L\' Agriturismo E LA Legge Regionale Della Calabria DEL 30 Aprile 2009 N PDF

Title L\' Agriturismo E LA Legge Regionale Della Calabria DEL 30 Aprile 2009 N
Author Pierpaolo Pelle
Course DIRITTO PUBBLICO DEL TURISMO E DELL'AMBIENTE
Institution Università della Calabria
Pages 6
File Size 97.3 KB
File Type PDF
Total Downloads 109
Total Views 127

Summary

Download L' Agriturismo E LA Legge Regionale Della Calabria DEL 30 Aprile 2009 N PDF


Description

L’AGRITURISMO E LEGGE REGIONALE DELLA CALABRIA DEL 30 APRILE 2009 N°4 Con il termine agriturismo intendiamo l’attività di ricezione e ospitalità svolta da imprenditori agricoli. La disciplina è di competenza regionale. La Calabria con la legge regionale n° 14 del 30 Aprile 2009, disciplina un recepimento della legge nazionale n° 96 del 2006, ovvero la seconda legge quadro, che disciplina anche le fattorie didattiche e sociali. Per quanto riguarda gli obiettivi, ha quello di valorizzare i territori tramite la multifunzionalità, permettendo all’azienda agricola di avere più sbocchi non solo per quanto riguarda la produzione di cibo ma anche dei servizi d’erogazione sia singoli che delle collettività. Si tratta di un’azienda volta alla tutela ambientale, del territorio e la valorizzazione dei prodotti tipici locali e di qualità; in pratica si ha il passaggio da turismo rurale ad agriturismo. È proprio l’azienda agricola multifunzionale che svolge l’attività agricola e che vende direttamente i propri prodotti, ma è anche intesa come una fattoria didattica, tutelando l’ambiente e gestendo la deforestazione. L’agriturismo è inteso come una struttura ricettiva che oltre a concentrarsi sui servizi d’accoglienza da fornire ai propri clienti, somministra prodotti tipici e bevande locali. Per quanto riguarda l’altro obiettivo, ha quello di mantenere le tradizioni enogastronomiche del posto valorizzando le tradizioni locali, tipiche e certificate e promuovendo l’educazione alimentare con la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale tutelando l’ambiente e l’architettura. L’art.2, tratta della definizione di attività agrituristica e rapporto di prevalenza e di connessione. Nel secondo comma (art. 2 co. 2), rientrano le attività agrituristiche cioè: -

Dare ospitalità negli alloggi;

-

Offrire accoglienza in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori e caravans;

-

Offrire pasti e bevande a km 0 di prodotti caratterizzati da marchi DOP, IGP, ICT, DOC e DOCG;

-

Organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita dei vini proponendo itinerari tematici;

-

Organizzare attività che hanno lo scopo di scoprire il patrimonio storico e artistico;

-

Attività agrituristica che può essere realizzata con l’uso di strutture e spazi messi a disposizione dell’attività agricola, comprese l’organizzazione di fattorie didattiche, attività sociali (fattorie sociali) che prevedono attività che hanno lo scopo di favorire il benessere ed il reinserimento sociale di persone svantaggiate tramite mansioni specifiche a contatto con l’ambiente rurale.

L’art. 6 della stessa legge, si basa dei limiti dell’esercizio dell’attività agrituristica. Essa è consentita quando: -

Vi sono massimo 30 posti letto disponibili;

-

Il numero di posti tenda o roulotte sono massimo 30;

-

Numero di posti tavola per pasto sono massimo 60 annualmente in media;

-

L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure in

periodi stabiliti

dall’imprenditore agricolo; -

L’attività deve essere svolta in edifici già esistenti ubicati fuori dall’area urbana;

-

Gli spazi destinati ai campeggi devono rispondere a norme igienico-sanitarie. Quindi, i posti letto e area adibita a ristorazione devono essere già esistenti e i locali dovranno

essere

sottoposti

a

ristrutturazione

tramite

normative

vigenti.

Gli operatori agrituristici hanno l’obbligo d’iscrizione degli operatori agrituristici. Essi devono essere in possesso di un attestato di frequenza ai corsi organizzati, a meno che non abbia conseguito titoli di studio in ambito agrario. Vi è quindi un procedimento amministrativo di riconoscimento: -

Viene richiesto il riconoscimento dell’azienda agricola in agrituristica;

-

Bisogna essere in possesso di una qualifica d’imprenditore agricolo;

-

Riconoscimento dei prodotti locali a km 0.

Art. 7 - Luogo -

Edifici di edilizia rurali già esistenti;

-

Edifici che possono essere ampliati per esigenze igienico-sanitarie e attività didattiche;

-

Non possono essere ampliati per aumentare la capacità ricettiva (ristorazione e alloggi).

Art. 15 – Attività agrituristiche 1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a: a) esporre al pubblico l’autorizzazione comunale; b) esporre la dichiarazione delle tariffe, identificate in bassa, media e alta stagione, per pernottamento e ristoro, convalidate dal Comune, in un luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio, punto ristoro e all’ingresso dell’area riservata ai campeggiatori;

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione medesima; d) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l’anno successivo, una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell’autorizzazione; e) rispettare le tariffe comunicate al Comune; f) apporre all’esterno dell’edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all’interno una tabella indicante le attività di cui al certificato di iscrizione all’elenco; g) comunicare al Sindaco e alla Provincia entro 30 giorni, l’eventuale cessazione dell’attività agrituristica. La Provincia provvederà a comunicare celermente la cessazione dell’attività all’Osservatorio Agrituristico Regionale. 2. Entro tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 13, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono iniziare l’attività agrituristica, pena la decadenza dell’iscrizione stessa e la restituzione delle eventuali provvidenze concesse.

Art.17 - Osservatorio regionale Presso il Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, viene istituito l’Osservatorio Regionale per l’Agriturismo avente la funzione di monitorare in modo permanente il fenomeno agrituristico in tutto il territorio calabrese. 2. L’Osservatorio Agrituristico regionale è composto: – dall’assessore regionale all’agricoltura o da un suo delegato; – da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale; – da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; – da un rappresentante per ognuna delle associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione. 3. L’Osservatorio è presieduto dall’Assessore all’Agricoltura o da un suo delegato.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente regionale per l’agriturismo. 5. L’Osservatorio, in particolare: 1. cura la raccolta e l’elaborazione delle informazioni relative al settore agrituristico, provenienti dalle Province e dalle Associazioni Agrituristiche; 2. collabora con l’Osservatorio Nazionale di cui all’articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96; 3. pubblica periodicamente un rapporto sullo stato dell’agriturismo in Calabria; 4. formula proposte per lo sviluppo del settore e per la redazione del programma agrituristico regionale di cui all’art. 16. 6. L’Osservatorio regionale, inoltre, promuove: – manifestazioni, convegni e seminari miranti a sensibilizzare l’ambiente agricolo sull’agriturismo; – iniziative di diffusione della conoscenza dell’agriturismo nelle scuole, nel mondo del lavoro anche tramite servizi radio-televisivi; – pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche regionali; – attività di studio e di ricerca sull’agriturismo ed opportune iniziative di formazione professionale; – promozione di itinerari agrituristici integrati; – partecipazione a fiere, mostre e altro con stand specifici dove esporre materiale pubblicitario e promozionale delle aziende e della regione; – creazione, realizzazione, gestione della banca dati agrituristica regionale contenente tutte le informazioni utili per il turista e la vetrina on-line con la prenotazione di tutte le aziende agrituristiche regolarmente iscritte all’elenco regionale; – interconnessione della banca dati con numerosi box information da collocare su tutto il territorio regionale per una consultazione in linea di tutto il settore agrituristico regionale.

Art. 18 – Albo regionale per la tutela della qualità -

Valuta la qualità e tipicità delle strutture;

-

Ubicazione dell’azienda in particolare aree di valore agro-silvopastorali.

Art. 19 – Vigilanza -

Spetta all’Ente Provincia controllare che l’attività venga:

-

Svolta in conformità alla presente legge;

-

Rispetto dei limiti capienza;

-

Danno comunicazione al comune in cui l’agriturismo è ubicato

Art. 20 – Attività didattica: finalità “fattorie didattiche” -

La Regione Calabria promuove la realizzazione di Fattorie Didattiche per riavvicinare i giovani all’agricoltura ed alle tradizioni del mondo agricolo;

-

Le fattorie didattiche sono volte alla conoscenza e all’educazione dei cibi biologici animali e vegetali dei processi produttivi per un’alimentazione consapevole al rispetto dell’ambiente per uno sviluppo sostenibile

Art. 21 - Attività dell’offerta turistica -

Stabilire temi /obiettivi/metodo;

-

Stabilità in base all’attività dei visitatori

-

Obiettivi delle attività didattiche: importanza del lavoro agricolo e sistemi e tecniche per la coltivazione/allevamento;

-

Relazioni agricoltura/ambiente.

Articolo 22 – Requisiti 1. Le fattorie didattiche devono essere attrezzate e dotate di tutti gli strumenti e strutture necessarie per accogliere i partecipanti e garantire lo svolgimento delle attività didattiche e culturali previste; 2. Le strutture di cui al comma precedente devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia;

3. Le fattorie didattiche che prevedono esclusivamente la somministrazione di spuntini e/o degustazione di prodotti aziendali, per la preparazione degli stessi possono fare uso della cucina domestica e di altri locali purché siano rispettati i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene previsti per i locali ad uso abitativo. 4. Per le aziende che prevedono consumazioni di pasti e il pernottamento, è obbligatorio possedere l’autorizzazione comunale secondo quanto stabilito dall’articolo 14 della presente legge. 5. I titolari delle fattorie didattiche devono attenersi al rispetto della carta dei principi e dei requisiti di qualità, da approvarsi in sede di adozione del regolamento di attuazione della presente legge, e devono disporre di personale professionalmente formato per gestire l’accoglienza, l’assistenza, l’accompagnamento dei visitatori e le attività didattiche.

Art. 26 – Fattorie sociali -

Integrazione sociale dei cittadini es: inserimento lavorativo di persone svantaggiate

-

Realizzare scambi di beni e servizi nei settori (assistenza sociale, assistenza sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale)

Art. 31 – Sanzioni -

E’ soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da €500,00 a €2000,00 l’imprenditore agricolo che esercita attività agrituristica senza aver presentato la richiesta di DAA (Dichiarazione d’inizio dell’attività). Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.

-

E’ soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da €2000,00 a €10000,00 chi esercita tale attività senza avere i requisiti oggettivi e soggettivi necessarie per lo svolgimento. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività....


Similar Free PDFs