Lezione 15 - Ho seguito con la professoressa Cerrone e ho sbobinato tutte le lezioni, consiglio PDF

Title Lezione 15 - Ho seguito con la professoressa Cerrone e ho sbobinato tutte le lezioni, consiglio
Course Economia degli Intermediari Finanziari
Institution Università degli Studi di Salerno
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Ho seguito con la professoressa Cerrone e ho sbobinato tutte le lezioni, consiglio di integrare qualche argomento dal libro (l'ha saltato a lezione)...


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Lezione 15

14/11/2017

L’ MTA è il mercato di riferimento per le società italiane quotate, gli emittenti ammessi sull’MTA sono stati verificati dalla Borsa Italiana e dalla Consob infatti non c’è nessuno automatismo nel procedimento di ammissione all’emissione. Anche le azioni quotate non hanno una quotazione che rimane invariata in eterno esse sono controllate e cambiate dalle medesime società di vigilanza. (Esempio Monte dei Paschi di Siena ha visto le proprie azioni essere sospese per un periodo e poi riammesse). I titoli azionari quindi possono essere sospesi, e possono anche non essere più riammessi, l’ammissione del titolo alle quotazioni deve seguire determinati criteri ed anche un eventuale riammissione post-sospensione richiede nuova verifica dei requisiti da parte dell’emittente. L’AIM (Alternative Investments Market) è il mercato azionario alternativo all’MTA dove si trovano start up ed imprese che operano nel settore innovativo. Tutti i mercati azionari alternativi, previsti dalla normativa MIFID, sono sistemi di negoziazione che possono essere gestiti direttamente da intermediari finanziari, godono di una disciplina diversa rispetto ai mercati regolamentati che non prevede una società di gestione come borsa italiana per i regolamentati, ma solo un controllo operato dalla Consob. Per i mercati regolamentati invece esiste un regolamentato che viene definito dalla società di gestione del mercato, quindi da borsa italiana per l’Italia, è possibile consultarlo sul sito della Borsa Italiana o Consob insieme a tutte le regole di funzionamento. Questi mercati regolamentati vengono controllati direttamente dalla Consob che li autorizza e li vincola, mentre la società di gestione del mercato regola il loro funzionamento. Per funzionamento sono intesi orari e modalità di contrattazione, fondamentali per la formazione dei prezzi. I mercati e gli strumenti regolamentati (quotati) sono importanti per l’investitore perché il meccanismo di formazione dei prezzi è certo e il rischio di liquidità è minore perché il meccanismo prevede la formulazione di specifici prezzi. Anche per quanto riguarda le fasi di negoziazione: asta, validazione e negoziazione in continuo hanno come riferimento dei prezzi, e quando la loro formazione è certa grazie a delle regole, tutto il sistema risulterà più solido e credibile. Nell’asta definiamo da quale prezzo partire e nella negoziazione in continuo i prezzi cambiano con frazioni di secondo percepiti in diretta dagli operatori a differenza degli investitori che invece captano informazioni più lente con intervalli di 15minuti come nel caso dell’app di borsa italiana. Esistono poi diverse modalità di negoziazione, l’investitore per esempio ha la possibilità, per i titoli azionari, di conferire degli ordini precisi fornendo delle indicazioni di prezzo all’operatore, se quest’ultimo non sarà in grado di soddisfare le

precise richieste, l’intermediario avrà l’obbligo di applicare il criterio della best execution (eseguire il miglior interesse per il cliente). L’operatore fornirà dopo la negoziazione nella documentazione le informazioni su quale mercato si è operato, se sull’MTA o uno non regolamentato. Altro elemento importante è il vincolo di durata che implica all’investitore la possibilità di delimitare anche le fasi, gli orari di negoziazione, e dare un ordine all’operatore che prevede la validità solo per le transazioni che si realizzano ad esempio esclusivamente in mattinata, non in after hours (orario pomeridiano). Se non è stato possibile trovare incontro tra domanda e offerta deve essere emesso un altro ordine e la registrazione di un mancato eseguito che comporterà l’applicazione dei costi che questo comporta. L’OBBLIGAZIONE CONVERTIBILE è uno strumento ibrido perché ha caratteristiche obbligazionarie e azionarie allo stesso tempo, la caratteristica primaria è quella di essere un’obbligazione di tipo ordinario che prevede l’esistenza di una cedola ma in contemporaneo prevede anche LA CLAUSOLA DI CONVERSIONE o CONVERTIBILITA’. Le obbligazioni convertibili sono negoziate sull’MTA, riconfermandosi un mercato non totalitario di azioni che prevede la negoziazione anche di obbligazioni. La clausola di conversione è la caratteristica principale di questo titolo, essa ha valore proprio ma non può essere negoziata separatamente all’obbligazione. L’obbligazione convertibile nasce come titolo di debito nelle sue caratteristiche generali che quindi prevede un valore di rimborso, delle cedole staccate con una certa frequenza e calcolate con il tasso cedolare ed inoltre prevede una clausola di conversione non negoziabile. Questa clausola in particolare prevede la possibilità per l’investitore, su sua valutazione, della conversione della sua posizione da obbligazionista ad azionista. Questo implica che se esercita la clausola non avrà più un’obbligazione ma delle azioni. L’obbligazione convertibile solitamente è scelta da soggetti che presentano un profilo di rischio intermedio e che potrebbero essere interessati ad un investimento più rischioso come quello in titoli azionari, ma per restare tutelati sotto l’aspetto del rischio, possono raccogliere informazioni e fare riflessioni di mercato ed utilizzare la clausola di conversione solo se effettivamente convinti che la loro posizione migliorerà diventando azionisti. Questa condizione infatti implica che se io non esercito la mia facoltà di conversione resto obbligazionista e posso effettuare le mie valutazioni “fino all’ultimo momento”.

PERIODO DI CONVERSIONE Nel corso della durata del prestito obbligazionario vengono definiti uno o più periodi di conversione, se ci sono più periodi la condizione della convertibilità resta in vita più a lungo, se ho un solo periodo avrò meno tempo per prendere una decisione finale sulla questione. La scelta e l’indicazione di uno o più periodi della clausola spetta all’emittente e fa parte delle condizioni contenute nella delibera di emissione, che dovrà essere fornita all’investitore pre-acquisto. L’emittente sceglie l’opzione di mettere un solo periodo di esercizio della facoltà di conversione allor quando sta semplicemente stabilendo un termine entro il quale garantirsi risorse aggiuntive a titolo di capitale. (Esempio: -Prestito obbligazionario a 5 anni: viene stabilito che al secondo anno ed entro il secondo semestre gli obbligazionisti convertibili devono valutare l’opportunità di esercitare la facoltà di conversione, se così è deciso in realtà il nostro emittente sta stabilendo che in quel momento si potrà ritrovare un aumento delle risorse di capitale. L’altro vantaggio che deriva dall’esistenza di un solo periodo di conversione è un alleggerimento del costo dell’indebitamento, perché l’emittente avrà più impegni patrimoniali periodi previsti dalle cedole, ed è così in grado di migliorare anche i risultati di bilancio. Nel caso di monte paschi è stata attivata in maniera forzosa la clausola di conversione perché la maggior parte di obbligazioni convertibili erano detenute da fondi istituzionali (fondi comuni e altre banche). Infatti la banca si riserva la possibilità di esercitare forzosamente questa clausola, come strada di salvezza per nel caso di illiquidità oppure per rafforzare il capitale, infatti una strada interna che consente alla banca di consolidare il capitale è proprio quella di forzare clausole presenti assieme alle obbligazioni e questo è stato il caso di Monte dei paschi di siena. Se siamo invece difronte ad obbligazioni convertibili di emittenti non finanziari è difficile che sia previsto l’esercizio forzoso. Se io emittente stabilisco un solo periodo per esercitare la convertibilità ho indirettamente anche valutato un mio rafforzamento patrimoniale entro un termine stabilito e così facendo otterrò in data tot un miglioramento delle condizioni generali d’indebitamento nei confronti del mercato o del sistema. L’alternativa ad un solo periodo è quella di prevedere più periodi di esercizi di convertibilità, esempio ogni primo trimestre per un titolo di 5 anni per ogni anno fino a scadenza, l’investitore avrà la facoltà di esercitare la clausola di conversione. Questa seconda opzione rende questo titolo obbligazionario convertibile più conveniente anche per investitori privati o Retail (sale l’appeal) e sarà un’operazione dell’emittente solo per aumentare la domanda, ma che avrà meno vantaggi per lo stesso.

Che cosa viene stabilito nella clausola di conversione? La prima cosa che viene stabilita è la tipologia di azioni. Parlando di tipologia intendiamo sostanzialmente due cose: azioni tipo ordinario o di azioni con limitazioni di voto. Le azioni ordinarie hanno diritti amministrativi pieni (voto, assemblea, delibere ordinarie e straordinarie), ma a fronte di questo presentano una certa aleatorietà in materia di diritti patrimoniali quindi in termini di dividendi. Per quanto riguarda invece i titoli a voto limitato che possono assumere diverse denominazioni, storicamente azioni di risparmio o privilegiate, prevedono delle limitazioni nell’esercizio del diritto di voto ma che mantengono benefici in termini economici e privilegi reddituali. Quindi nel caso di azioni a voto limitato il soggetto emittente si assume una serie d’impegni più vincolanti in materia di dividendi soprattutto e potrebbero essere previste anche maggiorazioni di dividendo rispetto alle azioni di tipo ordinario. La scelta della tipologia d’azione convertibile è dell’emittente ed è fatta in ordine alle sue strategie economiche. Se si tratta di azioni dell’emittente delle obbligazioni stesse parleremo di conversione diretta, indiretta invece se emittente delle obbligazioni convertibili e emittente delle azioni delle stesse obbligazioni non coincide con lo stesso soggetto. Obbligazioni convertibili della cerrone spa = azioni della cerrone spa( Conver.diretta) Ulteriore elemento importante è il rapporto di conversione, sarà diretto se coincide il numero delle obbligazioni con il numero di azioni post conversione e indiretto quando le quantità non coincidono. Il rapporto di conversione in buona sostanza è quello che lega il numero di obbligazioni al numero di azioni oggetto della conversione. Questo rapporto potrebbe essere sia di tipo unitario 1:1 sia diverso implicando la nascita di un mercato delle obbligazioni convertibili a causa della differenza quantitativa tra obbligazioni ed azioni. Il Rapporto unitario consiste nel fatto che per ogni obbligazione corrisponde un’azione di qualsivoglia specie, quando il rapporto non è unitario si apre un mercato (esempio se per ogni due obbligazioni ho un azione, se io ho una posizione di 3 obbligazioni, mi trovo di fronte ad una scelta più tosto articolata: potrei esercitare la facoltà utilizzandone 2 e l’altra restante posso o trattenermela così ottenendo in portafoglio un obbligazione ed una azione o venderla in questo mercato, oppure potrei anche decidere di acquisire un'altra obbligazione per avere in totale 2 azioni in portafoglio).

OBBLIGAZIONI CUM WARRANT Diverso è il caso delle obbligazioni cum warrant, perché abbiamo un’obbligazione più un altro strumento rappresentato dal warrant (tradotto: buono d’acquisto) che nelle sue caratteristiche generali approssima allo strumento delle opzioni, dei contratti d’opzione. Queste obbligazioni sono alle convertibili perché anzitutto siamo di fronte a due strumenti collegati perché esercitare il Warrant significa acquisire azioni aggiungendole alla nostra posizione di obbligazionista e non convertire obbligazioni in azioni. Esercitare il warrant significa acquisire titoli azionari, i termini di quantità e prezzo delle azioni sono già prestabiliti all’interno della documentazione del warrant. La scadenza del warrant è importante perché in base ad essa potrei decidere di esercitare le condizioni indipendenti del warrant (prezzo e tipologia di azioni già stabilite) oppure vendere il warrant prima della sua stessa scadenza, sul mercato di questi buoni d’acquisto. Quando separo obbligazione e warrant vendendolo rimarrò solo obbligazionista, perdendo semplicemente la possibilità di acquisire azioni alle condizioni del warrant. Se invece al contrario decido di comprare warrant, rafforzerò la mia posizione di azionista perché avrò più azioni rispetto a quelle che erano le obbligazioni di partenza e sbilancio il portafoglio verso l’azionario. DIVERSIFICAZIONE La diversificazione è di due livelli, il primo livello è quello di base che prevede categorie diverse di strumenti finanziari (esempio portafoglio diversificato in maniera basic: obbligazioni e azioni). I portafogli dei fondi comuni sono basati su questa diversificazione di base. La seconda Diversificazione è all’interno della stessa categoria di strumenti finanziari, basata invece sul numero e sul settore di appartenenza degli stessi. (esempio diversificazione nelle azioni: non avrò nel portafoglio solo azioni di banche ed assicurazioni, ma mi sposterò su azioni di categorie diverse, appartenenti a società più piccole o più grandi, settori non correlati e non collegati e che si muovono in maniera totalmente indipendente)....


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