Apprendistato e maternità PDF

Title Apprendistato e maternità
Author Piero Giumpolo
Course DIRITTO DEL LAVORO
Institution Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
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Quesito...


Description

Un quesito sull’apprendistato La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ci offre un’utile risposta ai quesiti che ogni giorno arrivano dalla rete. Oggi Silvia Donà risponde ad una domanda sull’apprendistato in caso di gravidanza e di recesso ex art.2118 c.c. Quesito Apprendista in stato di gravidanza/ recesso ex art. 2118 c.c. Quando inizia a decorre il preavviso al termine del quale il rapporto di apprendistato potrà ritenersi risolto? Come deve essere gestito l’aspetto retributivo e contributivo durante il periodo di preavviso? Una lavoratrice viene assunta con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 4 anni. Successivamente la donna si assenta per intervenuto congedo di maternità seguito da congedo parentale. Gli eventi comportano la sospensione del periodo formativo, con conseguente proroga del termine finale del rapporto di apprendistato. Il datore di lavoro tuttavia vuole recedere dal rapporto al termine del periodo formativo ex art. 2, comma 1 lett. m) del d.lgs. n. 167/2011, ma nel momento in cui scadrà tale periodo, la lavoratrice sarà soggetta alla tutela prevista dall’art. 54, c.1 del d.lgs. 151/2001. Come deve procedere l’azienda e soprattutto quando inizia a decorrere il periodo di preavviso ex art. 2118 c.c., al termine del quale il rapporto di apprendistato potrà ritenersi risolto? Come deve essere gestito l’aspetto retributivo e contributivo durante il periodo di preavviso? Risposta Anche agli apprendisti si applica il divieto di licenziamento per causa di matrimonio e a causa dello stato di gravidanza (ex art. 35 d.lgs. 198/2006 ed art. 54 del d.lgs. 151/2001) e anche le disposizioni limitatrici del licenziamento per le altre cause tutelate dall’ordinamento come la malattia, infortunio, congedo parentale, ecc. In queste circostanze il periodo di preavviso ex art. 2118 c.c., al termine del quale il rapporto di apprendistato sarà risolto, inizia a decorrere dal termine dei periodi di divieto di licenziamento, come chiarisce anche l’interpello del MLPS 16/2012 quando dice che “ al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2, comma 1 lett. m), del d.lgs. n. 167/2011. In tal caso il periodo di preavviso di cui all’art. 2118 c.c. – richiesto dal citato art. 2, comma 1 lett. m) e decorso il quale il rapporto potrà ritenersi risolto – non potrà che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento sopra indicati.” Nel caso di specie trattandosi di una lavoratrice in stato di gravidanza, il termine del periodo di divieto di licenziamento è indicato dall’art.54, c.1 del d.lgs. 151/2001“Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.” Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato, ai sensi dell’art.1, c.16, lett. b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, che modifica l’art. 2,c.1 lett. m) del d.lgs. n. 167/2011. Quindi nel periodo indicato si continuerà ad applicare la disciplina del contratto di apprendistato sia per l’aspetto retributivo, che per quello contributivo....


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