Soggetto giuridico e soggetto economico PDF

Title Soggetto giuridico e soggetto economico
Author Gege Gege
Course Economia e organizzazione aziendale
Institution Politecnico di Bari
Pages 6
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Soggetto giuridico e soggetto economico All’interno dell’impresa è possibile individuare due soggetti:  soggetto giuridico  responsabile giuridico dell’attività svolta  soggetto nel cui nome viene svolta l’attività d’impresa e a cui fanno capo tutti i diritti e i doveri derivanti dall’attività  stipula un contratto di lavoro  soggetto economico  responsabile delle scelte economiche che muovono l’attività dell’impresa  detiene il supremo potere volitivo (definisce gli indirizzi di fondo), prende decisioni strategiche, determina gli obiettivi generali  strategie, leadership  presiede al comportamento aziendale A volte nella realtà aziendale questi soggetti coincidono, a volte no Il soggetto giuridico può essere individuato nel titolare dell’azienda, in particolare nella persona fisica o giuridica titolare degli obblighi e dei diritti derivanti dall’esercizio dell’attività dell’azienda Sia una persona fisica che una giuridica hanno la capacità giuridica, ovvero l’attitudine ad essere titolari di diritti  è diversa dalla capacità di agire, che è la capacità di costituire, modificare, estinguere rapporti giuridici Se il soggetto giuridico è una persona fisica  secondo l’art.1 del codice civile una persona fisica acquista la capacità giuridica al momento della nascita, per cui chiunque è dotato di capacità giuridica secondo l’art.2 del codice civile una persona fisica acquisisce la capacità di agire al raggiungimento della maggiore età (18 anni) Alcune persone sono limitate nella loro capacità di agire:  minore  non ha raggiunto la maggiore età  può essere soggetto giuridico ma deve operare tramite tutore, che deve avere l’autorizzazione del giudice tutelare e/o del tribunale per il compimento di alcuni atti specifici  l’esercizio di un impresa commerciale, ad esempio, non può essere effettuato senza l’autorizzazione del tribunale, ma se il minore contrae matrimonio, diventa emancipato e acquista la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione (atti che non intaccano il proprio patrimonio, ma si limitano ad utilizzare il reddito aziendale), mentre per quelli di straordinaria amministrazione è comunque richiesto il del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare  il curatore affianca il minore, il tutore lo sostituisce  interdetto  possono essere interdetti maggiorenni e minori emancipati in condizione di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi  può essere soggetto giuridico, ma deve operare per mezzo di un tutore e in alcuni casi è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare e del Tribunale  inabilitato  colui che fa uso di sostanze alcoliche e stupefacenti esponendo sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici  può essere inabilitato il maggiorenne che ha un’infermità mentale, ma non è tale da far luogo all’interdizione  possono essere inabilitati i soggetti sordomuti e ciechi che non abbiano usufruito di una

sufficiente educazione  può essere soggetto giuridico, ma deve operare per mezzo di un curatore  scomparso  persona di cui non si ha più notizia perché sparito dal suo luogo di domicilio o residenza  il –tribunale può nominare un curatore, anche se il soggetto scomparso resta titolare di tutti i diritti  assente  persona fisica scomparsa da oltre due anni  i suoi beni sono gestiti, sotto il controllo del Tribunale, dai presunti successori legittimi e da chiunque ragionevolmente crede di avere diritti sui beni dello scomparso  morto presunto  stato dichiarato dal Tribunale dopo che sono passati 10 anni dal giorno in cui si hanno notizie del soggetto  non può essere considerato soggetto giuridico Se il soggetto giuridico è una persona giuridica  le persone giuridiche sono centri di imputazione di diritti e obblighi (soggetti giuridici)  la capacità giuridica si acquisisce in base alla legge  possono essere:  persone giuridiche pubbliche  nascono in seguito alla manifestazione di volontà di un ente pubblico, mediante una legge o un provvedimento speciale  la procedura di costituzione non segue un iter standardizzato, ma si concretizza in un atto appositamente stabilito (emanazione di leggi, provvedimenti specifici)  sono riconosciuti come soggetto giuridico con leggi o usi osservati come diritto pubblico  perseguono fini che escludono il raggiungimento di un profitto, quindi sono aziende di erogazione  si distinguono: 1. enti pubblici territoriali  regioni, province, comuni  aziende che perseguono finalità istituzionali nel rispetto dell’economicità, dell’efficienza e nell’efficacia 2. enti pubblici economici  sono stati privatizzati nel tempo  istituti di credito pubblico come BNL, Banco di Napoli, Banco di Sardegna, San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, le Casse di Risparmio, istituti come ENI, ENEL 3. enti pubblici non economici o istituzionali  INPS, INAIL, Camere di Commercio, Università, Istituti Tecnici, CONI  persone giuridiche private  nascono per volontà privata iscritta in un atto pubblico (atto scritto redatto da un Pubblico Ufficiale)  gli enti che ne derivano sono sottoposti al controllo dei pubblici poteri perché non devono essere contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume  perseguono scopi privati leciti  si distinguono: 1. associazioni  complesso di persone che si associano per realizzare finalità private  associazioni culturali 2. fondazioni  patrimonio fruttifero che, per donazione o testamento, è perennemente vincolato ad uno scopo predeterminato 3. società commerciali con personalità giuridica

Per le associazioni e le fondazioni il riconoscimento avviene mediante iscrizione nell’apposito registro istituito presso le prefetture o la Regione, se la persona giuridica opera in materie di competenza delle regioni Le società commerciali che hanno personalità giuridica previste nell’ordinamento italiano sono: Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società in Accomandita per Azioni e le Società Cooperative  le restanti società non hanno personalità giuridica e i diritti e gli obblighi derivanti dall’attività economica svolta fanno direttamente capo ai soci Le società commerciali che hanno personalità giuridica nascono mediante un contratto di società (art.2247 cc)  due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune dell’attività economica allo scopo di dividerne gli utili  il contratto di società assume forma scritta e si concretizza in un atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico che va depositato entro 30 giorni alla Cancelleria del Tribunale per i controlli di legittimità  se il controllo è positivo, il Presidente del Tribunale ordina l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese  nascita della persona giuridica L’attività svolta dalle società commerciali viene regolata dal Codice Civile  sono:  industriale  produzione di beni e servizi  intermediaria nella circolazione dei beni  bancaria o assicurativa  trasporto  terra, acqua, aria  ausiliaria alle precedenti Nelle aziende individuali il soggetto giuridico è il proprietario dell’azienda, che rappresenta l’unico responsabile degli impegni assunti; nelle società di persone il soggetto giuridico sono i singoli soci responsabili solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali; nelle società di capitali il soggetto giuridico è la società stessa Per svolgere un’attività imprenditoriale bisogna identificarsi in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente  impresa individuale , società di capitali o di persone, altre forme di lavoro autonomo  le altre forme di lavoro autonomo si distinguono dall’attività d’impresa perché nell’attività del lavoro autonomo è prioritario il carattere individuale delle prestazioni (studi associati o liberi professionisti) La scelta della forma giuridica va operata sulla base di diverse considerazioni correlate ad aspetti soggettivi ed oggettivi (numero dei promotori, natura dell’attività esercitata, dimensione dell’impresa, disponibilità di capitali, grado di responsabilità che i soci intendono assumere, possibilità di ricorrere a particolari forme di finanziamento e agevolazioni)  ogni forma giuridica presenta in sé aspetti vantaggiosi e controindicazioni: non esiste una forma giuridica ideale, ma occorre tenere in considerazione le esigenze e le caratteristiche dell’attività che si andrà a svolgere Criteri di scelta della forma giuridica:  attività svolta e redditi personali dei soci  se si dispone di elevati redditi personali, si avrà convenienza a costituire una società di capitali, per la quale si dovrà dichiarare esclusivamente gli utili effettivamente ricevuti  se viene scelta la società





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di persone, verrebbe attribuita ai soci una parte di reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione dalla società, indipendentemente dall' effettiva distribuzione dell'utile responsabilità personale dei soci e patrimonio personale dei soci  per la costituzione di una società di persone, che prevede l'assunzione della responsabilità solidale e illimitata, occorre valutare il grado di fiducia nelle persone con le quali si ha intenzione di realizzare il progetto di impresa  nel caso in cui si dispone di un cospicuo patrimonio, non si avrà alcuna convenienza a costituire una società di persone con soci non titolari di beni, poiché, in caso di insolvenza, ci si troverà a rispondere, per il principio di responsabilità solidale e illimitata dei debiti sociali, anche per gli altri soci quota di partecipazione sociale e rischio d’impresa  l'impiego di un consistente investimento nella costituzione di una società di persone potrà essere realizzato soltanto a condizione di poter svolgere un controllo diretto sulla società e sulle decisioni da assumere per il suo funzionamento  il rischio d’impresa aumenta in proporzione ai mezzi necessari per il funzionamento dell'impresa capitale minimo per la costituzione  la misura minima del capitale richiesto per la costituzione delle società di capitali è stabilita per legge sistema di tassazione  il livello di utili previsti della società, oltre il quale sarà conveniente la costituzione di una società di capitali, tenderà a ridursi quando i singoli soci hanno già dei redditi propri abbastanza consistenti  nella società di persone il socio è comunque soggetto alla tassazione dell'intero utile, sia nel caso che venga distribuito che accantonato  nelle società di capitali il socio è sottoposto a tassazione solo sulla parte di utili effettivamente distribuiti trasferibilità della quota  il trasferimento di azioni e di quote di s.r.l. è più semplice del trasferimento di quote di società di persone  a causa della responsabilità solidale e illimitata, l'identità personale dei soci assume nelle società di persone un rilievo centrale, tanto da richiedere la modifica dell'atto costitutivo con le stesse formalità previste per la costituzione della società

Il soggetto economico è la persona o gruppo di persone che di fatto detiene il supremo potere volitivo in azienda e determina gli indirizzi di fondo della gestione, prende le decisioni strategiche e determina gli obiettivi generali  sovrintende il comportamento aziendale (dire agli altri cosa fare) e il processo decisionale (decisioni strategiche, tattiche, operative) Soggetto economico improprio  fa riferimento a situazioni nelle quali gruppi di persone pur facenti parte del soggetto economico sono impedite all’esercizio delle prerogative e delle attese loro spettanti Per svolgere il proprio lavoro, il soggetto economico deve:  avere la volontà di governare l’azienda  avere le competenze manageriali  capacità di programmazione, organizzazione, controllo, leadership

 disporre del potere sufficiente per imporre la propria volontà Nelle imprese individuali il soggetto economico è il proprietario dell’impresa; nella società è chi detiene la maggioranza del capitale che gli consente di imporre le proprie decisioni in sede di assemblea (socio singolo o gruppo di soci) Soggetto giuridico e soggetto economico non sempre coincidono  solo nel caso dell’azienda individuale  nelle società di persone il soggetto giuridico è l’insieme di tutti i soci e il soggetto economico è il socio o i soci di maggioranza  lo stesso per le società di capitali, dove però il soggetto giuridico è la società stessa Nelle società di capitali di grandi dimensioni non sempre il soggetto economico è rappresentato dai soci di maggioranza  avviene per due motivi:  non tutti i soci si interessano alla gestione aziendale e basta detenere un pacchetto azionario minore per prendere decisioni  il potere decisionale potrebbe essere delegato dall’assemblea degli azionisti a manager competenti che governano e dirigono l’impresa, pur non avendo capitale azionario Ci sono tre situazioni in cui il controllo delle società prescinde dal possesso di quote maggioritarie o minoritarie del capitale sociale  sono situazioni in particolare relative alle società per azioni e sono identificabili nel:  controllo con aliquota di capitale inferiore al 50%  controllo senza investimento diretto di capitali  controllo senza investimento di capitali Il controllo con aliquota di capitale inferiore al 50% può dipendere da:  presenza di azioni che non hanno diritto di voto in assemblea  il capitale sociale di una società per azioni è diviso in tante quote di uguale valore, che conferiscono uguali diritti economici e sociali, denominate azioni  le azioni conferiscono il diritto di votare (diritto giuridico) oltre alla partecipazione agli utili (diritto patrimoniale)  i possessori delle azioni possono essere i soci o altre persone  i possessori possono avere un diverso trattamento per l’attribuzione dei dividendi e per l’incidenza delle perdite, ma essere limitati nell’esercizio di voto  l’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno e questa convocazione è rivolta a tutti gli azionisti possessori di azioni ordinarie  decide su materie del tipo: 1. approvazione del bilancio 2. nomina degli amministratori, dei sindaci e dei presidenti dei sindaci 3. delibera dei compensi 4. delibera su materie ad essa riservate dall’Atto Costitutivo o sottoposte alla sua attenzione dagli amministratori e dai sindaci l’assemblea straordinaria, invece, tratta tutte le materie che non vengono trattate nell’assemblea ordinaria: 1. modifiche dell’Atto Costitutivo

2. emissione di obbligazioni 3. nomina dei liquidatori e ne fissa i poteri  regole di funzionamento delle assemblee  integrazione della quota azionaria  un socio o un gruppo di soci possono acquisire il potere decisionale in assemblea integrando la quota di capitale posseduta mediante deleghe , esercitando anche il diritto di voto di azioni possedute da altri  le deleghe possono essere gratuite o a titolo oneroso (acquisizione mediante pegno, usufrutto, riporto)  le deleghe vanno date per iscritto e non possono essere rilasciate in bianco, ovvero senza il nome del rappresentante; non possono, inoltre, essere concesse ad amministratori, organi di controllo, dipendenti dell’azienda e delle società da questa controllate  nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ogni persona può rappresentare non più di 20 soci  nelle società quotate sul mercato una stessa persona non può rappresentare: 1. più di 50 soci nelle società con capitale non superiore a 5 milioni di euro 2. più di 100 soci nelle società con capitale non superiore a 25 milioni di euro 3. più di 200 soci nelle società con capitale superiore a 25 milioni di euro Art.2351  Diritto di voto  “Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti. Non possono emettersi azioni a voto plurimo. Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.”...


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