navigare» nella materia e delle schede … tale originale sussidio ci consente di orientarci, tenere vivi la curiosità di apprendere e lo spirito di osservazione e, soprattutto, di migliorare la memorizzazione. Terminata la lettura del testo ufficiale, l’ipercompendio è utile per scandire tempi e modalità nella delicata fase del ripasso dove occorre concentrarsi sugli argomenti più complessi, sulle domande più «gettonate», per rispondere, in modo sintetico e completo al cospetto del docente. L’ipercompendio presenta, in appendice, un utile glossario dei lemmi più tecnici e, in definitiva, delle domande d’esame. Si raccomanda, quindi, una scorsa finale al glossario per colmare le ultime lacune, ordinare il pensiero, perfezionare la preparazione …… e dormire più tranquilli la notte …… prima degli esami.

L’ipercompendio ha, così, compiuto la sua missione.

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583 - Dizionario Giuridico Romano V edizione - pp. 560 - € 20,00 con introduzione di Antonio Guarino

Una summa alfabetica di tutti gli istituti giuridici dell’antica Roma nella loro evoluzione storica e con opportuni riferimenti al diritto e alla codicistica vigente. Un prontuario necessario e completo per un corretto uso delle espressioni latine rivolto a quanti, privi di una approfondita conoscenza di base della lingua latina, possono incontrare difficoltà ermeneutiche, di pronuncia e di traduzione. Uno strumento di consultazione realizzato a misura degli studenti, e con oltre 2600 lemmi, utile per lo studio e il ripasso del diritto romano e della storia del diritto romano che, tra l’altro, si giova di numerosi richiami storici, politici e religiosi dell’antica Roma. Una raccolta commentata di brocardi latini che consente di «arricchire» il proprio lessico giuridico anche dopo aver superato l’esame istituzionale. In appendice: consigli per la stesura della tesi di laurea nelle discipline romanistiche.

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I periodi del diritto romano

Introduzione I periodi del diritto romano

1. CONCETTO E DISTINZIONI A) Diritto romano e religione Il «diritto romano» è il diritto di Roma antica e abbraccia oltre tredici secoli della sua storia, dalla fondazione (754 o 753 a.C.) alla morte di Giustiniano (565 d.C.). Nel periodo romano arcaico il diritto (lo ius), aveva un fondamento religioso ed i principi giuridici si confondevano con quelli religiosi e morali. L’obbligatorietà della norma giuridica era collegata alla sua provenienza divina e la conoscenza e la interpretazione del diritto erano monopolio dei pontefici. In epoca storica il diritto fu separato dalla religione, per quanto taluni atti giuridici conservassero il loro carattere religioso (ad es. confarreatio, stipulatio, giuramento). Nella Roma dei primi secoli «l’appartenenza alla civitas comportava necessariamente la partecipazione al culto cittadino, poiché i singoli cittadini non potevano professare un culto diverso da quello della civitas stessa. B) Ius e lex Nel diritto romano arcaico erano differentemente intesi i concetti di «ius» (che comprendeva le norme di carattere religioso e consuetudinario) e di «lex», (deliberazione adottata dai comizi popolari su proposta del magistrato e confermata dal Senato). La lex interveniva eccezionalmente, per correggere una applicazione dello ius non più conforme alla coscienza sociale. C) Ius civile e ius honorarium (o praetorium) Lo ius civile, contrapposto allo ius honorarium, indicava il complesso delle norme derivanti dai mòres maiorum, dalle leges, dai plebiscìta, dai senatusconsùlta, dai respònsa prudèntium e dalle constitutiònes imperiali (v. par. successivo). Lo ius honorarium, invece, era costituito da quell’insieme di norme sorte di volta in volta (e sempre in riferimento a casi concreti, non disciplinati direttamente dallo ius civile) grazie all’attività interpretativa esercitata dal praetor urbanus o peregrinus. D) Ius civile - ius gentium In contrapposizione allo ius gentium (diritto delle genti), lo ius civile era il diritto vigente in Roma, e cioè il diritto della cìvitas, il diritto positivo dei romani, il complesso delle norme che il popolo si era dato da sé. Ius gentium era il complesso di norme derivanti dalla ragione naturale (naturàlis ràtio), comune a tutti i popoli, ed applicabile — in mancanza di espresse deroghe da parte del ius civile — indifferentemente a cittadini e a stranieri.

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Introduzione

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Condizione dello straniero In base al principio della personalità del diritto, allo straniero non si applicava il diritto romano, ma il suo diritto nazionale. Lo sviluppo degli affari con gli stranieri portò all’esigenza di creare una magistratura speciale, il praetor peregrinus . Quest’ultimo risolveva le controversie tra stranieri o tra stranieri e romani, applicando una procedura molto rapida e creando di volta in volta la regola di giudizio più adatta al caso concreto. Poiché agli stranieri non era applicabile lo jus civile, il praetor peregrinus applicava i principi comuni a tutti i popoli. La distinzione tra ius civile e ius gentium venne meno quando Caracalla estese nel 212 d.C. la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’Impero.

E) ius ex scripto e ius ex non scripto Il ius ex scripto era il diritto espressamente sancito dal legislatore e il ius ex non scripto derivava, invece, dalla consuetudine. F) ius publicum e ius privatum Ius publicum era quel ramo del diritto che aveva per riferimento diretto ed immediato l’organizzazione statale e il suo funzionamento; ius privatum era, invece, quel complesso di norme che si rivolgeva direttamente al privatus, cioè al singolo pater familias in quanto tale, per la tutela dei suoi interessi . G) ius commune e ius singulare Ius commune era il diritto applicato a tutti indistintamente, mentre ius singulare era la norma eccezionale, divergente dalla ratio iuris e suggerita da una utilità particolare. Così inteso, lo ius singulare non va confuso con il privilegium , che era, invece, la norma di favore indirizzata ad un solo soggetto o ad una limitata categoria o classe di soggetti. Diverso, infine, sia dallo ius singulare sia dal privilegium era il benefícium, e cioè una norma di favore posta nell’interesse di tutti i soggetti ed applicabile a chi ne facesse richiesta (es.: beneficium inventarii).

2. LE FONTI DEL DIRITTO ROMANO Ciascuna epoca del diritto romano ebbe fonti proprie. Durante il periodo arcaico le norme giuridiche erano prodotte dai mores maiorum, ossia da regole di condotta consuetudinarie tramandate da padre in figlio, nel convincimento della loro necessità e obbligatorietà, ed il cui fondamento era attribuito alla volontà divina (fas). Da ciò derivava la certezza dell’immutabilità del ius civile. Ciononostante i mores maiorum richiedevano di essere interpretati e adattati ai singoli casi concreti attraverso la interpretatio, prima dei pontefici, e poi (a partire dal III sec. a.C.) dei giuristi laici (cd. interpretatio prudentium). L’interpretatio prudentium aveva carattere innovativo ed era pertanto attività creatrice di nuove norme; ma i Romani, che avevano il culto della tradizione, ritenevano che essa avesse natura chiarificatrice o integratice dei mores, non riformatrice. La situazione mutò nell’età del principato, quando i responsa prudentium furono ufficialmente inquadrati tra le fonti del diritto. L’interpretatio pontificale era effettuata dal collegio dei pontefici (esponenti del patriziato) e pertanto si prestava ad arbitrî della classe dominante ai danni della plebe. L’esigenza di certezza del diritto fu soddisfatta con la concessione da parte dei patrizi della prima legge scritta: le XII tavole, seguita da altre leges votate dai comizi patrizio-plebei o da plebiscita, approvate dalle

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assemblee della plebe, che furono dopo molte lotte equiparati alle leges dalla lex Hortensia del 287 a.C. Le disposizioni dei mores maiorum e delle leggi comiziali, interpretate dalla giurisprudenza in modo da dar vita ad un sistema coerente ed unitario, rappresentarono il c.d. ius civile. In seguito alla decadenza dei comizi popolari, che coincise con la crisi della Repubblica e con l’avvento del Principato, si affermarono due nuove fonti del diritto: il senatus consultum, adottato dal Senato e la constitutio principis. Il senatusconsultum era la deliberazione del Senato, ciò che il Senato comandava e disponeva. Mentre in origine il Senato si limitava ad esprimere pareri sulle leggi, in epoca classica i senatusconsùlta e furono dotati di forza pari alla legge e divennero fonte del diritto. Nel periodo imperiale, invece, i senatusconsùlta furono emessi su proposta dell’imperatore e si limitarono a recepire la volontà di quest’ultimo. La constitùtio prìncipis era ciò che veniva stabilito dall’imperatore. Ultima fonte del diritto a comparire, dal II sec. d.C. restò l’unica fonte attiva: man mano che si affermarono i poteri imperiali, le altre fonti finirono con l’inaridirsi, ed il potere legislativo fu riconosciuto come prerogativa esclusiva dell’imperatore. Come già si è osservato, tra le constitutiònes rientravano tutti i provvedimenti dell’imperatore, la cui produzione normativa si svolse attraverso gli edìcta, i mandàta, i rescrìpta e i decrèta. Fonti del ius honorarium furono invece gli edicta. L’edìctum era l’ordinanza emanata da un magistrato fornito di potestà di comando (imperium), e riguardante le materie di sua competenza. Gli editti più importanti erano quelli del pretore, che diedero origine allo ius honorarium.

Fasi di svolgimento del Diritto Romano La periodizzazione più nota ripartisce la storia di Roma in quattro fasi: — periodo arcaico, che corrisponde a quello della cìvitas quiritaria (VIIIIV sec. a.C.), e va dalla fondazione (754-753 a.C.) all’emanazione delle leges Liciniae Sextiae (367 a.C.); — periodo preclassico, che corrisponde a quello della res publica romano-nazionale (IV-I sec. a.C., cioè dal 367 a.C. al 27 a.C., anno in cui Ottaviano Augusto venne proclamato prìnceps Romanorum e Augustus dal Senato); — periodo classico, che corrisponde a quello della res publica romanouniversale, e del relativo regime di principatus (dal I sec. a.C. al III sec. d.C., cioè dal 27 a.C. al 284 d.C., anno in cui, dopo la fine dell’anarchia militare, vi fu l’ascesa al potere di Diocleziano); — periodo post-classico, che corrisponde a quello dell’assolutismo imperiale (III-IV sec. d.C., cioè dal 284 d.C. al 565 d.C., anno in cui morì l’imperatore Giustiniano). 3. IL PERIODO ARCAICO O QUIRITARIO A) Nascita della civitas Il periodo arcaico corrisponde a quello della cìvitas quiritaria, e viene tradizionalmente compreso tra l’VIII sec. a.C. e la metà del IV sec. a.C. (ossia, dal 754 a.C., anno della fondazione di Roma, al 367 a.C., anno delle c.d. leges Lici-

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Introduzione

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niae Sextiae, che permisero ai plebei l’accesso ad una delle due magistrature consolari). La cìvitas Quiritium sorse dalla progressiva aggregazione delle tre tribù insediate sulle rive del Tevere, intorno al colle del Quirinale e del c.d. Septimontium (Palatino, Esquilino e Celio): quella dei Ramnes, dei Tities e dei Luceres. Queste tribù erano a loro volta il risultato dell’unione di minori raggruppamenti politico-parentali (le gentes) che, a loro volta, derivavano dalle familiae. La cìvitas quiritaria fu, dunque, concepita come comunità di patres familiarum o di Quirites e trovò la sua massima espressione nell’assemblea dei patres (più tardi denominata senatus), che eleggeva un rex vitalizio, vero capo politico e religioso della civitas. In questa prima fase, l’ordinamento giuridico della civitas arcaica si fondava su: 1. accordi federatizi (o foedera) intervenuti tra i capi delle gentes (appartenenti alle tre tribus) all’atto dell’aggregazione; 2. deliberazioni (o leges) proclamate davanti ai comitia; 3. mores maiòrum, cioè dalle consuetudini che regolavano la pacifica convivenza tra le familiae.

La violazione dei foedera, delle leges , dei mores maiòrum era considerata nèfas, costituiva, cioè, un illecito che comportava l’ira dei numina (cioè delle divinità), e permetteva ad uno qualsiasi dei membri della comunità di ristabilire l’ordine sociale, punendo o uccidendo impunemente lo stesso responsabile (a seguito della dichiarazione di sacèrtas del colpevole). Col termine ius Quiritium furono inizialmente denominati solo i mores maiòrum che, rispetto ai foedera e alle leges, si caratterizzavano per la maggiore vetustà e per la particolare autorevolezza, trattandosi di antichi usi aviti. B) La rivoluzione plebea La fine della cìvitas quiritaria fu causata dalla rivoluzione della plebe, che terminò con l’emanazione delle leges Liciniae Sextiae (367 a.C.), le quali affidarono il comando dello Stato a due praetores-consules, uno dei quali poteva provenire anche dalla classe plebea. Con la rivoluzione plebea si affermò, a fianco del ius Quiritium, un nuovo sistema giuridico, cui in dottrina si dà convenzionalmente il nome di ius legitimum vetus, il cui nucleo fu costituito dalle leggi delle XII Tavole (451-450 a.C.). Tali leges rappresentarono una conquista della plebe, in quanto fissarono definitivamente e per iscritto i principi fondamentali del jus Quiritium , senza, peraltro, contenere previsioni a favore di essa. La interpretatio pontìficum Tra la fine del V e l’inizio del IV sec. a.C. emerse una ulteriore fonte di produzione indiretta di ius, costituita dall’attività interpretativa del diritto da parte del collegio sacerdotale dei pontìfices (c.d. interpretatio pontìficum): in tal modo, ius Quiritium e ius legitimum vetus, integrati con l’attività interpretativa pontificale, finirono progressivamente con l’unificarsi, confluendo, in concomitanza con la formazione della Repubblica, in un sistema normativo unitario che venne definito ius civile Romanorum .

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4. IL PERIODO PRECLASSICO O REPUBBLICANO A) La struttura del sistema (ius civile) Il periodo che è ricompreso fra la metà del IV sec. e la fine del I sec. (o meglio, dal 367 a.C. al 27 a.C.) è denominato preclassico o repubblicano, caratterizzato, cioè dalla nascita della Repubblica. Il governo repubblicano fu «democratico» poiché, almeno formalmente, tutte le cariche dello Stato erano aperte a tutti i cittadini. L’unica limitazione di rilievo era rappresentata dal possesso di un censo minimo. Organismi fondamentali della Respublica romana furono le magistrature, uffici muniti di potere direttivo e, talora, anche civile e militare; le assemblee popolari, che eleggevano i magistrati; il Senato, che aveva funzione consultiva nei confronti dei magistrati ed i cui pareri erano denominati senatusconsùlta. Nel periodo preclassico, la spina dorsale dell’ordinamento giuridico romano fu costituita dal ius civile vetus. Le sue fonti erano gli antichi mores maiòrum del ius Quiritium, le leges del ius legitimum vetus e la interpretatio prudèntium, attività esercitata da giuristi laici (prudentes) che si dedicavano allo studio del diritto. B) Le nuove magistrature (ius honorarium) Sul finire dell’epoca classica venne attribuito valore vincolante al parere dei giureconsulti e si giunse gradatamente a far coincidere il ius civile con la sola interpretazione giurisprudenziale. La figura del giureconsulto Il parere espresso dal giureconsulto poteva avere tre finalità: — respondére: cioè dare un responso su una determinata questione, pratica o anche teorica (quaestio); — ágere: cioè impostare una causa; — cavére: cioè fornire lo schema, la formula, di un contratto difficile da stipulare. Due giuristi, in particolare, si affermarono in tale periodo: Quinto Mucio Scevola e Servio Sulpicio R...


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