Fatti e atti giuridici - appunti PDF

Title Fatti e atti giuridici - appunti
Course Diritto Privato
Institution Università telematica Universitas Mercatorum di Roma
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I fatti giuridici  Il fatto giuridico Fatti giuridici: accadimenti che indossando le lenti del giurista diventano rilevanti per il diritto privato. Situazioni giuridiche soggettive: cioè le qualità del soggetto che sono rilevanti sia al fine della protezione del soggetto dalle aggressioni di terzi sia in quanto costringono il soggetto dell’ordinamento a determinati comportamenti, che possono essere sia obblighi verso una persona specifica sia doveri generali. FATTO NATURALE: sono tutti gli accadimenti nella natura delle cose. FATTO GIURIDICO: sono i fatti naturali che hanno rilievo per il diritto. I fatti in senso stretto: molti autori definiscono come esempio di fatto giuridico il passare del tempo (per Santoro Passarelli il tempo è solo una relazione tra fatti e situazioni giuridiche). In effetti all’inesorabile fenomeno, non attribuibile né alla volontà né alla coscienza di un soggetto giuridico, il diritto collega effetti acquisitivi o prescrittivi o la decadenza da situazioni giuridiche o dalla possibilità di agire in giudizio a loro tutela. Effetti giuridici: esempio l’usucapione, se il passaggio del tempo è collegato al possesso, a una inerzia da parte del titolare del diritto o se è collegato alla buona fede di chi possiede. Altro esempio la prescrizione se per il troppo tempo sono stato inerte e non ho esercitato il mio diritto, l’effetto giuridico è la prescrizione di questo diritto. Esempio: modo di dire romano “nasce un’isola in mezzo al fiume”. Esiste un effetto giuridico? Si, ovvero che qualcuno ne diventi proprietario. All’inizio ne diventavano proprietari i proprietari dei fondi vicini, ovvero quelli delle due rive del fiume e quindi che ne diventino comproprietari. Ora invece la legge impone che la proprietà si intesti in capo al demanio. Esempio: c’è stata un’alluvione e dei detriti si sono aggiunti alla proprietà di un soggetto, la legge dice che quel soggetto ne è diventato proprietario per il semplice fatto naturale.

 I fatti in senso stretto Distinzione fatti giuridici, fatti giuridici in senso stretto e atto giuridico La morte di persone fisiche. A questo evento il diritto collega l’apertura della successione (eredità) senza che rilievi, a questo fine, qual è l’origine della morte: è dovuta a cause naturali o a un suicidio? Anche se quest’ultimo è riferibile alla volontà di un soggetto ciò non è rilevante ai fini dell’apertura della successione. È questa circostanza che qualifica il suicidio come fatto in senso stretto e non come atto. Fatto giuridico: fatto/accadimento naturale che produce effetti per il diritto. FATTO IN SENSO STRETTO: non si richiama l’idea del fatto naturale, ma sono quei fatti giuridici che producono effetti per l’ordinamento a prescindere dalla considerazione che ricevono nell’ordinamento stesso o dall’eventuale provenienza umana del fatto e la sua volontarietà. L’effetto è strettamente collegato all’evento e non importa per la sua produzione se il fatto è volontario o involontario, imputabile a un soggetto giuridico o non riferibile ad alcuno. ATTO GIURIDICO: è un fatto umano e volontario. Cioè che è un fatto giuridico, ma che per produrre effetti l’ordinamento considera sia la provenienza umana del fatto (ovvero imputabilità e riferibilità) sia la sua volontarietà. Tuttavia la loro distinzione è relativa, lo stesso accadimento può essere considerato sia fatto giuridico in senso stretto sia atto giuridico. La morte di un uomo apre la successione indipendentemente dalla causa, ma se ci fosse un’assicurazione sulla vita del defunto. Conterebbe il suicidio, la provenienza umana del delitto/omicidio imputabile a un altro soggetto? Si perché le clausole dei contratti sulla vita escludono determinati eventi, tra questi c’è la provenienza umana della morte, quindi sia l’omicidio sia il suicidio. La morte di una uomo è un fatto giuridico e di conseguenza è un fatto giuridico in senso stretto anche il suicidio, ma certi effetti (es.

passaggio del rischio assicurativo) per i soggetti coinvolti del contratto vale come atto giuridico.

 Fatti e atti ATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO: è una categoria presente nel codice civile, alla base della distinzione degli atti umani giuridici in atti in senso stretto e in negozio giuridico. La categoria in senso stretto serve a definire alcuni atti che sono presenti e disciplinati dall’ordinamento e che non sono però negozi giudici, cioè non appartengono alla categoria negozio giuridico che riceve nel codice civile una sua disciplina anche se non adotta mai il termine negozio giuridico. Anche se oggi alcuni ritengono che la categoria negozio giuridico sia morto, poiché elaborato in un determinato periodo storico ed economico che oggi quindi non ha ragione di esistere. Nel codice civile però è vivo e utilizzato, in quanto detta regole per gli atti intesi come negozi giuridici ma non per quelli in senso stretto. Soprattutto per quanto riguarda alcune patologie del contratto, ossia l’invalidità e l’annullabilità. Il codice civile detta una disciplina generale dell’annullabilità solo per i negozi giuridici e quella disciplina non è applicabile agli atti in senso stretti. Per compiere un atto in senso stretto non devo essere maggiore di età, la mia volontà potrebbe anche non essere integra come la mia conoscenza degli effetti giuridici dell’atto che sto compiendo non essere piena, ma quell’atto si verificherà lo stesso. Questo non accade nei negozi perché è necessaria la piena capacità legale e piena capacità di intendere e volere e inoltre che la volontà sia integra e non viziata. Questo potrebbe comportare l’annullabilità dei negozi giuridici, ma non degli atti in senso stretto. Pertanto si proverà a chiarire che la teoria generale del negozio elaborata dalla nostra dottrina tradizionale trova ancora cittadinanza nel codice nella disciplina della capacità d’agire e naturale, nonché nella disciplina dell’invalidità del negozio per vizi della volontà. Tenteremo di capire perché il negozio si è distinto nella storia del nostro pensiero giuridico dagli altri atti rilevanti per il diritto; che cosa è stato il “dogma della volontà” (ovvero una

manifestazione di assoluta libertà del privato il quale può ottenere gli effetti che desidera con la semplice manifestazione di volontà) ; cosa ne ha comportato la caduta; cosa ne rimane nella disciplina del codice. Tutto ciò anche per dimostrare che se alla luce dell’ordinamento positivo il negozio non è l’assoluta libertà di manifestazione della volontà dei privati, non può neanche correttamente parlarsi di “morte del negozio giuridico”.

 Fatti e atti in senso stretto Differenza principale tra fatto in senso stretto e atto: è la rilevanza che per l’ordinamento assume l’imputabilità di questo atto a un soggetto dell’ordinamento. Se l’atto non è imputabile a nessun soggetto non produce alcun effetto. Esempio: la confessione che non è imputabile a nessuno perché è stata posta in essere da un soggetto mentre era sottoposto a violenza fisica quella confessione non è attribuibile a nessun soggetto e non produce effetto.

Atti e negozi  Atti Sono atti i fatti giuridici umani e volontari; nel senso che la provenienza umana e la volontarietà del fatto sono rilevanti per la disciplina giuridica al fine della produzione degli effetti. Questa categoria si divide in due altre sottocategorie: gli atti in senso stretto e i negozi. La differenza tra le due categorie sta in ciò: nell’atto in senso stretto gli effetti che si producono sono già previsti dalla disciplina del codice e sono sufficienti affinché essi si verifichino due qualità del fatto: - Che l’atto sia imputabile a un soggetto dell’ordinamento; - Che questo abbia posto in essere volontariamente la condotta. Ciò soprattutto distingue (secondo la dottrina tradizionale) l’atto in senso stretto dal negozio. Negozio giuridico in senso stretto: manifestazione di volontà diretta a produrre gli effetti che la parte stessa ha inteso produrre. Quindi non sono gli effetti previsti dalla legge, ma quelli voluti dalle parti. Questo richiede un maggior grado di consapevolezza e

volontà piena e integra e deve provenire da un soggetto capace di intendere e di volere e capace legalmente di agire. In caso contrario è annullabile.

 Gli atti in senso stretto In entrambi i casi serve la capacità di intendere e di volere, ma ai fini dell’annullabilità e dell’inefficacia i significati sono diversi. Nel negozio giuridico si richiede la capacità di intendere il valore economico (e giuridico) del contratto ed essere in grado di volere quegli effetti. Piena autonomia intellettiva. Anche gli atti in senso stretto devono essere compiuti da soggetti in grado di intendere e di volere, ma di intendere l’atto che sto per compiere, quindi in comportamento e di volerlo compiere. Minima incapacità di intendere e di volere (effetto leggero di una droga o brillo o in una fase depressiva) possono ottenere l’annullabilità del contratto perché non ero nelle piene facoltà intellettive o volutive. Esempio: sto attraversando un periodo di depressione e mi dimetto dal mio posto di lavoro senza averne un altro o disdico il contratto di affitto dell’appartamento in cui vivo senza averne un altro. Questi atti sono negozi giuridici, l’atto è valido? Si potrebbe ottenere l’annullabilità delle dimissioni o della recessione/disdetta del contratto di affitto. Non è così per l’atto in senso stretto. L’atto in senso stretto riceve molte definizioni nella nostra manualistica: in questa sede dobbiamo dare maggior rilievo all’aspetto strutturale della manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici. È un atto diretto a produrre gli effetti giuridici voluti dall’autore. La volontà si distingue dalla volontarietà: la volontà è degli effetti, che sono quindi voluti. La volontarietà è della condotta: basta che la condotta sia volontaria affinchè gli effetti si producano. L’atto in senso stretto sarà comunque imputabile all’autore. Pago un debito mentre sono brillo, comunque ho adempiuto al mio debito e la mia obbligazione si è estinta perché è l’effetto previsto dalla legge. Quello che è importante è che io non abbia perso i

soldi per strada (e il creditore li abbia trovati), cioè che io abbia voluto effettivamente dare i soldi. Ciò che conta è la volontarietà dell’atto e non la volontà dell’effetto. Nel negozio giuridico invece quello che ci vuole è la volontà dell’effetto, se non c’è il negozio è annullabile. Quindi stessa formula “incapacità di intendere e di volere”, ma due discipline diverse: inefficacia per non imputabilità dell’atto all’autore quando si parla di atti in senso stretto e annullabilità del negozio quando siamo in tema di attività negoziali. Due significati diversi: se riferito all’atto in senso stretto l’incapacità di intendere o di volere devono essere piene e totali. Nel negozio giuridico per essere rilevanti queste incapacità basta che ci sia una menomazione delle capacità intellettive o volitive, tale da porre in dubbio la mia capacità. Negozio giuridico deve esserci: - Capacità di agire (maggiorenne) - Capacità di intendere e di volere - Bisogna che colui abbia una volontà esente da vizi perché dipende dalle parti Alcuni atti giuridici in senso stretto sono annullabili quando sono espressamente previsti dalla legge e per i quali prevede lo specifico vizio per l’annullabilità. Per esempio la confessione è annullabile se ottenuta con dolo? No, è annullabile solo se non è veridica, vera. Se fosse stata un negozio sarebbe annullabile per: dolo, errore e violenza e per incapacità. I negozi giuridici possono essere qualunque manifestazione di volontà diretta a realizzare qualsiasi effetto, tutelato dall’ordinamento; mentre gli atti in senso stretto (non si collegano agli effetti voluti dalla gente, ma da quelli previsti dalla legge) devono essere espressamente previsti dalla legge stessa. Tipizzati = disciplinati dalla legge. Gli atti in senso stretto sono tutti tipici. I negozi giuridici, frutto della volontà delle persone, sono anche atipici (atti non previsti nell’ordinamento)....


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