Vito Velluzzi - le preleggi e l’interpretazione PDF

Title Vito Velluzzi - le preleggi e l’interpretazione
Course Filosofia del diritto  
Institution Università degli Studi di Verona
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Riassunto del libro "Le Preleggi e l'Interpretazione" di Vito Velluzzi...


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LE PRELEGGI E L’INTERPRETAZIONE DI VITO VELLUZZI Un’introduzione critica Interpretazione = attribuzione di significato a disposizioni normative Teorie dell’interpretazione = risposte diverse a una stessa domanda, quanti significati si possono attribuire a una disposizione giuridica; sono differenti interpretazioni di ciò che significa attribuire significato a disposizioni giuridiche Formalismo interpretativo > a ogni enunciato normativo può essere attribuito un solo significato (corretto) ne seguono due versioni della concezione formalista, ossia - formalismo semantico: Gli enunciati hanno sempre un significato univoco e chiaro (e non di più); l’interpretazione è dunque mero atto conoscitivo dell’unico significato della disposizione normativa (formalismo cognitivismo). È una concezione irragionevole poiché non considera la rilevanza nell’interpretazione giuridica dell’ambiguità degli enunciati e la vaghezza dei significati. - formalismo non semantico/neoformalismo: in questo caso l’interpretazione non è legata all’idea che vi sia un solo e chiaro significato sul piano semantico, ma pur ammettendo la pluralità e l’imprecisione dei significati, si sostiene che soltanto uno è meritevole di essere scelto in ragione di uno o più criteri Scetticismo interpretativo > afferma che per ogni disposizione normativa v’è sempre più di una interpretazione; quest’ultima è quindi atto non di conoscenza, ma di scelta, e pertanto di volontà; è frutto di una decisione discrezionale degli interpreti - scetticismo radicale: i testi normativi non hanno significato prima dell’interpretazione, così gli interpreti sono liberi di attribuire ad ogni testo normativo qualsiasi significato; ciò comporta degli inconvenienti, tra cui negare la possibilità di qualsiasi comprensione mediante il linguaggio - scetticismo moderato: teoria che lo stesso Velluzzi sostiene, il linguaggio giuridico ha dei difetti che connotano in senso discrezionale l’interpretazione giuridica; il linguaggio giuridico ha quindi problemi di indeterminatezza gli enunciati normativi sono ambigui e i significati vaghi, così che all’interprete si presenta sempre la possibilità di scegliere tra più significati, ma l’ambito all’interno del quale opera è delimitato; esso fornisce un’immagine discrezionale dell’interpretazione giuridica, ne esclude, però, l’arbitrarietà Concezione intermedia > Per questa teoria ogni disposizione giuridica possiede un nucleo di significato chiaro e una zona di penombra, perciò l’interpretazione può risultare ricognitiva (di conoscenza) o discrezionale (di volontà) Secondo la teoria intermedia, pertanto, l’interprete può trovarsi ad affrontare casi «facili», relativi al nucleo di significato chiaro, e casi «difficili», relativi alla zona di penombra. Per una concezione moderatamente scettica dell’interpretazione > In sintesi, lo scetticismo moderato afferma che tutti i casi sono difficili poiché comportano una scelta discrezionale dell’interprete, ma afferma anche che tutti i casi sono chiari in quanto ammettono la discrezionalità, e non l’arbitrarietà, dell’interpretazione. Quest’ultima è sempre un’attività di scelta ma si tratta di una scelta tra più soluzioni alternative delimitate. Velluzzi ritiene che la scelta discrezionale dell’interprete ricada entro una cornice determinata semplicemente da regole semantiche e sintattiche della lingua. La ragione di questa opzione consiste nella fondamentale esigenza di certezza del diritto che presuppone la prevedibilità della “portata” delle sue disposizioni. Volendo sintetizzare l’ampio panorama della letteratura si possono rintracciare due linee interpretative: - Per interpretazione deve intendersi un’attribuzione di significato che ricada entro i significati ammissibili. - La seconda linea interpretativa ritiene che la cornice dei significati sia determinata dalle regole semantiche e sintattiche della lingua. Se il diritto è un insieme di norme e le norme sono il risultato dell’interpretazione, per mezzo della quale si passa dall’enunciato normativo al suo significato, a quali condizioni il diritto può dirsi in grado di guidare i comportamenti e tendenzialmente certo? 1

Lo scetticismo moderato, in cui l’interpretazione è discrezionale perché incontra il limite delle regole semantiche e sintattiche, appare in grado di rispondere con efficacia.  Consente di determinare il NON intervento degli organi decisionali ed esecutivi la lingua non è patrimonio esclusivo del ceto dei giusperiti, pertanto non vi è altro significato al di fuori del significato attribuito a un testo per mezzo delle regole semantiche e linguistiche Di qui si discende che gli argomenti interpretativi e le tesi dogmatiche operano all’interno della cornice e non la determinano: entrambi servono a scegliere tra i possibili significati di un enunciato normativo, ad argomentare a favore di uno o dell’altro.  Dunque, l’interpretazione si configura come un esercizio di discrezionalità limitata, questa visione non trascura l’ineludibile complessità del linguaggio giuridico e permette di salvaguardare il compito base delle norme, ossia orientare comportamenti Cosa sono e a cosa servono gli argomenti interpretativi > Proprio perché i significati attribuibili tramite l’interpretazione sono molteplici si rendono necessari gli argomenti interpretativi.  Un argomento interpretativo è uno schema argomentativo espresso discorsivamente (cioè che spiega) rivolto a giustificare un prodotto interpretativo: una disposizione normativa è di regola supportata da una serie di ragioni che contengono la spiegazione del perché a una disposizione normativa si è attribuito o è bene attribuire un certo significato. Tali argomenti possono essere usati come strumenti grazie ai quali si svolge l’attività intellettuale dell’interprete. Spesso gli interpreti presentano la giustificazione dell’interpretazione come lo specchio dell’attività intellettuale compiuta. Questi argomenti rilevano sia nell’interpretazione attività sia in quella prodotto, ma è in quest’ultima che il loro ruolo risalta. - alcuni argomenti sanno sostenere da soli un’attribuzione di significato (autonomi) di 1° grado - altri svolgono un ruolo ausiliario (ancillari) di altri argomenti di 2° grado - altri servono a scegliere tra più significati, ma non a determinarli (secondo grado) Gli argomenti interpretativi più usati e conosciuti: A) Argomento letterale e a contrario: rivolto all’individuazione del significato letterale, costituisce il punto di partenza dell’interpretazione giuridica. Va detto che cosa sia il significato «letterale» di un testo. In primo luogo, si può parlare di «letteralità» del significato con riferimento alle singole parole oppure all’enunciato in cui esse si combinano. In secondo luogo, si parla in dottrina e in giurisprudenza di «letteralità» del significato in diverse accezioni: 1) Significato prima facie o più immediato: attribuibile istintivamente dall’interprete al momento della lettura della disposizione normativa. 2) Significato conforme alle regole di funzionamento della lingua in cui è formulata la disposizione. 3) Significato chiaro: per alcuni, ogni parola e ogni enunciato hanno un significato chiaro e un ambito semantico incerto; il primo viene etichettato come significato letterale. 4) Significato linguistico: significati attribuibili conformemente alle regole semantiche e sintattiche. 5) Significato stretto: interpretazione che si attiene al significato letterale, inteso come più ovvio. 6) Significato inteso: significato che riproduce fedelmente l’intenzione del legislatore. Se l’argomento letterale, in ogni caso, si riferisce a ciò che l’autore del testo avrebbe veramente detto, l’argomento a contrario si riferisce a ciò che l’autore del testo non avrebbe veramente detto. Silenzio che peraltro potrebbe condurre a conclusioni divergenti. Di qui le due versioni dell’argomento circa il significato di tale silenzio: a) versione interpretativa > silenzio omissivo b) versione produttiva > silenzio significativo B) Argomenti teleologici: Gli argomenti teleologici indicano la finalità delle disposizioni normative, cioè una ratio legis; essi possono essere scritti - secondo l’intenzione del legislatore (interpretazione teleologica soggettiva), oppure - secondo lo scopo oggettivo del testo di legge stesso (interpretazione teleologica oggettiva) Va rilevato che, anche tralasciando quanto sia problematico stabilire se debba prevalere la finalità soggettiva o quella oggettiva, tanto l’una quanto l’altra risultano a loro volta problematiche da definire. La finalità soggettiva è difficile da individuare in età contemporanea in quanto 2

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i testi di legge sono prodotti da organi collegiali > difficoltà nell’attribuire al legislatore scopi univoci perché le leggi sono frutto dell’incontro di intenzioni diverse e il loro contenuto risulta essere di frequente il prodotto di un compromesso chi sostiene la tesi soggettiva afferma che non è necessario individuare un’intenzione univoca del legislatore, bensì una riconducibile a più soggetti, ottenendo così una intenzione presunta o standard vanno pertanto valutati i criteri per ricostruire l’intenzione del legislatore, tra cui la coincidenza tra intenzione del legislatore e scopi condivisi dalla maggioranza di chi ha approvato il testo normativo riconducibile ai lavori preparatori o all’idea di un ‘legislatore ideale’

I sostenitori della finalità oggettiva si limitano perlopiù ad evidenziare le pecche della tesi soggettiva (poco hanno detto per rintracciare le finalità oggettive della legge), pretendendo che una vera e propria finalità debba considerarsi - incorporata nel testo, o comunque - ricavabile dal sistema giuridico Ambo le tesi paiono piuttosto deboli, e si può tentare di farle convergere - attraverso i lavori preparatori, - sempre badando però alla “cornice” In conclusione, si può dire che per la ratio legis, il ruolo rilevante è svolto dal modo col quale si individua la ragione e le finalità del testo di legge. In sintesi: - SOGGETTIVA: se si considera l’intenzione del legislatore - OGGETTIVA: se si considera lo scopo del testo indipendentemente dal soggetto che lo ha proposto L’argomento a maggior ragione e la riduzione teleologica > Si tratta di argomenti che influiscono sulla ratio legis cercando di “comprimerla”. Due argomenti usati da giuristi che utilizzano la ratio, in uno dei suoi due significati, per ottenere risultati estensivi o restrittivi sono: -a maggior ragione o a fortiori (esiti estensivi) -riduzione teleologica o della dissociazione (esiti restrittivi) Si argomenta a fortiori quando si sostiene che a una fattispecie non regolata si applica a maggior ragione la conseguenza giuridica prevista per una fattispecie regolata, per una intuitiva condivisione della ratio. Nelle sue due varianti denominate “da maggiore a minore” e da “minore a maggiore” possono trarsi i casi del divieto di fare entrare cani in un negozio (da minore a maggiore> a maggior ragione sarà vietato fare entrare orsi) o dei tassi di interesse al 6% (da maggiore a minore> a maggior ragione sarà possibile praticare tassi sotto al 6%). Viene utilizzato in caso di lacune. L’argomento a maggior ragione si sviluppa senza argomentare. La riduzione teleologica prevede che, data una classe di casi regolata da una certa disposizione di legge, sia possibile distinguere all’interno della stessa delle sottoclassi, associando solo ad una o ad alcune la conseguenza giuridica prevista dalla disposizione normativa. Un esempio è il caso delle molestie tramite l’uso sincrono del telefono punite dall’art. 660 c.p., distinte da quelle causate senza l’utilizzo del telefono: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516». In mancanza di figure di reato più specifiche, la giurisprudenza ha risolto il problema delle molestie via email (con connessione telefonica) ritenendo che queste appartengano alla sottoclasse delle molestie asincrone, e come tali non perseguibili ai sensi di tale articolo. C) Argomenti sistematici: In qualche modo l’interpretazione giuridica è sistematica, poiché involge l’intero sistema giuridico (si tiene conto delle regole nella pluralità delle fonti, nel rispetto della loro gerarchia ecc.). Vi sono tuttavia degli argomenti detti specificatamente “sistematici”, poiché fanno espressamente appello al sistema nel suo complesso, a un insieme di elementi coordinati tra loro, ma si tratta di un legame che si articola in varie direzioni. Di fatto gli argomenti sistematici dell’interpretazione sono:  SEDES MATERIAE: si usa questo argomento ogni volta che si sostiene la necessità di interpretare un enunciato normativo tenendo conto della sua collocazione nel discorso legislativo. Si parla di collocazione della disposizione nel discorso legislativo. 3

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Di solito, l’argomento in questione viene richiamato con riguardo a uno specifico testo di legge o a una sua parte (codice, sezione, articolo) COSTANZA SEMANTICA: si usa questo argomento quando si sostiene che il legislatore impiega il medesimo termine sempre nello stesso significato, almeno all’interno della stessa legge. In altre parole, si attiene all’uso di termini e sintagmi. COERENZA: tale argomento viene usato per evitare la formazione di antinomie. Esso serve a scegliere tra più significati di una disposizione normativa, ossia quello o uno di quelli che non sia incompatibile con un’altra norma. L’argomento della coerenza funge da selettore di significati, escludendo per un certo enunciato normativo quello o quelli in grado di provocare una antinomia tra norme. Si tratta di un argomento che opera in presenza di gerarchie normative poiché tende a adeguare il significato della disposizione normativa di rango inferiore alla norma di rango superiore. CONGRUENZA: si fa appello alla congruenza ogni volta che si ritiene di dover armonizzare, rendere sensato nell’insieme un gruppo di norme. Nel suo nucleo basilare, la congruenza considera il sistema giuridico rivolto al soddisfacimento di esigenze, finalità. La congruenza non coincide con la coerenza: non basta, infatti, l’assenza di antinomie per considerare due o più norme congruenti; la nozione di congruenza è connessa a scopi, esigenze che una parte o l’intero sistema giuridico è rivolto a perseguire o soddisfare. Detto in altro modo: nell’interpretazione di una norma bisogna adottare il significato che più di altri consente la realizzazione degli scopi, delle esigenze del sistema giuridico. COSTRUZIONI DOGMATICHE: concetti ermeneutici dottrinali usati per interpretare disposizioni normative. COMBINATO DISPOSTO: richiama i rapporti tra disposizioni, tre accezioni lo individuano: -interpretazione effettuata combinando tra loro più enunciati normativi -interpretazione adeguatrice: l’interpretazione è condizionata dalla rilevanza di gerarchie normative -evoca il rinvio ad altre disposizioni normative In sintesi, il combinato disposto è una formula che individua un oggetto dell’interpretazione, ma non individua uno specifico argomento interpretativo.

 Sono tutti argomenti sistematici ad eccezione del combinato disposto, perché assumono tutti un sistema, ma sempre diverso dagli altri  Si possono perciò distinguere quattro tipi di interpretazione sistematica: -

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INTERPRETAZIONE SISTEMATICO-TESTUALE: il testo normativo viene considerato come mero testo, ossia un insieme di enunciati fra di loro connessi. Fanno a capo di questo tipo di interpretazione gli argomenti di sedes materiae e della costanza semantica. INTERPRETAZIONE SISTEMATICO-LOGICA: l’interprete ritiene che sia caratteristica rilevante del sistema giuridico l’assenza di antinomie, per cui le perviene. Fa a capo l’argomento della coerenza. INTERPRETAZIONE SISTEMATICO-TELEOLOGICA: il sistema di riferimento dell’interprete è costituito da scopi, da finalità che accomunano un gruppo di norme. Fa a capo la congruenza. INTERPRETAZIONE SISTEMATICO-DOGMATICA: il sistema di riferimento dell’interprete è costituito dalla “costruzione concettuale” da lui stesso operata o mutuata da altri. Fanno a capo le costruzioni dogmatiche.

Interpretazione estensiva, restrittiva ed evolutiva > In precedenza si sono considerati gli argomenti interpretativi che sono discorsi addotti a sostegno di un prodotto interpretativo. Ora si tratta invece di considerare proprio gli esiti di un’interpretazione (una volta adottato uno schema argomentativo). Interpretazione > estensiva: indica un esito interpretativo più ampio e diverso rispetto a un’interpretazione precedente dello stesso enunciato normativo. > restrittiva: indica un esito diverso e ridotto rispetto ad un’interpretazione precedente. In altre parole, estromette dalla sfera di una disposizione una classe di casi che in precedenza era stata inclusa. > evolutiva: muta un’interpretazione consolidata alla luce di cambiamenti nell’ordinamento giuridico e/o nella realtà sociale. Presuppone che vi sia un risultato interpretativo da correggere in virtù dei mutamenti intervenuti. 4

GLI ARTICOLI 12 E 14 DELLE PRELEGGI ARTICOLO 12 «Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato». Tale articolo pretende di regolare l’interpretazione giuridica nel nostro ordinamento indicando al giurista di quali e quanti strumenti può avvalersi a tal fine. Il I c. attiene all’interpretazione vera e propria (determinazione del significato); il II c. attiene all’integrazione del diritto (in caso di lacune). Gli aspetti più rilevanti da affrontare sono: 1. L’interpretazione di tale articolo ossia la determinazione dei suoi contenuti: è un testo normativo e dunque dev’essere interpretato anch’esso 2. Rapporti tra gli strumenti interpretativi previsti dalla disposizione normativa: il comma 1 indica gli strumenti di interpretazione, cioè di determinazione del significato degli enunciati normativi; il comma 2 indica strumenti di integrazione del diritto che entrano in gioco quando non è possibile risolvere una controversia. L’enunciato sembra fissare una sorta di progressione: prima vengono gli strumenti interpretativi, poi se necessario, quelli integrativi. In altre parole, si può dire che l’articolo 12 muove dall’interpretazione per condurre, con mera eventualità, all’integrazione. La combinazione dei due commi è uno dei punti più critici e può dare luogo a quattro risultati: -prima le parole, poi se serve, l’interpretazione: ricercare il significato prima nelle parole e se serve ricorrere all’interpretazione -prima l’intenzione, poi se servono, le parole: in questo caso, il criterio dell’interpretazione delle parole è sussidiario rispetto all’intenzione del legislatore. -entrambe: usare sia il significato proprio delle parole che l’intenzione del legislatore -complementarietà: prima le parole e poi pure l’interpretazione per discriminare e scegliere. 3. Ambito di applicazione dell’articolo 12: riguardo al comma 1, esso è direttamente applicabile alle leggi di interpretazione autentica secondo cui il significato di una legge si individua prima nelle parole secondo la connessione di esse e all’intenzione del legislatore. Ma si può intendere anche come legge in senso materiale (qualunque atto che esprima norme generali ed astratta e che disciplini il funzionamento del sistema statale) Il dubbio dell’interpretazione sta appunto in -significato proprio delle parole -intenzione del legislatore 4. Se l’articolo 12 sia obsoleto, superfluo, se non tacitamente abrogato o addirittura costituzionalmente illegittimo. Alcuni sostengono che visto che la legge ha perso centralità per il giudice e che gli stessi contenuti devono essere adeguati e resi conformi alla Costituzione, è proprio l’interpretazione adeguatrice a occupare interamente la scena, comportando la necessità dell’utilizzo di...


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