Gli elementi del rapporto obbligatorio PDF

Title Gli elementi del rapporto obbligatorio
Author Fabrizio Colosimo
Course Diritto Privato
Institution Università degli Studi di Messina
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Gli elementi del rapporto obbligatorio...


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GLI ELEMENTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

I SOGGETTI I sogget attivo e passivo del rapporto obbligatorio, cioè il creditore ed il debitore, debbono essere determinat (ad es., in ipotesi di compravendita, “creditore” del prezzo darà il venditore, “debitore” l’acquirente) o, quanto meno, determinabili ( si pensi, ad es., all’ipotesi in cui prometto un premio a chi mi riporti il cane che ho smarrito. Talora la titolarità (passiva) del rapporto obbligatorio si determina in base alla titolarità della proprietà o di altro diritto reale su un determinato bene (ad es., le spese condominiali gravano sui proprietari delle singole unità immobiliari site nel condominio, in proporzione delle singole unità immobiliari site nel condominio): si parla allora di “obbligazioni reali”.

LE OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE Perché sussista un rapporto obbligatorio è indispensabile la presenza di almeno due sogget: il debitore e il creditore. E’ tuttavia possibile che l’obbligazione faccia capo ad una pluralità di sogget (debitori e/o creditori) c.d. Obbligazione plurisoggetva. Siffatta ipotesi ricorre in caso di: obbligazione solidale e di obbligazione parziaria. L’obbligazione solidale, a sua volta, può essere passiva o attiva  Passiva, quando ciascuno dei più debitori è obbligato ad effettuare, a favore dell’unico creditore, l’intera prestazione e l’esecuzione di questa, fatta da uno qualsiasi di essi, ha effetto liberatorio a favore di tut gli altri (ad es., se più persone concorrono a cagionare un medesimo evento dannoso, ciascuna è obbligata, nei confronti del danneggiato, al risarcimento dell’intero danno e la prestazione risarcitoria effettuata da uno dei coobbligati estingue

integralmente il credito risarcitorio del danneggiato, determinando la liberazione anche degli altri condebitori.  Atva, ciascuno dei più creditori ha diritto, nei confronti dell’ unico debitore, all’intera prestazione e l’esecuzione fatta a favore di uno dei creditori estngue l’obbligazione. Anche l’obbligazione parziaria può essere attiva o passiva  Attiva, quando ciascuno dei più debitori è tenuto ad eseguire una parte soltanto dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve essere eseguita, da ciascuno per la sua parte, dagli altri condebitori  Passiva, quando ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto dell’unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve essere eseguita a favore singolarmente degli altri creditori, per la quota di rispettiva spettanza. In caso di una pluralità di debitori di una medesima prestazione, gli stessi sono tenuti a rispondervi in solido, se della legge o dal titolo non risulti diversamente (c.d. presunzione di solidarietà passiva). In caso di pluralità di creditori, si ritiene invece che la solidarietà ricorra solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge o dal titolo.

LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI Concentrando l’attenzione sull’ipotesi più importante di obbligazione plurisoggettiva, cioè sull’obbligazione solidale passiva, va rilevato che vi sono diverse principi attinenti sia ai rapporti esterni fra debitore e creditore, sia ai rapporti interni fra i coobbligati. Per quanto riguarda i rapport esterni fra debitore e creditore valgono i seguenti pricnipi:  Il creditore, può rivolgersi, per ottenere l’intera prestazione, ad uno qualsiasi o a taluni, a sua scelta, dei coobbligati. Il coobbligato richiesto della prestazione non potrà esimersi dall’adempimento integrale salvo che la legge o il titolo





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non prevedano, a suo favore, il c.d. beneficio di escussione: l’onere, cioè, del creditore di procedere preventivamente nei confronti di altro condebitore. L’effettuazione integrale della prestazione, ad opera di uno dei coobbligati, estngue l’obbligazione, con conseguente liberazione di tutti gli altri da ogni ulteriore obbligo nei confronti del creditore. Il condebitore, cui sia richiesta l’esecuzione della prestazione, può opporre al creditore le c.d. eccezioni comuni (che riguardano, cioè, all’intero rapporto obbligatorio: ad es., invalidità, estinzione, inesigibilità, ecc) ma non quelle c.d. personali altrui (che riguardano cioè, esclusivamente al rapporto tra il creditore ed uno o più degli altri condebitori). La costtuzione in mora di uno dei condebitori in solido non vale a costtuire in mora gli altri Gli at con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri condebitori La rinunzia da parte del credito, alla solidarietà a favore di uno dei condebitori non incide sulla natura solidale dell’obbligazione degli altri condebitori.

Nei rapport interni fra coobbligati, valgono i seguenti principi:  Il carico della prestazione si divide fra i vari condebitori in parti che si presumono eguali se non risulta diversamente, salvo che l’obbligazione non sia sorte nell’interesse esclusivo di uno dei condebitori.  Se uno dei condebitori solidali ha corrisposto al creditore l’intera prestazione, ha diritto di richiedere a ciascuno degli altri la parte di rispettiva competenza c.d. azione di regresso.  Nell’ipotesi in cui uno o più degli obbligati in via di regresso risulti insolvente, la perdita si ripartisce fra tut gli altri condebitori.

DIVISIBILITA’ E INDIVISIBILIA’ DELL’OBBLIGAZIONE Le obbligazioni si dividono in divisibili e indivisibili.  Per obbligazioni indivisibili, si intendono quello che hanno ad oggetto una prestazione non suscetbile di adempimento parziale: o per sua natura (ad es., l’obbligazione di consegnare un cavallo) c.d. indivisibilità oggettiva, o per

volontà delle part (ad. Es., l’obbligazione di consegnare i due biglietti aerei per il viaggio di nozze, c.d. indivisibilità soggettiva.  Per obbligazioni divisibili si intendono tutte le altre.

LA PRESTAZIONE La prestazione cui è tenuto il debitore deve:  Essere suscetbile di valutazione economica, c.d. requisito patrimonialità della prestazione.  Rispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

della

In relazione al tipo di prestazione dovuta le obbligazioni si distinguono tradizionalmente: in un dare, in un facere e in un non facere.  In un dare, cioè nel trasferimento del diritto su un bene o nella consegna di un bene: se il bene è specifico (ad es., un determinato quadro), si parla di “obbligazione specifica”; se il bene è invece determinato solo nel genere (ad es., 100 quintali di grano), si parla di “obbligazione generica”.  In un facere, cioè nel compimento si un’atvità materiale (ad es., la realizzazione di un edificio da parte dell’appaltatore) o giuridica (ad es., la stipulazione di un contratto da parte di un mandatario).  In un non facere, cioè nell’osservanza di una condotta omissiva. All’interno delle obbligazioni di facere si suole distinguere tra: obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.  Nelle obbligazioni di mezzi, il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività, senza peraltro garantre che per il creditore ne derivi il risultato sperato (si pensi ad es., alla prestazione dell’avvocato che si obbliga a difendere il cliente in sede giudiziale, ma non a vincere la causa.  Nelle obbligazioni di risultato, il debitore è tenuto invece a realizzare proprio un determinato risultato quale esito della propria attività (si pensi ad es., all’appaltatore che si obbliga a costruire un determinato immobile, non semplicemente a fare quanto possibile per costruirlo).

La prestazione si distingue ancora in fungibile ed infungibile.

 Fungibile, se per il creditore non sono rilevant né l’identtà ne le qualità personali di chi la esegue (ad es., nelle obbligazioni di dare una somma di denaro, per il creditore è indifferente chi procede al pagamento).  Infungibile, nel caso contrario(ad es., nell’obbligazione di cantare nella serata innaturale della stagione lirica della Scala, per il creditore non è indifferente se a salire sul palcoscenico sia il tenore scritturato, o un qualsivoglia cantante.

OBBLIGAZIONI SEMPLICI, ALTERNATIVE E FACOLTATIVE Sempre con riferimento alla prestazione dovuta, si suole distinguere fra: obbligazioni semplici, obbligazioni alternatve e obbligazioni facoltatve.  Per obbligazioni semplici si intendono quelle che hanno ad oggetto un’unica prestazione, che il debitore, per liberarsi, è tenuto ad eseguire.  Per obbligazioni alternatve, si intendono quelle che hanno ad oggetto due o più prestazioni, ma il debitore si libera eseguendone una sola, senza peraltro poter costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra (si pensi ad es., ad un concorso a premi in cui al vincitore è consentito scegliere tra una motocicletta e una crociera) se non è diversamente previsto, la scelta di quale prestazione eseguire (che da luogo alla concentrazione, ossia alla riduzione delle prestazione dedotte ad una sola) compete al debitore.  Per obbligazioni facoltatve, si intendono quelle che hanno ad oggetto una sola prestazione ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendone un’altra (si pensi ad es., ad un contratto di compravendita di un’area edificabile in cui è previsto un determinato corrispettivo in denaro, ma con facoltà da parte dell’acquirente di liberarsi trasferendo al venditore la proprietà di una determinata porzione dell’immobile che verrà realizzato sulla stessa area). La differenza fra obbligazione alternativa e obbligazione facoltativa assume decisiva importanza pratica in caso di “impossibilità sopravvenuta” di una delle prestazioni: in caso di obbligazione alternativa, l’obbligazione si considera semplice e il debitore è tenuto ad eseguire l’altra prestazione; in caso di obbligazione facoltativa l’obbligazione si estngue.

LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE L’obbligazione di gran lunga più diffusa nella prassi è sicuramente quella “pecuniaria”: quella, cioè, in cui il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di denaro. I debiti pecuniari vanno estinti mediante “moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento”. Se il debito pecuniario è espresso in moneta estera, il debitore, di regola, può pagare anche in moneta nazionale, al corso del cambio nel giorno della scadenza. Qualora vi sia una clausola che chiarisca che il pagamento va eseguito proprio nella moneta pattuita, il debitore è tenuto ad adempiere con la valuta straniera. La giurisprudenza ritiene che le obbligazioni pecuniarie possano essere estinte oltre che in contant, seppur nel limite di € 3.000, mediante qualsiasi altro mezzo di pagamento che garantisca al creditore il medesimo effetto del pagamento in contanti. Se il debitore paga attraverso assegno circolare o assegno bancario, o altro mezzo di pagamento che assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta, il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo, che deve allegare e, all’occorrenza provare. La moneta, a differenza di altri beni, non risulta idonea a soddisfare direttamente determinati bisogni dell’uomo: la sua utilità risiede nel fatto che la si può scambiare al fine di ottenere, quale contropartita, altri beni o servizi. Ciò che importa quindi non è il suo “valore nominale”, bensì il suo “valore reale”, cioè il suo potere d’acquisto. Poiché il suo “valore reale” tende a variare nel tempo, si pone il problema se, nelle obbligazioni pecuniarie in cui una prestazione deve essere eseguita dopo un certo intervallo di tempo rispetto al momento in cui è sorta, il debitore, alla scadenza, debba prestare tanto denaro quanto era originariamente previsto (a prescindere dal potere di acquisto), o tanto denaro quanto è necessario per assicurare al creditore quel medesimo potere di acquisto che avrebbe conseguito se avesse avuto la possibilità di riscuotere il debito nel momento in cui è sorta l’obbligazione. A questo proposito il codice civile, codifica il c.d. principio nominalistico: ossia il principio secondo cui il debitore si libera pagando, alla scadenza, la medesima quanttà di pezzi monetari inizialmente fissata, nonostante il tempo passato dalla costituzione del debito e indipendentemente dal fatto che, nel frattempo, il potere di acquisto sia più o meno sensibilmente diminuito. In forza di tal principio, il rischio del deprezzamento monetario grava sul creditore.

Al fine di cautelarsi contro gli effetti delle oscillazioni di valore della moneta, le parti possono concordare, attraverso apposite “clausole di indicizzazione”, di ancorare l’importo pecuniario a parametri (ad es., gli indici ISTAT), al cui variare si modificherà parallelamente l’entità della somma da corrispondere. Dottrina e giurisprudenza ritengono che il principio nominalistico trovi applicazione non già a tutte le obbligazioni pecuniarie, bensì a quelle sole obbligazioni, c.d. “obbligazioni di valuta”, aventi fin dall’origine ad oggetto una somma di denaro. Così si sottraggono all’applicazione di tale principio tutte quelle obbligazioni c.d. “obbligazioni di valore” aventi originariamente ad oggetto una prestazione diversa dalla dazione di una somma di denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto (si pensi ad es., all’obbligazione facente capo a chi è responsabile di un sinistro stradale, il quale deve corrispondere alla vittima una somma di denaro a titolo risarcitorio).

GLI INETERESSI Gli interessi sono una particolar obbligazione pecuniaria, avente carattere accessorio rispetto ad un obbligazione principale pur essa a contenuto pecuniario. Quanto alla fonte, gli interessi si distinguono in legali e convenzionali.  Legali, se dovut in forza di una previsione di legge (ad es., in tema di mutuo o di conto corrente)  Convenzionali, se dovut in forza di un accordo fra debitore e creditore, non importa se contestuale o successivo al sorgere del credito. Quanto alla loro funzione, gli interessi vengono normalmente distinti in: corrispetvi, compensatvi e moratori.  Corrispetvi sono quelli dovuti al creditore sui capitali concessi a mutuo, comunque, lasciati nella disponibilità di terzi, essi rappresentano una sorta di “corrispetvo” per il godimento che il debitore ha del denaro del creditore (come tali vengono considerati quali frutti civili)  Compensatvi, sono quelli dovuti al creditore di “obbligazioni di valore” essi rappresentano una sorta di “compenso” da computarsi alla somma via via rivalutata, del danno dal creditore sofferto per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione dovutagli.

 Moratori che sono dovuti dal debitore in mora al creditore di obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro: essi rappresentano una sorta di “risarcimento” per il ritardo con cui il creditore riceve il pagamento dovutogli. L’ammontare degli interessi si determina in misura percentuale (c.d. tasso o saggio di interesse) rispetto all’entità dell’obbligazione principale (c.d. capitale) ed in relazione al tempo con riferimento al quale gli interessi sono dovuti. Il tasso sulla base del quale si calcolano gli interessi, si distingue in legale e convenzionale.  Il tasso legale, che è fissato dal codice civile “in misura pari al 5% in ragione d’anno” ma può essere modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.  Il tasso convenzionale, viene fissato per accordo fra debitore e creditore. Le parti non possono fissare un tasso di interesse superiore di oltre quattro punti percentuali rispetto al tasso effettivo globale medio di interesse praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi....


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