Riassunto \"Trasformazioni dallo statuto albertino alla costituzione repubblicana\", libro \"Diritto costituzionale e pubblico\", di Paolo Caretti, Ugo De Siervo PDF

Title Riassunto \"Trasformazioni dallo statuto albertino alla costituzione repubblicana\", libro \"Diritto costituzionale e pubblico\", di Paolo Caretti, Ugo De Siervo
Course Diritto costituzionale generale
Institution Università degli Studi di Firenze
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4. LE TRASFORMAZIONI DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA. Lo Statuto Albertino, fu concesso il 4 marzo 1848 da parte di Carlo Alberto, Re di Sardegna. Nel 1961 divenne Costituzione del Regno d'Italia e rimase in vigore fino all'avvento della Repubblicana e della Costituzione repubblicana del 1948. Lo Statuto ha contenuti innovativi rispetto alle altre costituzioni concesse durante la Restaurazione, poiché si presenta come una versione moderata dei principi che si erano affermati durante la Rivoluzione Francese. Lo Statuto viene definito come una Costituzione “ottriata”, cioè concessa ai suoi sudditi dal Sovrano, poiché accoglie le istanze di democratizzazione del Stato, nel quadro di un sistema costituzionale che desse al Sovrano un ruolo centrale. L'Italia al tempo era una monarchia costituzionale pura, di tipo dualista, poiché basata su due poteri , quello del Sovrano e quello del Parlamento. Al Re spetta il potere esecutivo, ha potere di nomina e revoca dei ministri, condivide il potere legislativo con il Parlamento, nomina i membri del Senato, ha il potere di scioglimento della camera elettiva, il Re è capo supremo dello Stato, ha il comando sulle forze armate, esercita il potere estero; il Sovrano è un organo irresponsabile. Il Parlamento è formato da una camera elettiva e da un Senato di nomina regia; il Parlamento insieme con il Sovrano esercitano il potere legislativo e l'approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato. Lo Statuto Albertino tutela i diritti di libertà del cittadino e garantisce la proprietà privata. Inoltre lo Statuto Albertino era una Costituzione flessibile, poiché non prevedeva alcun meccanismo giuridico di reazione nei confronti di possibili abusi da parte del legislatore ordinario e quindi affidava ad esso la più completa libertà di decisione. Tuttavia, inseguito alla proclamazione di questa Carta costituzionale, si ebbe un processo di erosione dei poteri del Re a favore del Governo e del Parlamento, andando così a d avere non più una monarchia costituzionale, ma una Monarchia di tipo parlamentare. Il tratto tipico del governo parlamentare è il legame di responsabilità politica fra Governo e Parlamento che le Costituzioni del secondo dopo guerra disciplineranno attraverso l'introduzione del voto di fiducia e di sfiducia. Infatti consapevoli di non riuscire a realizzare i loro progetti politici, i Governi pur nominati dal Re, iniziarono a cercare sempre più spesso, il voto della maggioranza parlamentare. In questo modo il Governo riuscì a rafforzarsi sia rispetto ala Parlamento, ma soprattutto rispetto al Sovrano, il cui ruolo passò in secondo piano. Tuttavia si ebbero delle resistenze da parte dei sovrani, soprattutto resistenze da parte di Vittorio Emanuele II, che talvolta per cercare di recuperare il suo esercizio revocò la nomina del Presidente del Consiglio, queste resistenze sia accentuarono in coincidenza della crisi di fine secolo, che vide l'Italia colpita da forti tensioni sociali. Si ebbe così l'accentuazione della rilevanza politica da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e dello stesso Governo, tutto ciò venne fatto sottoscrivere in un decreto prima per volontà di Ricasoli e poi di Zanardelli; nell'ultimo decreto si affermano due principi: 1) Si afferma la supremazia riconosciuta al Presidente del Consiglio rispetto agli altri ministri, poiché egli “rappresenta il Gabinetto, mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i ministeri e cura l'adempimento degli impegni presi dal governo nel discorso della corona e nelle sue relazioni con il Parlamento. 2) Si afferma la valorizzazione della collegialità nell'esercizio delle funzioni del Governo, tra le quali vengono espressamente enumerate quelle che formalmente rientravano tra le prerogative del Re, come la nomina dei senatori. 1848-1877 La legislazione di questo periodo era caratterizzata dal sistema elettorale di tipo censitario, poteva votare solo il 2% della popolazione e ciò determinava così un sistema politico determinato da un ceto di notabili. 1877 Il diritto di voto viene ampliato ai cittadini di sesso maschile, che avessero adempiuto

all'obbligo scolastico, cioè fino alla terza elementare (7% della popolazione) 1912 si consente l'esercizio del voto a tutti i cittadini di sesso maschile con più di trenta anni, ai maggiorenni che sapessero leggere e scrivere o avessero prestato servizio militare per un certo periodo. 1919 la legge estende il diritto di voto a tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età, si ha quindi il suffragio universale maschile. 1946 suffragio universale femminile. a determinare questi risultati furono le crisi di fine secolo, la nascita dei nuovi partiti politici tra cui nel primo dopo guerra del Partito Popolare Italiano. Durante il periodo che precede l'Unità di Italia, l'amministrazione statale era andata conformandosi secondo un modello accentrato di derivazione francese. La scelta a favore dell'accentramento politico-amministrativo fu attuata attraverso l'estensione a tutti gli Stati pre-unitari dello stesso modello di amministrazione centrale e locale, che si era affermato nello Stato piemontese. Vi fu anche la nascita del sistema di giustizia dell'amministrazione, cioè un sistema che consente al singolo di chiamare l'amministrazione a rispondere delle eventuali illegittimità commesse nell'esercizio delle sue funzioni. Negli anni successivi al perfezionamento di questo sistema si assiste ad un primo allargamento dell'autonomia degli enti locali territoriali come testimoniato dalla trasformazione avvenuta nel 1888, dei Presidenti delle amministrazioni provinciali e dei Sindaci in organi elettivi e non più di nomina governativa. In questo periodo vi è inoltre l'accrescimento quantitativo degli apparati pubblici, nonché di una loro progressiva differenziazione. Cominciarono a nascere le prime aziende pubbliche dotate di autonomia gestionale e finanziaria, e i primi enti pubblici e nazionali. L'accrescimento e la differenziazione degli apparati amministrativi aumentano la difficoltà di guida dell'amministrazione da parte dei vertici politici e insieme contribuiscono all'accentuarsi del ruolo e dei poteri dell'alta burocrazia. Vi è una novità che è la disciplina dei dei diritti di libertà, presenti nello Statuto Albertino, che si limita però alla sola enunciazione di questi lasciando al legislatore ordinario la disciplina dei limiti al loro concreto esercizio. Grazie alla tutela della sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini vi fu sempre più una presa di coscienza circa l'impossibilità di uscire dalle difficoltà sociali e politiche esistenti senza un effettivo rispetto delle libertà affermate nello Statuto. Dal punto di vista religioso, lo Statuto si riferiva alla religione cattolica come alla sola religione dello Stato e agli altri culti come semplici culti tollerati. In seguito all'approvazione dello Statuto si affermò una legislazione che puntava a ridurre le differenze giuridiche delle diverse confessioni religiose. Affermazione della legge delle guarentigie, con la quale si intendeva garantire il libero esercizio delle funzioni del Pontefice e della Santa Sede, questo conflitto è destinato a durare a lungo per il rifiuto del papa di accettare i contenuti della legge, ritenuti del tutto insufficienti a regolare in modo soddisfacente i rapporti tra Chiesa cattolica e Stato. Si ha via via l'indebolimento del sistema parlamentare, e si conferiscono pieni poteri al Governo durante il primo periodo bellico a causa dell'uso eccessivo dei decreti legge e con la conseguente marginalizzazione del Parlamento. La fine del primo conflitto mondiale trova un sistema istituzionale, fortemente rovinato e incapace di affrontare i problemi connessi alla gestione politica e militare. A tutto ciò si aggiungono anche le enfasi nazionalistiche dovute alla prima rivoluzione russa, allo stesso tempo si aggiunge nel paese una situazione economica, politica e sociale più lacerata, sono significativi i fatti come l'occupazione delle fabbriche e gli scioperi. In quel periodo era nato il Partito fascista (1919)e due anni dopo nascerà il Partito Comunista. L'inizio del regime fascista si fa risalire con la marcia su Roma delle squadre fasciste, questa marcia nacque per il tentativo di fondare un nuovo Governo in sostituzione da quello diretto da Facta. Con il biennio 25/26 si assisterà alla nascita di una nuova forma di governo, nella quale il potere sta nelle mani di una sola persona, che esercita questo potere nei diversi contesti della vita del paese. Si adottò, come nuova legge elettorale la legge Acerbo il cui sistema era maggioritario. L'esisto elettorale fu favorevole al partito nascente e si ebbe quindi la completa fascistizzazione del Parlamento, ciò fece crescere il dissenso di alcuni politici, come Giacomo Matteotti che fu assassinato nel 1924 per aver protestato.

Nel 1924 Mussolini pronunciò un famoso discorso al Parlamento nel quale si assumeva la responsabilità della morte di Matteotti e nel quale espose il suo obbiettivo di edificazione di uno Stato totalitario. (guarda libro) Le caratteristiche fondamentali della Costituzione Repubblicana Nella nuova Costituzione muta il fondamento di legittimazione dello Stato. Secondo l'articolo 1.2 “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Il principio della sovranità popolare sta a significare che nessun organo di Governo potrà vantare di una legittimazione autonoma all'esercizio ad altri soggetti nel rispetto delle specifiche disposizioni costituzionali. Si parla in questo caso della categoria degli organi costituzionali che sono: il corpo elettorale, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo e la Corte costituzionale. Tutti questi organi hanno un rapporto più o meno diretto con il popolo, sono detti Organi rappresentativi, hanno il compito di determinare gli obbiettivi della politica nazionale nel quadro dei principi costituzionali; sono organi titolari della funzione di indirizzo politico, sono organi necessari e sono organi indefettibili cioè che non possono venire meno. La Costituzione attuale è lunga e rigida e configura una serie di diritti e doveri individuali e collettivi di regole di funzionamento delle istituzioni. Il ruolo dello Stato si riassume in una funzione strumentale di garanzia, nonché di pieno sviluppo dei valori personalistici e comunitari di tutte le persone, infatti si afferma: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità..” L'Art.11 della Costituzione non solo rifiuta la guerra come strumento di controversie internazionali, ma ipotizzano il superamento della stessa sovranità nazionale. L'Art. 3 della Costituzione riprende il principio liberale per cui tutti i cittadini sono dotati di pari dignità sociale ed eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. La nostra Costituzione tutela il pluralismo sociale, cioè tutela la famiglia, le comunità sociali e quelle linguistiche; si basa inoltre sul principio di sussidiarietà orizzontale secondo il quale gli enti pubblici e territoriali, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di carattere generale. Si basa anche sul principio supremo di laicizzazione dello Stato, che implica non indifferenza dello Stato per salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. Tutto ciò comporta l'individuazione di una serie di doveri e di limiti alle situazioni di vantaggio, motivati dalla tutela di esigenze di solidarietà, ma anche l'inserimento nella Costituzione, accanto ai diritti di proprietà di numerosi diritti sociali, concepiti come raggiungimento di condizioni di maggiore giustizia. L'Art.1 definisce l'Italia come una “Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, il lavoro è inteso come contributo che ciascuno dà al al congresso materiale e culturale della società, il valore sociale primario, il che non può essere eletto che come polemica puntualizzazione rispetto ai sistemi statali in sostanza fondati sulla preminenza sociale dei possessori di beni. La Costituzione tocca anche temi economici, come il tema del lavoro, il tema del riconoscimento della libertà sindacale e il tema del diritto allo sciopero, tuttavia la Costituzione italiana riconosce e garantisce la proprietà privata, ma la consente in modo tale da favorirne l'accesso al maggior numero possibile di soggetti; vi è l'affermazione della libertà di iniziativa economica privata. La nostra costituzione regola una Democrazia rappresentativa e diretta e una scelta di governo parlamentare. Alle istituzioni che designano il nostro sistema politico come un sistema rappresentativo fondato sulla base delle opzioni politiche degli elettori mediate dal ruolo dei partiti politici, altre disposizioni disciplinano alcuni importanti strumenti di democrazia diretta, quali l'istituto dell'iniziativa legislativa popolare e l'istituto del referendum. Al sistema politico centrale si affiancano i sistemi politici regionali e locali, al fine di avere una migliore amministrazione pubblica alle tante esigenze locali. A differenza del passato, ora trova direttamente fondamento nella Costituzione non solo l'autonomia legislativa e amministrativa delle

Regioni, ma anche quella statuaria, regolamentare e amministrativa degli altri enti di governo locale; lo Stato si priva dunque di di gran parte delle sue funzioni a favore degli enti che sono espressione delle comunità locali, trattenendo la titolarità solo di alcune competenze di interesse generale. La Regione trova la sua disciplina nella Costituzione (15 regioni ad auotnomia ordinaria) id in apposite leggi costituzionali (le cinque regioni ad autonomia speciale, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) per tanto i loro poteri sono tutelati dagli strumenti di garanzia della rigidità costituzionale. Inoltre vi è l'autonomia e l'indipendenza dei giudici , attraverso l'attribuzione dei poteri di gestione di questa categoria di pubblici funzionari al Consiglio superiore della magistratura, nuovo organo rappresentativo degli stessi magistrati, formato anche da soggetti designati dal Parlamento e presieduto dallo stesso Presidente della Repubblica. L'Italia ha scelto una forma di governo di tipo parlamentare razionalizzata e parzialmente corretta dalla previsione di alcuni poteri, affidati ad altri organi costituzionali, incidenti sul funzionamento e sui poteri del Parlamento; la razionalizzazione passa attraverso l'esplicita disciplina del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo e anche attraverso la disciplina dell'adozione dei decreti legislativi e dei decreti legge. Elemento caratterizzante della Costituzione repubblicana è rappresentato dalla particolare apertura internazionalista che essa manifesta, nonché l'esplicita adesione al principio pacifista (Art. 11). La costituzione rigida è stata scelta a favore della forma di Stato sociale, tutore dei diritti di libertà e del pluralismo sociale ed istituzionale, nel quadro di una forma di governo parlamentare corretta, soprattutto dell'introduzione di un sistema di giustizia costituzionale. Questi sono gli strumenti per il quale si è realizzato il compromesso, tra le grandi correnti ideologiche: quella cattolica, quella marxista e quella che si rifaceva alla tradizione laico-liberale pre fascista. Dall'entrata in vigore della Costituzione ad oggi, questa ha subito molte modifiche. Oggi si vuole fare una riforma costituzionale con il Governo Renzi, che va a modificare una serie di proposte sia di carattere costituzionale che elettorale. Si pensa di abolire il bicameralismo paritario, di rivedere il rapporto tra lo Stato e le autonomie regionali e locali, di eliminare lo CNEL e le provincie come enti. Sul versante elettorale si vuole un sistema elettorale di tipo maggioritario....


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