Diritto pubblico e costituzionale ida nicotra parte 1/2 PDF

Title Diritto pubblico e costituzionale ida nicotra parte 1/2
Course Diritto pubblico
Institution Università degli Studi di Catania
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riassunti dal libro...


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Il Diritto Pubblico una realtà in continuo divenire Il termine diritto ha molteplici significati, tutti legati alle regole di comportamento che disciplinano i rapporti tra i componenti di una comunità, in un particolare periodo storico. Il gruppo sociale che si costituisce per raggiungere determinati fini si da un insieme di regole e di principi per disciplinare le relazioni tra i soggetti che lo compongono. Per ordinamento giuridico si intende quel complesso di regole di condotta che compongono comportamenti ai consociati per assicurare la pacifica convivenza di una data collettività. Secondo la nota teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, elaborata da Santi, Romano, il numero di ordinamenti che possono qualificarsi come giuridici è potenzialmente illimitato. Distinguiamo gli ordinamenti giuridici in:  generali, sono la comunità internazionale, l'Unione europea e gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) che, al pari dello Stato, mirano al soddisfacimento di interessi generali.  Particolari, si caratterizzano per la circostanza che si propongono di realizzare fini specifici di varia natura: economica, culturale, ricreativa, scientifica, religiosa, sportiva, etc. Il principio di non contraddizione è garantito da alcune norme che riconoscono ordinamenti giuridici diversi dallo Stato, all'interno di esso, a condizione che non contrastino con i principi fondanti della Costituzione italiana. Diritto costituzionale quando si intende accennare ad una parte del diritto dello Stato e precisamente a quella parte che ne rappresenta il fondamento. Detto in altri termini, il diritto costituzionale è l'ordinamento supremo dello Stato. Il Diritto si suddivide in:  diritto pubblico in cui è quella branca del diritto che studia le norme concernenti l'organizzazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e non. Inoltre, si occupa dei rapporti tra il cittadino e gli enti pubblici.  diritto privato riguarda, invece, i rapporti tra i singoli.

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi Lo Stato è un ordinamento giuridico originario composto da un gruppo sociale, ordinato da regole e stanziato su un determinato territorio. Il termine Stato ha assunto molteplici significati:  Stato “istituzione” si suole indicare l'ordinamento giuridico statale come corpo politico e sociale organizzato e onnicomprensivo di tutte le altre realtà intermedie ad esso sottoposte. È bene sin da subito precisare che la Costituzione italiana designa sovente lo Stato istituzione con il termine Repubblica. Così nella disposizione contenuta nell'art. 114 afferma che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.  Stato “apparato” o anche Stato “persona” si intende l'insieme dei governanti, ossia di organi ed enti cui è attribuito il potere di approvare ed applicare le norme attraverso cui lo Stato esprime la propria supremazia e persegue le proprie finalità. È denominato anche Stato “persona” perché esso possiede personalità giuridica ed è sottoposto, parimenti agli altri soggetti pubblici e privati.  Stato “comunità” si definisce la “società civile”, ossia l'insieme dei governanti, cittadini e non cittadini, sottoposti all'autorità dello Stato “apparato” e descrive quel processo di continua integrazione della sfera dell'autorità con quella della libertà. Lo Stato viene tradizionalmente concepito come la risultante di tre elementi costitutivi: il popolo, il territorio, la sovranità:  Il territorio costituisce il luogo di stabile radicamento del popolo, entro cui vige l'ordinamento giuridico dello Stato. Esso comprende: ◦ la terraferma è quella porzione di territorio delimitata dal mare o da confini che possono essere naturali. ◦ il mare territoriale, prospiciente il territorio dello Stato e oggetto alla sua sovranità dal mare libero (o alto mare), che non costituisce oggetto di dominio da parte di alcuno Stato. ◦ la piattaforma continentale, ossia quella parte del fondo marino che circonda le terre emerse, le cui risorse naturali sono utilizzate dallo Stato attraverso, ad esempio, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. ◦ L'immunità territoriale, riguarda le sedi delle rappresentanze diplomatiche straniere ed ogni luogo in cui risieda, anche temporaneamente, l'agente diplomatico. ◦ L'extraterritorialità è una finzione giuridica in base alla quale le navi e gli aeromobili militari stranieri, presenti nell'area sottoposta alla sovranità di uno Stato, sono assoggettati alle leggi dello Stato del quale battono bandiera. ◦ L'ultra territorialità indica quel fenomeno secondo cui la normativa statale si estende a navi e aeromobili nazionali che si trovano fuori dalle acque o dallo spazio aereo italiano , in quanto sono considerati dal





Codice della navigazione come “territorio italiano”. Il popolo, inteso come l'insieme di coloro ai quali l'ordinamento giuridico statale assegna lo status di cittadino, non coincide con la nozione di popolazione, che indica il complesso indifferenziato di soggetti, compresi gli stranieri e gli apolidi, i quali in un determinato momento storico risiedono o sono stabilmente stanziati nel territorio dello Stato. La cittadinanza è un particolare status giuridico che riconosce al cittadino il diritto di partecipare direttamente alla vita politica e sociale dello Stato a cui appartiene, attraverso l'elezione a cariche pubbliche, l'adesione a partiti politici, la presentazione di petizioni, e indirettamente attraverso l'esercizio del diritto di voto per l'elezione di propri rappresentanti al Parlamento. Il trattato di Maastricht del 1992 ha introdotto l'istituto della cittadinanza europea. A norma dell'art. 20 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'unione europea) “è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. Occorre, infine, evidenziare che il concetto di popolo non va confuso con quello di Nazione, che sta a designare una entità etnico-sociale caratterizzata dalla comunanza di razza, lingua, religione, cultura, costumi. La disposizione contenuta nell'art. 1, co. 2, Cost. Italiana, afferma che “la sovranità appartiene al popolo”, il vero ed esclusivo detentore della potestà suprema, che la esercita secondo due modelli di rappresentanza politica: ◦ quello di democrazia rappresentativa, in base al quale il corpo elettorale sceglie i propri rappresentanti ai vertici degli organi pubblici elettivi per esercitare il potere politico; ◦ quello della democrazia diretta, caratterizzato dalla partecipazione in prima persona dei cittadini alle scelte politiche del Paese, attraverso l'esercizio di strumenti mediante i quali il popolo esercita direttamente la sovranità: la petizione (art. 50 Cost.), l'iniziativa legislativa popolare (art. 71 Cost.), i referendum (artt. 75, 138, 132 e 133 Cost.). Quest’ultimo particolarmente importante e maggiormente utilizzato si distingue in: ▪ referendum abrogativo in cui il corpo elettorale viene chiamato ad abrogare o modificare una legge; ▪ referendum approvativo ovvero quello di approvare una legge; ▪ referendum consultivo ovvero esprimere un parere.

Le Forme di Stato Stato Assoluto: è la prima forma dello Stato Moderno caratterizzata da un apparato autoritario separato e distinto dalla società e il potere sovrano è attribuito interamente al Re o meglio alla Corona.  Stato Liberale: nasce tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800 a seguito della crisi dello Stato assoluto e della spinta della nascita del capitalismo e l’affermazione della borghesia.  Stato di democrazia pluralista: è l’evoluzione dello Stato liberale in cui la base sociale si allarga abbracciando tutte le classi sociali riconoscendo e garantendo così la pluralità dei gruppi, degli interessi, delle idee che possono incontrarsi, confrontarsi ed esprimersi liberamente in parlamento.  Stato totalitario: a seguito della crisi delle democrazie di massa dovuta alla non accettazione di tale tipo di democrazia pluralista da parte di tutte le forze politiche, presero il sopravvento delle forme di stato che negavano la democrazia pluralista ed imponevano il partito unico che di conseguenza identificava lo Stato. Nasce così lo stato totalitario quale lo stato Fascista, nazional-socialista (nazista), socialista che originariamente si basava sulla dittatura del proletariato che portò alla sostituzione dell’economia di mercato con una collettivistica.  Stato Sociale: ha base originariamente liberale, ma si discosta dall’originaria forma di essa con il riconoscimento politico dei partiti (democrazia pluralista) e la figura che lo stato assume nella distribuzione dei benefici e sacrifici sociali garantendo così la solidarietà tra diversi gruppi sociali. A partire dal modello di Stato Liberale si distingue la separazione tra i tre principali poteri dello Stato, ovvero legislativo, esecutivo e giudiziario. Ogni potere è legato ad una funzione:  la funzione legislativa pone norme generali ed astratte i cui atti caratteristici hanno la forma delle Leggi;  la funzione giurisdizionale o giuridica applica le norma al fine di dirimere le controversie ed i cui atti hanno la forma delle sentenze;  la funzione esecutiva consiste nella cura in concreto dei pubblici interessi i cui atti hanno la forma dei Decreti. La separazione tra poteri ed i limiti alla regola di maggioranza, non possono realizzarsi solo orizzontalmente nel rapporto tra poteri dello Stato, ma anche verticalmente attraverso la distribuzione del potere politico e del funzionamento statale tra Stato ed enti territoriali. Si distingue primariamente tra: 

Stato Unitario in cui il potere è attribuito allo Stato centrale che si avvale solo burocraticamente di enti periferici;  Stato composto in cui il potere è distribuito tra Stato ed enti locali che sono titolari del potere di indirizzo politico e della funzione legislativa ed amministrativa nei territori di appartenenza ed i cui membri vengono eletti dalle popolazioni locali. Esso si suddivide in: ◦ Stato federale è caratterizzato da: un ordinamento statale federale dotato di una costituzione scritta e rigida e di enti politici territoriali dotati di proprie Costituzioni; ripartizione di competenze tra lo Stato Federale e gli Stati membri; esistenza di un parlamento bicamerale in cui esiste almeno una camera rappresentativa degli Stati membri; la partecipazione degli Stati membri in maniera diretta o indiretta al procedimento di revisione della Costituzione Federale. ◦ Stato Regionale è caratterizzato da: una Costituzione Statale che riconosce e garantisce l’esistenza degli enti territoriali dotati di autonomia politica, cioè capaci di darsi un orientamento politico nei limiti posti dalla Costituzione ed un proprio statuto (non una propria Costituzione); l’attribuzione costituzionale alle Regioni di competenza legislative ed amministrative, una partecipazione assai limitata all’esercizio delle funzioni Statali, la mancanza di una camera rappresentativa degli enti locali, l’attribuzione ad un Corte Costituzionale di dirimere i conflitti tra Stato e Regioni. La rappresentanza politica, Rappresentanza significa “agire per conto di” in base ad un formale mandato che il rappresentante ottiene nel caso politico con un mandato da parte del corpo elettorale ed il quale, con la propria indipendenza è chiamato a tutelare “con divieto di mandato imperativo” gli interessi generali del corpo elettorale che gli ha conferito il mandato a pena di essere destituito in seguito alle successive elezioni. 

Il Governo E’ un organo costituzionale complesso formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dall’Organo collegiale Consiglio dei Ministri. Il governo detiene il potere esecutivo ed esercita una quota rilevante dell’indirizzo politico. La formazione del Governo: il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri che controfirma il provvedimento della propria nomina; i Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio; i membri del governo prima di assumere le loro funzioni devono giurare nelle mani del Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dalla formazione del Governo lo stesso di deve presentare alle Camere per il voto di fiducia che è accordata o revocata con mozione motivata votata per appello nominale. Pertanto si hanno tre principi:  responsabilità politica di ciascun ministro;  responsabilità politica collegiale;  direzione politica monocratica, basata cioè sui poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo la crisi di Governo o dopo le elezioni, il Presidente della Repubblica procede alle consultazioni incontrando i presidente dei vari gruppi parlamentari per venire a conoscenza delle negoziazioni per la formazione del Governo. L’incarico è conferito oralmente dal Presidente della Repubblica e di regola viene accettato con riserva ovvero fino a che non sia stilata la lista dei Ministri da proporre ed il Programma di Governo. Esauriti tali incarichi, il Presidente della Repubblica con proprio Decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questi, i singoli Ministri. Questi solitamente in tempi brevissimi (24 ore o meno) prestano Giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, quindi entro dieci giorni si presenta alle Camere per ottenere la fiducia, solo dopo tale atto il Governo è pienamente legittimato e può ottenere pienezza dei suoi poteri. La fiducia viene votata a maggioranza relativa. Gli organi ausiliari sono:  il Consiglio nazionale dell’economia e del Lavoro (è composto da esperti e di rappresentanti delle categorie produttive);  il Consiglio di Stato (organo di consulenza giuridico amministrativa del Governo ed organo giurisdizionale di appello della Giustizia amministrativa);  la Corte dei Conti: ◦ esercita il controllo preventivo di legittimità su alcuni atti delle amministrazioni statali nonché il controllo dei gestione delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali; ◦ il controllo successivo sulla gestione del Bilancio dello Stato; ◦ controllo sulla gestione finanziaria degli enti dello Stato; Le crisi di governo nascono da una rottura insanabile tra governo e maggioranza parlamentare. Si distinguono in:  parlamentari, si ha la crisi a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia che è l’atto con cui il

Parlamento interrompe il rapporto di fiducia con il Governo costringendolo alle dimissioni nelle mani del Capo dello Stato.  extraparlamentari, si hanno quando il Governo rimette le proprie dimissioni volontariamente a seguito di una crisi interna alla maggioranza. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni; al pari della mozione di fiducia, deve essere motivata e votata per appello nominale.

Le Forme di Governo 

Monarchia Costituzionale. È la forma di stato che si afferma nel passaggio dalla monarchia assoluta allo Stato liberale. E’ caratterizzata dalla netta separazione di poteri tra il Re ed il Parlamento titolari rispettivamente del potere esecutivo e legislativo. Successivamente per il principio di infallibilità del Re, è stato frapposto tra i precedenti Organi il Governo il quale si assume le responsabilità derivanti dal potere esecutivo. Esso è nominato dal Re ma deve godere del voto di fiducia del Parlamento.



La forma di Governo parlamentare è caratterizzata dal rapporto di fiducia tra il Governo ed il Parlamento in quanto il primo è emanazione permanente del secondo il quale può costringerlo alle dimissioni votandogli la sfiducia. Bisogna poi distinguere a secondo se il Parlamento e bicamerale o meno se la sfiducia debba essere votata da entrambe le camere o meno. Al fine di evitare il formarsi di governi deboli e instabili, si è deciso di razionalizzare il parlamentarismo. Con tale definizione si indica la tendenza a tradurre in disposizioni costituzionali scritte le regole di funzionamento del sistema parlamentare.



La forma di governo Presidenziale è quella in cui il capo dello Stato (solitamente Presidente), è eletto dall’intero corpo elettorale nazionale; non può essere sfiduciato da un voto parlamentare durante il suo mandato che ha durata prestabilita; presiede i Governi da lui nominati (tipico esempio gli USA).



La forma di governo Semipresidenziale è quella in cui il Capo dello Stato (solitamente Presidente) è eletto direttamente dal corpo elettorale dell’intera nazione e dura in carica per un periodo prestabilito; è indipendente dal Parlamento perché non ha bisogno della sua fiducia, tuttavia non può governare da solo ma deve nominare un Governo il quale deve avere la fiducia dal Parlamento.



Il governo neoparlamentare in cui il primo ministro e eletto direttamente dal popolo; l’elezione del Primo Ministro e del Parlamento è contestuale, eventuali crisi di governo porterebbero alle dimissioni del Governo ed allo scioglimento anche delle Camere con nuove elezioni per entrambi gli organi.



Il governo direttoriale (Svizzera) accanto al Parlamento vi è un direttorio, eletto dal primo che svolge le funzioni di Governo e Capo dello Stato.

Il Parlamento

La struttura dei Parlamenti moderni può essere bicamerale o monocamerale. La Costituzione Italiana ha optato per la prima alternativa, prevedendo l’articolazione del Parlamento in Camera dei Deputati e Senato. Le Due Camere sono dotate delle medesime funzioni, aventi lievissime differenziazioni strutturali, in quanto il Senato è legato al territorio regionale. Ciascuna Camera può deliberare la concessione o il ritiro della fiducia al Governo, mentre la formazione delle Leggi richiede l’approvazione del medesimo testo legislativo da entrambi i rami del Parlamento. La Camera è composta da 630 deputati mentre il Senato da 315 senatori. Solo per il Senato è previsto che il Presidente della Repubblica possa nominare 5 senatori a vita. Entrambe le camere hanno mandati che durano 5 anni. Per le elezioni è in uso un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due camere soltanto in specifiche circostanze dettate dalla Costituzione ovvero: l’elezione del Presidente della Repubblica (cui partecipano anche dei delegati delle Regioni); l’elezione di cinque giudici della Corte Costituzionale; l’elezione di 1/3 dei componenti del CSM; la votazione dell’elenco dei cittadini dal quale i sorteggiano i membri “aggregati” alla Corte Costituzionale per giudicare le accuse costituzionali; la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica. Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera dei Deputati, mentre al Presidente del Senato è dato il compito di supplire il Presidente della Repubblica nei casi di impedimento previsti dall’art.86 Cost. I gruppi parlamentari, Un ruolo fondamentale nell’organizzazione delle Camere sono i Gruppi parlamentari ovvero le unioni dei membri di una camera espressione dello stesso partito o movimento. Alla Camera i Presidenti dei gruppi possono presentare emendamenti e mozioni. Inoltre al Gruppo è attribuito il potere di designare i membri che faranno parte delle commissioni parlamentari. Inoltre i Presidenti di ciascun gruppo vengono sentiti dal P.d.R. durante le crisi di governo. Le commissioni parlamentari sono organi collegiali che possono essere:  temporanee, come quelle d'inchiesta assolvono compiti particolari e durano solo il tempo necessario all’adempimento della loro particolare funzione;  permanenti, sono invece stabili e necessarie in ciascuna camera. Esse hanno funzioni di indirizzo, controllo ed informazione; si riuniscono in sede consultiva per esprimere pareri.  bicamerali, sono formate in parte eguali dei componenti delle due camere. Ai loro lavori si applica il regolamento della Camera dei Deputati presso la quale hanno sede. Tra le più importanti commissioni bicamerali sono il Comitato per i servizi di sicurezza; la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Le Giunte sono organi collegiali le cui funzioni sono l’eserci...


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