Riassunto varie parti manuale simone PDF

Title Riassunto varie parti manuale simone
Course Diritto amministrativo
Institution Università degli Studi di Milano-Bicocca
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Riassunto del manuale simone per concorsi pubblici...


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Diritto amministrativo Oggetto: disciplina giuridica, appartenente alla branca del diritto pubblico, che disciplina l’organizzazione, i rapporti e l’attività della pubblica amministrazione. I caratteri sono dati da: - interiorità: il d.c. promana dalla volontà dello Stato e regola rapporti in cui una parte necessaria è costituita dal medesimo. - autonomia, nei principi regolatori - comune. Quanto all’oggetto, esso varia a seconda delle esigenze che vengono via via individuate dalla politica. Dalla distinzione tra politica e amministrazione (la prima individua gli interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento mentre la seconda applica gli strumenti per la loro tutela in concreto) discende in secondo luogo quella tra atti politici e atti di alta amministrazione. In particolare, questi ultimi costituiscono degli strumenti di raccordo tra funzione politica e funzione amministrativa nonché di impulso alla f.amm.va in senso stretto. Quanto al concetto di pubblica amministrazione, esso va inquadrato in due diverse tipologie: - pubblica amministrazione in senso oggettivo sta a indicare la funzione amministrativa, - pubblica amministrazione in senso soggettivo inquadra invece l’insieme dei soggetti preposti ex lege all’esercizio della funzione amministrativa.

Fonti del diritto Per fonti del diritto s’intendono tutti gli atti / fatti idonei a produrre norme giuridiche. Gerarchia delle fonti: - costituzione - fonti europee Diritto europeo può essere originario (i trattati) o derivato . Quest’ultimo può avere portata

vincolante

(regolamenti, direttive, decisioni) o non vincolante (raccomandazioni o pareri). - leggi + atti aventi forza di legge - fonti secondarie: regolamenti, ordinanze e statuti

Fonti secondarie Sono costituite da atti che, pur essendo formalmente amministrativi (impugnativa al g.amm.vo) sono in realtà normativi, in quanto idonei aventi portata innovatrice sul diritto oggettivo esistente.

I regolamenti Fondamento della potestà regolamentare è, ai sensi del principio di legalità, la legge. Quanto al governo, essa è individuabile nell’art. 17 della L. 400/1988. In particolare, i regolamenti di provenienza regolativa, ai sensi della norma su citata, sono individuabili nelle seguenti tipologie: - r. esecutivi - r. attuativi e integrativi di fonti primarie recanti norme di principio - r. concernenti il funzionamento e l’organizzazione della p.a. ex art. 97 cost. - r. concernenti materie non disciplinate dall’ordinamento 1

- r. delegati o autorizzati - r. di riordino Quanto ai limiti che incombono sull’esercizio della potestà regolamentare, essi sono dati dai principi costituzionali e dal portato delle fonti primarie nonché del diritto europeo. In particolare, i regolamenti non possono regolare istituti fondamentali dell’ordinamento né introdurre sanzioni penali ai sensi dell’art. 25 comma 2 cost. recante il principio della riserva di legge assoluta quanto all’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici. È inoltre preclusa la deroga a regolamenti emanati da autorità amministrative superiori. In ordine alla loro impugnazione, dal momento che contengono norme inidonee a pregiudicare direttamente le situazioni giuridiche dei terzi, i regolamenti possono essere impugnati solo insieme agli atti amministrativi adottati in forza della loro applicazione (principio della doppia impugnativa).

Ordinanze Trattasi di atti di formazione secondaria che, in buona sostanza, impongono ordini. Al pari dei regolamenti, soggiacciono al principio di legalità e sono soggette ai medesimi limiti. Quanto alle tipologie, il nostro ordinamento ne individua tre: ordinanze ordinarie, o. di necessità e urgenza, o. emanate in casi di particolare gravità. Le ordinanze di necessità presentano le seguenti caratteristiche: - atipicità - presupposto: necessità e urgenza di intervenire - straordinarie: presenza di una situazione di pericolo non fronteggiabile in altro modo - efficacia temporale limitata, fin quando perdura la situazione di urgenza - necessità di motivazione. Statuti enti pubblici Disciplinano, in conformità all’attribuzione della potestà organizzatoria, le linee di organizzazione e di attività di un ente pubblico. - statuti regionali: a) regioni ordinarie: art. 23 costituzione: presenza di una doppia deliberazione a maggioranza assoluta da parte del consiglio intervallata da almeno 60 giorni. b) regioni a statuto speciale: procedimento ex art. 138 cost. - statuti enti locali. Fondamento: art. 6 TUEL + art. 114 Cost.

Testi unici e codici Oggetto: raccolta e coordinamento di disposizioni di legge relative a una data materia. - t.u. normativi: all’attività di raccolta si accompagna un’attività innovatrice - t.u. compilativi: mera attività di raccolta - t.u. misti

Circolari Atti secondari recanti norme di organizzazione e funzionamento degli uffici. Non hanno carattere normativo. La loro violazione integra non già violazione di legge, bensì eccesso di potere. 2

Consuetudine e prassi amministrativa Elementi essenziali. - diuturnitas: ripetizione costante nel tempo di un dato comportamento - opinio iuris ac necessitatis: convinzione dell’obbligatorietà di quel comportamento. Rispetto alla consuetudine, la prassi amm.va manca dell’elemento soggettivo.

Le situazioni giuridiche soggettive Situazioni giuridiche di vantaggio o di svantaggio di cui risultano titolari i soggetti nei rapporti giuridici. Possono essere attive (diritto soggettivo, interesse legittimo, diritto potestativo, potere, potestà) o passive (obbligo, onere, dovere, soggezione). Dalle situazioni giuridiche soggettive si differenzia lo status, che comprende la situazione giuridica complessiva di un soggetto in virtù della sua appartenenza a un dato gruppo sociale.

Diritto soggettivo Posizione giuridica di vantaggio riconosciuta a un soggetto. Tutela: g.ord. salvi i casi di g.e. del g.a. Possono essere perfetti (esercizio senza alcun potere autorizzatorio da parte dello Stato) o condizionati. Questi ultimi, in particolare, possono essere suscettibili di affievolimento (es. il diritto di proprietà) o in attesa di espansione (es. il diritto di guidare).

Interesse legittimo Pretesa alla legittimità dell’azione amm.va Elementi. Differenziazione e qualificazione Risarcibilità: ammessa dopo la Cass. 500/1999 Tipologie: - interessi semplici: concernono il merito amm.vo - interessi di fatto: riguardanti beni non oggetto di protezione giuridica. Interessi superindividuali: diffusi (pertengono a un gruppo sociale non organizzato. Sono qualificati come adespoti, ovvero pertengono beni giuridici non suscettibili di appropriazione individuale); ovvero collettivi (fanno capo a un gruppo sociale organizzato. La loro tutelabilità è affidata unicamente al referente del gruppo, colui che ha la legittimazione processuale. La quale, secondo la dottrina prevalente, risiede in capo all’organo che ha partecipato al procedimento do formazione del provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione).

Class action contro la p.a. Fonte: D.lgs. 198/2009 Soggetti passivi sono i funzionari. È ammessa in presenza delle seguenti fattispecie: - violazione degli standard qualitativi/economici delle carte dei servizi. - omesso esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori - mancata emanazione del provvedimento amministrativo nel termine ex art. 2 L. 241/1990 Scopo della class action non è soddisfare la pretesa risarcitoria vantata dal ricorrente (per la qua quale rimangono fermi i rimedi ordinari), bensì garantire il ripristino del normale funzionamento dell’attività della p.a. 3

In caso di accoglimento, il g.a. ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine nell’ambito delle risorse strumentali già assegnate e senza ulteriori aggravi a carico della finanza pubblica.

Organizzazione amministrativa - Stato - ee.pp.: Soggetti, diversi dallo Stato, che esercitano la f.a. emanando provv.ti amm.vi di pari efficacia (regime di autarchia). Costituiscono la p.a. indiretta. Regime giuridico: autarchia, autotutela (decisoria od esecutiva. La prima può essere diretta o indiretta), autonomia, come capacità di adottare le regole per lo svolgimento della propria attività, autogoverno (capacità di amministrarsi autonomamente, individuabile nella potestà di scelta dei governanti da parte dei governati).

Enti pubblici economici Enti pubblici l’oggetto della cui attività consiste nella produzione e scambio di beni e servizi in concorrenza con l’imprenditoria privata. Regime giuridico: no fallimento, iscrizione nel registro delle imprese, operatività mediante stipula di contratti regolati dal codice civile e in concorrenza con i soggetti privati.

Struttura enti pubblici a) organo Persona fisica esercente una pubblica potestà. L’organo è il centro di imputazione giuridica dell’attività dell’ente. b) ufficio complesso si uomini, beni e servizi in una posizione servente rispetto all’attività dell’organo. Presenza di un vincolo strumentale.

Rapporti personali * Rapporto organico. Esprime la relazione interna e organizzativa tra organo/ufficio e persona fisica. Chiamasi rapporti di immedesimazione organica. Sorge all’atto di incardinazione della singola unità nell’ambito della c.d. pianta organica. * Rapporto di servizio. Relazione esterna, avente valenza giuridica, tra amministrazione e soggetto. Sorge con l’atto di assunzione.

Il regime della prorogatio Istituto di diritto pubblico mediante il quale il titolare di un organo scaduto rimane in carica per i successivi 45 giorni, o finchè non viene nominato il sostituto. Ciò allo scopo di garantire continuità nell’azione amministrativa. Le relazioni tra gli organi a) gerarchia. Opera tra organi individuali appartenenti, di norma, alla medesima amministrazione. S’identifica in una sorta di sovra ordinazione-subordinazione. Tale modello di relazione è in applicazione quasi esclusivamente nelle amministrazioni militari e paramilitari. b) direzione: esercizio del potere di direttiva. c) coordinamento d) controllo 4

La competenza Def. complesso di poteri e funzioni attribuiti a un organo in base alla legge Tipologie: - competenza per materia: ripartizione in base all’oggetto - competenza per territorio: ripartizione in base all’ambito territoriale sulla base della medesima competenza per materia. - competenza per grado. Opera nell’ambito della medesima amm.ne che opera sullo stesso territorio. La competenza costituisce presupposto di legittimità, pena annullabilità (art. 21 octies: punisce l’incompetenza relativa) o nullità (incompetenza assoluta: art. 21 septies l. 241/1990) dell’atto. Mentre la competenza è inderogabile, il suo esercizio può essere trasferito ex lege sulla base degli istituti dell’avocazione (per giustificate ragioni di interesse pubblico, un organo adotta un atto in vece di un altro organo), della delega e della sostituzione (in caso di inadempienza, un organo si sostituisce a un altro nell’adozione di un atto).

Organizzazione amm.va statale Principi: a) art. 1 principio democratico b) art. 91: i pubblici uffici sono organizzati in base a disposizioni di legge in modo che siano assicurati buon andamento e imparzialità dell’amm.ne c) autonomia e decentramento: art. 5 cost. (limiti dell’unità della r. + del mandato politico) Decentramento: - autarchico: esercizio di f.amm.ve in regime di autarchia - burocratico: all’esercizio di potestà esecutive e preparatorie si accompagna una certa

potestà decisionale.

- funzionale: attribuzione di qualche forma di autonomia a enti che rimangono incardinati

nella struttura

amm.va statale. d) sussidiarietà: art. 118 cost. - sussidiarietà verticale: tra ee.ll. - sussidiarietà orizzontale e) principio di leale collaborazione ex art. 120 cost. f) organizzazione uffici: art. 95 cpv costituzione: la legge provvede all’ordinamento della presidenza del consiglio e disciplina numero + attribuzione dei ministeri. Organizzazione 1) diretta: a) centrale ordinaria - organi attivi: governo, presidenza della repubblica, ministeri - organi consultivi: consiglio di stato, cnel - controllo: corte dei conti c) centrale speciale: attua il decentramento funzionale. È data dal modello delle aziende speciali 2) indiretta: enti che attuano il decentramento funzionale

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Organi consultivi a) Il Consiglio di Stato Art. 100 cost: organo di consulenza giuridico – amm.va + di giustizia dell’amm.ne La funzione consultiva è esercitata da apposite sezioni sulla base delle disposizioni del presidente. La L. 127/1997 ha istituito un’apposita sezione consultiva, che esercita l’attività di parieristica obbligatoria (atti del governo, schemi generali e contratti tipo dei ministeri, decisione ricorsi pdr) e facoltativa. I pareri, obbligatori e facoltativi, vanno emessi entro un termine di 45 giorni, suscettibile di interruzione una volta sola all’esito del quale il parere va reso entro 20 giorni. In mancanza: si ha silenzio facoltativo. b) l’avvocatura dello Stato Corpo di avvocati-procuratori dello Stato assunti mediante concorso. Attività: difesa e rappresentanza processuale di tutte le amministrazioni dello Stato dinanzi alle giurisdizioni ordinaria e speciale, nonché costituzionale, europea e sovrannazionale. Esercita nel contempo un’attività consultiva consistente nell’emissione di pareri. c) il cnel disciplinato dall’art. 99 cost., il CNEL riunisce i rappresentanti delle categorie produttive, in numero di 64, oltre al presidente. Esercita un’attività di parieristica verso il governo e il parlamento in relazione alle materie dell’economia e del lavoro. Sempre con riferimento a queste materie, esercita l’iniziativa leg.va. La legge brunetta ha rivisto le competenze di detto organo consultivo, assegnandoli, tra l’altro, la stesura di una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva e sui livelli di qualità dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Il cnel, peraltro, promuove lo svolgimento di una conferenza annuale sull’attività svolta dai dirigenti.

Organi di controllo a) la Corte dei Conti Organo di giustizia amministrativa nell’ambito della contabilità pubblica (art. 103 cost.: ) Istituzione di controllo ex art. 100 cost. comma 2 Tipologie dei controlli - controllo preventivo di legittimità (incide su efficacia) sugli atti del governo e successivo sulla gestione del bilancio dello Stato (giudizio di parificazione: entro il 31/05 il MEF presenta alla corte dei conti il rendiconto generale al fine della verifica dei risultati conseguiti rispetto a quanto programmato). - controllo sezioni regionali su atti enti locali, al fine della verifica degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE e degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. - controllo gestione finanziaria enti sovvenzionati. b) autorità amministrative indipendenti Enti pubblici aventi una funzione tutoria degli interessi costituzionali e che si pongono in una posizione di indipendenza rispetto al governo, cui si accompagna un collegamento istituzionale con il Parlamento in relazione alla nomina dei vertici.

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Nell’esercizio della funzione loro assegnata, le a.a.i., cui è devoluta la potestà regolamentare, esercitano poteri ispettivi e d’indagine, di sollecitazione, raccomandazione e proposta, sanzionatori nonché di decisione delle controversie a loro devolute.

Organizzazione periferica dello Stato Attuativa del c.d. decentramento burocratico, ha una competenza territoriale limitata.

a) Il prefetto La prefettura – UTG è un organo preposto alla rappresentanza generale del governo sul territorio (in questa veste, adotta atti di impulso, indirizzo e coordinamento. Promuove la semplificazione delle procedure e il coordinamento dello Stato con le autonomie locali), con competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica e di coordinamento dell’attività svolta dagli uffici periferici dello Stato stesso. Con le riforme attuate dal governo Monti, il prefetto è stato qualificato come rappresentante unico dello Stato nei rapporti con il sistema delle aa.ll. Quanto alle competenze anticorruzione, il prefetto, a richiesta, fornisce supporto ai comuni nella redazione del piano di prevenzione della corruzione. Non solo: presso le prefetture è presente un elenco di prestatori di servizi, lavori e fornitori di beni non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. L’iscrizione a detti elenchi, soggetti a verifica periodica, soddisfa i requisiti per l’informativa antimafia. In base al D.L. 90/2014, qualora l’autorità giudiziaria proceda per condotte illecite da parte di imprese aggiudicatarie di un appalto, informa l’ANAC che provvede ad avvisare il prefetto competente. Quest’ultimo ha due strade: ordinare all’impresa di rinnovare gli incarichi di vertice oppure direttamente (o a mezzo di commissari ad acta) alla gestione dell’impresa in relazione a quel determinato appalto. Ordinamento regionale - art. 114 cost.: livelli territoriali della repubblica. - art. 5 cost.: la repubblica, unica e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Elementi costitutivi della regione: - territorio. * fusione e creazione di regioni: art. 132 cost. - l. cost. - minimo di un milione di abitanti - richiesta di un numero di consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni

interessate

- parere cons. reg. - approvazione con legge costituzionale ex art. 138 cost. - popolazione - apparato di governo

Statuto - regioni ordinarie - regioni speciali

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Contenuto: forma di governo regionale, principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, disciplina del diritto di iniziativa e del referendum, norme sulla pubblicazione di atti e leggi della regione, disciplina del CAL

Potestà legislativa Art. 117 cost. Limiti: costituzione, fonti comunitarie, obblighi internazionali, competenza per territorio, principi fondamentali, riserva di legge.

Potestà regolamentare Art. 118 comma 6 cost. - materie di legislazione esclusiva: Stato salvo delega alla regione -



concorrente e residuale: regione

Lo statuto disciplina, inoltre, le modalità di esercizio della delega assegnata alla regione nelle materie soggette alla l.e.

Esercizio f. amm.va Art. 118 co. 1 - principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. - leale collaborazione tra i diversi livelli di governo Autonomia finanziaria Art. 119 cost. Comma 1: autonomia di entrata e di spesa nel rispetto dei vincoli comunitari. Comma 2: risorse autonome, tributi propri e compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Limiti: costituzione + coordinamento con la f.p. e il sistema tributario Territorialità dell’imposta: almeno una parte del gettito prelevato deve essere destinato al fabbisogno delle popolazioni che lo hanno creato . Comma 3: fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Sistema di governo a) consiglio regionale - art. 121 cost.: indirizzo e controllo, potestà legislativa, approvazione bilancio predisposto dalla giunta. Esercizio iniziativa legislativa ex art. 121 cost. + pareri ex art. 132 cost. (passaggio di un comune da una regione a un’altra) e 133 cost. (creazione di una nova provincia, mutamento della circoscrizione di una pr. esistente). Elezione delegati per elezione pdr, avanza le richieste di referendum ex artt. 75 (referendum abrogativo) e 138 (cost.le). Funzionamento: statuto + r. consiliare.

b) giunta regionale organi esecutivo della regione. PGR nomina e revoca assessori, il cui numero non può essere superiore a 1/5 componenti del consiglio. Funzioni: iniziativa leg.va + predisposizione vigilanza e programmi di sviluppo regionale + decide x i ricorsi alla consulta in caso di violazione dell’art. 117 commi 3 e 4 cost.). 8

c) presidente della giunta regionale elezione: art. 122 comma 5 costituzione (suffragio universale e diretto salvo deroga statutaria) no rielezione dopo secondo mandato competenze: rappresenta la regione, presiede la giunta, nomina e revoca gli assessori. In alcuni ...


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