Capitolo 5 - RIASSUNTO - La chiesa tra storia e diritto PDF

Title Capitolo 5 - RIASSUNTO - La chiesa tra storia e diritto
Author Diddy C.
Course Diritto canonico e diritto ecclesiastico
Institution Università degli Studi di Cagliari
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riassunto...


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CAPITOLO 5. LE STRUTTURE DI GOVERNO. 1. LA DISCIPLINA DEL CONCILIO ECUMENICO. La forma più solenne e perfetta nella quale il consiglio episcopale si riunisce è il concilio ecumenico che deve essere sempre concepito insieme al pontefice suo capo al quale spetta convocarlo, presiederlo, approvarne i decreti. La disciplina del consiglio ecumenico è composta da principi del Codex ed altre regole con forte tradizione che vengono adattate con apposito regolamento. Canone 339: tutti e solo i vescovi che sono membri del collegio dei vescovi hanno il diritto e dovere di partecipare al concilio ecumenico con voto deliberativo; anche i vescovi titolare possono partecipare al concilio essenziale per la partecipazione è la consacrazione episcopale ai fini dell’esercizio della giurisdizione sulla chiesa universale. Il codice prevede che anche coloro che non sono insigniti della dignità episcopale possono essere chiamati al concilio ecumenico dall’autorità suprema della chiesa; la partecipazione di altri soggetti è aggiuntiva rispetto ai vescovi che costituiscono la componente ontologica necessaria del concilio. Il rapporto tra pontefice e concilio è condizione di legittimità e di validità del concilio e delle sue deliberazioni: spetta al papa convocare, presiedere, trasferire, sospendere, sciogliere, approvare i decreti del concilio. Nel caso in cui la sede apostolica divenga vacante mentre si celebra il concilio questo si interrompe automaticamente finchè il nuovo pontefice non decida di proseguirlo o scioglierlo. Il codex prescrive che non hanno forza obbligante se non quei decreti che siano stati approvati da romano pontefice, da lui confermati e promulgati (il papa agisce senza perdere il potere come capo del collegio episcopale); La conferma e la promulgazione del pontefice ha diverse finalità: • l’atto conciliare diviene atto collegiale perfetto in quanto emanazione del collegio con a capo il papa (conferma); • atto acquista rilevanza giuridica esterna (promulgazione e pubblicità). I requisiti perché un concilio possa dirsi ecumenico sono: 1. che siano chiamati ad unirsi sinodalmente tutti i membri del collegio episcopale; 2. che la convocazione venga effettuata per volontà e comando del pontefice; 3. che il pontefice confermi le decisioni conciliari (la conferma pontificia è requisito di validità dell’atto). Per quanto riguarda l'organizzazione e svolgimento dei lavori in concilio, per il codice del 1983 spettava al pontefice determinare le questioni che dovevano essere discusse e definire le regole ma i padri conciliari potevano chiedere che si aggiungessero altre questioni da trattare. Oggi l’organizzazione e la disciplina regolamentare di un concilio ecumenico devono rispondere all’esigenza di promuovere un’ampia circolazione di idee e orientamenti nel collegio episcopale e tra le componenti della chiesa universale. Concilio Vaticano II: i lavori conciliari si sviluppano in tre periodi e sono disciplinati da due regolamenti, alternando i lavori delle commissioni a quelli delle congregazioni generali e a quelli delle sessioni pubbliche. Le sessioni pubbliche sottopongono ai padri conciliari i testi definitivi dei documenti ed essi possono scegliere tra l’approvazione (placet) o meno del testo (non placet). I membri hanno una triplice possibilità di voto: approvazione, non approvazione o approvazione condizionata (placet iuxta modum) con cui chiedono modifiche. 2. IL PRIMATO PONTIFICIO E LE ATTRIBUZIONI DEL PONTEFICE. IL SINODO DEI VESCOVI. Il Vescovo di Roma è per la chiesa garanzia dell’unità di fede e di dottrina e costituisce la guida dei fedeli. La tutela dell’unità della chiesa attiene all’ufficio del pontefice e non può essere affidata ad altre istanze ecclesiali così come l’infallibilità, l’esercizio della suprema potestà sulla chiesa, la funzione di capo del collegio dei vescovi (elementi intrinseci del primato).

Invece le funzioni e i poteri esercitati del governo centralizzato potrebbero essere distribuiti diversamente (es. nomina dei vescovi nella chiesa latina). Occorre distinguere le funzioni che competono al papa: • funzioni in quanto vescovo di Roma; • funzioni in quanto titolare di altri uffici: il pontefice è metropolita della provincia ecclesiastica romana; primate d’Italia e delle isole adiacenti; patriarca d’occidente e primo tra i patriarchi; • funzioni specificamente connesse alla giurisdizione universale. Il governo della diocesi di Roma è affidato al cardinale vicario che ha potestà ordinaria vicaria, l’organizzazione diocesana è autonoma e separata dagli uffici vaticani; la cura pastorale del territorio dello Stato della città del vaticano è affidata al cardinale arciprete della basilica di S.Pietro che è anche vicario generale per la città del vaticano. La potestà del pontefice è: • ordinaria: perché per diritto divino è connessa all’ufficio papale; • piena e universale: non conosce confini di materia, territorio, rito, soggetti; • immediata: non attende conferma da alcuno, è indipendente, non è limitata da altra autorità; • suprema: non esiste istanza che possa rivedere le decisioni del papa. Si usa definire la potestà del pontefice come episcopale perché consegue alla consacrazione che l’eletto al pontificato deve ricevere e perché il papa ha sulla chiesa universale gli stessi poteri che il vescovo può esercitare nella chiesa locale. Nell’assolvimento dei suoi compiti il papa è vincolato dai principi e dalle norme di diritti divino che governano la chiesa (il potere pontificio non è un potere assoluto su tutto e tutti); il papa agisce a tutela e garanzia della comunità cattolica come custode del patrimonio fideistico e dottrinale. Ci sono dei limiti all’esercizio del potere pontificio: il papa quando agisce come supremo legislatore il suoi intervento riguarda i contenuti ecclesiastici delle leggi universali e particolari e solo in relazione ad essi può emanare leggi/precetti; Il papa agisce come supremo giudice in quanto è sempre ammesso da parte di chiunque ricorso o appello al papa; Al papa è riservato il diritto esclusivo di giudicare per le cause che riguardano cose spirituali e annesse e per violazione delle leggi ecclesiastiche ed infliggere pene ecclesiastiche. Tra i suoi poteri specifici ci sono: – sciogliere per dispensa il matrimonio rato e non consumato; – riammissione alla stato clericale; – nomina dei vescovi; – determinazione delle circoscrizioni ecclesiastiche. Altre funzioni e poteri di governo spettano al pontefice nella qualità di sovrano dello Stato Città del Vaticano: esercita funzioni sovrane su un territorio ristrettissimo considerato strumento di tutela e garanzia della sua indipendenza; è un territorio sotto la giurisdizione sovrana del papa ma non è disponibile (non può mai essere ceduto ad altri). La santa sede e la chiesa agiscono in campo internazionale in diversi modi: attraverso le chiese locali e i vescovi (da cui un tempo scaturivano i legati nati: vescovi svolgono in determinate nazioni la funzione di primate nei confronti dei governi e della società civile). Con il tempo è cresciuta l’importanza dei diplomatici appositamente inviati (inviati missi) presso i governi, vero corpo diplomatico della santa sede presso gli stati e le organizzazioni internazionali. Oggi i rappresentanti pontifici si chiamano delegati apostolici se svolgono soltanto compiti ecclesiastici, nunzi se rappresentano la santa sede presso gli stati e svolgono anche funzioni di tipo ecclesiastico.

Sinodo dei vescovi: istituito nel 1965 si inserisce nell’ambito delle attribuzioni del pontefice e rappresenta uno strumento di collegamento tra l’esercizio del primato nel governo della chiesa e la partecipazione del collegio episcopale. Il sinodo viene collocato in una posizione immediatamente successiva al pontefice e al collegio dei vescovi quindi lo si considera uni strumento a disposizione del primato. Finalità del sinodo sono: generali e tendono a favorire una stretta unione tra pontefice e vescovi, prestare aiuto consigliando il pontefice; il sinodo persegue obiettivi ampi. Triplice è la configurazione/composizione del sinodo: • Assemblea generale ordinaria: tratta argomenti che riguardano il bene della chiesa universale ed aiuta il pontefice in questioni che investono la chiesa nel suo insieme; è composta da membri designati in virtù della loro funzione, membri nominati dal pontefice e membri eletti dalle conferenze episcopali; • Assemblea generale straordinaria: tratta affari che riguardano la chiesa universale ma sono peculiari ed urgenti; è composta in gran parte da membri di diritto; • Assemblea speciale: tratta questioni che riguardano una o più regioni ecclesiastiche; comprende membri scelti da queste regioni. 3. CARDINALI E COLLEGIO CARDINALIZIO. L'ELEZIONE DEL PAPA. I cardinali sono i più stretti collaboratori del papa nel governo della chiesa, devono essere vescovi e sono scelti sempre più in rappresentanza delle diverse aree del cattolicesimo mondiale. Spetta ai cardinali la funzione di eleggere il papa con il meccanismo della conclave. La formazione del collegio cardinalizio è di esclusiva competenza del papa che sceglie come cardinali coloro che siano almeno già ordinati presbiteri e siano distinti per dottrina, costumi, pietà, e prudenza. La creazione di un nuovo cardinale avviene con decreto del papa reso pubblico davanti al collegio dei cardinali oppure attraverso l’annuncio del pontefice che ne riserva il nome in pectore. Diritti e prerogative dei cardinali sono: – esenzione assoluta dalla potestà di governo del vescovo della diocesi; – facoltà di ricevere ovunque le confessioni dei fedeli; – diritto di essere giudicati solo dal pontefice; – diritto di costruire per sé una cappella privata; – diritto di predicare ovunque e di lucrare determinate indulgenze. Il collegio cardinalizio è strutturato nei tre ordini dei vescovi, preti, diaconi: solo i cardinali vescovi procedono alla elezione del decano che presiede il collegio e del sottodecano. Funzione essenziale dei cardinali è collaborare con il pontefice nel governo della chiesa universale, è una triplice forma ci collaborazione: una immediata e continua negli uffici della curia che comporta l’obbligo di risiedere a Roma, una collaborazione che riguarda tutti i cardinali quando sono convocati dal papa e una collaborazione collegiale che si attua mediante l’attivazione del concistoro (riunione formale del collegio consultivo di un sovrano). L’elezione del Vescovo di Roma è uno degli atti più solenni ed importanti della vita della chiesa: alla cattedra di Roma può essere chiamato un vescovo di qualsiasi nazionalità; il meccanismo del conclave nasce e si evolve per garantire l’autonomia della scelta del papa, per evitare le fratture del collegio cardinalizio, per garantire che i cardinali siano guidati soltanto dal bene della chiesa e seguano l’ispirazione divina come strumento migliore per la scelta. La pratica dell’elezione del pontefice da parte dei cardinali vescovi si consolida con l’affidamento ai cardinali dei tre ordini del diritto-dovere dell’elezione pontificia; regola per la quale per la validità dell’elezione è necessario il suffragio dei due terzi dei cardinali presenti; l’elezione deve avvenire in conclave cioè in un luogo chiuso e senza interruzione; partecipano all’elezione tutti i cardinali compresi quelli colpiti da scomunica, sospensione, interdetto (esclusi dal conclave i cardinali che abbino compiuto 80 anni).

L’attuale disciplina del conclave è dettata dalla costituzione apostolica di Giovanni Paolo II 1996 ed ha fondamento essenzialmente ecclesiastico: la scomparsa del pontefice provoca un vuoto costituzionale nel governo della chiesa dunque il collegio cardinalizio deve procedere all’elezione di un nuovo pontefice e assolvere alcuni compiti connessi alla vacanza della sede (non esercita alcuna potestà di giurisdizione se non per affari di ordinaria amministrazione); con la scomparsa del pontefice tutti i capi dei dicasteri e degli uffici della curia romana cessano d’ufficio, restano in carica per l’ordinaria amministrazione il cardinale camerlengo, vicario e penitenziere maggiori (questioni urgenti). Il conclave deve avere inizio non prima del 15esimo e non oltre il 20esimo giorno dalla scomparsa del pontefice e si deve svolgere in totale isolamento del mondo esterno sino ad elezione avvenuta (non deve esistere comunicazione tra il conclave e il mondo esterno, segreto assoluto sul suo svolgimento sotto pena di scomunica). L’elezione del papa si svolge presso la Cappella Sistina in vaticano e giunge a buon fine quando convergono i due terzi dei cardinali elettori presenti con scrutini che si ripetono due volte al giorno e poi si procede al ballottaggio tra i candidati più votati ferma restando la necessaria maggioranza qualificata. Perché si perfezioni l’elezione è necessario il conseguimento dei consensi richiesti e perché si perfezioni il conferimento dell’ufficio occorre l’accettazione dell’eletto (spetta al cardinale decano interrogare la persona eletta dal conclave e chiedere il nome che intende assumere da pontefice). Può essere eletto papa qualunque fedele che abbia raggiunto la maggiore età e sia di sesso maschile, se l’eletto non è vescovo deve essere consacrato immediatamente. Per informare i fedeli si fa fuoriuscire dal camino del vaticano una fumata nera per gli scrutini infruttuosi mentre quando il nuovo pontefice è eletto si provvede una fumata bianca. 4. CURIA ROMANA, FINALITÀ, STRUTTURA, MODO DI PROCEDERE. Il governo della chiesa universale si fonda su questa struttura centrale che è il risultato di stratificazioni storico-normative. La curia ha conosciuto quattro strutturazioni generali: 1. Costituzione Immensa Eterni Dei 1588 che è l’atto di fondazione della moderna struttura curiale; 2. Costituzione di Pio X 1908 adegua il governo centrale della chiesa alla ridimensionata funzione politico-temporale e alle esigenze della codificazione; 3. Riforma di Paolo VI 1967 armonizza la curia alla nuova configurazione conciliare della chiesa; 4. Costituzione Pastor bonus di Giovanni Paolo II ridefinisce strutture e metodi di lavoro potenziando organismi curiali. La curia romana è sempre stata potenzialmente universale ma la sua internazionalizzazione si realizza con il Concilio Vaticano II; la curia è oggi un organismo fortemente composito e si articola in uffici, tribunali e congregazioni (finalità diverse ma agiscono in modo coordinato). • Gli Uffici garantiscono il funzionamento delle strutture servanti a disposizione della santa sede e del papa; • I Pontifici consigli instaurano contatti e rapporti con il mondo esterno, religioso, internazionale e sociale e sviluppano iniziative si questioni legate alla modernità; • I Tribunali svolgono funzioni di governo in ambito giudiziario; • Le Congregazioni svolgono funzioni di governo in ambito legislativo ed esecutivo; le nuove congregazioni della curia romana sono gli organi e gli strumenti ordinari del governo della chiesa universale e hanno competenze per materia; • La segreteria di stato svolge un’istanza coordinatrice che fa da raccordo: è l’organo propulsore e programmatore della curia;

• Il segretario di stato è primo ministro del papa, dirige e coordina le strutture del governo della chiesa, ha rilievo esterno e internazionale tenendo i rapporti con i governi nazionali e le strutture internazionali. La curia agisce sulla base di alcuni principi giuridici desunti dalla costituzione Pastor bonus e dal Regolamento generale della curia romana: parità giuridica tra tutti gli organismi curiali, tutti i dicasteri agiscono in nome e per conto del papa e hanno potestà ordinaria e vicaria. La potestà delle congregazioni è essenzialmente esecutiva mentre quella dei tribunali è generalmente giudiziaria mentre i pontifici collegi hanno poteri consultivi e promozionali. I dicasteri hanno in comune una struttura-tipo e alcune forme di funzionamento e di lavoro: la loro direzione è affidata a un cardinale prefetto o a un arcivescovo presidente nominati dal pontefice per 5 anni, essi dirigono il dicastero e assumono la responsabilità dei suoi atti, sono tramiti ordinari tra il dicastero e il pontefice. Figura importante è quella del segretario che partecipa alle sessioni ordinarie e plenario con diritto di voto, convoca la consulta e la presiede, prepara accoglienza ai vescovi in visita, firma gli atti del dicastero, trasmette i documenti che devono essere pubblicati. Il Sottosegretario ha funzioni di collaborazione del segretario; entrambi sono nominati dal pontefice per 5 anni e decadono dall’incarico al compimento dei 75 anni. I membri dei dicasteri sono cardinali e vescovi nominati dal pontefice a cui si aggiungono alcuni chierici e fedeli, consultori e officiali (i primi assistono i cardinali e i vescovi con consulenze, i secondi svolgono mansioni nella struttura amministrativa). La consulta è la riunione dei consultori alla quale è richiesto di esaminare alcuni problemi ed esprimere un motivato parere; il congresso organizza e indirizza il lavoro e esamina le questioni. 5. SEGRETERIA DI STATO E CONGREGAZIONI. Organo propulsore della curia romana è la segreteria di stato che coadiuva il pontefice ed è presieduta dal cardinale segretario di stato. Essa comprende due sezioni: 1. sezione degli affari generali: è l’organismo di più stretta collaborazione con il pontefice e di coordinamento con la curia, svolge un importante funzione regolatrice dell’attività internazionale della chiesa; ha molte competenze specifiche (redazione costituzioni apostoliche, lettere decretali,apostoliche, epistole), cura atti e documenti ufficiali della santa sede, divulga mediante la sala stampa le comunicazioni riguardanti gli atti del pontefice e l’attività della santa sede; 2. sezione dei rapporti con gli stati: attende agli affari che devono essere trattati con i governi civili; favorisce le relazioni diplomatiche con gli stati, rappresenta la santa sede presso organismi internazionali e tratta tutto ciò che riguarda i rappresentanti pontifici. Congregazione per la dottrina della fede: ha una competenza essenzialmente materiale relativa alla promozione e alla tutela della dottrina sulla fede e dei costumi nell’orbe cattolico e si esplica mediante attività disciplinare, amministrativa e giudiziale. Essa favorisce gli studi della fede, confuta errori e dottrine pericolose (richiede esame all’autorità ecclesiastica sui libri riguardanti la fede), ha una competenza giudiziale speciale per la quale giudica delitti contro la fede e delitti più gravi commessi contro la morale e nella celebrazioni dei sacramenti e commina le sanzioni previste dal diritto. Congregazione per le chiese orientali: riguarda soggetti di rito diverso da quello latino; ha una composizione specifica sono suoi membri i patriarchi e gli arcivescovi maggiori delle chiese orientali, il presidente del pontificio consiglio per l’unità dei cristiani, consultori e ufficiali; ha competenza generale che riguarda tutti gli affari che sono propri delle chiese orientali. Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti: ha competenza per materia sull’intera chiesa latina, regolamenta e promuove la liturgia, disciplina i sacramenti, concede indulti e dispense.

Altre sue competenze riguardano i sacramenti del matrimonio e dell’ordinazione: esamina la non consumazione del matrimonio, esistenza di una giusta causa per concedere dispensa, concede la sanatio in radice, ha competenze specifiche per il culto delle reliquie. Congregazione per le cause dei santi: dicastero particolare con finalità esclusivamente spirituali il cui compito è provvedere alle cause di beatificazione dei servi di Dio o di canonizzazione dei beati; ha competenza universale. Essa è l’organismo abilitato a promuovere e decidere la canonizzazione dei servi di Dio le cui procedure iniziano a livello locale da parte dei vescovi che devono raccogliere gli elementi necessari. La chiesa considera santi coloro che in quanto martiri con l’effusione del loro sangue danno suprema testimonianza della fede e coloro che recano tale testimonianza attraverso l’esercizio eroico delle virtù cristiane. La canonizzazione di una persona comporta il suo culto precettivo in tutta la chiesa: i santi infatti oltre ad essere esempi di virtù per i fedeli sono intercessori tra l'uomo e Dio. Nel XVI secolo si è introdotta la beatificazione cioè la prassi di ammettere ...


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