Diritto Commerciale Romano Cerami Petrucci PDF

Title Diritto Commerciale Romano Cerami Petrucci
Author mara piazzon
Course Diritto Romano
Institution Università degli Studi di Pavia
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CERAMI – PETRUCCI Diritto commerciale romano.. Profilo storico Ed. 2010

LLO STUDIO DEL DIRITTO COMMERCIAL LE ROMANO PARTE 1 – INTRODUZIONE AL CAP. 1 – TERMINOLOGIA, OGGETTO O E PERIODI STORICI DEL DIRIT TTO COMMERCIALE ROMANO 1. PREMESSA Goldschmidt dopo aver affermaato che il diritto commerciale universale m moderno ha radice nel “diritto romano del traffico deg gli Stati del Mediterraneo” , ebbe cura di prrecisare che “il diritto commerciale in senso proprio, come ramo distinto del diritto …è opera del d Medioevo italiano inoltrato e delle codificazioni m moderne”. Su queste basi e’ sorto e si e’’ consolidato nella dottrina commercialisstica e nella dottrina storico-giuridica il dogma dellaa “specialità” del diritto commerciale e de lla sua genesi nel ius mercatorum dei secoli XII e XIIII. La disciplina storico-giuridica a dell’attività commerciale prova che il ius mercatorum , rappresenta soltanto uno dei tipi di diritto commerciale in cui si artiicola storicamente la “categoria”del diritto commerciale ”: tipo”assai diverso, peraltro, dai mod derni tipi, più o meno permeati di specialità e di unive ersalità. Se così è la storia commercialee del mondo antico e della civiltà romana, comprende momenti ed assetti fra loro assai div versi e riconducibili a modelli o tipi che possono essere proficuamente utilizzati per co ogliere e valutare coincidenze, affinità e d differenze con i tipi e modelli dell’età medioevale e moderna. m 2. TIPOLOGIA STORICO-GIURIDICA DELLA DISCIPLINA DELL’ATTIVIT TÀ COMMERCIALE La disciplina dell’attività com mmerciale , intesa nell’ampio significato ddi attività economica espletata per i bisogni del me ercato generale -comprensiva quindi, tantto del commercio in senso economico (operazion ni di scambio) quanto di altre attiv vità economiche di intermediazione come le attivittà di trasporto, bancarie ed assicurative, ap ppare riconducibile , a due fondamentali e ben distintii modelli. In base ad un primo modello, la disciplina dei rapporti commerciali si risolve e si concreta nella formale configurazione di d un autonomo corpo normativo , più o m meno contrapposto al sistema delle norme di diritto civile (autonomia formale). In base ad un secondo modello , la disciplina dell’attività commerciale si risolve in un complesso di norme che, pur in nnestandosi nel sistema generale del dirit to civile, assume una sua precisa autonomia sosta anziale alla luce della specificità intrinnseca del fenomeno economico-giuridico regolato (aautonomia sostanziale). Per quanto attiene al primo mo odello e’ possibile distinguere nel contesto della variegata storia della esperienza giuridica, tre tipi, fra loro distinguibili in base alla “fonte ” ed alle”modalità” di autonomia formale del “sistema a commerciale” . A. L’autonomia f ormale pu uò concretarsi, in un complesso di norme creato dalla classe (o Per info su riassunti e tesi contattare:[email protected] o [email protected] Contatto Facebook: RIASSUNTI E TESI uente numero: 389-9254404 8disponibile dalle ore 10 alle or re 12.30 e dalle ore 18 alle ora Per comunicazioni urgenticontattare il segu 20 tutti i giorni escluso la domenica –NO M MESSAGGI )

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anti , senza mediazione alcuna del potere llegislativo. L’esempio dal ceto) dei commercia più cospicuo che possiamo qualificare “diritto professiona le di cla asse” o a “soggettività forte” e’ costituito dal iu us mercato rum (diritto dei mercanti), sorto ed affermatosi nel corso del basso Medioev vo italiano , e precisamente nel contesto d ella civiltà comunale. Il ius mercatorum rapp presenta un sistema commerciale di tipo “soggettivo” per tre fondamentali motivi: an nzitutto , perchè promanava dagli stessi m mercatores, nel senso che la disciplina dei rap pporti commerciali scaturiva dalle consuettudini mercantili , poi recepite negli statuti delle corporazioni (soggettività in base alla fonte f di produzione) ; in secondo luogo, perchè è si applicava soltanto ai rapporti economiico-giuridici di coloro che erano iscritti nella “matricu “ la mercatorum” (soggettività in ba ase ai destinatari); in terzo luogo, perchè le eventuali controversie fra i mercatores erano devolute alla speciale giurisdizione dei consoli delle corporazioni (soggetttività in base alla giurisdizione). B. In base ad un secondo tipo, l’autonomia formale si risolve e si conccreta in un complesso di norme di produzione e statuale, destinato a regolare i rapporti commerciali sotto il duplice profilo, soggettivo ed oggettivo. Rientra in questo seconddo tipo, che possiamo denominare “diritto stattuale di classe”, una gamma di sistemi com mmerciali delineatasi nel corso dell’età moderrna, dalle ordinanze del Colbert sul comm mercio terrestre e sul commercio marittimo a taluni codici commerciali del XIX secolo (Code de commerce napoleonico del 1807; Codice di commercio italiano del 1865; spagnolo del 1885; Codice germanico di com mmercio del 1900). C. In base ad un terzo tipo o, l’autonomia formale si risolve e si concr eta in una specifica e separata disciplina legisslativa di tutti gli atti di commercio oggettiivamente considerati, nonche’ in “principi gen nerali” propri dei rapporti commerciali. Sii tratta di un sistema essenzialmente rappresentato dal codice di commercio italiano deel 1882che possiamo denominare “diritto de egli affari”. Il processo di commercializzzazione dei rapporti economici privati riguardanti tanto alla produzione ed allo scambio, quanto al godimento dei beni si reealizza attraverso una duplice direttiva: aa)estensione di taluni istituti sorti e sviluppatiisi in campo commerciale al di fuori della m materia commerciale; b)attribuzione di valo ore generale a principi propri dei raapporti commerciali. Contestualmente al grad duale processo di commercializzazione deei rapporti economici privati, che sfocia nell’unificazione “formale” della disciplina giiuridica dei rapporti civili e commerciali, la a storia dell’esperienza giuridica registr a l’emersione di un insieme di rapporti ed is stituti incentrati sul ruolo e sulla funzione economico-giuridica dell’impresa commercia ale, intesa ed assunta come attività econoomica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi. Rienttrano in quest’ultimo “tipo” di disciplina dellaa attività commerciale, i seguenti sistem mi commerciali: a) il sistema delle “negotiattiones”(imprese), romane; b)il sistema imprenditoriale del codice italiano del 1942 2, contraddistinto dall’unificazione legislatiiva del codice civile e del codice di commercio, ed incentrato non già e non più sul siistema degli “atti del commercio”, sebbene sulla “organizzazione”di attivita’ inter mediarie dirette al soddisfacimento dei bisogni del mercato generale ; c) il sistema del d Nuovo Codice del Brasile del 2002 entrato o in vigore in sostituzione del precedente Codice del1916; d) il sistema inglese sviluppa atosi in conseguenza e per effetto della incoorporazione ad opera Per info su riassunti e tesi contattare:[email protected] o [email protected] Contatto Facebook: RIASSUNTI E TESI uente numero: 389-9254404 8disponibile dalle ore 10 alle or re 12.30 e dalle ore 18 alle ora Per comunicazioni urgenticontattare il segu 20 tutti i giorni escluso la domenica –NO M MESSAGGI )

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di Lord Mansfield della a prassi mercantile nel Law af contractt e della contestuale costituzione di un’unica a Corte, incorporazione e costituzione che germinarono, a loro volta, una progressiva specializzazione”sostanziale” s dei diversi”caasi commerciali”; e)il sistema statunitense delll’Uniform Commercial Code, adottato da qquasi tutti gli Stati ad eccezione della Luisianaa sin dal 1963. 3. IL DIRITTO COMMERCIALE ROMANO ALLA LUCE D DELLA DOTTRINA COMMERCIALISTICA E ROMA ANISTICA Il sintagma”diritto commercialle romano”costituisce , al pari della locuzione”diritto romano” , un’astrazione convenzionale. Una U siffatta circostanza appare del tuttoo evidente sol che si rifletta sulle radicali trasforrmazioni economico -sociali, politico-istittuzionali e tecnicogiuridiche che contraddistinsero l’antica Roma nell’arco della sua storiaa pluricentenaria; da minuscola comunità pastorale stanziata su due vette del colle Palatino a comunità mondiale e multietnica. E’ preferibile parllare più che di un diritto commerciale ro omano”unitariamente inteso”, di una storia della disciplina romana del commercio , nel cui ambito e’ dato individuare ed isolare period i fra loro più o meno sensibilmente differen nziati in rapporto sia agli assetti economico-sociali che c ai sistemi giuridici correlati alle diver se strutture politicosociali che ai sistemi giuridicii correlati alle diverse strutture politico -istituzionali romane dall’eta’ regia del dominato. L’impossibilita’ di ravvisare, ne el contesto della st oria giuridica di Roma, un u sistema unitario di “diritto commerciale” non preclude p affatto l’uso convenzionale deel sintagma “diritto commerciale romano” in sede e di ricostruzione storica dei diversi perriodi o modelli della disciplina romana dei rapportii commerciali. Le obiezioni comunemente e sollevate, contro un siffatto impiego, dalla dottrina a commercialistica e romanistica affront ano le radici in due estesi pregiudizi: a)l’assunto secondo cu ui il diritto commerciale sarebbe sorto soltanto nel basso Medioevo come ius mercatorum m; b)la diffusa idea dell’esttraneita’ alla storia giuridica di Roma sia di un diritto speciale del commercio, sia di una corr relata ed autonoma riflessione scientifica: : estraneita’ motivata con la struttura potestativa dellla famiglia romana e con la circostanza chhe il sistema giuridico romano sarebbe stato fondatto sulla conservazione e non gia’ sullaa cumulazione della ricchezza. Il primo assunto e’ del tutto infondato , perche’ non tiene conto della a variegata tipologia storico-giuridica della disciplina dell’attivita’ commerciale . Non meno infondata e’ la secon nda idea per i seguenti motivi: perche’ implica l’identifficazione della “specialità” trascurando il fatto che la stessa e l’autonomia possono tallora discendere esclusivamente dalla so sta anziale specialita’ del fenomeno economico-giuridico regolato perche’ sottovaluta il rilievo ed il ruolo di taluni spunti giurisprudenziali di concettualizzazione e di analisi della fenomenologia imprend ditoriale e , piu’ in generale, della prassi e della d disciplina commerciale inoltre n on tiene conto del fatto che la complessa organizzazionee imprenditoriale che si venne sviluppando nel n contesto dell’economia mercantile-fin nanziaria s’innesta e s’impervia proprio sulla struttura potestativa della famiglia romanna Per info su riassunti e tesi contattare:[email protected] o [email protected] Contatto Facebook: RIASSUNTI E TESI uente numero: 389-9254404 8disponibile dalle ore 10 alle or re 12.30 e dalle ore 18 alle ora Per comunicazioni urgenticontattare il segu 20 tutti i giorni escluso la domenica –NO M MESSAGGI )

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perche’ l’intero period do dell’espansionismo romano risulta ccontraddistinto dalla progressiva evoluzione , sul piano economico, della ricchezza statica in ricchezza dinamica e dalla parallela trasformazione di taluni schemi conttrattuali da mezzi di acquisto e di disposizion ne della proprieta’ a specifici strumenti di sspeculazione. 4. OGGETTO E FUNZIONE DELLO STUDIO STORICO DEL DIRIT TTO COMMERCIALE ROMANO Lo studio storico del diritto commerciale romano verte sulla disciplina ggiuridica dell’attivita’ economica espletata per i bisog gni del mercato generale nel contesto deggli assetti economicosociali sottesi ai diversi periodii della storia giuridica dell’antica Roma. In particolare concerne i seguenti settori economici: 1. il commercio in senso ec conomico e cio è l’attività di scambio e circo olazione dei beni 2. una gamma di attivita’ economiche e che realizzano una funzione inntermediaria a scopo lucrativo. Funzione quessta ravvisabile  nell’esercizio del credito e di attivita’ finanziarie in genere  nella navigazione e marittima ed interna finalizzata al traspoorto di persone e/o di cose  nella produzione artigianale ed industriale  nell’attivita’ specculativa sugli immobili urbani connessa al vertiginoso sviluppo urbanistico di Ro oma fra la fine dell’eta’ della Repubblica e l’ eta’ del Principato  nell’attivita’ esp pletata nel variegato campo dei serrvizi di albergatori rammendatori, ge estori di pompe funebri gestori e custodi ddi bagni pubblici  nell’attivita’ agr icola qualora venga stabilmente svoltaa non soltanto per percepirne ed ut tilizzarne i frutti, ma anche a scopo di lucro per alienarne i relativi prodotti  nell’attivita’ ausilliaria o di mediazione , svolta da arbitri. Dall’elenco dei predetti settorri economici emerge chiaramente che rrientrava nell’ambito unitario del diritto commercia ale romano anche la disciplina giuridica ddella navigazione, ma che oggi forma per conto escllusivo ed autonomo oggetto del codice ddella navigazione del 1942. Scopo dello studio storico del “d diritto commerciale romano ” e’ quello di a) descrivere e puntualizzare le e connessioni intercorrenti fra assetti econnomico-sociali, da un lato, e dati normativi, concetti ee schemi giuridici , dall’altro b) cogliere ed esplicare affiniita’ e differenze tra fasi diverse dell’esperienza commerciale romana e, segnatamente fra esp perienza romana ed esperienza odierna. 5. LA TERMINOLOGIA GIURID DICA ROMANA AFFERENTE ALL’ESERCIZ ZIO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE Il termine”commercium”significa “traffico di merci” . In senso tecnico-giuridico, com mercium denota la facolta’ di porre in esse ere negozi solenni del ius civile, idonei a realizzaree, per mezzo del rame e della bilanciaa il traffico di beni economicamente rilevanti: tali negozi potevano intercorrere inter vivvos, non soltanto fra cittadini romani, ma anche fra romani e stranieri, purche’ questi ultimi foossero legittimati per trattato o per concessione un ilaterale di Roma al compimento di atti realizzati per aes et Per info su riassunti e tesi contattare:[email protected] o [email protected] Contatto Facebook: RIASSUNTI E TESI uente numero: 389-9254404 8disponibile dalle ore 10 alle or re 12.30 e dalle ore 18 alle ora Per comunicazioni urgenticontattare il segu 20 tutti i giorni escluso la domenica –NO M MESSAGGI )

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libram: ”La mancipatio puo’ essere realizzata fra cittadini romani e lattini coloniari e latini iuniari e quegli stranieri con cu ui esiste il commercium. Il commercium e’ il diritto reciproco di comprare e di vendere”. Muovendo, appunto dalla preedetta nozione di commercium come ““diritto reciproco di comprare e di vendere”, una parte della dottrina storico-commercial istica ha ritenuto di potere addurre a sostegno ed a conferma dell’asserita mancanza di un’apposita disciplina romana del commercio, anche l’assenza non soltanto di una specifica loccuzione denotativa di un peculiare settore del diritto romano , ma anche di univoci termini tecnnici per distinguere il traffico commerciale in senso p proprio dal traffico comune . Con riferimento al secondo rillievo e’ da precisare che il linguaggio ediittale e la correlativa elaborazione giurisprudenzialle dell’eta’ preclassica e classica risu ultano caratterizzati dall’ememersione e dalla prrogressiva consolidazione di appositi ssegni linguistici che attengono, alla sfera dell’attivita’ di impresa. Si tratta di una serie di locuzioni edittali impiegate dal pretore nel coontesto di clausole e formule afferenti alla variegataa fenomenologia dell’exercito negotiationuum e, in particolare, dell’exercere negotiationes per servos , e cioe’ dell’organizzazione imprenditoriale romana . In questo settore specifico rilev vano soprattutto: a) l’editto “de tributoria cationee” , in cui ricorrono i lessemi “negotiari” e ““merx peculiaris” , che corrispondono alle odierne loc cuzioni “attivita’ imprenditoriale” e “capit ale commerciale”; b) l’editto “de institoria catione”, in i cui ricorrono i lessemi “institor, ” “praep ponere e praepositus” e “taverna instructa”, corrispondenti rispettivamente alle nostre llocuzioni “institore”, ”preposizione institoria”ed “aziienda”; c) l’editto “de exercitoria catione” in cui ricorrono le locuzioni”execere nnavem” e “magister”, che possiamo tradurre con le es spressioni “attivita’ a rmatoriale” e “managger navale”; d) l’editto “de receptis nautarum, cauponum , stabulariorum”, e gli editti nei quali rricorrono le locuzioni nonche’ i termini impresa arm matoriale , impresa alberghiera, impresa di servizi ausiliari e personale di bordo, albergatore e , gestore di stalla con annessa locanda; e) l’editto “de argentariis ration nibus edendis”. I giuristi classici, riflettendo sulla prassi degli operatori economici, disstinguono il semplice compratore-venditore, che com mpie singoli ed isolati atti di compravenddita, per uso proprio, dal mercator, che, ponendo in essere e abitualmente e con continuita’ , in veeste di intermediario, compravendite di determinate merci , rappresenta un operatore commerciale di professione . A sua volta, l’attivita’ realizzata dal negotiator tende a distinguersi rigoorosamente da quella esplicata dal mercator, nella misura in cui la prima risulta contraddistintta, nei confronti della seconda, non soltanto dalla professionalita’ dell’esercizio di uno sspecifico ramo della speculazione commerciale, ma a anche e soprattutto dalla gestione di unna taverna instructa, concepita ed assunta come ccomplesso di cose ed uomini organizzaati per l’esercizio di un’impresa. Proiettato nell’orbita dell’attivvita’ imprenditoriale, il termine “merx” tende ad assumere progressivamente il significato pregnante di “capitale imprenditoriale”: s ia “commerciale”, nel caso di un suo impiego nella gestione di una azienda commerciale teerrestre o marittima, ovvero in un’azienda finanziarria o di servizi; sia “produttivo”, nel caso di un suo impiego nell’esercizio di opifici o stab bilimenti industriali, quali, ad esempio, c aseifici, fabbriche di ceramiche e laterizi, fabbriche m meta llurgiche e tessili. Per info su riassunti e tesi contattare:[email protected] o [email protected] Contatto Facebook: RIASSUNTI E TESI uente numero: 389-9254404 8disponibile dalle ore 10 alle or re 12.30 e dalle ore 18 alle ora Per comunicazioni urgenticontattare il segu 20 tutti i giorni escluso la domenica –NO M MESSAGGI )

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La giustapposizione “mercator r-negotitor” appare gia’ acquisita in term mini non equivoci nei primi decenni del I sec. A. C. C , come possiamo desumere, in particolare, da alcuni brani ciceroniani e da un passo dellee Verrine in cui nego tiator e mercator contrassegnano, accanto ad arator ed a pecuarius, distinte figure di operatori economici . 6. I PERIODI STORICI DEL DIR RITTO COMMERCIALE ROMANO Possiamo delineare i seguenti periodi p e sottoperiodi. a)Periodo preimprenditoriale: dal 754 a. C. (fondazione di Roma) al 242 2 a. C. istituzione del praetor peregrinus. Il comune denominatore di questo primo periodo e’ dato dalla totalee assenza di modelli organizzativi di tipo imprendiitoriale nello svolgimento di attivita’ prooduttive e mercantili. Con specifico riferimento ai diversi assetti politico -istituzionali posssiamo distinguere i seguenti sottoperiodi: I. Sottoperiodo latino- sabino(7 754-616 a. C. ). E’ contraddistinto da una struttura economica incentrata sulla pastorizia ed in nte grata da culture agrarie estensive e solt anto in minima parte intensive, come prova la tradizione dell’assegnazione ai cittadini , dei “bina iugera”, pari ad una estensione di circa 5000 metri quadrati di terra coltivabile; estennsione insufficiente a soddisfare i normali bisogni alimentari di un gruppo familiare, supeeriore in media a 4 persone. II. Sottoperiodo etrusco (616 -509). E’ contraddistinto dalla progresssiva trasformazione dell’assetto economico del prrecedente periodo latino -sabino. Le notee salienti del nuovo tessuto economico sono date: a)dalla graduale diffusione dell’agricoltura intensiva, in consegueenza e per effetto dell’introduzione, al tempo di Tarquinio T Prisco , della coltivazione dell’oliivo b)dal progressivo sviluppo di attivita’ a artigianali e mercantili, in conseguenza e per effetto del sistematico sfruttamento etruscco delle miniere di ferro dell’isola d’Elba. Allo scambio interno, si affian n...


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