appunti Previdenza Sociale PDF

Title appunti Previdenza Sociale
Author Giovanni Gallo
Course Giurisprudenza
Institution Università degli Studi di Padova
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appunti del corso di consulenza del lavoro unipd...


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DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE Diritto previdenziale è un diritto giovane (ha circa 100 anni). DEFINIZIONE DI DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE (primo pilastro del sistema previdenziale): DIRITTO= studio delle norme e degli aspetti giuridici PREVIDENZA = richiama al verbo “prevedere”, vedere prima quindi anticipare rispetto ad una condizione di bisogno causata da vari fattori (età, infortunio, perdita del lavoro) ed attrezzarsi rispetto ad essa. SOCIALE: richiama alla collettività, non il singolo individuo (non si tratta di una scelta di risparmio come nel caso di atti di previdenza individuale o privata, ma i problemi in questione vengono percepiti come problemi della collettività di cui deve farsi carico lo Stato); tocca nel concreto la vita quotidiana delle persone. Es: nelle buste paghe dei ns genitori vengono prelevati contributi per pagare le pensioni dei ns nonni Esso comprende l’ATTO DEL RISPARMIO (riferito in particolare alla tutela pensionistica) = ossia il risparmio forzoso in vista di un fenomeno futuro che creerà un bisogno. PREVIDENZA COMPLEMENTARE O INTEGRATIVA (secondo pilastro del sistema previdenziale): forma di risparmio individuale. La materia ha assunto diverse denominazioni che corrispondono a diverse fasi storiche. Tutto l'apparato di tutele che fa capo alla materia nasce come apparato di tutele per i LAVORATORI —il diritto della previdenza nasce quindi come un DIRITTO SELETTIVO (=non erga omnes). Ma perché si rivolge ai lavoratori? Si verifica uno stato di bisogno che fa scattare un'idea di socialità. Le prime forme di tutela nascono in momenti diversi a seconda dei Paesi. In particolare nascono prima in quei Paesi che per primi sono interessati dalla rivoluzione industriale. Con la Rivoluzione Industriale (meccanizzazione, nascita fabbriche e primi agglomerati urbani) si ha il passaggio dalla figura di servo/artigiano a quella di lavoratore subordinato e, conseguentemente a ciò si ha anche la nascita della CLASSE OPERAIA (proletariato) --> gli eventi che per primi vengono tutelati sono quelli che creano disagio ai lavoratori, e nel contesto di un processo produttivo come quello industriale il primo evento che viene tutelato è l'infortunio. Per quanto riguarda l'Italia fino alla metà dell'800 non avendo ancora raggiunto l'unificazione, lo Stato non si era ancora fatto carico de bisogni previdenziali. Due sono modi di formazione del sistema previdenziale: -impronta statale: sistema tipico degli stati più forti -forme di tutela a carattere privatistico: tipico invece degli stati più deboli Nell' 800 nascono anche le prime legislazioni e tutele in materia di lavoro (oggi esse sono considerate le prime “forme di tutela previdenziale”). Il modello più diffuso di legislazione sociale è il MODELLO BISMARCKIANO”(o previdenziale) che, secondo l’idea delle classi governanti, dovrebbe stabilire che lo Stato deve farsi carico della tutela sociale, però quest'ultimo non è in grado di realizzare ciò e quindi il finanziamento per quanto riguarda la tutela sociale deriva dai singoli contributi delle “imprese”(ossia i lavoratori della stessa categoria o omogenea si autoorganizzano per proteggersi); In questo periodo in Germania l'ideologia nascente è quella del socialismo di Marx ed era quindi necessario uno stato forte per evitare che il proletariato aderisca al marxismo. Laddove lo stato è debole come nel caso dell'Italia l'ideologia guida è quella LIBERALE – si tratta di una ideologia meritocratica basata su una forma di scambio come nel contratto di assic. Esiste ancora oggi la PREVIDENZA DI CATEGORIA (con le casse previdenziali dei liberi professionisti-che offrono il loro servizio solo a coloro che appartengono ad una sorta di corporazione o albo prof.). Prendono vita le prime ASSICURAZIONI PRIVATE -MUTUE ASSICURAZIONI O SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO (modalità di formazione delle prime forme di tutela previdenziale, le quali nascono a protezione non di tutti, ma solo per il lavoratore che diventa vecchio, subisce un infortunio o invalido). Il diritto previdenziale non si occupa di tutti, ma solo di chi lavora o ha lavorato perché lavorando queste persone hanno contribuito al benessere della società e quindi, in caso di bisogno, avranno a loro disposizione una tutela previdenziale. Ma se una persona lavora e guadagna molto, può beneficiare lo stesso di questa tutela? Secondo l’ideologia liberale dell’Ottocento no, può beneficiare solo l’operaio o l’impiegato il cui reddito non supera una certa soglia. Chi finanzia il sistema di tutela previdenziale? Alle origini, come oggi, esso grava sulle categorie interessate (quindi lavoratori e datori di lavoro)

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Il diritto previdenziale è un diritto selettivo: • Non riguarda chi non lavora • Protegge solo chi ha una certa età • Protegge chi ha lavorato e versato i contributi per un certo periodo di tempo Questo permette di avere varie tipologie di tutela previdenziale in base alla categoria di lavoratori (che come già detto comprendono lavoratori dello stesso settore che si organizzano per proteggersi); lo strumento utilizzato per attuare questa tutela è l’ASSICURAZIONE (contratto a prestazioni corrispettive). Se invece si vuole attuare una redistribuzione della ricchezza e quindi una forma di tutela che protegga anche chi non raggiunge determinati requisiti bisogna abbandonare lo strumento assicurativo. Infatti le realtà assicurative entrano piano piano in crisi per varie ragioni: -Si riduce in numero degli iscritti (questo soprattutto tra i giovani che, essendo poco esposti al rischio di infortunio o alla vecchiaia, cominciano a distaccarsi da queste realtà e a formare delle proprie società; il sistema è frantumato). -Dall’altro lato si rafforzano le strutture dello Stato. Inizialmente il costo della tutela previdenziale era sostenuto solo dagli interessati che intendevano autoresponsabilizzarsi risparmiando per futuri bisogni. Nelle prime forme di tutela sociale i lav. ec. più forti si auto-organizzavano attraversole società d mutuo soccorso mentre i lav. deboli rientravano nelle forme di tutela generali. PERIODO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI O ETA’ GIOLITTIANA (1898 fino al Fascismo) Nel 1898 si ha l’atto di nascita della previdenza sociale, in questo contesto nasce la prima forma di tutela assic. obbligatoria (perché, per la prima volta, sorge un obbligo di imposizione di tutela), con la LEGGE N.80 DEL 17 MARZO 1898 (periodo della Rivoluzione Industriale nel nostro paese, quindi meccanizzazione, fabbriche e primi agglomerati urbani). Questa legge riguarda l’INFORTUNIO sul lavoro, per gli operai e i datori di lavoro del settore dell’industria, ed obbliga i datori di lavoro ad assicurare i loro operai presso compagnie di assicurazione private la cui scelta è a gusto del datore (oggi questo avviene per le auto, RCA, e INAIL per gli infortuni sul lavoro) Perché questo obbligo viene imposto ai datori di lavoro? Per il PRINCIPIO DEL RISCHIO PROFESSIONALE deve farsi carico della tutela chi beneficia delle prestazioni), secondo il quale maggiori sono i benefici/vantaggi per il datore di lavoro, maggiori sono i rischi per il lavoratore; quindi il datore di lavoro ha benefici ma si accolla il rischio e quindi la tutela dell’infortunio sul lavoro. LEGGE 350 del 1898→ istituisce la cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l’invalidità degli operai (carattere della selettività). Poi questa si trasformerà in “cassa nazionale delle assicurazioni sociali”, per arrivare infine ad essere INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale). 1904: revisione della legislazione anti-infortunistica. 1917: introduzione del “principio dell’assicurazione automatica per il fatto stesso di lavorare”, ossia si è automaticamente tutelati in quanto si lavora. Oggi questo principio tutela il lavoratore “in nero”, e infatti obbliga il datore di lavoro a versare i premi assicurativi e i contributi previdenziali solo per il fatto che fa lavorare un’altra persona. 1919: principio del concorso dello Stato nel finanziamento del sistema previdenziale. PERIODO CORPORATIVO O ETA’ DELLA PREVIDENZA SOCIALE (1922-1943) Rimane l'ideologia liberale e le caratt di fondo del d. previd. Cioè spetta ai DDL di predisporre tutela ai lav. I principi restano più e meno gli stessi, ma ci sono anche dei cambiamenti: -Accresciuta ingerenza dello Stato -Principi corporativi sono contenuti nella Carta del lavoro del 1927 -Finanziamento del sistema previdenziale grava per il 50% sui lavoratori e per il 50% sui datori di lavoro (oggi non più) -Introduzione di nuove forme di tutela come: malattia professionale, malattia comune (es. 3 giorni di assenza per influenza) -Introduzione della disoccupazione (1935) -Nasce l’Istituto Nazionale FASCISTA della previdenza sociale (il quale a fine Fascismo diventa l’attuale INPS). -la seconda forma di tutela riguarda le MALATTIE PROFESSIONALI, nasce una cassa di previdenza rivolta agli operai che copre la vecchiaia e l'invalidità. Norme su previdenza ed assistenza sociale (presenti nel codice civile): 2

ART.2114 = previdenza pubblica obbligatoria (significa che esiste anche una previdenza non obbligatoria) “Le leggi speciali determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative” ART.2115 = finanziamento del sistema previdenziale a carico degli stessi interessati (come già detto lavoratori e datori di lavoro) “Salvo diverse disposizioni della legge l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza”. ART.2116 = molto importante (lo vedremo più avanti, domanda da dentro o fuori all’esame). ART.2117 = previdenza complementare o integrativa (a matrice privatistica) “I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro”. ART.2123 = “Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi. Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto”; forme di previdenza. ART.2117 e ART.2123 sono collegati. PERIODO REPUBBLICANO O ETA’ DELLA SICUREZZA SOCIALE (dal 1948 ad oggi): si cerca di trasportare il sistema di “sicurezza sociale” dal mondo anglosassone/dalla Gran Bretagna (“social security”), nel quale già dalla Secondo Guerra Mondiale il Governo si comincia a chiedere quali saranno, alla fine della guerra, i modelli di tutela sociale. Il ministro allora teorizza questo modello nell’idea di “sicurezza sociale” ed afferma che “la tutela sociale deve riguardare l’individuo in quanto tale (non più solo ed esclusivamente il lavoratore) dalla culla alla bara” (MODELLO BEVERIDGIANO, dal Ministro Lord Beveridge; contrapposto al modello bismarckiano). Ci si riferisce alla persona in quanto tale, e non più solo al lavoratore; quindi anche il metodo di finanziamento deve essere diverso, in questo si fa carico del finanziamento della tutela sociale esclusivamente lo STATO. Ovviamente, questo si riflette sulle soglie di tutela, e infatti nei paesi che decidono di adottare questo modello, l’entità delle prestazioni previdenziali sarà inferiore (in quanto generalizzate), rispetto all’ammontare delle prestazioni che generalmente vengono riconosciute in un paese come in nostro. Per alcuni questa idea di “sicurezza sociale” è stata recepita anche nel nostro paese attraverso l’ART. 38 della Costituzione (poi verrà esaminato con attenzione): 1° COMMA: forme di tutela assistenziale destinate ai “cittadini” 2° COMMA: si occupa dei “lavoratori”, immaginando forme di tutela previdenziale. Esso va combinato con l’ART.32 della Costituzione, secondo il quale “la tutela della salute è definita come diritto dell’individuo ed interesse per la collettività (organizzata nello Stato)”. Perciò, l’idea di fondo è che lo STATO deve essere protagonista in ambito di tutele di carattere previdenziale e del finanziamento di queste (come appunto affermato nel MODELLO BEVERIDGIANO). Poi ci si divide ulteriormente tra coloro che affermano che questo obiettivo (finanziamento in ambito previdenziale) deve essere realizzato esclusivamente dallo Stato; e coloro che credono che esistano anche strumenti privatistici (previdenza complementare) per realizzare tale obiettivo. Sempre nello stesso periodo (dalla Costituzione ai giorni nostri) succedono varie cose: Si assiste al fenomeno della legislazione previdenziale ESPANSIVA (es. espansione del numero di categorie tutelate; andare in pensione a 65 anni e poi si stabilisce a 60 anni) o COMPRESSIVA (esempio→è tutelata una categoria ma non un’altra) delle tutele. L’evoluzione della legislazione, in fase espansiva, è influenzata da una pressione di tipo clientelare (se prevedo la tutela anche ad una categoria prima non protetta, guadagno le simpatie di chi viene tutelato e prima non lo era), ma anche dall’andamento economico del paese (ossia visto che lo Stato finanzia il sistema previdenziale, se ci sono soldi nelle casse dello Stato le tutele saranno espanse, altrimenti verranno ridotte). Quindi si nota un andamento delle tutele espansivo o compressivo a seconda che l’economia vada bene o male. La legislazione previdenziale fotografa l’andamento dell’economia ma non in diretta/non quello attuale ma in differita; in particolare una situazione poco differita quando si tratta di una legislazione che espande la tutela, invece una situazione molto differita quando si tratta di una legislazione che comprime la tutela (perché si rischia di perdere il consenso). Periodo di legislazione ESPANSIVA si ha dalla seconda metà degli anni Cinquanta alla prima metà degli anni Sessanta (periodo del BOOM ECONOMICO) → legge n.153 del 1969 dà una fotografia dell’andamento economico del nostro paese dove c’è stata la massima espansione del sistema previdenziale (storicamente parlando c’è già stato il 1968 con i primi moti operai, le prime manifestazioni di 3

protesta, i primi segnali di crisi; tuttavia noi nel 1969 abbiamo ancora una legislazione espansiva, questo perché come abbiamo detto la legislazione fotografa uno stato di benessere che però sta già finendo. Questa legge (che rappresenta l’apice della legislazione espansiva) presenta principi che ritroviamo ancora ai giorni nostri: 1) Viene abbandonato qualunque principio di CAPITALIZZAZIONE nelle modalità di finanziamento del nostro sistema previdenziale; la CAPITALIZZAZIONE è la tecnica di finanziamento tipica delle assicurazioni private (utilizzata alle origini) e prevede che venga accantonato un capitale e messo a frutto, poi al verificarsi dell’evento contenuto nella polizza si ottiene il capitale con i frutti, tolti i costi che l’assicuratore ha supportato, e che mi fa gravare, per il fatto che ho messo a frutto il mio capitale. Si passa quindi alla RIPARTIZIONE, nella quale i versamenti contributivi attuali (soldi che si versano all’INPS oggi) non vengono accantonati per pagare la pensione del lavoratore interessato in questo rapporto contributivo (e quindi che versa oggi questi soldi), ma vengono spesi per erogare le prestazioni previdenziali e quindi pagare le pensioni di chi oggi stesso è in pensione (ciò realizza una solidarietà intergenerazionale, ossia tra generazioni diverse; un sistema di questo tipo, ovviamente, funziona se il numero degli attivi e quindi dei lavoratori supera quello degli inattivi e trova applicazione in quanto siamo alla fine degli anni Sessanta dove c’è appunto anche un boom di natalità). Attualmente, nel nostro paese, la previdenza pubblica/obbligatoria si finanzia con la tecnica della RIPARTIZIONE; invece la previdenza privata funziona con la tecnica della CAPITALIZZAZIONE.

2) Modalità di calcolo della singola prestazione previdenziale: - METODO CONTRIBUTIVO (pensione rapportata alla contribuzione versata da quel lavoratore) - METODO RETRIBUTIVO (pensione rapportata alla retribuzione di cui il pensionato godeva quando era lavoratore). A parità di condizioni, il metodo retributivo conduce ad una pensione più elevata. Con questa legge il metodo retributivo viene perfezionato stabilendo un’anzianità contributiva massima (di 40 anni) e un coefficiente di rendimento massimo (2%) in modo da trovare, moltiplicando questi due fattori (rapporto tra pensione e retribuzione;40x2%=80%),il TASSO DI SOSTITUZIONE (che indica in quale percentuale la prima pensione sostituisce l’ultima retribuzione). Quindi nel 1969(periodo di massima espansione e di massimo perfezionamento del metodo retributivo) viene stabilito che si può raggiungere un tasso di sostituzione al massimo dell’80% (piuttosto elevato). 3) Nascono 2 istituti/prestazioni: - PENSIONE SOCIALE PER I CITTADINI ULTRA-65ENNI CHE SI TROVINO IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE (oggi sostituita da un’altra prestazione detta ASSEGNO SOCIALE). Sono prestazioni a carattere assistenziale (no versamento contributi, quindi prescinde dal fatto che una persona abbia lavorato o meno ma è legata solo al raggiungimento di una certa soglia di età e in negativo da una certa soglia di reddito; attingono risorse dallo Stato) - PENSIONE DI ANZIANITA’, all’epoca(fine anni Sessanta) poteva essere conseguita in presenza di un’anzianità contributiva molto più elevata di quella richiesta per la vecchiaia (esisteva anche la pensione di vecchiaia), ossia un numero di contributi maggiore ma la si otteneva a prescindere da qualunque requisito di età anagrafica (es. nel lavoro dipendente privato in presenza di 35 anni di anzianità contributiva ; nel pubblico impiego 25 anni); questo ovviamente funziona in assenza di periodi di crisi economica. PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’ DELLE PRESTAZIONI (esisteva già da prima del 1969, codificato nell’ART.2116 del codice civile): le prestazioni previdenziali sono automatiche, ossia, a certe condizioni, sono svincolate dal versamento dei contributi; con la legge 153 del 1969 questo è stato esteso alle pensioni, alla tutela per i superstiti e alla tutela per l’invalidità. In questo caso se viene erogata una pensione senza pagare, ci sarà comunque qualcuno che dovrà accollarsi il pagamento (quindi funziona sempre e solo se nelle casse dello Stato ci sono soldi). PEREQUAZIONE AUTOMATICA (discussa nella sentenza n.70/2015): “perequare” significa adeguare/rivalutare, un meccanismo in virtù del quale, al verificarsi di certe condizioni, le pensioni aumentano automaticamente. All’epoca la rivalutazione delle pensioni era collegata all’andamento dei prezzi al consumo (aumentano i prezzi, aumentano anche le pensioni; ciò ovviamente ha senso se ci sono i soldi per realizzarlo). Negli anni successivi: Anni Settanta: non succede nulla di particolare in campo previdenziale, ma si manifestano i primi sintomi di crisi del sistema previdenziale e anche di quello economico (crisi petrolifera). Crisi ocupazinale e crisi demografica influiscono sulla tecnica di finanz. previd. 4

Anni Ottanta: vari progetti di riforme del sistema previdenziale ma che non riescono a concretizzarsi. Anni Novanta: grandi cambiamenti (che in generale comprimono le tutele, alzando i requisiti e quindi rendendo più difficile il raggiungimento di una prestazione) Estate 1992 (“fenomeno della tangentopoli”; crisi finanziaria che attacca le moneti più deboli, ossia la lira e la sterlina; crisi della prima repubblica; momento molto difficile per il nostro paese che porta a cambiamenti) →RIFORMA AMATO (decreto legislativo n.503 del 1992), dal nome del Presidente del Consiglio dell’epoca (oggi è giudice costituzionale), che afferma che(nell’ambito del settore previdenziale) l’innalzamento dei requisiti deve avvenire a gradini (il legislatore utilizza norme di diritto transitorio) e che la pensione continua ad essere calcolata con il metodo retributivo( ossia calcolare la pensione in base alla retribuzione), ma quale è la retribuzione del lavoratore, quella del primo giorno di lavoro, dell’ultimo, degli ultimi 5 o 10 anni? La riforma Amato stabilisce che per calcolare una retribuzione media si deve...


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