Cortuccio - Domande esame PDF

Title Cortuccio - Domande esame
Author Francesco Baglietto
Course Medicina legale
Institution Università degli Studi di Genova
Pages 126
File Size 5.1 MB
File Type PDF
Total Downloads 97
Total Views 117

Summary

Domande esame...


Description

MEDICINA DEL LAVORO secondo

CORTUCCIO 2019-202

Cortesi Davide e Galluccio Giulia

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (valutazione dei rischi) Il medico competente e i suoi obblighi La sorveglianza sanitaria I lavoratori e i soggetti ad essi equiparati L’igiene ambientale (LIITO) L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale Le patologie da agenti chimici: composti organici e metalli Il rischio chimico Le patologie da agenti fisici: vibrazioni, rumore Il rischio biologico e i vaccini Le broncopneumopatie occupazionali Tumori professionali Dermatosi professionali Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno Ergonomia: videoterminali e movimentazione manuale carichi Alcol e lavoro Diabete e lavoro Gravidanza e lavoro Stress e lavoro

1

D. Lgs. n° 81 del 9/04/2008 È stato pubblicato per riordinare le norme vigenti in materia di SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, nel tentativo di coordinare le stesse in un unico testo normativo e introducendo una serie di rilevanti novità finalizzate al rafforzamento delle misure antinfortunistiche. Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio, ed a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Sono definibili come soggetti equiparati tutti coloro che prestano la loro opera in una determinata struttura, condividendo gli stessi rischi con i lavoratori. Vale anche se ciò avviene su base volontaria. Figure coinvolte nella sicurezza: DATORE DI LAVORO (DL) MEDICO COMPETENTE (MC) Per ognuna di queste figure RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) sono previste funzioni e ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) obblighi in materia di RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) sicurezza e salute dei INCARICATO AL PRIMO SOCCORSO lavoratori. INCARCATO ALLA PREVENZIONE INCENDI DIRIGENTE e PREPOSTO Aggiornamenti del D.Lgs. N. 81/08: D. Lgs. n° 106/09 Titolo X-BIS ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TITOLI contenuti nel Decreto: 1. TITOLO I: principi comuni 2. TITOLO II: luoghi di lavoro 3. TITOLO III: uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale 4. TITOLO IV: cantieri temporanei o mobili 5. TITOLO V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 6. TITOLO VI: movimentazione manuale dei carichi 7. TITOLO VII: attrezzature munite di videoterminali 8. TITOLO VIII: agenti fisici 9. TITOLO IX: sostanze pericolose 10. TITOLO X: esposizione ad agenti biologici 11. TITOLO X-BIS: prevenzione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario 12. TITOLO XI: protezione da atmosfere esplosive Quali sono gli obblighi di queste figure? 1. Valutazione dei rischi (SEZIONE II): il rischio è la probabilità che un evento si manifesti, quindi la probabilità con cui il lavoratore sarà esposto al pericolo. R= P x M Pericolo  intrinseco all’attività lavorativa svolta, da combattere con prevenzione e protezione; Magnitudo dell’evento  conseguenza sul lavoratore dell’interazione con il pericolo (es: amianto e mesotelioma). È necessaria una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambiente in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione da attuare nel tempo a garanzia di salute e sicurezza. (Art. 2) Secondo l’Art. 168, il DL è obbligato ad eseguire una valutazione dei rischi (è infatti il primo responsabile che viene sanzionato o perseguito in caso di inadeguata valutazione dei rischi); a designare il RSPP (in aziende molto piccole queste due figure possono coincidere) e a redigere, in collaborazione con MC e RSPP un documento formale della valutazione dei rischi (DVR), con data certa di redazione, contenente:  una relazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, specificando i criteri qualitativi o quantitativi adottati per tale valutazione  l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione  il programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;  l’individuazione delle procedure e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che devono provvedere all’attuazione delle misure già adottate e di quelle da realizzare per il miglioramento della sicurezza;  i nominativi di chi ha partecipato alla valutazione dei rischi (ciascuno deve avere specifiche competenze) e questo viene poi controfirmato per presa visione e sottoscrizione del documento.  mansioni che espongono a rischi specifici e professionalità, formazione e addestramento ad esse necessari (Rischi collegati allo stress lavoro correlato, allo stato di gravidanza e puerperio (D.Lgs. 151/2001), Rischi collegati, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi, alla tipologia contrattuale). 2

NB: il DVR è uno strumento dinamico, ossia in caso di: - modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro o in materia di Prevenzione e Protezione - infortuni significati - risultati della sorveglianza sanitaria che evidenzino necessità particolari Si attua, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali, rielaborazione e aggiornamento della valutazione rischi, del DVR e delle misure di prevenzione. Il DVR deve inoltre essere custodito presso l’azienda o unità produttiva a cui si riferisce. RISCHI PER LA SICUREZZA di natura infortunistica (causa violenta)

Dovuti a: strutture, macchine, impianti elettrici, sostanze pericolose, incendi/esplosioni. Possono portare ad infortunio sul lavoro tale da rendere inabili allo svolgimento della propria mansione. RISCHI PER LA SALUTE Dovuti a: agenti chimici (inquinamento ambientale, esposizione a di natura igienico-ambientale tossici…), fisici (rumore, vibrazioni…), biologici (rischio infettivo). Tendenzialmente si distribuisce nel tempo, per un’esposizione quotidiana ad una dose o ad una attività nociva, che può sfociare in una malattia professionale. RISCHI TRASVERSALI Organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomici, per la sicurezza e la salute condizioni di lavoro difficili non sono tipici di una det categoria professionale ma comuni a tutti RISCHI SPECIFICI DELLA MANSIONE Agenti fisici, chimici, biologici, utilizzo di VDT, movimentazione manuale carichi, posture incongrue… RISCHI PSICOSOCIALI Inappropriato carico di responsabilità, scarso senso di appartenenza al team… SUSCETTIBILITA’ INDIVIDUALE Tabagismo, alcol o tossico dipendenza, turni notturni, ma anche patologie come il diabete o situazioni di rischio particolari:

2. Servizio di prevenzione e protezione (SEZIONE III): insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali pei i lavoratori. È il datore di lavoro che organizza il SPP, incaricando un numero coerente con il carico lavorativo di persone in possesso di opportune competenze. 3. SEZIONE IV (interventi formativi nei confronti dei lavoratori) Informazione: complesso delle attività dirette a fornire al lavoratore conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente lavorativo (è il medico competente che informa i lavoratori in quanto incompetenti) Formazione: processo educativo attraverso cui trasmettere al lavoratore e agli altri soggetti al sistema di prevenzione e protezione aziendale competenze per lo svolgimento in sicurezza delle proprie mansioni. Prevede un percorso di formazione generale della durata minima di 4 ore comune a tutti i lavoratori (può essere effettuato anche in modalità e-learning, senza verifica finale) e uno di formazione specifica in base alle diverse mansioni e ai rispettivi rischi. Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro (è un addestramento sul campo). 4. Sorveglianza sanitaria (SEZIONE V): vedi poi 5. Gestione delle emergenze (SEZIONE VI): piani di intervento predisposti, scientificamente supportati. Vale per il primo soccorso, come per la gestione degli incendi, o per i casi particolari sanitari.

3

IL MEDICO COMPETENTE Articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto Legislativo n 81 del 2008 ( art. 2 c. 1 lett. h D. Lgs. n. 81/2008) “il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”. Articolo 38, per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:  specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;  docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;  laurea di Medicina e Chirurgia a ciclo unico avendo svolto per almeno 4 anni l’attività di medico del lavoro (D. Lgs n 277 del 1991);  specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, previa conclusione di appositi percorsi formativi universitari definiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;  nell’ambito di Forze Armate, Arma dei carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti all’Ente Nazionale dei medici competenti, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH). Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri Cosa fa oggi il medico specialista in medicina del lavoro? Il medico competente (competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro): - Può essere un dirigente di una struttura sanitaria pubblica o privata, ad esempio nei dipartimenti di prevenzione delle ASL (concetti non sovrapponibili: la nomina di medico competente è ad personam, quindi un dirigente, medico del lavoro, potrebbe non essere un medico competente) - Può appartenere allo PSAL (Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro), cioè l’organo ispettivo di vigilanza. In questo caso non può fare il medico competente per evidente conflitto di interessi. Il suo lavoro consiste nel fare ispezioni e controllare l’effettiva tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro. - Può lavorare presso INAIL, sempre come dirigente medico. - Può lavorare da libero professionista come consulente tecnico in salute e sicurezza presso i tribunali - Può svolgere attività di ricerca e sviluppo presso strutture private Il Medico del Lavoro è un consulente globale per la tutela della salute dei lavoratori, i suoi ruoli sono: • • • • • •

• • • • •

Riconoscimento della rilevanza dell'attività lavorativa per lo stato di salute Identificazione dei fattori di rischio ambientali, sociali e personali e delle loro interazioni. Valutazione dei rischi per la salute Informazione e formazione sui rischi, sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promozione della salute; Sorveglianza sanitaria dei gruppi di lavoratori esposti. Diagnosi di alterazioni precoci dello stato di salute individuale: prima che ci sia una patologia, si ricercano indicatori di esposizione a determinate sostanze nocive. Il MC dà l'idoneità al lavoro al lavoratore (però non dice al datore di lavoro che malattia ha, gli dice solo se è idoneo, il resto è segreto professionale) Diagnosi e trattamento di patologie occupazionali e lavoro-correlate. Riconoscimento e controllo dei fattori di suscettibilità individuale (congeniti e acquisiti) in modo da prevenire eventuali danni in soggetti predisposti. Valutazione e prevenzione degli effetti avversi di esposizioni lavorative in affezioni non correlate col lavoro (es: diabete) Trattamento terapeutico-riabilitativo: per poter riprendere le proprie mansioni fatte prima dell’infortunio Reinserimento lavorativo e terapia occupazionale 4

Per quanto riguarda, invece, gli “obblighi del medico competente”, questi sono definiti nell’ Art. 25: 1. Collabora con il DL e con il RSPP alla valutazione dei rischi e all’attuazione di misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori 2. Collabora all’attuazione e alla valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute” secondo i principi di responsabilità sociale e all’organizzazione del servizio di primo soccorso. 3. Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. 4. Istituisce, aggiorna e costudisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, conservandola con salvaguardia del segreto professionale; 5. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro consegna al lavoratore una copia della cartella clinica sanitaria e di rischio (il lavoratore può richiederne una copia in qualsiasi momento), mentre l’originale va conservata dal datore di lavoro per 10 aa, salvo altre disposizioni; 6. Alla cessazione dell’incarico, consegna al datore di lavoro tutta la documentazione sanitaria in suo possesso, sempre salvaguardando il segreto professionale con grande rigore; 7. Informa i lavoratori (ma anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoposi ad accertamenti sanitari anche dopo cessazione dell’attività. Inoltre informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, su richiesta, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. 8. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno (o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi); questo sopralluogo negli ambienti di lavoro viene poi formalizzato redigendo un verbale di sopralluogo in cui sono evidenziate eventuali criticità ed indicazioni per adottare misure preventive. 9. Comunica per iscritto al DL, al RSPP e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi dell’attività di sorveglianza sanitaria. Ruoli e obblighi sono due cose chieste spesso, non mi è chiaro se richiedano due risp diverse. LA SORVEGLIANZA SANITARIA (Sezione V, art. 41) Art.2: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: - nei casi previsti dalla normativa vigente; - qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal MC correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria comprende visite mediche a cura e a spese del DL, nonché esami biologici e diagnostici: 1. visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni ad uno specifico lavoro, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 2. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti dipende dal tipo di mansione (es visite annuali per rischio biologico, fisico o chimico, semestrale per i lavoratori radioesposti di fascia A…) e può essere ridotta a discrezione del MC in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; 3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 4. visita medica in occasione del cambio della mansione, nel caso in cui la nuova mansione preveda una tipologia diversa di rischio di esposizione; 5. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro (es cambio azienda o pensione) nei casi previsti dalla normativa vigente (in caso di esposizione al rischio chimico es polveri d’amianto o di esposizione a radiazioni ionizzanti; in questo caso non verrà dato giudizio di idoneità o meno al lavoro, ma verrà data copia della cartella al lavoratore, ricordandogli la necessità di proseguire autonomamente i controlli nel tempo) 6. visita medica in fase pre-assuntiva (può essere fatta non solo dal MC ma anche dall’ASL territorialmente competente, al fine di esprimere un giudizio sull’idoneità generica al lavoro, per cui serve al DL per, una volta assunto, indirizzarlo verso la mansione più adatta); 7. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi 5

Le visite mediche per la Sorveglianza Sanitaria non possono essere effettuate: a) per accertare stati di gravidanza; b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Ma, nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite possono, inoltre, essere finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (questo perché ci sono mansioni, ad esempio chi manipola materiale esplosivo o sostanze chimiche pericolose, che possono ledere terzi, e non solo il lavoratore in prima persona). Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime per iscritto uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica (e ne da copia al lavoratore e al datore di lavoro): a) idoneità b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni c) inidoneità temporanea (vanno precisati i limiti temporali di validità) d) inidoneità permanente (NB il MC al DL dirà non idoneo, ma niente di più, nel rispetto del segreto professionale). Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Il ricorso deve essere inviato al Servizio Protezione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL) che istruisce la pratica attivando le Unità Operative territoriali competenti, in cui ha sede l'azienda. Art. 42: Il DL, in relazione ai giudizi espressi in corso di Sorveglianza Sanitaria, attua le misure indicate dal medico competente e, qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (ossia garantirgli lo stesso salario di prima). I LAVORATORI E I SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI Art. 2: il lavoratore è una persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono definibili come soggetti equiparati tutti coloro che prestano la loro opera in una determinata struttura (anche se su base volontaria), condividendo gli stessi rischi c...


Similar Free PDFs