I consorzi tra imprenditori PDF

Title I consorzi tra imprenditori
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi del Molise
Pages 4
File Size 128.1 KB
File Type PDF
Total Downloads 47
Total Views 131

Summary

consorzi tra imprenditori...


Description

CAPITOLO NONO I CONSORZI TRA IMPRENDITORI Con il contratto di consorzio, più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese ( art. 2602 c.c. ). Si fa riferimento alla L. 377/76. Il consorzio è così oggi schema associativo tra imprenditori, idoneo a ricomprendere due distinti fenomeni della realtà: CONSORZI ANTICONCORRENZIALI e CONSORZI DI COORDINAMENTO. CONSORZIO ANTICONCORRENZIALE costituito al fine prevalente o esclusivo di disciplinare – limitandola – la reciproca concorrenza sul mercato tra imprenditori che svolgono la stessa attività o attività similari. Es. consorzio costituito per il contingentamento della produzione o degli scambi tra imprenditori concorrenti. CONSORZIO DI COORDINAMENTO per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese: in questo caso, il consorzio rappresenta anche uno strumento di cooperazione interaziendale, finalizzato, anche o esclusivamente, alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate. Es. più imprenditori, e non è necessario che siano concorrenti, si consorziano per acquistare in comune determinate materie prime necessarie alle rispettive imprese, o creano un ufficio vendite in comune dei propri prodotti ( anche diversi ). A queste forme di cooperazione reciproca ricorrono in modo particolare le imprese di piccole e medie dimensioni, per raggiungere e recuperare competitività sul mercato attraverso la riduzione delle spese generali di esercizio. I consorzi anticoncorrenziali – ma anche quelli di cooperazione interaziendale - sollecitano controlli volti ad impedire che per loro tramite si instaurino situazioni di monopolio di fatto contrastanti con l’interesse generale: esigenza che oggi è soddisfatta dalla disciplina antimonopolistica ( nazionale e comunitaria ) in tema di intese. Distinzione rilevante sul piano civilistico è quella tra consorzi con ( sola ) attività interna e consorzi destinati a svolgere ( anche ) attività esterna. In entrambi si dà luogo alla creazione di un’organizzazione comune, ma nei consorzi con sola attività interna il compito di tale organizzazione si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci tra i consorziati e nel controllare il rispetto di quanto convenuto. Il consorzio in quanto tale non entra in contatto e non opera con i terzi. Nei consorzi con attività esterna, invece, le parti prevedono l’istituzione di un ufficio comune, destinato a svolgere attività con i terzi nell’interesse delle imprese consorziate. È quest’ultima la struttura più diffusa dei consorzi di cooperazione interaziendale, mentre i consorzi limitativi ella concorrenza possono assumere in concreto entrambe le forme. Il codice prevede una base normativa comune, volta a regolare la costituzione del consorzio ed i rapporti tra consorziati; detta poi disposizioni relative ai soli consorzi con attività esterna, che regolano i rapporti tra il consorzio ed i terzi che con lo stesso entrano in contatto. Il contratto di consorzio può essere stipulato solo tra imprenditori e, del resto, solo coloro che svolgono attività di impresa possono essere interessati a disciplinare o a svolgere in comune determinate fasi delle rispettive imprese. Non sono richiesti ulteriori requisiti soggettivi e perciò al consorzio potrà partecipare qualsiasi imprenditore, né è necessario che i partecipanti svolgano la stessa attività o attività similari, benché questa sia la regola

quando il consorzio ha finalità limitative della concorrenza. Il contratto di consorzio è un contratto formale. Deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità. Il contratto inoltre deve contenere una serie di indicazioni come la determinazione dell’oggetto del consorzio, degli obblighi assunti dai consorziati e degli eventuali contributi in denaro da essi dovuti per il funzionamento del consorzio. Se si tratta di consorzio di contingentamento, il contratto deve anche contenere le quote dei singoli consorziati o, quanto meno, i criteri per la loro determinazione. Durata: il contratto di consorzio è per sua natura un contratto di durata, la quale può essere fissata liberamente dalle parti, anche se una previsione contrattuale al riguardo non è necessaria. Nel silenzio il contratto è valido per dieci anni. Ammissione di nuovi consorziati: il contratto di consorzio è un contratto tendenzialmente aperto. È perciò possibile la partecipazione al consorzio di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti gli attuali consorziati. Le condizioni per l’ammissione di nuovi consorziati devono essere però predeterminate nel contratto. Il trasferimento a qualsiasi titolo dell’azienda comporta l’automatico sub ingresso dell’acquirente nel contratto di consorzio. Tuttavia, se sussiste giusta causa e solo se il trasferimento dell’azienda è avvenuto per atto tra vivi, gli altri consorziati potranno deliberare l’esclusione dell’acquirente dal consorzio, entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento. Il contratto di consorzio, al pari degli altri contratti associativi, può sciogliersi limitatamente ad un consorziato, per volontà di questo ( recesso ) o per decisione degli altri consorziati ( esclusione ). Le cause di recesso e di esclusione devono essere indicate nel contratto. Causa tipica di esclusione può essere l’inadempimento degli obblighi contrattuali. Anche l’indicazione dei casi di recesso e di esclusione non è però clausola essenziale del contrato; se nulla è pattuito, opererà sempre la causa di esclusione. L’esclusione potrà essere sempre deliberata in caso di gravi inadempienze. Il rapporto individuale, poi, può essere interrotto quando un consorziato cessi di essere imprenditore, in quanto la qualità di imprenditore delle parti è uno dei requisiti essenziali del contratto di consorzio. Scioglimento del consorzio: dalle cause di recesso e di esclusione vanno tenute distinte le cause di scioglimento dell’intero contratto di consorzio, disciplinate dall’art. 2611 c.c. il quale consente anche lo scioglimento con delibera maggioritaria dei consorziati quando sussiste una giusta causa. In mancanza, lo scioglimento anticipato dovrà essere deciso all’unanimità.

I consorzi con attività interna e i consorzi con attività esterna. I consorzi con attività interna Carattere strutturale essenziale dei consorzi è la creazione di un’organizzazione comune, a cui è demandato il compito di attuare il contratto assumendo e portando ad esecuzione le decisioni a tal fine necessarie. La struttura organizzativa di ogni consorzio si fonda sulla presenza di un organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati ( assemblea ) e di un organo con funzioni gestorie ed esecutive ( organo direttivo ).

I consorzi con attività esterna Specifica disciplina è prevista per i consorzi destinati a svolgere attività con i terzi, attraverso un ufficio a tal fine istituito. Per essi è previsto un regime di pubblicità legale destinato a portare a conoscenza dei terzi i dati essenziali della struttura consortile. Il contratto deve specificare le persone alle quali è attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i relativi poteri. È espressamente prevista la formazione di un fondo patrimoniale ( c.d. fondo consortile ), costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi, che costituisce patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati. Per quanto riguarda le obbligazioni gravanti sul fondo consortile, si distinguono  

obbligazioni assunte in nome del consorzio, a cui risponde esclusivamente il consorzio ed i creditori possono far valere i loro diritti solo sul fondo consortile; e obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, a cui rispondono solidalmente sia il consorziato o i consorziati interessati, sia il fondo consortile. Inoltre, in caso di insolvenza del consorziato interessato, il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti gli altri consorziati in proporzione delle loro quote, il che significa che per tali obbligazioni la responsabilità del fondo consortile ha funzione di garanzia. In questo caso vi è, quindi, una maggiore tutela del terzo.

Consorzi e società Consorzi e società sono istituti diversi. La diversità è netta e percepibile quando il consorzio svolge attività esclusivamente interna: manca in questo caso l’esercizio in comune di un’attività economica ( attività di impresa ) da parte dei consorziati, che invece costituisce elemento essenziale delle società. La distinzione, invece, è più sottile quando il consorzio è destinato a svolgere anche attività con i terzi. Società e consorzi con attività esterna sono infatti fenomeni associativi che presentano IN COMUNE – il normale carattere imprenditoriale dell’attività esercitata il fine di realizzare attraverso tale attività un interesse economico dei partecipanti ( scopo egoistico ). SI DIFFERENZIANO per la diversità dello scopo egoistico programmato e tipicamente perseguito. Il consorzio si caratterizza per a) la qualità di imprenditore di tutti i partecipanti al consorzio; b) lo stretto nesso funzionale che esiste tra l’attività del consorzio e l’attività svolta dai singoli imprenditori consorziati. Funzione tipica di un consorzio ( con attività esterna ) è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate ed almeno tendenzialmente destinati ad essere assorbiti dalle stesse. Intento tipico dei singoli consorziati è quindi quello di usufruire dei beni e servizi prodotti e messi a loro disposizione dall’impresa consortile in modo da conseguire un vantaggio patrimoniale diretto nelle rispettive economie, sotto forma di minori costi sopportati o di maggiori ricavi conseguiti. Lo scopo tipico ( causa ) dei consorzi è perciò diverso da quello delle società lucrative ( società di persone e società di capitali ), in quanto finalità di queste ultime è produrre utili da distribuire tra i soci e perciò esse svolgono tipicamente attività di scambio con i terzi.

Es., una società per azioni acquista merci per rivenderle sul mercato e ricavarne un guadagno da dividere tra i soci; un consorzio invece di regola acquista merci che servono alle imprese dei consorziati, per rivenderle ai consorziati stessi ad un prezzo calcolato in modo da coprire i costi di gestione e non di più ( di regola, in quanto al consorzio non è fatto divieto di svolgere anche attività lucrativa con terzi ). Lo scopo consortile ha affinità con lo scopo mutualistico delle società cooperative: anche l’impresa mutualistica non mira tipicamente a conseguire un utile dall’attività con i terzi, ma a procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto, sotto forma di un risparmio di spesa. La differenza è nel vantaggio che si persegue, specifico e tipico, in quanto l’interesse dei consorziati è quello di migliorare l’efficienza e la capacità di profitto delle rispettive preesistenti imprese ( es., riduzione dei costi di produzione o aumento dei ricavi delle rispettive imprese ). SOCIETA’ CONSORTILI Oggi è perfettamente lecito costituire una società per azioni nel cui atto costitutivo si dichiari espressamente l’esclusiva finalità consortile perseguita e altrettanto espressamente si dichiari che la società non persegue lo scopo di conseguire utili da dividere tra i soci. La disciplina mista delle società consortili non trova alcun sicuro fondamento nel sistema legislativo. Perciò si preferisce, in via di principio, la disciplina delle società per azioni ( = disciplina del tipo societario prescelto ) e gli imprenditori potranno inserire nell’atto costitutivo specifiche pattuizioni volte ad adattare la struttura societaria alla specifica finalità consortile perseguita, a patto che tali clausole non siano incompatibili con norme inderogabili del tipo societario prescelto. Così, in una società consortile: -

potrà essere previsto l’obbligo di versare contributi per far fronte alle esigenze di funzionamento dell’impresa consortile; si potrà escludere la ripartizione degli utili tra i soci; si potranno stabilire particolari condizioni per l’ammissione di nuovi soci o specifiche cause di recesso o di esclusione....


Similar Free PDFs