5 - Contenuto e oggetto del rapporto giuridico PDF

Title 5 - Contenuto e oggetto del rapporto giuridico
Course Diritto privato
Institution Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli
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Capitolo 5 Di Ciommo...


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Contenuto ed oggetto del rapporto giuridico Il rapporto giuridico è la relazione cui l’ordinamento riconosce rilevanza, tra due o più soggetti, cui fanno capo situazioni giuridiche soggettive che formano il contenuto del rapporto. ↳ le situazioni giuridiche soggettive rappresentano il modo in cui il diritto qualifica un certo interesse ritenuto meritevole di tutela (se attive), nonché la posizione degli altri consociati rispetto a tale interesse (se passive) = contenuto immediato; ≠ il contenuto mediato è, invece, l’interesse considerato meritevole di tutela, da non confondersi con i motivi personali che muovono l’individuo a compiere un certo atto. Ciò che viene trasferito non è la cosa in sé, ma sempre e solo un certo diritto sulla data cosa. L’oggetto del rapporto giuridico è il “bene” (materiale o immateriale) su cui si fonda l’interesse (contenuto mediato), ma anche la situazione giuridica soggettiva (contenuto immediato). I rapporti giuridici possono essere di carattere assoluto, che hanno come contenuto immediato i diritti soggettivi assoluti e il dovere di astensione + contenuto mediato gli interessi conservativi (oggetto costituito da un bene); o relativo: contenuto immediato i diritti soggettivi relativi, potestativi e interessi legittimi e, di contro, obblighi e soggezione + contenuto mediato gli interessi acquisitivi (oggetto costituito da una prestazione). ↳ i rapporti di tipo obbligatorio hanno come contenuto immediato i diritti soggettivi di credito e, di contro, obblighi + contenuto mediato è l’interesse del creditore a veder soddisfatto il credito. ⇒ il vero oggetto non è il bene, ma la prestazione che può avere ad oggetto un bene o meno. I beni L’art. 810 c.c., che apre il libro III: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”. ↳non solo cose materiali, mobili o immobili, ma anche beni cd incorporali, privi di fisicità (un’idea, il nome) ≠ cose materiali non considerate beni perché non possono essere oggetto di diritti, come l’aria, il sole (res communes omnium ) L’articolo evidenzia che i beni “possono formare” oggetto di diritti, sicché include anche le cose che in un certo momento non sono di nessuno (res nullius), ma che potrebbero diventare di qualcuno; non rileva invece differenza tra le cose in commercio, che possono cioè essere commercializzate, e quelle extra commercium, che non possono essere oggetto di trasferimento a titolo commerciale (ma ad altro titolo sì come il sangue; integrità fisica no). Se prima il bene era solo ciò che aveva una naturale consistenza economica, negli ultimi decenni la giurisprudenza, valorizzando la persona nel diritto privato, riconosce al concetto una portata più ampia: è bene qualsiasi interesse protetto dal diritto, dunque anche la reputazione, l’identità personale, la riservatezza, la privacy e quant’altro. Beni mobili e beni immobili L’art. 812 c.c. distingue: i “beni immobili” e i “beni mobili” La definizione di beni immobili è data indirettamente, con l’elenco di cose rientranti in tale categoria, come alberi, edifici, costruzioni, nonché “tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo” ≠ sempre in base a tale articolo “sono beni mobili tutti gli altri”. Il termine “incorporato” si presta a varie interpretazioni, per cui sorgono dubbi circa la qualificazione delle cd case mobili (es. roulottes) che possono essere spostate o fissate al suolo stabilmente; nonché dei cd palloni di plastica che coprono gli impianti sportivi. ↳ preferibile l’interpretazione estensiva, sulla base del c. 2 dell’art, che include anche “gli altri edifici galleggianti se saldamente assicurati alla riva o all’alveo in modo permanente per il loto uso”

La differenza tra beni immobili e mobili è fondamentale per il regime giuridico diverso delle due categorie: per i beni mobili vigono regole semplificate circa la circolazione dei diritti su tali beni (tanto che, ad eccezione dei cd beni mobili registrati, non godono di un sistema di pubblicità e il diritto di proprietà si lega al semplice possesso del bene, salvo alcune eccezioni); viceversa la circolazione dei diritti sui beni immobili è più rigida, e richiede precise forme di atti di disposizione, nonché un sistema pubblicitario definito. Vi sono poi due categorie particolari: a) beni mobili registrati (es. autoveicoli, motoveicoli, aerei…), considerati avere dall’ordinamento un certo rilievo ⇾ pertanto si applica la stessa disciplina dei beni immobili e, laddove mancano norme specifiche, quelle dei beni mobili (art. 815 cc). b) universalità di beni mobili, “pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria” (art. 816 cc), come il gregge e la pinacoteca. Nonostante la destinazione unitaria, possono essere oggetto di singoli atti di disposizione o di godimento.

↳Tra le universalità a cui il Codice dedica una disciplina specifica l’azienda, “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555 cc). c) universalità di diritto, se l’unitaria destinazione a beni diversi e unica titolarità, non la stabilisce un soggetto ma la legge (es. eredità, tutti i rapporti di cui il de cuius era titolare). d) pertinenze, “cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa” (art. 817 cc) ⇢ gli atti che riguardano il bene principale “comprendono anche le pertinenze se non diversamente disposto” es. villetta con giardino di pertinenza, se venduta, gli effetti ricadono anche sul giardino. Il concetto non include il rapporto tra cose che formano una cosa composta, che richiede, per esistere, la compresenza dei vari elementi: quando l’unità si scioglie, la cosa complessa non c’è più, e le cose possono riprendere autonomia ≠ pertinenza può essere sciolta senza che la cosa principale perda identità.

I frutti Per “frutti” si intende una nuova ricchezza mobiliare procurata da una preesistente ricchezza, mobiliare o immobiliare. L’art. 820 distingue: • frutti “naturali” quelli che “provengono direttamente dalla cosa”, come i prodotti agricoli. Sono parte della cosa madre: perciò se la proprietà dei frutti è di un soggetto diverso dal proprietario della cosa madre, si acquista al momento della separazione materiale. I frutti non ancora separati possono essere considerati: - parte della cosa (circolano come beni immobili); - beni autonomi futuri (circolano come beni mobili). • frutti “civili” quelli che “si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia”, ossia il denaro e le altre utilità che il proprietario ricava dalla cessione ad altri del godimento della cosa (“gli interessi di capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie, e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni” art. 821 cc) ⇢ ricavati solo per effetto della collaborazione altrui (del debitore). I beni pubblici In virtù del fatto che lo Stato e gli enti pubblici hanno piena capacità giuridica, sono titolari di diritti sui beni: i cd beni pubblici → oggi ridimensionati rispetto all’Ottocento a causa delle svendite ai privati per ragioni di finanza pubblica. ↳ ad essi è dedicato il capo II del titolo I del libro III (artt. 822-831), oltre a leggi speciali, in particolare circa la circolazione e l’uso di questi. Solo la Costituzione menziona espressamente la proprietà pubblica all’art. 42. Il Codice civile non offre una definizione: l’art. 822, infatti, elenca i beni del demanio pubblico; mentre l’art. 823 rinvia alle leggi di settore che dettano il particolare regime dei beni appartenenti al demanio. Le caratteristiche essenziali dei beni pubblici sono: a) di essere di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici; b) di essere destinati all’utilità pubblica o a pubblico servizio. In realtà vi sono beni di proprietà pubblica non destinati direttamente alla funzione pubblica (ad es. concessi in locazione a privati), ma in quanto permettono di ottenere frutti civili.

Secondo una distinzione risalente alla Rivoluzione francese, il Codice civile distingue i beni in parola in due categorie: - demaniali, “inalienabili”, non possono “formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge” (art. 823) e appartengono allo Stato; sono: • beni che per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici non possono che essere dello Stato = beni di demanio naturale (lido, spiaggia, porto, fiume); • beni assoggettati al regime proprio del demanio pubblico = beni di demanio artificiale o accidentale (strade, aerodromi, acquedotti); - patrimoniali, si differenziano in indisponibili, aventi un vincolo di destinazione che impedisce la loro libera utilizzazione, e disponibili, i quali sono nell’immediata disponibilità dell’ente pubblico, che può alienarli ⇢ ai sensi dell’art. 1145 solo i primi possono essere usucapiti. L’art. 829 stabilisce che con atto della P.A., un bene può passare dall’una all’altra categoria = un bene demaniale può divenire disponibile e alienabile. Le diverse categorie di ‘cose’ In relazione alle ‘cose’ in dottrina sono state costituite numerose classificazioni: 1) cose generiche individuate dall’appartenenza ad una determinata categoria (denaro, grano di un certo tipo) ≠ cose specifiche individuate in ragione di proprie specifiche caratteristiche (quadro di tale pittore); 2) cose fungibili quelle che possono essere sostituite da altre appartenenti allo stesso genere (libro) ≠ cose infungibili che non possono essere sostituite da altre simili (libro antico); 3) cose consumabili che non possono essere utilizzate senza che l’uso le logori sia fisicamente (benzina), sia economicamente (denaro) ≠ cose inconsumabili quelle che possono essere utilizzate senza che l’uso le alteri; 4) cose divisibili possono essere frazionate senza che ciò alteri la loro natura e le loro caratteristiche (grano) ≠ cose indivisibili non possono essere frazionate se non con l’effetto di perdere la loro destinazione economica o la loro utilità (quadro); 5) cose corporali possono essere percepite con i sensi in quanto dotate di propria fisicità ≠ cose incorporali prive di una fisicità tale da essere percepite dai sensi umani (brevetto)....


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