Contratti diretti a costituire una garanzia (fideiussione e anticresi) PDF

Title Contratti diretti a costituire una garanzia (fideiussione e anticresi)
Author Vanessa De Cicco
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi Roma Tre
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riassunto del capitolo 48...


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CAPITOLO 48: I CONTRATTI DIRETTI A COSTITUIRE UNA GARANZIA La fideiussone: La fideiussone è il contratto con il quale si costituisce a favore del creditore la garanzia personale di un terzo. La fideiussone:  non attribuisce nessun diritto di seguito: la garanzia sussiste se ed in quanto nel patrimonio del fideiussore si trovino beni.  è un rapporto bilaterale che corre tra il creditore e il fideiussore (non è necessaria l’intesa con il debitore principale, infatti può essere anche spontanea quando il debitore non ne è a conoscenza).  La garanzia è personale perché il creditore può soddisfarsi sopra il patrimonio di una persona diversa dal debitore principale e non dà luogo ad un diritto reale (diversamente da pegno ed ipoteca).  Poiché il contratto comporta obblighi a carico solo di una parte, si perfeziona senza bisogno dell’accettazione del creditore garantito (1333).  Ha natura accessoria (caratteristica comune ai rapporti di garanzia reale): la garanzia sussiste in quanto esiste l’obbligazione principale.  Non può eccedere ciò che è dovuto al debitore né può essere prestata in condizioni più onerose.  Si può prestare per l’obbligazione assunta da un incapace (1939) però in tal caso il fideiussore che abbia pagato ha regresso nei confronti dell’incapace solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio. Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle derivanti dall’incapacità.  L’assunzione dell’obbligazione fideiussoria non può desumersi da facta concludentia: la volontà deve essere espressa (1937). Il fideiussore: Art.1936 c.c.  fideiussore è colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.  risponde con tutti i suoi beni (2740) mentre il datore di pegno o ipoteca risponde solo con la cosa data in pegno o ipoteca.  In virtù del principio generale di solidarietà tra debitori, è obbligato in solido con il debitore principale, si può però convenire l’obbligo della previa escussione del debitore principale. In questo caso il fideiussore convenuto in giudizio dal creditore può sottrarsi alla condanna eccependo che il creditore deve prima sottoporre ad esecuzione i beni del debitore principale. Solo se l’esecuzione su detti beni risulterà infruttuosa, il fideiussore sarà condannato alla prestazione o alla parte residua.  Nel caso di pluralità di fideiussori può essere stabilito il beneficium divisionis : il debito si divide in tante parti quanti sono i fideiussori e ogni fideiussore può esigere che il creditore richieda solo la sua parte (1947).  Se ha pagato il debito è surrogato nel diritto che il creditore aveva contro il debitore. Se la surrogazione è impossibile la fideiussone si estingue.  Ha l’azione di regresso contro il debitore: può farsi rimborsare tutto ciò che ha pagato per il debitore principale anche se questo non ne era a conoscenza.  Rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale se il creditore propone entro 6 mesi le azioni contro il debitore principale. Il mandato di credito: E’ il contratto con cui una persona (A) si obbliga verso un’altra persona (B) a far credito ad un terzo (C): B che ha richiesto a A di far credito risponde come il fideiussore di un debito futuro (che sarà assunto da C). Nonostante il nome non ha nulla a che vedere con il mandato e si inquadra nello schema della fideiussone. Art.1958c.c. Le lettere di patronage(patrocino): costituiscono uno strumento negoziale atipico elaborato dalla pratica degli affari. Consistono in una dichiarazione rilasciata da un soggetto nei confronti di una banca concernente i rapporti tra il soggetto dichiarante (patronnant) e una terza società (patrocinata) che abbia o intenda avere rapporti finanziari con la banca destinataria del patronage. Il contenuto può essere vario così come gli effetti che ne derivano: 1. il patronnant può limitarsi a comunicare alla banca di avere una partecipazione di controllo nella società finanziata, impegnandosi ad informare la banca nel caso in cui dismetta la partecipazione in futuro lettere di patronage deboli 2. il patronnant può rilasciare una dichiarazione di contenuto non solo informativo circa i propri rapporti con la società ma anche impegnativo (es. affermando che eserciterà la propria posizione di influenza sulla società per far sì che questa sia correttamente gestita e si mantenga in grado di far fronte alle proprie obbligazioni )  lettere di patronage forti (comporta l’assunzione di un’obbligazione di

facere ossia di tenere un certo comportamento nell’esplicazione della propria influenza sulla società; pertanto l’inadempimento comporta la responsabilità del dichiarante). Sul piano dell’efficacia giuridica non costituisce una fideiussone perché non contiene la manifestazione di volontà espressa di costituirsi debitore a garanzia di un debito altrui, e nemmeno un mandato di credito. Inoltre essendo un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente si perfeziona senza necessità di accettazione del destinatario. La fideiussone omnibus: Si parla di questo tipo di fideiussone per indicare l’impegno assunto da un soggetto verso una banca, con cui si garantisce l’adempimento di tutti i debiti, compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussone, che un terzo risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita o nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e di domandare il saldo dei propri crediti. Ove il debitore principale, in tutto o in parte, non sia in grado di pagare i propri debiti, la banca si dovrà rivolgere al fideiussore omnibus che non potrà opporre di non essere a conoscenza dei debiti. Con questa formula si evita di dover richiedere una nuova garanzia ad ogni nuova operazione posta in essere dal debitore principale. Il fideiussore corre il rischio di ignorare quanto si stia espandendo il totale dei debiti per questo si sono avanzati dei dubbi circa la validità di questa garanzia. La cassazione ha respinto questi dubbi dichiarando che i debiti sono determinabili per relationem, in quanto il garante sa che potrà essere tenuto a rimborsare alla banca tutti i debiti che verso di questa dovesse assumere il soggetto a cui favore ha rilasciato la fideiussone omnibus. A favore del fideiussore il legislatore ha sostituito il testo dell’ art 1938 c.c. in modo da subordinare la validità della fideiussone omnibus alla condizione che nella garanzia sia espressamente specificato l’importo massimo garantito, oltre il quale il fideiussore non è tenuto a pagare. Le fideiussoni stipulate anteriormente alla riforma dell’articolo devono ritenersi efficaci per le sole obbligazioni principali già sorte alla data di entrata in vigore del divieto di prestare garanzie omnibus senza limiti. La fideiussone per obbligazione futura: La legge ammette che si possa prestare fideiussone per un’obbligazione futura secondo l’art. 1956 c.c. . Occorre però evitare che il creditore conceda con larghezza credito al debitore principale sapendo che sarà il fideiussore a rispondere. Per questo motivo l’art. 1956 stabilisce che il fideiussore è liberato se il creditore abbia fatto credito all’obbligato principale, senza chiedere preventivamente autorizzazione al fideiussore e pur sapendo che le condizioni del debitore erano tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. È nulla la preventiva rinuncia del fideiussore di avvalersi della liberazione. La garanzia a prima richiesta: Detta anche garanzia autonoma, si è diffusa dalla pratica del commercio internazionale. La parte che, nell’ambito di un contratto, si trova a essere titolare di crediti pecuniari, ha l’esigenza di avere sicurezza di incassare prontamente il proprio credito e di tutelarsi contro due fondamentali rischi ai quali è esposto il creditore: quello che il debitore rifiuti il pagamento, sollevando eccezioni di varia natura, e quello che debitore divenga insolvente (es.fallimento). Infatti, il garante, operando su ordine del debitore della prestazione principale, si impegna a versare al beneficiario (creditore garantito) l’importo stabilito alla sola condizione che costui gliene faccia richiesta, essendo pertanto pattuito che il garante rinuncia formalmente e preventivamente a dopporgli qualsiasi tipo di eccezione. Quindi a differenza della fideiussone che ha carattere accessorio questo ha carattere autonomo in quanto crea un’obbligazione del garante svincolata e indipendente. Il garante si rivale poi si rivale nei confronti del suo mandante e quest’ultimo, se il pagamento non era dovuto, avrà azione di ripetizione nei confronti del creditore che abbia preteso il pagamento della garanzia senza averne diritto. A tutela contro gli abusi è permessa la sospensione del pagamento se vengono fornite prove evidenti. L’anticresi: E’ un contratto in forza del quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un’immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale: il debitore gode del denaro prestatogli e il creditore del fondo. È uno scambio di godimento. Differenza con l’ipoteca: non richiede il passaggio del possesso del fondo al creditore, infatti l’immobile continua ad essere posseduto dal debitore che ne percepisce i frutti. L’ipoteca è un diritto reale e attribuisce al creditore la prelazione rispetto ai creditori chirografari o ipotecari aventi un grado successivo; l’anticresi invece non dà luogo ad un diritto reale. Il divieto del patto commissorio si estende all’anticresi che richiede ad substantiam la forma scritta.

CAPITOLO 49: I CONTRATTI DIRETTI A DIRIMERE UNA CONTROVERSIA La transazione: E’ il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (art.1965). Senza il reciproco sacrificio, che le parti accettano per eliminare il fastidio, le spese ed il rischio di un processi, non ci è transazione. Di fronte al rischio di perdere la lite, entrambi gli interessati preferiscono pervenire, sebbene con reciproci sacrifici, ad un regolamento contrattuale che rende inammissibile e irrilevante accertare chi avesse ragione o torto e quale fosse la reale situazione giuridica antecedente all’accordo transattivo, ormai superata dal contratto concluso, che si pone quale fonte esclusiva della nuova disciplina dei rapporti tra le parti. La corrispettività delle transazione è assicurata dalla reciprocità delle concessioni che le parti si fanno rispetto alle contrapposte pretese, che hanno dato luogo alla lite. Con le reciproche concessioni le parti possono incidere sui rapporti oggetto della contestazione ma possono anche creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della contestazione transazione novativa. In questo caso se le prestazioni previste dal contratto di transazione non vengono adempiute, la transazione non può essere risolta per inadempimento a meno che ciò non sia stato espressamente pattuito. La transazione non può riguardare tutti i diritti indisponibili e deve essere stipulata da chi abbia la capacità di disporre dei propri diritti. È nulla la transazione relativa ad un contratto illecito mentre la transazione relativa a rapporti derivanti da un contratto nullo ma non illecito è annullabile solo per iniziativa della parte che ignorava la causa di nullità. È richiesta la forma scritta ad probationem che è necessaria ad substantiam se la transazione ha per oggetto controversie relativi a diritti reali su beni immobili. Impugnazione: non può essere impugnata dalla parte che si convinca che avrebbe potuto affrontare vittoriosamente un giudizio sulla lite, invece di accettare di comporla. Se una delle parti era consapevole di aver torto e che la lite da parte sua era temeraria, l’altra parte può chiedere l’annullamento della transazione. Inoltre si può chiedere l’annullamento se è stata stipulata in base a documenti che in seguito sono riconosciuti falsi o si venga a conoscenza di documenti ignoti al tempo in cui la stipulazione è stata conclusa. La natura e la funzione della transazione giustificano la norma che ne esclude l’impugnabilità per causa di lesione (1970) dal momento che per valutare se vi sia stata lesione a carico di una delle parti occorrerebbe accertare quale fosse realmente la situazione giuridica contestata (accertamento che la transazione mira a precludere). La cessione dei beni ai creditori: La transazione sostituisce la sentenza eliminando il processo di cognizione mentre la cessione dei beni ai creditori tende ad evitare la procedura esecutiva. Infatti è il contratto con il quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di alienarli tutti o alcuni dei suoi beni e di ripartirne fra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti. Ha natura in rem propriam (concluso nell’interesse dei creditori mandatari). Si intende fatta pro solvendo: il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione e nei limiti di quanto hanno ricevuto. Per effetto della cessione il debitore perde la disponibilità dei beni ceduti ma ha diritto di esercitare il controllo sulla gestione e di ottenere l’eventuale residuo della liquidazione. Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale, degli interessi e delle spese. I creditori hanno una particolare azione di annullamento (per dolo), se il debitore, pur dichiarando di cedere tutti i beni, ha nascosto una parte notevole di essi o simulato passività inesistenti. È richiesta ad substantiam la forma scritta. CAPITOLO 50: I CONTRATTI AGRARI L’affitto di fondi rustici: Sono considerati contratti agrari i contratti che, attraverso il conferimento del godimento di un fondo, sono diretti a dar vita all’impresa agricola e a disciplinare l’attività. Si distinguono in contratti di scambio (affitto) e di tipo associativo (mezzadria, colonia parziaria, soccida). Nel codice civile l’affitto di fondi rustici è disciplinato nel libro IV mentre i contratti associativi nel V. Il contratto d’affitto di fondi rustici è una species del contratto di affitto. Si ha quando il fondo viene concesso per l’esercizio di attività agricola. All’agricoltore non proprietario i contratto di affitto consente, verso un corrispettivo in denaro, di coltivare il fondo e di farne propri i frutti. L’affitto obbliga il concedente a consegnare un fondo attrezzato, con gli accessori e le pertinenze d’uso, ma può variare la dotazione del fondo, in quanto a scorte morte e vive. Si favorisce il coltivatore diretto (colui che coltiva il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, purché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

La durata minima dell’affitto a coltivatore diretto è di 15 anni. L’affittuario può sempre recedere dal contratto, mentre il locatore può solo chiedere al giudice la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento del conduttore. Il canone può essere stabilito dalle parti. Ciascuna delle parti può eseguire miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali, con delicati problemi per disciplinare le conseguenze che ne derivano per i rapporti tra le parti. Per favorire l’accesso alla proprietà della terra da parte di chi direttamente la coltiva (art47) è stato introdotto a favore dell’affittuario coltivatore diretto un diritto di prelazione, per essere preferito a qualsiasi terzo, a parità di condizioni, in caso di trasferimento del fondo a titolo oneroso. La violazione della prelazione consente all’affittuario di conseguire la proprietà del fondo (retratto) anche contro l’acquirente. L’affittuario ha diritto di prelazione anche in ipotesi di nuovo affitto del fondo. I contratti soggetti a conversione in affitto:  LA MEZZADRIA  Nella mezzadria il proprietario di un podere, detto concedente, ed un coltivatore (mezzadro), che agisce in proprio e per la propria famiglia, si associano per la coltivazione del podere, al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. La direzione dell’impresa spetta al concedente.  LA COLONIA PARZIARIA  Si distingueva dalla mezzadria per due aspetti: il conferimento di un fondo e non di un podere e manca la figura della famiglia colonica.  SOCCIDA Attua una forma di collaborazione economica nell’industria dell’allevamento di bestiame. Può essere: semplice (quando il bestiame è conferito dal soccidante al quale spetta la direzione dell’impresa, mentre il soccidario deve prestare il lavoro occorrente per la custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito), parziaria (quando il bestiame è conferito da entrambi i contraenti), con conferimento di pascolo (quando il bestiame è conferito da soccidario al quale spetta la direzione dell’impresa e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo). Il carattere associativo del contratto comporta che le parti, al termine del contratto o del ciclo di accrescimento, si riparti scolo gli utili conseguiti, sulla base di una stima del bestiame (2178 e 2181). È stata vietata la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria e la conversione legale in affitto di quello già stipulati. La conversione è stata poi prevista per tutti i contratti associativi agrari su semplice richiesta del concessionario....


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