Superficie ed enfiteusi PDF

Title Superficie ed enfiteusi
Author Maria Corvaglia
Course Istituzioni di diritto romano
Institution Università di Bologna
Pages 1
File Size 38.6 KB
File Type PDF
Total Downloads 15
Total Views 115

Summary

riassunto semplice dei diritti di superficie ed enfiteusi nel diritto romano...


Description

Superficie ed enfiteusi, diritti reali di godimento su cosa altrui Superficie = possibilità di godere di una costruzione che si trova su suolo altrui, nata probabilmente per risolvere una problematica abitativa urbana. Origine dell’istituto nella concessione di suolo pubblico a mercanti e banchieri affinché vi edificassero chioschi e bancarelle, e di suolo privato in locazione conduzione e compravendita (con canone e prezzo) nasce quinid nell’orbita obbligatoria, per spostarsi poi in quella privata grazie alla giurisdizione del pretore che concede delle forme di tutela verso terzi. Interdictum de superficiebus per tutelarsi contro terzi senza passare dal concedente. Actio in rem per tutelarsi contro i possessori ( simile alla rei vindicatio) Nel diritto giustinianeo si delineano le ultime caratteristiche: il proprietario può alienare il fondo sempre gravato da superficie, si può trasferire tra vivi o mortis causa, corresponsione di un canone detto salarium. Il principio superficies solo cedit rimane perché la proprietà della casa è del proprietario del fondo. Enfiteusi (possedere e fruire e trasmettere un suolo altrui) Nasce probabilmente dalla concessione imperiale in africa settentrionale di suolo coltivabile da parte degli antonini e dei severi, e dallo ius in agro vectiagli. Concessione di suolo pubblico da parte dei municipi ai privati, che non è ritornabile se non per morosità del canone (victigal) già tutelata da una actio in rem victigalis. Nel diritto post classico questi istituti sono in declino e con la costituzione di zenone vengono riassunti nel rapporto enfiteutico, diritto reale su cosa altrui. Si stabilisce che sorga da un contratto in forma scritto e che il rischio del perimento del fondo, se totale, gravi sul concedente, se parziale sull’enfiteuta. Giustiniano stabilisce i dettagli: obbligo di pagare il canone pena dopo tre anni l’espulsione dal fondo, obbligo di notificare l’intensione di alienare il fondo al proprietario che ha il diritto di prelazione, se decide di rifiutarvi avrà diritto ad un 1/50 del totale prezzo (laudemio). Non c’è obbligo di miglioramento (oggi sì)...


Similar Free PDFs