Diritto dell unione europea ii modulo 2 prof ssa ilaria queirolo PDF

Title Diritto dell unione europea ii modulo 2 prof ssa ilaria queirolo
Author Marco Parodi
Course Diritto dell'unione europea ii
Institution Università degli Studi di Genova
Pages 26
File Size 525.9 KB
File Type PDF
Total Downloads 58
Total Views 131

Summary

appunti completi diritto dell'unione europea II prof. Queirolo unige...


Description

REGOLAMENTO ROMA 1: I conflitti di legge servono a definire i criteri per determinare la legge applicabile alle materie contrattuali, extracontrattuali, alla separazione e al divorzio. Il primo passo è stato fatto con la convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; nel 1980 l’UE non aveva ancora le competenze necessarie, quindi gli Stati operano allargandone i confini: l’art.220 TCEE prevedeva la possibilità per gli Stati membri di concludere convenzioni internazionali sul riconoscimento delle sentenze, gli Stati allora evitano ogni riferimento all’UE per aggirare l'ostacolo. La convenzione in teoria doveva essere accompagnata da un protocollo per autorizzare la corte di giustizia a interpretare la convenzione stessa, la quale non era diritto UE, ma ciò non avvenne subito, infatti il protocollo è effettivamente entrato in vigore solo nel 2004, momento a partire dal quale la corte potè iniziare a interpretare. Appena nel 2008 però si sostituisce la convenzione di Roma dell’80 con il nuovo regolamento 593\2008 detto “Roma 1”, che si basa giuridicamente su spazio, sicurezza e giustizia: lo scopo è la creazione di norme uniformi di diritto privato internazionale sui conflitti di legge. Si deve dare uno sguardo alla legge sostanziale, ma anche alla legge che il giudice utilizza per individuare la legge applicabile: si voleva evitare il “foro shopping”, cioè il fenomeno per cui si sceglie il foro che applica la legge più favorevole alla parte; un simile comportamento è contrario al principio della certezza del diritto, che è essenziale in materia contrattuale, in quanto la legge plasma l’obbligazione che si andrà ad assumere (esempio: un contratto sul sesso in Germania è valido e in Italia è nullo).

Principi di Roma 1: Autonomia privata: C’è anche in Bruxelles 1 bis; in materia contrattuale il criterio per eccellenza è che la legge applicabile si individua in base alla volontà delle parti. È un criterio molto esteso, ma che tuttavia ha dei limiti, cioè l’autonomia privata non è assoluta perché non può intaccare l’ordine pubblico e le norme di applicazione necessaria. Si tratta di un principio funzionale a garantire la certezza del diritto: elimina i dubbi sul foro del contratto. Interrogativo sull’estensione dell’autonomia parti: come si devono leggere insieme i vari strumenti di diritto internazionale privato? In linea generale il campo di applicazione dei regolamenti deve essere coerente tra di loro, cioè un regolamento deve essere interpretato alla luce e conformemente agli altri. Esempio: la definizione di “obbligazione contrattuale” si trova in Bruxelles 1bis ed essa vale anche per Roma 1, cioè c’è sempre un’obbligazione quando una parte assume un’obbligazione nei confronti di un’altra. Tuttavia, non sempre c’è armonia tra gli strumenti, in particolare una norma di Bruxelles 1bis prevede una nozione tripartita e autonoma di “residenza di persone giuridiche”, invece l’art.19 Roma 1 afferma che la residenza abituale delle persone giuridiche è nel luogo in cui si trova l’amministrazione centrale. L’autonomia privata sulla legge applicabile implica la competenza giurisdizionale del giudice la cui legge è stata scelta? Si sta concludendo un accordo di proroga quando si sceglie la legge applicabile? Non c’è una norma specifica che chiarisca il rapporto tra l’autonomia privata della legge applicabile e l’autonomia privata della scelta del giudice, ma c’è il considerando 12: se scegliamo il giudice o la legge, automaticamente non scegliamo anche l'altro, cioè se si conclude un accordo di proroga non automaticamente si sceglie il giudice di quello Stato e viceversa. Il giudice adito deve tenere in considerazione se ci sia stata o meno un’implicita scelta della legge (costituisce solo un indizio). Considerando 12: “L’accordo tra le parti volto a conferire a uno o più organi giurisdizionali di uno Stato membro competenza esclusiva a conoscere delle controversie riguardanti il contratto dovrebbe essere uno dei fattori di cui tenere conto nello stabilire se la scelta della legge risulti in modo chiaro.”

Applicazione di Roma 1: 1) Art. 28, temporale: Roma 1 si applica dopo il 17 dicembre 2009 (per le questioni precedenti, si applica la convenzione dell'80). 2) Considerando 43 e 46, territoriale: Roma 1 si applica a tutti gi Stati membri e anche a Regno Unito e Irlanda (Danimarca esclusa: c’è una Convenzione internazionale in materia, come per Bruxelles 1bis). 3) Soggettiva: nessun limite, Roma 1 è applicato dal giudice quando vi sia un conflitto di legge in materia contrattuale civile e commerciale a prescindere dalla residenza, dal domicilio e dalla nazionalità delle parti (eccezione in materia di assicurazioni). 4) Art.1 paragrafo 1, materiale: Roma 1 si applica solo per le questioni di internazionalità su un conflitto di legge applicabile. Art.1 paragrafo 1: “Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.” Roma 1 per essere applicato non richiede l’elemento di internazionalità del rapporto, come invece chiede Bruxelles 1 bis: Roma 1 si applica anche se il contratto è puramente interno. L’unico elemento di internazionalità che rileva è la scelta di una legge straniera, perché l’autonomia privata può da sola internazionalizzare un contratto puramente interno. Limiti all’autonomia privata: Art.3 paragrafo 3, libertà di scelta: “Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un Paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso Paese non permette di derogare convenzionalmente.” In caso di contratto interno, le parti possono scegliere una legge diversa da quella dello Stato del contratto, tuttavia ciò non priva l’applicazione delle norme non convenzionalmente derogabili previste in quello Stato stesso. Esempio: contratto completamente italiano, ma scelta della legge tedesca; si può fare, ma non vengono limitate le leggi italiane non derogabili per contratto (in Italia sono le norme su bonifico bancario, valuta del contratto, assicurazioni…). Roma 1, oltre che ai conflitti di legge, si applica alle obbligazioni contrattuali: l’art.1 contempla delle eccezioni, cioè il regolamento non si applica a: 1. questioni di stato e capacità delle persone fisiche. 2. obbligazioni derivanti da rapporti di famiglia (comprese le obbligazioni alimentari). 3. obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi e successioni. 4. obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e altri strumenti negoziabili. 5. compromessi, clausole compromissorie e convenzioni sul foro competente. 6. diritto delle società, associazioni e persone giuridiche. 7. la questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte a terzi il mandante o, se l'atto compiuto da un organo di una società, altra associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, altra associazione o persona giuridica. 8. costituzione di trust e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i trustee e i beneficiari. 9. obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali. 10. contratti di assicurazione derivanti da operazioni effettuate da soggetti diversi dalle imprese aventi lo scopo di erogare ai lavoratori prestazioni in caso di decesso, vita o cessazione o riduzione di attività, malattia professionale o infortunio sul lavoro. Art.2 carattere universale: “La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro”. Le parti possono scegliere la legge di qualunque Stato, anche non europeo, ma esse possono scegliere solo una legge statale, non norme e principi di origini non statali: ad esempio non possono scegliere principi di organizzazioni internazionali, diritto religioso… Esiste un unico Stato che prevede la possibilità di scegliere una legge non statale dal gennaio 2015: il Paraguay.

Il problema della legge non statale è molto dibattuto: ad esempio il commercio internazionale ha sviluppato una “lex mercatoria” tendenzialmente autonoma e imparziale rispetto alle parti, perché creata non dagli Stati ma dai mercanti, quindi una critica mossa a Roma 1 è che nella prassi spesso di fronte ai tribunali arbitrali si applicano norme non statali. Considerando 13: “Il presente regolamento non impedisce che le parti includano nel loro contratto, mediante riferimento, un diritto non statale ovvero una convenzione internazionale”. Nel considerando 13, si dice che le parti possono incorporare nel contratto norme non statali, cioè sul piano della regolamentazione contrattuale sostanziale possono scegliere loro la legge: se incorporo o rinvio a regole\principi non statali, non derogo alla legge altrimenti applicabile, cioè essa si applica comunque, ma le regole incorporate devono rispettare la legge applicabile e se c’è un contrasto tra regole incorporate e legge applicabile prevale la legge applicabile. La libertà della scelta legge regolatrice è essenziale, ma deve trattarsi di una legge statale in vigore; le parti possono incorporare o rinviare a una legge non statale o a convenzioni internazionali, ma si tratta di un richiamo negoziale e non di un richiamo internazionale privatistico: la legge non statale è considerata come se si trattasse di un gruppo di clausole negoziali inserite nel contratto dalle parti, non come se fosse la legge applicabile. Considerando 14: Qualora la comunità dovesse adottare in un idoneo strumento giuridico norme di diritto sostanziale dei contratti, comprendenti clausole e condizioni standard, tale strumento può prevedere la possibilità per le parti di scegliere l’applicazione di tali norme”. Siccome a livello UE si sta studiando il codice dei contratti internazionali di tipo sostanziale, in Roma 1 non si poteva far riferimento a questo corpus non ancora nato e si dice che sarà compito di chi farà il codice dire se si potrà rinviare al regolamento attraverso un richiamo negoziale o attraverso un rinvio internazionale privatistico. Art. 3 paragrafo 1: “Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso”. In giurisprudenza questo è un inciso molto interpretato: da un lato le corti nazionali hanno escluso come elemento saliente la nazionalità della parti, cioè essa non rileva per individuare la legge applicabile scelta dalle parti, ma si usano criteri come la valuta di pagamento, il luogo di conclusione, la lingua usata per redarre il contratto, valutare le clausole che ricalcano le disposizioni del codice civile di un determinato Stato… Sono elementi da considerarsi nel loro insieme, cioè la scelta della legge applicabile deve risultare in modo chiaro dalla valutazione complessiva. C’è l’esigenza di scongiurare il fenomeno del “depessage”, cioè la frammentazione della legge applicabile: le parti possono applicare allo stesso contratto delle leggi statali diverse, ma si tratta di una possibilità da limitare e la Convenzione dell'80 diceva che il limite era la ragionevolezza della scelta. Non sempre in questi casi il contratto è invalidato, cioè bisogna vedere se la frammentazione fosse o meno un elemento essenziale del contratto stesso. Paragrafo 2: “Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell'art.11 e non pregiudica i diritti dei terzi.” Le parti possono cambiare la loro scelta sulla legge applicabile dopo il primo accordo, cioè anche in corso di contratto, e ciò non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi e la validità del contratto. Contratto interno: Anche se un contratto è interno, le parti possono scegliere la legge applicabile di un altro Stato e l’unico limite sono le norme statali non derogabili convenzionalmente; se le parti scelgono una legge extraeuropea per un contratto interno all’UE, c’è il limite delle norme europee non convenzionalmente derogabili (come previsto per gli Stati).

29 ottobre 2015

Roma 1 si concentra, come primo criterio di collegamento, sulla volontà delle parti, scelta già compiuta da tutti i Paesi UE. Se è vero che un certo parallelismo esiste sempre tra diritto interno privato e scelte di diritto privato internazionale, è vero che se il contratto è il luogo in cui il diritto privato lascia la più ampia autonomia, è giusto che anche il diritto privato internazionale faccia lo stesso. L'autonomia privata può condurre alla scelta di una qualunque legge, anche non collegata al contratto. Quindi la legge scelta può essere quella di un Paese UE o di un Paese terzo. La scelta può poi essere cambiata liberamente, secondo il principio dell'autonomia delle parti. Il contratto è frazionato in diverse parti, soggette a leggi diverse. Nell'ambito di Roma 1, la scelta può essere espressa o tacita, legata al foro competente oppure no (possibile dissociazione tra ius e foro). Se non c'è una clausola espressa sulla legge scelta, le parti possono indicare implicitamente la loro scelta della legge e inserire nel contratto una clausola espressa sulla scelta del foro; l'interprete può allora dedurre come indizio della scelta della legge applicabile la scelta del foro di un certo Paese. Non basta una scelta del foro, perché non può essere equiparata a una scelta di legge. L'interpretazione deve essere necessariamente concorde con le altre clausole contrattuali. Molte sono state le pronunce a riguardo: 1) Sentenza del tribunale austriaco: La clausola sulla scelta della legge è valida o no? Se le parti hanno indicato i contratto una clausola che dice scegliamo la legge inglese, ci si pone un problema di validità della clausola. In base a che legge si valuta la validità? Se ci si pone il problema sulla validità, la validità deve essere valutata in base ai criteri successivi di collegamento. se però le parti l'hanno inserita in contatto, si fa finta che sia valida, quindi si va dinnanzi al giudice inglese e, in base alla legge inglese, si valuta se è valida o no. Se non è valida, è invalido anche il rinvio alla legge inglese. Quindi si fa finta che sia valida, si va dinnanzi al giudice indicato, si valuta in base alla sua legge se è valida; se non lo è, allora sarà invalido anche il rinvio a quel giudice e si prenderanno in considerazione i criteri di collegamento successivi. 2) Sentenza della High Court (UK): Il fatto che in un contratto tra A italiano e B francese, che utilizzano leggi e lingue diverse, si scelga di stipulare il contratto in tedesco, non vuol dire che le parti volessero riferirsi alla legge tedesca. Non è quindi una scelta implicita della legge da applicare; ex art. 3, infatti, la scelta implicita deve essere certa, inequivocabile, ... Qui tale scelta implicita non c'è. 3) Sentenza del Lussemburgo: Se un contratto fa esclusivo riferimento alle norme di uno Stato, allora c'è una scelta implicita di legge e quindi la legge di quello stato va ritenuta applicabile. Nel contratto in questione non si faceva esplicito riferimento alla legge di quello Stato; tuttavia, dato che le parti rinviavano sempre agli art. dei codici di quel Paese, allora tale atteggiamento può denotare una scelta implicita a favore della legge dello Stato stesso. --> Quindi una scelta può anche essere implicita, ma deve essere certa e inequivocabile! Limite alle scelte sono le norme imperative delle scelta ma anche le norme imperative dello Stato con cui il contratto ha collegamento. Le norme dei due paesi però potrebbero contraddirsi. Le parti devono scegliere delle norme di entrambi i regolamenti che vadano d'accordo. L'internazionalizzazione del contratto appare quindi molto complessa. Esempio: c'è un contratto tra società italiana e soc. tedesca (contratto internazionale). Il contratto si deve applicare in Italia. Se su tale contratto si sceglie la legge italiana o francese o di malta, la legge di riferimento sarà quella dello Stato scelto --> contratto internazionale interno all'UE. Se però si sceglie la legge brasiliana, si sottrae questo contratto internazionale al corpus delle norme europee imperative. Quando tutti gli elementi sono ubicati in uno o più stati membri, la scelta di una legge diversa (Stato non membro), fa salva l'applicazione delle norme UE imperative. --> Quindi a un contratto europeo (Italia-Germania) in cui si sceglie la legge brasiliana, si applicheranno le norme UE imperative. Rileva invece la norma di un paese terzo (Brasile) se è norma di applicazione necessaria. Non rileva l'ordine pubblico del paese terzo, ma rilevano le norme di applicazione necessaria brasiliane.

Come può il giudice UE imporre al giudice brasiliano di applicare le sue norme? Non può, perché il giudice brasiliano non deve applicare Roma 1.

Legge applicabile in mancanza di scelta Se manca una scelta (espressa, tacita, invalida), di applicano i criteri successivi di collegamento. Sono elencati nell'art. 4 per i contratti in generale e in altri artt. per contratti specifici (ad esempio i contratti che coinvolgono una parte debole). L'art. 4 differenzia vari tipi di contratti e fa riferimento alla residenza abituale di chi esegue il contratto (lettere a, b, e f) o alla legge del luogo in cui si trova il bene o in cui l'operazione viene eseguita. Esso recita: "In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue: a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale; b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale; c) il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato; d) in deroga alla lettera c), la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese; e) il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale; f) il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale; g) il contratto di vendita di beni all’asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all’asta, se si può determinare tale luogo; h) il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un’unica legge, è disciplinato da tale legge. Ex comma 2 (contratti innominati al comma 1), "Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale". Il soggetto che deve effettuare la prestazione caratteristica è quel soggetto che deve svolgere l'obbligazione non pecuniaria. Ex comma 3 (clausola di salvaguardia/di eccezione), "Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la ...


Similar Free PDFs