Mocanu e altri vs Romania PDF

Title Mocanu e altri vs Romania
Author Yasmin Ouidadi
Course Scienze internazionali e istituzioni europee
Institution Università degli Studi di Milano
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Summary

prescrittibilità dei reati contro l'umanità ...


Description

Corte Europea dei diritti dell’uomo – Grande Camera Caso Mocanu e Altri vs Romania Fatto La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani ha emesso la sentenza relativa al caso di Mocanu e altri vs. Romania il 17 settembre 2014. La CEDU ha ritenuto che la Romania abbia violato gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura) e 6 (diritto ad un processo equo) , in relazione al ricorso presentato da Anca Mocanu – illegittimamente detenuto e torturato- , Marin Stoica -ucciso con un’arma da fuoco- e dall'Associazione 21 Dicembre 1989 -devastazione della sede e sequestro di documenti + maltrattamenti e arresto dei maggiori esponenti- avente ad oggetto l'inefficacia delle indagini interne sugli eventi che hanno avuto luogo tra il 13 e il 15 giugno 1990. Questione principale: l’applicabilità dei termini di prescrizione

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Il Giudice Pinto de Albuquerque afferma che: presa in considerazione la competenza ratione temporis, ritenuta infondata la natura delle obiezioni del governo rumeno riguardanti il non esaurimento delle vie di ricorso e il ‘’ritardo’’ da parte del sig. Stoica nella presentazione del suo ricorso; concorda con il giudizio critico della Grande Camera della Corte sulle mancanze dei procedimenti interni riguardanti la morte del sig. Mocanu, l’illegittima detenzione del sig. Stoica e i danni causati all’Associazione 21 Dicembre 1989. Dimostra che l’esercizio dell’azione penale, a fronte delle numerose violazioni dei diritti umani verificatesi in Romania durante il periodo di transizione alla Democrazia, non è prescritto, e che quindi, dovrebbero continuare ad essere indagate d’ufficio, debitamente perseguite e punite secondo le regole del diritto internazionale e statale. Inizia definendo il concetto di prescrizione: essa determina l’estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. (1) La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo. Solo un sistema meramente retributivo potrebbe non prevedere la prescrizione. Non ammetterla sarebbe inutile per svariati motivi: (2) è contro producente per la preparazione del reo alla conduzione di una vita in società rispettosa delle leggi (3) è incompatibile: - con la prevenzione speciale negativa (intesa ad evitare future violazioni della legge) - con la prevenzione generale negativa (effetto deterrente sui possibili rei) - con la prevenzione generale positiva (rafforzamento della norma violata)

Inoltre il principio della (4) certezza del diritto impone che il reo, ad un certo punto sia lasciato in pace, senza la continua minaccia statale di punizione. Contrariamente il reo diventerebbe un mero oggetto del potere esecutivo, con una sproporzionata ingerenza avverso la libertà. L’imprescrittibilità pone problemi anche dal punto di vista di un (5) equo processo, soprattutto per gli irrisolvibili problemi sull’affidabilità delle prove che non solo influiscono l’azione penale ma anche sulla possibilità di predisporre una difesa efficace!

Le pene dovrebbero quindi essere eseguite entro limiti di tempo ragionevoli , commisurati alla gravità del reato.

L’imprescrittibilità verso i crimini contro l’umanità può essere considerata un principio di diritto internazionale consuetudinario, vincolante in tutti gli Stati: - articolo 29 Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1998), che ha fatto propri principi simili contenuti nella Convenzione riguardanti i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità (1968), nella Convenzione europea sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini contro l’umanità e ai crimini di guerra (1974) e nella Risoluzione ECOSOC 1158 (1966) Anni ’70-’80: imprescrittibilità per il genocidio e i crimini contro l’umanità (non previsti dalla carta di Tokyo, Norimberga) Prima della disposizione prevista dallo statuto di Roma esisteva l’articolo II (5) della legge n 10 del Consiglio di controllo  Gli stati devono cooperare con le corti internazionali e miste, per conformare i propri ordinamenti giuridici agli obblighi internazionali  Gli stati devono eliminare dalle loro legislazioni qualunque regime di prescrizione incompatibile con la regola di imprescrittibilità del crimine di genocidio, crimini contro l’umanità e di alcuni crimini di guerra

La non applicabilità della prescrizione alla tortura Può essere considerato cristallizzatosi in un obbligo di diritto internazionale convenzionale in tre sistemi regionali: quello arabo (Carta araba sui diritti dell’uomo, art 8 dove l’azione legale e la punizione di questo reato non sono soggette a prescrizione), europeo e americano.

Il Giudice Albuquerque ritiene inammissibili le incoerenze ed omissioni, della valutazione dei vari atti di repressione, svoltesi nel giugno 1990 in Romania, e ritiene necessario un riesame del caso alla luce degli obblighi internazionali gravanti sullo Stato resistente:

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Indiscutibilmente presenti elementi dell’omicidio di massa, tortura, oppressione e compimento di atti inumani nei confronti di vittime civili Gli accadimenti di repressione organizzata (chiaramente presente nel caso d’esame- carri armati e munizioni pesanti contro manifestanti pacifici richiedenti riforme democratiche) di ‘’gruppi misti’’ che vede coinvolto fra le vittime anche il sig. Stoica, rientrano nel disegno statale di repressione organizzata La medesima conclusione si applica all’omicidio del signor Mocanu e alla perquisizione dell’associazione ricorrente (nonché al brutale pestaggio dei suoi capi) ‘’pianificata’’  volta a soffocare l’opposizione a qualunque costo

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Anche l’elemento soggettivo dei crimini contro l’umanità non può essere posto in discussione nel caso d’esame Violazione dei diritti umani!! Gli obblighi internazionali dello Stato resistente La Romania, aveva al momento dei fatti del caso, un obbligo internazionale, di non applicare nessun regime prescrittivo ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità  l’applicabilità dell’articolo 358 del codice penale rumeno all’arresto e alla morte (nel 1948) di un avversario politico del regime totalitario ritenuto il 7 luglio 2009 ‘’trattamento inumano’’  15 settembre 1969 la Romania aveva ratificato la Convenzione sulla non applicabilità della prescrizione ai cimini di guerra e ai crimini contra l’umanità L’alterazione della qualifica giuridica degli eventi ostacola il vero oggetto ed i fini degli articoli 2, 3 della Convenzione e l’articolo 1 sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini di guerra e contro l’umanità. Esistono quindi elementi costitutivi di un crimine contro l’umanità commesso dalle più alte cariche dello Stato della Romania, è compito dello stato resistente adempire al suo obbligo internazionale e consegnare alla giustizia i responsabili, istituire un formale ed efficace meccanismo per risarcire le vittime (famiglie)

CONLUSIONE Il tempo non esonera lo Stato della Romania dai suoi obblighi internazionali né i singoli colpevoli dalla loro responsabilità penale. (come richiesto dagli articoli 2 e 3 della Convenzione bisognerebbe processare i responsabili) + bisognerebbe rendere giustizia a tutti quei cittadini rumeni che hanno dovuto subire una repressione statale organizzata e inumana...


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