Diritto dell\'Unione Europea Giurisprudenza UniBg PDF

Title Diritto dell\'Unione Europea Giurisprudenza UniBg
Course Diritto dell'Unione Europea
Institution Università degli Studi di Bergamo
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Riassunto completo delle slides di diritto dell'Unione Europea, terzo anno di giurisprudenza Università degli Studi di Bergamo. Esame scritto a crocette....


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LE ORIGINI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA Alla fine della seconda guerra mondiale, il mondo è diviso in due blocchi contrapposti: USA e URSS. ! In questo periodo ha inizio la cooperazione tra Stati Europei in settori specifici:! - Settore dell’economia = Organizzazione europea per la cooperazione economica, cui funzione è la Gestione dello European Recovery Plan (Piano Marshall);! - Settore della difesa = Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e Patto di Varsavia (Europa orientale);! - Settore della politica = Consiglio d’Europa. ! Si tratta di organizzazioni costituite sulla base di un’Unione tra Stati e rette dal cosiddetto metodo della cooperazione intergovernativa. ! Tali organizzazioni non costituiscono un autonomo sistema giuridico, ma sono costituite dalla somma degli ordinamenti giuridici degli Stati che le compongono. ! Caratteristiche essenziali di tali organizzazioni sono:! - Voto all’unanimità;! - No possibilità di adottare atti vincolanti;! - Presenza di organi degli Stati e non di individui. ! L’idea di integrazione europea come oggi la conosciamo nasce e si sviluppa su basi profondamente diverse. ! Da un punto di vista storico, le origini dell’attuale Unione Europea vengono fatte risalire a tre eventi ben precisi:! a. Il Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita (1941, A. Spinelli, E. Rossi e E. Colorni) = rappresenta la più importante teorizzazione dell’idea di Europa unita intesa come nuovo soggetto giuridico, a favore del quale i singoli Stati avrebbero dovuto trasferire integralmente la propria sovranità, sancendo la definitiva scomparsa degli Stati-nazione. ! b. Il discorso di Winston Churchill all’università di Zurigo nel settembre del 1946 = dobbiamo creare una specie di Stati Uniti d'Europa. Solo in questo modo centinaia di milioni di lavoratori saranno in grado di riconquistare le semplici gioie e le speranze che rendono la vita degna di essere vissuta […] Il primo passo verso la ricostruzione della famiglia europea deve essere un'alleanza fra la Francia e la Germania […] Ma devo avvertirvi. Forse rimane poco tempo. In questo momento godiamo di un periodo di tregua. I cannoni hanno smesso di sparare. I combattimenti sono cessati: ma non sono cessati pericoli. Se dobbiamo costruire gli Stati Uniti d'Europa, non importa sotto quale nome, dobbiamo cominciare adesso. ! Come il manifesto di Ventotene, anche questo discorso ha come obiettivo la costruzione di un’Europa unita in tempi brevi e fondata su un’unione politica. ! c. Il Discorso pronunciato dal Ministro degli Esteri francese Robert Schuman il 9 maggio 1950, meglio noto come la Dichiarazione Schuman = il governo francese propone di mettere l’insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune alta Autorità, nel quadro di un’organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei. " L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né potrà essere costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. " L’Unione delle nazioni esige l’eliminazione del contrasto secolare tra Francia e Germania: l’azione intrapresa deve concernere in prima linea la Francia e la Germania. " La fusione delle produzioni di carbone e acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione europea, e cambierà il destino di queste regioni, che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici, di cui più costantemente sono state le vittime. " Questa proposta, mettendo in comune le produzioni di base e istituendo una nuova Alta Autorità, le cui decisioni saranno vincolanti per Francia, Germania e per gli Stati che vi aderiranno, costituirà il primo nucleo concreto di una Federazione europea, indispensabile al mantenimento della pace. ! IL TRATTATO CECA! La sfida lanciata da Robert Schuman venne raccolta da sei Stati: Germania, Francia, Italia, Belgio, Lussemburgo, Olanda (Paesi fondatori). !

A Parigi il 18 aprile 1951 viene firmato il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). ! Il 24 luglio 1952 entra in vigore il Trattato CECA, con validità di 50 anni: infatti, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002. ! Art. 2 = obiettivo della CECA è quello di contribuire, mediante il mercato comune del carbone e dell’acciaio: ! - All’espansione economica;! - All’incremento dell’occupazione;! - Al miglioramento del tenore di vita. ! ISTITUZIONI DEL TRATTATO CECA! a. Alta autorità = organo esecutivo, indipendente e collegiale che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi del Trattato. È un organo sovranazionale con potere di decisione. ! b. Assemblea = organo composto dai rappresentanti dei Parlamenti degli Stati membri. Svolge prevalentemente funzioni consultive. ! c. Consiglio dei ministri = è l’organo legislativo, composto dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri. La presidenza è esercitata a turno da ciascuno Stato membro. ! d. Corte di giustizia = assicura il rispetto del diritto nell’applicazione e nell’interpretazione del Trattato. ! LA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA (CED) E IL SUO FALLIMENTO! Il Trattato istitutivo della CED venne firmato il 25 maggio 1952 a Parigi. ! L’obiettivo di questa comunità europea di difesa era quello di creare una difesa militare comune per mezzo della creazione di un esercito comune. ! Il trattato istituivo della CED non fu mai ratificato a causa dell’opposizione francese. ! Quali sono le ragioni storico-politiche del fallimento della CED? Per creare la Comunità Europea di Difesa era necessario superare il sistema NATO, e per fare ciò, prima di creare una difesa comune, era necessario sviluppare una politica estera comune. ! CONFERENZA DI MESSINA 1 GIUGNO 1955 In questa conferenza viene avanzata la proposta di due nuovi trattati, aventi l’obiettivo di creare un mercato comune generalizzato e un mercato comune nel settore dell’energia atomica. ! Il fallimento della CED funge da lezione: i tempi non sono maturi per un’integrazione politica, quindi è meglio seguire la strada dell’integrazione economica. ! I TRATTATI DI ROMA! Il trattato CEEA (EURATOM)! Questo Trattato fu firmato a Roma il 25 marzo 1957. Entrò in vigore il 1 gennaio del 1958. Una differenza fondamentale col Trattato CECA è che questo ha durata illimitata, a differenza dei 50 anni massimi di durata della validità del Trattato CECA. ! Il trattato CEE! Questo Trattato fu firmato a Roma il 25 marzo 1957. Entrò in vigore il 1 gennaio del 1958. Una differenza fondamentale col Trattato CECA è che questo ha durata illimitata, a differenza dei 50 anni massimi di durata della validità del Trattato CECA (uguale a sopra). ! Obiettivi del trattato CEE:! a. Porre le fondamenta di un’Unione sempre più stretta tra i popoli europei; ! b. Assicurare il progresso economico e sociale degli Stati membri, eliminando le barriere che dividono l’Europa;! c. Migliorare le condizioni di vita e di occupazione dei cittadini europei;! d. Rafforzare l’unità delle economie degli Stati membri ed assicurarne lo sviluppo armonioso, riducendo le disparità tra le differenti regioni;! e. Contribuire alla progressiva soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali;! f. Rafforzare le difese della pace e della libertà e fare appello agli altri popoli dell’Europa, animati dallo stesso ideale, perchè si associno al loro sforzo. !

Strumenti per realizzare gli obiettivi del Trattato CEE: ! 1. Istituzione di un mercato comune e di un’unione doganale: mercato comune = soppressione di tutte le barriere fisiche e legislative in vista della creazione di un unico grande mercato all’interno del quale merci, persone, capitali e servizi potevano circolare liberamente; " unione doganale = abolizione dei dazi doganali tra Stati membri e creazione di una tariffa doganale comune esterna. ! 2. Sviluppo di politiche comuni = nei settori dell’agricoltura, dei trasporti e del commercio. ! Art. 235 CEE: quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il Trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal fine richiesti, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato l’Assemblea, prende le disposizioni del caso. ! QUADRO ISTITUZIONALE DELLA CEE! Il quadro istituzionale della CEE ricalca quello della CECA:! - Commissione (Alta Autorità);! - Consiglio;! - Assemblea parlamentare;! - Corte di Giustizia. ! N.B. Assemblea parlamentare e Corte di Giustizia sono sempre state uniche per le tre comunità (CECA, CEEA e CEE). ! Sino al 1965, invece, esisteva una Commissione e un Consiglio per ciascuna delle tre Comunità. Proprio nel 1965 viene emanato il Trattato di Bruxelles, che sancisce la cosiddetta fusione degli esecutivi. ! LA CRISI DELLA SEDIA VUOTA! Nel 1965 la Commissione propone di modificare il finanziamento della Politica Agricola Comune, sostituendo i contributi dei singoli Stati membri con i ricavi dei dazi doganali e i prelievi sui prodotti agricoli. ! Si ha opposizione della Francia, che diserta le sedute del Consiglio. ! Periodo transitorio: voto all’unanimità. Paralisi del Consiglio. ! 30 maggio 1966: COMPROMESSO DI LUSSEMBURGO! Qualora, nei casi di decisioni che possano essere adottate a maggioranza su proposta della Commissione, siano in gioco rilevanti interessi di uno o più Stati della Comunità, i membri del Consiglio devono adoperarsi per giungere entro un congruo termine a soluzioni che possano essere approvate da tutti i membri del Consiglio, nel rispetto dei loro interessi reciproci e di quelli della Comunità.! È un accordo di natura politica tra gli Stati membri, finalizzato ad attribuire agli stessi un potere di veto anche nel caso di decisioni concernenti rilevanti interessi di uno o più Stati membri e che avrebbero potuto essere prese a maggioranza qualificata.!

DALL’ATTO UNICO EUROPEO (AUE) AL TRATTATO DI LISBONA! I primi allargamenti! Ai 6 Stati originari facenti parte della CECA (Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo), si sono aggiunti:! - 1973: Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda (9);! - 1981: Grecia (10);! - 1986: Spagna e Portogallo (12).! Successivamente, nel 1990 si è avuta l’unificazione della Germania.! - 1995: Austria, Finlandia e Svezia (15);! - 2004: Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia (25);! - 2007: Bulgaria e Romania (27)! - 2013: Croazia (28).!

L’ATTO UNICO EUROPEO (AUE)! È stato firmato in Lussemburgo il 17 febbraio 1986 ed è entrato in vigore il 1 luglio dello stesso anno.! Rappresenta la prima modifica sostanziale del Trattato CEE. ! L’obiettivo di questo atto unico europeo è quello di rilanciare il processo di costruzione europea al fine di portare a termine la realizzazione del mercato interno unico. ! Art. 8A = la Comunità adotta misure finalizzate alla graduale creazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992. ! Il mercato interno comprende un’area senza frontiere interne nella quale la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali è assicurata in conformità alle disposizioni del presente Trattato. ! GLI STRUMENTI PREVISTI DALL’AUE! - Aumento dei casi in cui il Consiglio vota a maggioranza qualificata (tutto ciò che riguarda il mercato interno, ad eccezione di: disposizioni fiscali, libera circolazione di persone e diritti dei lavoratori subordinati);! - Ampliamento dei poteri del Parlamento europeo:! - Parere conforme = il Consiglio non può deliberare se non c’è il parere conforme del Parlamento Europeo;! - Procedura di cooperazione = il Consiglio deve deliberare all’unanimità in caso di opposizione del Parlamento Europeo. ! - Introduzione di nuove politiche (ambientale, coesione economico-sociale, impegni degli Stati membri a consultarsi su questioni di politica estera con ricadute sulla sicurezza degli Stati membri). ! IL TRATTATO DI MAASTRICHT E L’UNIONE EUROPEA! Il Trattato che istituisce l’Unione Europea venne firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e entrò in vigore il 1° novembre 1993.! Col trattato di Maastricht risulta chiaramente sorpassato l’obiettivo economico originale della Comunità, ossia la realizzazione di un mercato comune, e si afferma la vocazione politica attraverso la creazione dell’Unione Europea. ! L’UNIONE EUROPEA! Il Trattato di Maastricht crea l’Unione Europea. Non si tratta di una nuova organizzazione internazionale che aggiunge alle Comunità Europee già esistenti, né le sostituisce. ! L’Unione Europea è costituita da tre pilastri:! 1. Le Comunità Europee (CEE e EURATOM);! 2. La politica estera e di sicurezza comune = PESC;! 3. La cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni = GAI.! IL PRIMO PILASTRO! Il primo pilastro è rappresentato dalle tre comunità ed è retto dal cosiddetto metodo comunitario:! - Iniziativa legislativa della Commissione;! - Voto a maggioranza in seno al Consiglio;! - Ruolo attivo del Parlamento Europeo;! - Controllo giudiziario da parte della Corte di Giustizia Europea. ! IL SECONDO PILASTRO! È costituito dalla Politica Estera e di Sicurezza Comune, cioè la PESC. ! È governato dal cosiddetto metodo intergovernativo. Le principali caratteristiche di tale metodo sono:! - Decisioni del Consiglio adottate generalmente all’unanimità;! - Mero ruolo consultivo del Parlamento Europeo;!

- Minor ruolo della Corte di Giustizia. ! La Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione Europea, ivi compresa anche la definizione a termine di una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre a una difesa comune. ! Gli obiettivi della PESC sono:! - Difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali e dell’indipendenza dell’Unione; ! - Rafforzamento della sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri in tutte le sue forme;! - Mantenimento della pace e rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;! - Promozione della cooperazione internazionale;! - Sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. ! IL TERZO PILASTRO! È costituito dalla Cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI). ! È governato dal cosiddetto metodo intergovernativo, lo stesso che governa la PESC, cui caratteristiche fondamentali sono:! - Decisioni del Consiglio adottate generalmente all’unanimità;! - Mero ruolo consultivo del Parlamento Europeo;! - Minor ruolo della Corte di Giustizia.! La Cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI) consiste nel principio secondo cui gli Stati membri decidono di considerare questioni di interesse comune i seguenti settori:! 1. La politica di asilo;! 2. Le norme che disciplinano l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte delle persone;! 3. La politica dell’immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi;! 4. Le condizioni di entrata e della circolazione dei cittadini dei Paesi terzi nel territorio degli Stati membri;! 5. Le condizioni di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi nel territorio degli Stati membri, compresi il ricongiungimento delle famiglie e l’accesso all’occupazione;! 6. La lotta contro l’immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari di cittadini dei Paesi terzi nel territorio degli Stati membri;! 7. La lotta contro la tossicodipendenza;! 8. La lotta contro la frode su scala internazionale;! 9. La cooperazione giudiziaria in materia civile;! 10. La cooperazione giudiziaria in materia penale;! 11. La cooperazione doganale;! 12. La cooperazione di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di droga e altre forme gravi di criminalità internazionale, compresi, se necessario, taluni aspetti di cooperazione doganale, in connessione con l’organizzazione a livello dell’Unione di un sistema di scambio di informazioni in seno ad un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL). ! Le principali modifiche al Trattato CEE introdotte dal Trattato di Maastricht! a. La denominazione della CEE;! b. L’instaurazione di nuove politiche comuni;! c. L’instaurazione dell’Unione Economica e Monetaria (UEM);! d. L’introduzione della cittadinanza europea; ! e. L’introduzione del principio di sussidiarietà;! f. L’introduzione di alcune modifiche a livello istituzionale;! LE NUOVE POLITICHE INTRODOTTE DAL TRATTATO UE! Il Trattato dell’Unione Europea instaura politiche comunitarie in sei nuovi settori:! - Reti transeuropee; ! - Politica industriale;! - Tutela dei consumatori;! - Istruzione e formazione professionale;! - Gioventù;!

- Cultura. ! L’UNIONE ECONOMICA E MONETARIA (UEM) Il mercato unico viene completato dall’UEM. ! L’UEM viene realizzata attraverso:! - Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;! - Un sistema multilaterale di sorveglianza di tale coordinamento;! - Rigidi vincoli finanziari e di bilancio;! - La creazione di una moneta comune gestita dal Sistema Europeo di banche Centrali (SEBC) costituito dalla BCE e dalle banche centrali degli Stati membri. ! LA CITTADINANZA EUROPEA! La cittadinanza europea si aggiunge a quella nazionale. Ne consegue, pertanto, che colui che è cittadino di uno Stato membro è anche cittadino europeo. ! I cittadini europei sono titolari dei diritti riconosciuti dal trattato e sono sottoposti ai doveri nello stesso previsti. ! Ad esempio:! - Diritto di circolare e risiedere liberamente sul territorio degli Stati membri;! - Diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni che si svolgono nello Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro;! - Diritto di petizione al Parlamento Europeo e al Mediatore Europeo;! - Tutela diplomatica e consolare di uno Stato membro diverso da quello di origine negli Stati terzi, in cui lo Stato membro di cui è cittadino non è rappresentato. ! PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA! Art. 3B TCE: la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato. ! Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. ! L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato (cosiddetto principio di proporzionalità). ! LE MODIFICHE ISTITUZIONALI! In primo luogo, la Corte dei Conti diviene un’istituzione comunitaria. ! Viene istituito il Comitato delle Regioni.! Vengono aumentati i poteri del Parlamento Europeo ampliando i casi in cui si applica la procedura del parere conforme e della cooperazione. ! Viene introdotta la procedura di codecisione che consente al Parlamento Europeo, in taluni casi, di impedire l’approvazione di un atto da parte del Consiglio. ! IL TRATTATO DI AMSTERDAM! È stato firmato ad Amsterdam in 2 ottobre del 1997 ed è entrato in vigore il 1° maggio del 1999. ! Consapevole del fatto che con il passare del tempo l'Unione Europea doveva affrontare nuove sfide, il trattato di Maastricht aveva già previsto la revisione di alcune disposizioni. ! Le nuove sfide che l’UE deve affrontare col tempo sono:! - La Globalizzazione delle economie;! - La lotta contro il terrorismo, la criminalità internazionale e il traffico di stupefacenti. ! - I problemi ecologici;! - Le minacce alla salute pubblica. ! Principali modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam! A. La tutela dei diritti fondamentali = il Trattato di Amsterdam modifica l’art. 6 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, per affermare espressamente che l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di

diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. " Su proposta di 1/3 degli Stati membri o della Commissione, previo parere del Parlamento Europeo, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può constatare l’esistenza di una grave e persistente violazione di tali diritti e principi....


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