Evoluzione del diritto comparato PDF

Title Evoluzione del diritto comparato
Course Diritto Privato Comparato
Institution Università degli Studi di Padova
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Appunti presi a lezione di diritto privato comparato...


Description

25.02.2019

Evoluzione del diritto comparato del suo insegnamento Iniziamo a parlare della evoluzione del diritto comparato e del suo insegnamento. Nell’ambito del sistema universitario italiano quando noi parliamo di diritto comparato ovviamente intendiamo, in primis il diritto privato comparato, ma con la specificazione che abbiamo già detto al diritto pubblico e privato, quindi in generale diritto comparato. L’evoluzione del diritto comparato e il suo insegnamento nell’ambito dei corsi di studio di giurisprudenza è evidente in Italia dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso. Dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso inizia a diffondersi nelle facoltà italiane, in primis quella di giurisprudenza, ma non solo, anche in quella di economia, scienze politiche, scienze delle finanze, e anche nella facoltà di lettere e lingue, iniziano a diffondersi i corsi di diritto comparato. E quali sono le figure professionali che inizialmente vengono considerate come le figure destinatarie della preparazione comparatistica? In generale, la figura del giurista, e qui faremo qualche riflessione. La figura del giurista, un’addizione generica, ma la figura del giurista, ma anche più specificamente il diplomatico, i cosiddetti operatori di pace, cioè sostanzialmente le figure professionali inserite in ambito delle operazioni umanitarie e delle associazioni ed enti internazionali che svolgono questo tipo di attività, ma anche mediatori culturali, e più in generale gli operatori economici. Quindi l’individuazione di queste figure lavorative/professionali, sulla base di quali criteri veniva fatta? Veniva fatta essenzialmente laddove si ipotizzava che una certa attività, riconducibile a quella figura, avesse la necessità di confrontarsi con ordinamenti diversi da quello di provenienza. Quindi ad esempio un operatore economico veneto, che necessita di contrattare con un imprenditore cinese, oppure il mediatore culturale che necessita, che non è solo un mediatore linguistico, ma è anche un mediatore della cultura, e quindi un soggetto che dovrebbe essere in grado di interpretare un certo tipo di messaggio, in modo tale che questo venga accolto nella cultura diversa dalla propria. Con il diffondersi del diritto comparato all’interno degli insegnamenti universitari in Italia, ma non solo, vengono individuate inizialmente una serie di figure, lavorative, professionali, che si ritiene abbiano maggiore esigenza immediata, rispetto ad altre per quanto attiene alla conoscenza della comparazione anche giuridica. Un fattore in qualche modo già presente in questi anni, alla fine degli anni ’70, ma che poi si accentua in modo importante nei decenni successivi, come fattore che riveste un ruolo fondamentale nella necessità di conoscere realtà giuridiche diverse dalla nostra, è il fattore della globalizzazione. Il fattore della globalizzazione, al quale si affianca un’intensificazione che potremmo definire esponenziale, degli scambi economici. Molto spesso questo tema della globalizzazione è percepito come un tema descrittivo, generico, una sorta di formula residuale di chiusura che invece non

assume quella che -dal punto di vista della analisi che stiamo conducendo- rappresenta, cioè un elemento estremamente significativo e importante, come quando usando un’immagine poco ortodossa, si va dal medico, che non trova la diagnosi e ipotizza come causa lo stress. La globalizzazione, ne stiamo parlando come fattore avente un ruolo tecnico, la globalizzazione, sta incidendo sulla società in generale, e sui fenomeni giuridici, in modo estremamente rilevante. Apriamo solo una parentesi per citare alcuni dei profili più importanti: sta incidendo sotto il profilo delle tutele, dei diritti individuali, sta incidendo sotto il profilo del commercio internazionale, quindi nel rapporto tra diritto dell’economia e diritto delle persone, sta incidendo di conseguenza sul tema dei trasporti e della reperibilità delle merci, sotto il profilo della privacy, in modo quasi emergenziale, e sta incidendo in modo positivo, come fattore che i sociologi definiscono come una vera rivoluzione. Ma è sufficiente vedere come noi stiamo cambiando con l’utilizzo delle tecnologie, per capire che la globalizzazione sta incidendo a livello globale trasformando la società, il modo di apprendere e comunicare delle persone, conseguentemente il diritto che in certi settori giunge dopo, quando la esigenza sociale si è già verificata, in realtà molto spesso ormai, giunge prima, nel senso che, ricordate qualche anno fa si pose il tema della titolarità nei termini di proprietà, quindi di diritto reale, quindi in termini di relazione e appartenenza, delle informazioni inserite in Facebook. Il tema era questo, le informazioni che voi inserivate e avete inserito in quell’ambito non erano più controllabili nella loro eliminazione, e ancora prima, dal punto di vista giuridico, i consensi che voi esprimevate, senza nemmeno leggere quello che molti ancora fanno, cedevano la titolarità delle informazioni, che quindi diventavano di dominio pubblico e venivano utilizzate ai fini più diversi. Questo è un tema che in qualche modo è stato corretto qualche anno fa. E cito questo tema perché chiaramente come criterio generale di giuristi accorti e comparatisti, dovete presumere sempre il dolo del vostro interlocutore, non la sua ignoranza. Dal punto di vista strategico è vincente, perché se fate l’errore opposto, cadete in una ingenuità che spesso è facilmente manipolabile a scopi determinati. Questo modo di esprimersi complottistico, io capisco che possa sembrare tale, ma è proprio di chi ha un’approfondita conoscenza delle tematiche di cui stiamo parlando. L’esempio è per dirvi che il diritto viene prima, perché quelle piattaforme in generale, hanno alle spalle le consulenze di studi legali, altamente specialistici che predispongono l’acquisizione delle informazioni, e che solo successivamente vengono quasi colti di sprovvista da chi cade in questa profilazione. Il regolamento europeo sulla privacy è entrato in vigore all’inizio dell’estate, pur essendo atto immediatamente precettivo, perché i regolamenti dell’unione sono direttamente applicabili, e non sono come le direttive che necessitano della conversione, pur essendo un regolamento europeo, necessitava di essere attuati, perché ha caratteristiche specifiche, l’Italia lo ha attuato, con una legge ordinaria dell’agosto 2018, questo regolamento ha fissato una capacità di agire speciale. Capacità di modificare quindi in maniera autonoma ed efficace la propria

sfera giuridica, la regola sulla capacità di agire generale degli ordinamenti occidentali è il raggiungimento dei 18 anni di età, il regolamento europeo, ha creato una capacità di agire speciale, quella dei 16 anni, per dare il proprio consenso in internet, per accedere ai servizi delle informazioni di internet, questo significa che il 16enne, non solo è profilato completamente, ma anche la famiglia viene profilata. Non solo il regolamento europeo ha creato una nuova capacità di agire fondamentale, ma ha lasciato gli Stati dell’Unione liberi di modificare al ribasso questa capacità di agire speciale, fino a 13 anni. Nei prossimi giorni vi chiedo di verificare quale sia l’età per l’ordinamento italiano....


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