Sintesi del Libro Codice dei beni Culturali PDF

Title Sintesi del Libro Codice dei beni Culturali
Author ROBERTO PAVANI
Course Legislazione dei beni culturali
Institution Università degli Studi di Firenze
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Codice dei beni Culturali Il diritto del Patrimonio Culturale è l’insieme di principi, istituti e regole che definiscono il regime di questi beni e che disciplinano l’azione e l’organizazzione dei soggetti pubblici e privati. Patrimonio Culturale= beni culturali e paesaggistici che per il loro interesse artistico, storico e naturale hanno un valore da distinguersi e costituire una testimonianza da civiltà. Il codice nasce dal d.lgs. 22 gennaio del 2004 n. 42, che sostituisce il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

Oggetto della Disciplina Editto del cardinale Pacca del 1820: attività di tutela, censimento dei beni e dei monumenti, beni mobili. Impedire la vendita e l’esportazione delle opere d’arte. Legge Nasi 185/1902 Diritto di Prelazione dello stato a parità di offerta da parte dello Stato nella compravendita di beni oggetto di tutela e l’introduzione del divieto di esportazione per tali oggetti. Legge Rosadi-Rava 364/1909 l’ambito di tutela veniva decisamente ampliato passando dai generici monumenti a “….le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico…”. Nella disciplina veniva definito, mediante la previsione di un’elencazione, il concetto di cosa d’interesse storico - artistico, inserendovi e ricomprendendovi elementi di natura cartacea, quali stampe, incunaboli, codici, etc.; si disponeva, inoltre, che gli oggetti di interesse storico ed artistico, non appartenenti ad autori viventi, e di epoca risalente a più di 50 anni, fossero limitati nella fase della loro circolazione, stabilendo l’inalienabilità per quelli appartenenti allo Stato od appartenenti a enti pubblici, e l’obbligo di preventiva denuncia per quelli privati; veniva introdotto il diritto di prelazione a favore dello Stato nei trasferimenti di beni appartenenti a privati, e la possibilità di “acquisto coattivo”, oltre a misure volte ad impedire arbitrarie manomissioni, demolizioni, alterazioni, dei beni sottoposti a tutela. leggi del 1939: tutela della proprietà privata e l’intervento pubblico del settore Legge 1497/1939: beni tutelati comprendono le bellezze naturali (giardini, parchi, ville)

Legge Galasso 312/1985: tutelati le zone di particolare interesse ambientale. d.lgs 22 gennaio 2004, n°42 Codice dei beni Culturali e del Paesaggio In oltre, la disciplina riguarda anche la fruizione delle opere, le attività come il turismo, attività economiche, produzioni industriali, pubblicità, design e moda. Anche la liberalizzazione delle riproduzioni fotografiche dei beni culturali pubblici (art.108). L’oggetto della disciplina è sempre in espansione, industria cultruale, moda, design insustriale, artigianto, food, coomunicazione, informazione, sfotware, editoria, media e pubblciità. Presupposti: - identificazione dei beni culturali, pregio storico-artistico dei beni, oggetto di ricerca e ritrovamento (tipo i siti archeologici) - esigenza d conservazione del bene - criteri elastici (interesse o impartanza), bassa tipicità, ampia discrezionalità Gestione: - Professionisti come storici dell’arte, archeologi, architetti, archivisti e bibliotecari - centri di elaborazione tecnico-culturale come istituti di catalogo, restauro, opificio delle pietre dure I beni culturali dopo il 48 (costituzione) la tutela è compito della repubblica, soprattutto il paesaggio, la repubblica deve anche promuovere la cultura(art. 9, comma 1 e 2: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33-34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"), arte e scienza sono libere e il loro insegnamento, lo stato istituisce scuole (art. 33 "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento."). La finalita’ del diritto del patrimonio culturale si estende anche verso lo studio, la diffusione e la promozione del patrimonio culturale. Come il MIbact che oltre a conservare e promuovere le opere, ha anche il compito di promuoverne la conoscenza, utilizzazione e la fruizione (art. 6

"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresila riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati" e 112 "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice".) La cura e la promozione del patrimonio culturale sono ripartite tra Stato, regioni e Comuni (Costi. artt 5, 117-118), inoltre le associazioni, soggetti sociali, si occupano anche di questo.

il ministero definisce le linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione (art. 29,comma 5, C.d. B.C). I borghi storici sono definiti come “cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e costituzionale”( art. 136.C.d.B.C) questo ci mostra come alcuni articoli non tengono in considerazione elementi intrinseci allo stesso interesse culturale del bene, come in questo caso che non tiene conto delle esigenze abitative, attività’ economiche e sociali. Nel 1975 nasce l’istituto centrale per il catalogo e la documentazione (Iccd), metodo Rapporto pubblico\privato Ci sono 3 tipi di privato: 1. Pubblica amministrazione agisce secondo norme di diritto privato 2. Privato-impresa: la pubblica amministrazione affida a un privato la gestione di varie attivita’ come l’organizzazione di eventi 3. soggetti privati no-profit

Patrimonio e beni “bene culturale”: locuzione introdotta a fine degli anni 50, con la commissione franceschini (1964). Sostituisce “antichità e belle arti”, “cose d’arte”, “cose di interesse artistico e storico”. Il termine ha origine in campo legislativo durante la “Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto” (Unesco, Aia, 1954) Nei documenti internazionali essa si intreccia con la locuzione di “patrimonio culturale” (Cultural Heritage). L’indagine che compie Franceschini sono compiute sotto forma di “dichiarazioni”, celebre è la dichiarazione I, su cui si basa la nostra legislazione Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, e ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà». La nozione di Bene Culturale è desumabile dall’articolo 2, comma 2, art. 10 e 11 (2)Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. (10) 1_ Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . (11) è un elenco di cose come affreschi, fotografie, iscrizioni, studi d’artista, aeree pubbliche, mezzi di trasporto I Beni culturali e paesaggistici compongono il patrimonio culturale. La nozione di bene culturale presenta i tratti della tipicità, pluralità, materialità. Tipicità: una testimonianza avente valore di civiltà diventa bene culturale solo se è considerabile sulla base di una qualificazione operata dal legislazione. Pluralità: il bene culturale non è presente nel codice dei B.C come una nozione unitaria ma sussiste una pluralità di tipi di beni cultuali. Materialità: i beni culturali sono entità, presentano il carattere di materialità. Cioè che possono essere toccati. [184 abrogato il 148, art. 7] I Beni Culturali extra Codice: 1. beni immateriali (o volatili). Ossia testimonianze aventi valore di civiltà ma non sono rappresentate da una res. 2. Beni Culturali Minori: entità materiali che presentano un rilievo inferiore a quello necessario per la loro considerazione come bene culturale. (Attività Cultuali, Spettacolo) Tipologia dei beni Culturali: Categorie = tipologie Art. 10 (con 5 comma) parla delle categorie generali, art. 11 parla delle categorie specifici.

Art. 10: le cose immobili e mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico. (1 e 3). Il comma 4 aggiunge e chiarisce cose. Il comma 2 parla di raccolte, musei, pinacoteche, gallerie e luoghi espositivi (a), archivi e documenti (b), raccolte librarie ( c), avente interesse storico (3, d) Nel comma 3 cita le collezioni e serie di oggetti non comprese nel 2, che rivestono un particolare interesse artistica, storica, ambientali. Il comma 5 riguarda le opere contemporanee: non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Ricorre l’articolo 12 dove è a carico dello Stato la verifica dell’interesse storico. Per evitare la contraffazione, ostacolare il commercio di tali opere e il giudizio non affrettato sul valore artistico.

I beni culturali di interesse religioso rientrano fra i beni appartenente a privati senza fine di lucro. (art. 10, comma 1) Categorie Speciali (11) è un elenco ampliato rispetto al Testo Unico. Affrechi, stemmi (a), studi d’artista (b), aree pubbliche ( c), fotografie, mezzi di trasporto. Per individuare il bene culturale occorre individurare l’appartenza del bene, ossia l’identità del soggetto titolare: Propretà dello stato, enti pubblici e territoriali, persone private senza fine di lucro, persone fisiche, privati con fine di lucro. L’individuazione sono normati nell’art. 12 e 13. Nel 12 si parla di verifica e nel 13 della dichiarazione. In oltre i beni mobili devono avere 50 anni di vita e i beni immobili devono avere 70 di vita.

La verifica deve deve essere eseguita dal Mibact. In via di verifica devono essere sottoposte alla tutela. Se l’esito è positivo comporta la definitiva tutela, se negativo non verrà tutelato, sdemanializzazione e la libera allienabilità. [art. 54]. Il silenzio da parte della soprintendeza dopo 120 giorni equivale all’esito negativo [art. 27, comma 10]. l’articolo 14 riguarda il procedimento per la dichiarazione, il 15 per la notifica di dichiarazione. Attenzione: Le cose menzionate nell’articolo 10 comme 2 e 13 comma 2 non richiedono la dichiarazione, quindi non c’è la verifica. Bene culturale ex lege, ossia un bene che non è necessario l’esistenza di un atto da parte di un autorità. Il demanio culturale (i beni dello stato) è presente nell’articolo 53.

Soggetti Sogg. Pubblici come stato, enti pubblici terrtitoriali e non. Sogg. Privati come persone fisiche, giuridiche, organizzazione profit e non profit. Arti. 1: Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale Comma 3: Stato, Regioni, Città Metropolitane, Provincie, Comuni assicurano e sostengono la conservazione  dei patrimonio, favorendo la pubblica fruizione e la valorizzazione. Comma 4: gli altri soggetti pubblici assicurano la conservazione e la fruizione. Comma 5. si chiede ai privati possesori, detentoti o proprietari di garantire la conservazione. Art. 9: parla dei beni culturali d’interesse religioso e cita l’art. 12 del Concordato lateranese. Art. 9 della Costituzione dice che lo Stato ha il dovere di tutelare e la finalità di valorizzare i beni culturali. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33-34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

Tutela La definizione di tutela è data dall’rticolo 3 La tutela è competenza dello stato, art. 117 comma 2 lettera s, e comma 3. che può delegare alle regioni. Gli articoli di tutela sono: 4 e 5. art. 4 in favore dell 118 della costituzione. dice che le funzioni di tutela sono attribuite al Ministero. Quindi il Ministero esercita la tutela sui b.c di appartenenza statale [art. 4, comma 2] Art. 5 dice che le regioni aiutano lo stato alla materia di tutela. Le provincie autonome come Trento e Bolzano esercitano la tutela su manoscritti, testi cartacei. (quindi una determinata categoria) [comma 3] comma 3 e 4: lo stato può conferire il potere di tutela alle regioni

Valorizzazione Art. 6: spiega cosa è la valorizzazione Art. 7: Funzioni e compiti: le regioni 101: istituti e luoghi sono dei soggetti pubblici e destinati alla pubblica fruizione. (comma 2) 102: Lo stato, le regioni e gli altri enti assicurano ciò (1) 102: la regione disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti non appartenenti allo stato (2) 112: valorizzazione. assicurata dallo stato sui b.c presenti in istituti (1). la regione disciplina le funzioni di valorizzazione dei beni in luoghi non appartenenti allo stato (2)

privati Art. 118: comma 4. della costituzione stabilisce che la repubblica sostiene e favorisca la partecipazioni dei privati alla valorizzazione del patrimonio culturale. come l’art. 6 comma 3 rinvia al suddetto articolo.

111: possono partecipare i privati (1) e iniziativa pubblica o privata (112) 113: si occupa della valorizzazione del B.C di proprietà privata. Le misure da adottare sono precisate nel comma 3

MIBACT Voluto da Giovanni Spadolini 1974/75. Tutte le funzioni prima erano della pubblica istruzione. d.lgs 1998 20 ottobre. 368. Poi modificato nel 21/9/2019 n°104. Ministero provvede alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione della attività culturali. Funzioni politico - amministrativo Sottosegretari Dirigenti: adozione degli atti e provvediemnti amministrativi, gestione finanziaria, tecnica e amministrazione mediante autonomi poteri. Capo del gabinetto: coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del ministero. Ufficio Legislativo: attività normativa in materie di competenza del ministero. Oiv: Organismo Indipendente di valutazione della performnce. Comando dei Carabinieri: dipendenza dal ministro. 1969

Tutela Art. 3: la definizione Vigilanza: art. 18 ispezione: art. 19 Protezione: 20-28 Conservazione: 29-44 alte forme di protezioni: 45-52

Art. 21 comma 2: lo spostamento dei beni culturali.

Tutela Già all'art. 9 della costituzione si cita "Tutela" D.lgs 112/1998 Art. 148: definisce tutela, gestione e valorizzazione. (e altri termini come bene culturale) Art. 150: Gestione "la manutenzione, la sicurezza, l'integrita' dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;" Art. 152: Valorizzazione "il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrita' e valore" Nel 2001 si scrive l'art. 117 della costituzione Nel codice dei B.C (2004) Art. 3 fornisce la definizione di Tutela Art. 6 fornisce la nozione di valorizzazione Art. 18: vigilanza è del Mibact Art. 19 il potere di ispezione è assegnato ai soprintendenti Capo III: Protezione: 20-28, Conservazione: 29-44, Altre forme di protezione 45-52 protezione: salvaguardia sull'agire dell'uomo Art. 20: interventi vietati Art. 21: interventi con autorizzazione Art. 22: Interventi in materia edilizia Conservazione: programmata attività di studio, prevenzioni, manutenzione e restauro contro gli agenti naturali e atmosferici. Art. 29 comma 2 - 4 da le definizione Il restauro (comma 4) è un intervento diretto sulla cosa e assciurare l'integrità materiale e il recupero del suo testo critico. Art. 30 obbliga a tutti i detentori di beni culturali l'obbligo di garantire la conservazione Art. 31 l'intervento può fruire di contributi statali e agevolazioni tributarie Art. 33 disciplina la procedura Art. 35 lo stato può pagare la metà della spesa Art. 38 tali beni pagati dallo stato devono essere accessibili al pubblico Alienabile: trasferimento del diritto di proprietà e nella costituzione o traslazione di un diritto reale Beni inalienabili: beni demaniali (appartengono allo stato)...


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