Competenze Organizzative E Giuridiche Delle Istituzioni Scolastiche test 1 PDF

Title Competenze Organizzative E Giuridiche Delle Istituzioni Scolastiche test 1
Author Raffaella Personale
Course Scienze dell’educazione
Institution Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
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competenze organizzative e giuridiche delle istituzioni scolastiche...


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COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GIURIDICHE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1) Il profilo di funzionamento dell’alunno disabile, alla luce delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 66/2017 e del D.Lgs. 96/2019 Il quadro normativo dell’inclusione scolastica è stato oggetto di molteplici innovazioni legislative. Al fine di ricostruirlo, in particolare con riferimento ai documenti necessari per la stesura di un Piano educativo individualizzato (PEI) per l’alunno disabile, occorre partire dal D.Lgs. 66/2017 che ha introdotto il profilo di funzionamento sostituendo i precedenti documenti della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, previsti dalla L. 104/1992 (legge quadro). Esso è il documento necessario alla predisposizione del Progetto individuale e del PEI dell’alunno. Il Progetto individuale riguarda le misure in favore del disabile, definite tra tutti i soggetti coinvolti (famiglia, scuola, etc) la cui adozione compete all’ente locale. Anche il PEI non viene modificato ma tiene conto delle novità introdotte dalla Buona scuola ed è parte integrante del Progetto individuale; viene redatto sulla base della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento. Quest’ultimo è un documento da aggiornare al passaggio da un grado d’istruzione a quello successivo, che definisce la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica della persona. L’aspetto più innovativo riguarda il modello di riferimento adottato per la sua elaborazione, ovvero il modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), adottata dall’OMS. Questo modello consente di evidenziare le potenzialità di ogni alunno descrivendo lo stato di salute, la condizione di benessere, il funzionamento della persona; inoltre permette di rilevare le difficoltà che caratterizzano il suo ambiente di vita e ne impediscono la piena integrazione. In base all’approccio dell’ICF si può aiutare l’alunno con disabilità a sviluppare quei fattori personali utili al miglioramento delle condizioni di salute, tenendo presente che la disabilità deriva anche da fattori ambientali, barriere fisiche, psicologiche, sociali e culturali. Il documento, inoltre, viene elaborato dall’unità di valutazione multidisciplinare (composta da medici specialisti, famiglia) nel rispetto del diritto di autodeterminazione dello studente con disabilità. Modifiche introdotte dal D. Lgs. 96/2019 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità): maggiore insistenza sul principio di accomodamento ragionevole come principio guida per l’utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI; estensione dell’adozione dei criteri dell’ICF anche all’accertamento della condizione di disabilità; modifica delle commissioni mediche per l’accertamento della disabilità e precisazione dei partecipanti alla stesura dei documenti per l’inclusione (3-4 professionisti); vengono stabilite scadenze per la sua redazione (va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva non oltre il mese di ottobre); coinvolgimento dello studente con disabilità nel progetto di inclusione in virtù del suo diritto all’autodeterminazione; introduzione del Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità; approccio ICF.

2) Quanti sono i cicli di istruzione nell’ordinamento scolastico italiano? Il sistema scolastico italiano, qual è in seguito alla Riforma Moratti L. 53/2003, è strutturato in tre cicli di istruzione: -

-

l’istruzione primaria, costituita dalla scuola primaria di durata quinquennale; l’istruzione secondaria, che comprende la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) di durata triennale e la scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore) di durata quinquennale; l’istruzione superiore, che comprende l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e la formazione professionale superiore.

Si tende però a dividere il sistema scolastico in due soli cicli: il primo ciclo, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e il secondo ciclo che comprende la scuola secondaria di secondo grado. Più nel dettaglio, gli istituti di secondo grado acquisiscono la denominazione di “licei” se costituiti soltanto con percorsi liceali; acquisiscono la denominazione di “istituti tecnici” da soli percorsi del settore tecnologico dell’istruzione tecnica; acquisiscono la denominazione di “istituti professionali” se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio differenti assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”.

3) Cosa sono gli Istituti Comprensivi? Gli Istituti Comprensivi, istituiti dalla legge 97/1994, risultano dall’accorpamento di scuole dell’infanzia, primaria e secondarie di primo grado, ubicate nello stesso territorio. Si tratta di istituti diretti da un unico dirigente scolastico, con struttura gestionale e organi rappresentativi unitari. Gli istituti comprensivi sono nati dall’esigenza di riorganizzare la rete scolastica per ottimizzare le risorse nelle scuole di ogni ordine e grado. Parliamo, inoltre, di Istituti omnicomprensivi riferendoci agli istituti che comprendono anche le scuole secondarie di secondo grado, e di istituti di istruzione secondaria superiore ovvero quelli che assemblano istituti di istruzione secondaria di secondo grado di vario tipo, ubicati in uno stesso territorio.

4) Quali sono le funzioni, la struttura e le peculiarità del Rapporto di Autovalutazione (RAV)? Il processo di valutazione della scuola, definito dal Sistema Nazionale di Valutazione (S.N.V.), prende avvio con l’autovalutazione interna ed è documentato attraverso il Rapporto di autovalutazione (RAV). La normativa di riferimento è il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione che delinea il Sistema Nazionale di Valutazione, indirizzato a valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti. Il SNV si compone dell’INVALSI, che ne assume il coordinamento funzionale, dell’INDIRE e del contingente ispettivo. Il Rapporto di Autovalutazione, esplicitando gli obiettivi di miglioramento di ciascun istituto, stimola la riflessione da parte dei soggetti che intervengono nell’azione educativa. Il RAV costituisce, quindi, l’occasione per rendere concreta la partecipazione di tutte le componenti

scolastiche alla definizione dei percorsi e al miglioramento delle prestazioni. Risulta essere costituito da quattro parti: descrittiva del contesto e delle risorse; valutativa sugli esiti dei processi; metodologico-riflessiva inerente al percorso di autovalutazione; proattiva con l’individuazione delle priorità e degli obiettivi di processo. Attraverso gli indicatori si prosegue con un’analisi della realtà scolastica su vari versanti, con particolare attenzione alle problematicità legate agli esiti, alla dispersione, alle attività di inclusione e orientamento. Il RAV fornisce una rappresentazione della scuola attraverso uno studio del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il Piano di miglioramento. È gestito dal Dirigente Scolastico, supportato da una specifica commissione che prevede la rappresentanza di tutte le componenti.

5) Quando vengono impartite le prove INVALSI? L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione (INVALSI) ha il compito di valutare il sistema scolastico nel suo complesso, con verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze degli allievi e sulla quantità complessiva del sistema scolastico e formativo. I test relativi a tale prova sono predisposti dall’INVALSI e perseguono i seguenti obiettivi: -

accertare le conoscenze e le abilità linguistiche e matematiche acquisite dagli studenti in entrata e in uscita del ciclo d’istruzione o in itinere; fornire a ogni scuola uno strumento di diagnosi per valutare e migliorare il proprio lavoro.

I test vengono somministrati nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, nella classe terza della scuola secondaria di primo grado e nella classe quinta della scuola secondaria di secondo grado. Nella scuola primaria le rilevazioni accertano il livello degli apprendimenti in italiano, matematica e in lingua inglese (novità introdotta dal D.Lgs. 62/2017. Nella scuola secondaria di primo grado si svolgono al computer e accertano il livello degli apprendimenti in italiano, matematica e inglese e costituiscono requisito di ammissione agli esami conclusivi; si svolgono, in genere, entro il mese di aprile. Gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado sono tenuti a sostenere la prova Invalsi quale requisito di ammissione all’esame di Stato.

6) Cos’è il Piano per l’inclusione e chi lo compila? Il Piano per l’inclusione è un documento molto dettagliato predisposto da ciascuna istituzione scolastica all’interno del PTOF; esso definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per il superamento delle barriere architettoniche e per progettare e programmare gli interventi per la qualità dell’inclusione scolastica degli alunni disabili. Elaborato dal GLI, deve essere approvato dal Collegio dei docenti e inviato all’USR nonché ai GLI provinciale e regionale per la richiesta dei docenti di sostegno; è proprio in base al PAI (Piano Annuale per l’inclusività), infatti, che gli USR assegnano alle scuole le risorse per il sostegno. Il Piano per l’inclusione deve essere redatto entro il mese di giugno e si compone di due parti: -

nella prima si individuano i punti di forza e di criticità degli interventi di inclusione;

-

nella seconda si formulano ipotesi di utilizzo delle risorse specifiche al fine di incrementare il livello di inclusione generale della scuola.

I Piani per l’inclusione delle scuole vengono approvati dal Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e deliberati dal Collegio dei docenti. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica.

7) Quali sono le caratteristiche dell’insegnamento dell’educazione civica? Nel settembre del 2019 è entrata in vigore la L.20 agosto 2019, n.92 di “introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, la cui applicazione è prevista per l’anno scolastico in corso (2020/2021). Nella dichiarazione di principio della legge “l’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona”. Il suo insegnamento è trasversale e si esplica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Tutte le scuole prevedono nel loro curricolo di istituto l’insegnamento di educazione civica, specificando l’orario per ciascun anno di corso, per non meno di 33 ore in un anno scolastico, da svolgersi nel monte ore obbligatorio. L’insegnamento è affidato, nelle scuole del primo ciclo, ai docenti in contitolarità; mentre, nelle scuole del secondo ciclo, ai docenti delle discipline giuridiche ed economiche. Per ogni classe viene poi individuato un docente coordinatore a cui compete la proposta di voto in decimi attraverso gli elementi acquisti dai docenti a cui è affidato l’insegnamento. Alla base dell’educazione civica c’è la conoscenza della Costituzione italiana, alla quale gli alunni sono introdotti, a partire dalla scuola dell’Infanzia, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. Essa rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti devono conseguire.

8) Cosa si intende con l’acronimo CLIL? L’acronimo CLIL sta per Content and Language Integrated Learning. Si tratta di una metodologia che prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera; ciò favorisce sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera. La Legge 107 del 2015 (Buona scuola), all'articolo 7, definisce come obiettivi formativi prioritari "la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL ".

9) Su quali principi si basa il riconoscimento delle scuole cosiddette “paritarie”? Le scuole non statali, come le scuole regionali e le paritarie, fanno parte a pieno titolo del sistema scolastico e formativo nazionale pubblico; le finalità che tutte le scuole perseguono è quella di garantire la fruizione del diritto dei cittadini all’istruzione. Il comma 4 dell’articolo 33 della Costituzione recita: “Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”. La parità con le scuole statali viene accordata alle scuole che ne fanno richiesta in base alla legge dello stato che fissa diritti e obblighi (art.33). La L.10 Marzo 2000, n° 62 “legge sulla parità scolastica” riconosce e garantisce un sistema nazionale di istruzione a carattere misto costituito da scuole statali e scuole paritarie. I requisiti per ottenere la parità sono i seguenti: progettazione educativa in armonia con i principi della Costituzione; PTOF conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; disponibilità di attrezzature didattiche, arredi e locali propri del tipo di scuola; istituzione e funzionamento degli organi collegiali; personale docente fornito del titolo di abilitazione; iscrizione alla scuola per tutti gli studenti che lo richiedano, con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici.

10) Cosa si intende per autonomia scolastica e su quali norme si fonda? La parola autonomia deriva dal greco autòs + nòmos, sé stesso + legge, pertanto l’autonomia scolastica si configura come la capacità di progettare e realizzare interventi educativi di formazione e istruzione finalizzati allo sviluppo e alla crescita della persona umana. Gli interventi educativi previsti devono essere coerenti con i diversi contesti territoriali e con la domanda delle famiglie, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia del processo d’insegnamento e d’apprendimento.Il percorso autonomistico della scuola comincia con la L. Bassanini 59\97 art. 21, in cui si dà alla scuola autonomia organizzativa e didattica, si evince da qui, un sistema non più piramidale ma orizzontale, in cui la scuola diventa un centro di erogazione di servizi, attribuendo autonomia giuridica alle istituzioni scolastiche e la funzione dirigenziale ai dirigenti scolastici. Per dare attuazione all’art.21 della Legge Bassanini, fu emanato il DPR 275\99 per cui le scuole avevano autonomia didattica, organizzativa e di sperimentazione, di ricerca e sviluppo, rispettando le norme nazionali e regionali. Infine l’art. 117 della Costituzione stabilisce che l’istruzione è materia di legislazione concorrente Stato-Regione, tranne l’autonomia delle istituzioni, con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale, che sono di competenza regionale. La locuzione “tranne l’autonomia delle istituzioni scolastiche” comporta che le scuole abbiano potestà normativa analoga a quella degli enti locali (spetta al Collegio docenti e ai Consigli di classe delineare gli obiettivi didattici per gli alunni).

11) Quali sono le funzioni del capo d’istituto nella scuola dell’autonomia? La L. n° 59/1997 riconosce la qualifica dirigenziale ai capi d’istituto. L’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria della scuola di cui ha la rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Il D.

Lgs. 6 marzo 1998 e l’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001, stabiliscono tra le altre funzioni del dirigente scolastico che egli: -

deve assicurare il funzionamento generale dell’istruzione scolastica; deve promuovere e sviluppare l’autonomia sul piano gestionale e didattico; deve promuovere l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati.

Il dirigente scolastico ha una posizione di supremazia gerarchica nei confronti del personale docente e del personale Ata. È inoltre membro di diritto nel Consiglio d'Istituto ed è il Presidente della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

12) Nel rispetto delle autonomie costituzionalmente sancite, quali competenze normative residuano al Ministero dell’Istruzione? In base all’Art. 8 comma 1 del DPR 275\99 (regolamento sull’autonomia scolastica), si stabilisce che resta di competenza ministeriale il compito di: -Definire gli obiettivi generali del processo formativo, garantendo l’unità del sistema scolastico, a livello nazionale; -Definire gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze dei singoli alunni; -Definire le discipline e le attività costituenti il curricolo, indicando anche il limite di flessibilità per le attività di compensazione, rispetto alla quota nazionale -Definire gli standard relativi alla qualità del servizio. Il Ministero dell’istruzione stabilisce quindi le linee generali, gli indirizzi e i livelli essenziali delle prestazioni, per le scuole di ogni ordine e grado, tutelando l’uniformità a livello nazionale; le Regioni e gli Enti locali organizzano il servizio scolastico sul territorio, dando supporto alle istituzioni, infine le singole scuole dell’autonomia progettano ed erogano il servizio di istruzione, presentandone un rendiconto ai revisori nominati dal MIUR.

13) Come si rapporta il PTOF alle esigenze relative al contesto culturale di riferimento? Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicitala progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. E' coerente con gli obiettivi generali educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Il DPR 275\99, stabilisce che le scuole, sia singolarmente che in rete, possono stipulare convenzioni con associazioni o Università, per la realizzazione di specifici obiettivi. Con la L. 107\2015 il PTOF, diviene a cadenza triennale, ciò rende necessario mantenere due piani di lavoro tra loro intrecciati: l’uno destinato ad illustrare l’offerta formativa a breve termine e, in un certo senso, alla fotografia della situazione esistente. L’altro è orientato a disegnare lo scenario futuro, l’identità dell’istituto

auspicata al termine del triennio di riferimento, i processi di miglioramento continuo che si intendono realizzare.

14) A chi compete l’elaborazione del PTOF? Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene elaborato dal collegio docenti, sulla base delle disposizioni definite dal DS, approvato dal Consiglio di circolo o di istituto e pubblicato sul sito della scuola, en...


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