Spose Bambine tesina per esame PDF

Title Spose Bambine tesina per esame
Course SISTEMI GIURIDICI COMPARATI
Institution Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
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tesina finale esame con la prof Grande...


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SPOSE BAMBINE: la diversa cultura è da considersi come aggravante o attenuante? INTRODUZIONE Oggi il fenomeno delle cd “spose Bambine”, in una società sempre più globale, dovrebbe essere ormai estinto in quato pratica crudele che crea gravi rischi alla vita. Tuttavia è ancora molto diffuso in quelle aree del mondo ancora poco sviluppate a causa, principalmente, di un basso livello di istruzione e scarse risorse economiche. Risulta quindi molto difficoltoso recepire i mezzi di sostentamento necessari per la sopravvivenza dell’intera famiglia, che in molti casi è moto numerosa.

Il matrimonio precoce è una barriera per il loro sviluppo. Si sottrae alle ragazze la possibilità di raggiungere il loro pieno sviluppo e ciò rende più difficile per le famiglie, comunità e Paesi di sfuggire alla povertà. Per riuscire a ridurre povertà e il raggiungimento di altri obiettivi di sviluppo, il porre fine ai matrimoni precoci deve diventare una Priorità Politica per i Governi colpiti da tale piaga, e per i Governi esteri. Ogni giorno 37.000 bambine si sposano e se tale fenomeno non viene prima arginato e poi eliminato, i dati saranno destinati all’aumento. In alcuni dei paesi più poveri, le ragazze non frequentano la scuola perché devono essere preparate per sposarsi, mentre quelle che la scuola la frequentavano, sono costrette ad abbandonarla perché devono sposarsi. Le amicizie con i coetanei vengono ristrette; inoltre loro non possono sfruttare le varie opportunità economiche che gli vengono presentate, comprese quelle derivanti da programmi di assistenza allo sviluppo. La loro salute è fortemente esposta a rischi a causa dell’attività sessuale precoce, assenza di metodi di prevenzione e nessun accesso a strutture sanitarie idonee di qualità. Spesso accade che le spose bambine debbano sopportare, tre le altre, l’esperienza della violenza domestica dei coniugi, nonché dei parenti che le obbligano ad andare a vivere con la famiglia del coniuge. Capita che le bambine siano talmente piccole da non sopravvivere alla prima notte di nozze, o successivamente al parto. I paesi in cui certamente tale fenomeno è più sviluppato sono quelli colpiti da povertà e analfabetismo come i paesi dell’Africa sub-sahariana quali Niger, Repubblica centro-africana, Ciad, Mozambico, Mali, Burkina Faso,ma anche nel subcontinente indiano e quindi Bangladesh, Nepal e India e anche altri paesi quali Yemen, Afghanistan Eritrea, Uganda, Etiopia, dove la percentuale delle spose bambine supera il 50%. Come si può notare sono tutti paesi in cui vi è un alto tasso di povertà che porta le persone a are scelte necessarie per la sopravvivenza. Bisogna comunque tenere presente che che in molti paesi in cui vengono conclusi tali matrimoni, la legge li vieta, ma è tuttavia molto diffcile mettere in atto un controllo In alcune famiglie, le ragazze vengono viste come un peso economico. In questi casi, il matrimonio può essere percepito come il migliore strumento per alleviare l'onere di avere una bocca più da sfamare. È anche per questo motivo che molti genitori decidono di dare in sposa le proprie figlie ancora in tenera età. Ciò perché la verginità è un fattore molto importante in quanto una gravidanza prima del matrimonio recherebbe disonore alla famiglia. POSIZIONE INTOLLERANTE Teoria Contro: quali articoli della Carta dei Diritti dell’uomo e della Convenzione di Lanzarote vìola? Per quanto riguarda la posizione di circostanza aggravante di reato, si possono prendere in considerazione, tra gli altri, gli articoli 1, 3, 4, 5 e 16 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, nonchè la Convenzione di Lanzarote negli articoli 1, 3, 18, 28 e 38. Che cos’è la Carta dei Diritti dell’Uomo? È un codice etico di importanza storica fondamentale: è stato infatti il primo documento a sancire universalmente (cioè in ogni epoca storica e in ogni parte del mondo) i diritti che spettano all'essere umano. Il documento venne firmato a Parigi il 10 dicembre del 1948 e la sua redazione venne promossa dalle Nazioni Unite. Che cos’è la Convenzione di Lanzarote?

La Convenzione è entrata in vigore il 1 luglio 2010. Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime. Il disegno di legge italiano che recepisce le disposizioni della Convenzione prevede l'introduzione nel codice penale dell'articolo 414-bis che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Partendo ora ad analizzare gli articoli della Carta dei Diritti dell’Uomo, l’art. 1 comma primo recita: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. È palese la violazione della dignità e libertà delle spose bambine: tali diritti vengono tolti proprio dai loro genitori che le obbligano a sposarsi anche, addirittura, ad 8 anni di età, quando le bambine dovrebbero andare a suola e giocare con i coetanei. Successivamente l’art. 3 dispone che: Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. Ancora una volta rimane evidente come la libertà, vista come un diritto assoluto, nonché la vita e la sicurezza, vengano violate nelle mura domestiche: le bambine spesso non sopravvivono infatti alla prima notte di nozze ed è ancora più frequente che le stesse muoiano in seguito al parto in giovanissima età. Ancora, l’art. 4 tratta di un problema che va di pari passo con la piaga delle spose bambine: la schiavitù. Infatti: Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Anche se sembra azzardato affiancare le spose bambine alla figura degli schiavi, non è affatto così: le bambine vengono vendute come se fossero schiave, merce di scambio, dalle famiglie che, ritrovandosi in uno stato estremo di povertà, si vedono “costretti” a cedere le loro figlie in cambio di denaro, e nei peggiori casi in cambio di dosi di droga. Le bambine quindi si ritrovano a comportarsi da vere e proprie serve soddisfacendo in ogni ambito il coniuge e i suoi familiari. Proseguendo all’art. 5, si prende in considerazione la crudeltà dei coniugi e dei famigliari dei coniugi: l’articolo in questione stabilisce che: Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti. Le spose bambine vengono sottoposte a tali trattamenti dal coniuge e dalla sua famiglia nei casi di disobbedienza, o anche per una loro distorta idea di educazione, nonché dai propri genitori in caso di fuga dai mariti. Arriviamo ad un punto fondamentale della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo in quanto nell’art. 16 si parla di matrimonio; in particolare: Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. Le violazioni sono evidenti: età inadatta, in quanto per le religione islamica ad esempio, si raggiunge la maggiore età a 9 anni, e le bimbe sono costrette a sposarsi anche a tale età. Mancanza del libero e pieno consenso: capita che le bambine siano d’accordo, ma sono casi sporadici o le bambine sono talmente piccole che non si rendono conto del loro destino. Analizziamo ora le violazioni presenti nella Convenzione di Lanzarote, dal punto di vista degli abusi sessuali. L’art. 1 fissa gli obiettivi di tale Convenzione che sono quelli di prevenire e combattere lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori, tutelare i diritti dei minori vittime di sfruttamento e di abuso sessuale, promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori. Subito si intuisce come tale Convenzione si di base per la tutela di queste bambine e di tutte quelle persone, in generale, che subiscono abusi sessuali, maltrattamenti e simili. L’art. 3 specifica cosa si intende per “minore”, cioè una persona di età inferiore ai 18 anni, determina l’espressione “sfruttamento e abuso sessuale di minori” identificandoli dell’articolo 18 della stessa Convenzione ed infine definisce la “vittima” come il minore oggetto di sfruttamento o abuso sessuale. L’art.18 definisce, ai fini di determinare la condotta intenzionale da punire, il termine “abuso sessuale” come la partecipazione ad attività sessuali con un minore che, conformemente alle pertinenti disposizioni di diritto nazionale, non ha raggiunto l’età legale per praticare attività sessuali, nonché la partecipazione ad attività sessuali con un minore facendo uso di coercizione, forza o minaccia, abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, anche in ambito familiare. Tale articolo è emblematico: il coniuge della bambina viene considerato in ragione del precedente articolo come un pedofilo secondo il Codice Penale italiano all’art 414-bis. I coniuge compie atti sessuali con violenza e senza il consenso della vittima che è per di più un minore.

L’art 28 della Convenzione, inoltre, ritiene circostanti aggravanti del reato di abuso minorile il fatto che l’abuso abbia danneggiato la salute fisica o mentale della vittima, il fatto che il reato sia stato preceduto da atti di tortura o violenza grave, il fatto che il reato sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile e che il reato sia stato commesso da una famigliare, da una persona convivente con la vittima o da una persona che abbia abusato della propria autorità. Tali circostanze sono tutte da rimandare al caso delle spose bambine, che subiscono violenze fisiche in seguito ad un rifiuto ad avere un rapporto sessuale, rischiano di morire in seguito al rapporto e rimangono danneggiate mentalmente in seguito allo shock che il rapporto causa. La Convenzione di Lanzarote ha anche disposto delle misure di cooperazione nazionale per sconfiggere questo problema: all’art. 38 stabilisce che gli stati devono cooperare tra loro conformemente alle disposizioni indicate nella convenzione mediante l’applicazione degli appositi strumenti internazionali e regionali applicabili, degli accordi conclusi sulla base di normative uniformi e reciproche, nonché delle norme di diritto interno.

POSIZIONE TOLLERANTE Prendiamo ad esempio una famiglia pakistana che si è da poco trasferita nel nostro paese e che quindi non conosce la lingua e le nostre leggi. Poniamo anche il caso che in tale famiglia vi sia una ragazzina di 14 anni che viene promessa e poi sposata ad un ragazzo di 21 anni facente parte della stessa comunità. Siamo davanti ad un caso di matrimonio combinato. Ma in questo caso è giusto aggravare la pena? È giusto vedere nela diversità colturale un’aggravante? Si può essere in presenza di un caso di ignoranza inevitabile? In base all’art 27 della costituzione la pena deve tendere alla rieducazione del condannato ed è quindi condizione necessaria, a tal fine, che l’egante si trovi nella posizione di sapere che sta commetende un fatto corrispondente ad una fattispecie di reato. L’art 600 cp punisce il mantenimento o la riduzione in schiavitù: “ Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni (2) . La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona(3) . [La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.](4)” Ma se l’agente non si trova nelle condizioni di capire che stava commettendo un reato, che fine rieducativa può avere la pena? Ci si potrebbe trovare in un caso di ignoranza inevitabile? È possibile che infatti l’agente agisca in buona fede. Quindi per effettuare una giusta valutazione sarebbe necessario prenedere in considerazione un agente modello che tenga conto della diversa cultura e di quanto quest’ultima influenzi la vita di chi appartiene a tale comunità. Il fine rieducativo della pena pare efficace solo se l’agente è consapevole del reato commesso. Sarebbe quindi preferibile che la pena abbia come fine quello di rendere conoscibile alla comunità che tale fatto corrisponde ad una fattispecie di reato e che a tale scopo non venga aggravata la pena dalla diversità culturale. Infatti solo nel caso in cui si abbia conoscenza e coscienza del reato in cui si sta incorrendo la sanzione è efficace e utile. È da tenere presente inoltre che in molti paesi, come in Burkina Faso, è una tradizione. È dato dalla necessità di seguire un costume, un’usanza. In tali zone rurali seguire una tradizione è importante per evitare una sanzioe divina. Importante è tenere presente che la dote rappresenta un’importante fonte di sostentamento per l’intera famiglia. In alcuni paesi del mondo, come il Kossovo, rappresenta l’impegno di adempiere ai propri doveri di

moglie o marito. Vi è quindi un motivo di tipo economico. Infatti le ragazze ossono poi far arrivare del denaro alla familia di origine.

POSIZIONE INTERMEDIA La disciplina del codice civile italiano precisamente all’art 84, stabilisce che i minori di età non possono contrarre matrimonio. Lo stesso articolo prevede tuttavia una deroga: il minore che abbia compiuto i 16 anni può essere autorizzato dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio. Il ricorso deve essere presentato personalmente dal minore. In mancanza di autorizzazione, l'eventuale matrimonio celebrato davanti al parroco secondo le norme canonico non può essere trascritto nei registri dello stato civile. Se vi è stata trascrizione, è ammessa opposizione nei suoi confronti. Nel caso da noi proposto da un punto di vista più intermedio cioè tra l’intollerante e il tollerante della materia e perciò che questa sia una circostanza aggravante del reato o attenuante, bisognerebbe prendere in considerazione il consenso di queste bambine. Il matrimonio precoce può anche rientrare all’interno di uno dei vizi giuridici dell’atto, in particolare il matrimonio può essere annullato se il consenso alle nozze è stato ottenuto con violenza fisica o morale, oppure è stato determinato da grave timore causato da fattori esterni. Stabilito che in Italia non i minori di età non possono sposarsi, bisogna chiedersi se il loro consenso sia viziato o meno. Quasi sempre i matrimoni precoci si considerano forzati perché, nella maggior parte dei casi, le bambine non danno il loro pieno consenso. Ma in molti contesti culturali, il matrimonio precoce è una pratica abituale. Di conseguenza, le bambine possono sembrare di acconsentire, rispettando e obbedendo al volere dei genitori e della loro comunità. Infatti possono essere intimorite dai genitori che possono volere questo matrimonio per ottenere un vantaggio diciamo economico cioè per non dover più mantenere la figlia in quanto da dopo la celebrazione a ciò se ne occuperà il marito oppure per avere una sorta di “dote”, in pratica uno scambio di denaro tra il futuro marito ai genitori considerata da loro come una specie di caparra a conseguenza della quale se il matrimonio non dovesse funzionare per colpa della bambina i soldi tornerebbero allo sposo mentre se fosse per colpa del marito i soldi rimarrebbero alla famiglia della sposa. La bambine possono anche prestare il consenso per obbedire al volere della loro comunità che per molte culture è una sorta di grande famiglia con la quale si condivide ogni attimo della vita e che spesso e volentieri seguono la pratica delle spose bambine. Ma se prendiamo in considerazione il caso prima esposto della bambina indiana, bisogna prendere in considerazione che in questa cultura le bambine sono più mature rispetto a le coetanee dell’occidente. Infatti nell’età infantile si occupano già della loro famiglia, dei loro fratelli per quanto riguarda la preparazione del pranzo, il trasporto dell’acqua a chilometri di distanza, insomma tutte cose di cui qua da noi si occupano le persone più grandi e non i bambini. Questo perché i genitori sono a lavorare nei campi per poter ottenere quei pochi soldi che sono appena sufficienti per la nutrizione e in molti casi nemmeno sufficienti per questo. Se osserviamo la situazione da questo punto di vista, la bambina, essendo molto più matura psicologicamente di una occidentale, può prestare un consenso al matrimonio valido sempre se non estorto con violenza dai genitori o dalla comunità. Questa è una logica intermedia, come già detto, nella quale si considera la validità o meno del consenso al matrimonio delle bambine, non eliminando però la sanzione penale ai genitori e allo

sposo in quanto rientra sempre in un reato, ma la circostanza non è né aggravante né attenuante, quindi non avviene né un aumento di pena né una diminuzione ma viene applicata solo la pena prevista per questo reato....


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