IL Diritto Derivato - Mie spiegazioni in merito all\'esame di Unione europea, in relazione ad alcuni PDF

Title IL Diritto Derivato - Mie spiegazioni in merito all\'esame di Unione europea, in relazione ad alcuni
Course Diritto dell'unione europea
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
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Mie spiegazioni in merito all'esame di Unione europea, in relazione ad alcuni capitoli dello Strozzi...


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IL DIRITTO DERIVATO ( Il diritto derivato è così nominato in quanto è prodotto sulle basi giuridiche contenute nei trattati. )

La produzione normativa si esplica mediante l'emanazione di atti da parte delle istituzioni, nei limiti delle competenze attribuite dai trattati e secondo i procedimenti previsti dagli stessi. L'articolo 288 del TFUE distingue gli atti vincolanti dagli atti non vincolanti ( pareri e raccomandazioni ). Innanzitutto distinguiamo fra: 1) atti vincolanti: che comportano degli obblighi giuridici e sono: le Direttive, i Regolamenti e le Decisioni  sono adottati dal consiglio, talora dalla commissione, e con il trattato di Lisbona come regola generale congiuntamente dal consiglio e P.E. La commissione ha un autonomo potere decisionale in materie limitate indicate dal trattato come in materia di concorrenza e di aiuti di Stato oppure, su delega di un atto legislativo. I trattati attribuiscono a tutti gli atti normativi la medesima forza, per cui l'eventuale conflitto va risolto secondo i criteri di specialità e cronologico: tuttavia, dopo l'entrata in vigore del trattato di Maastricht, si è operata una sorta di gerarchia formale, vista l’introduzione della procedura di codecisione, attribuendo agli atti adottati congiuntamente dal consiglio e dal parlamento europeo un valore preminente. Il trattato costituzionale, invece, ha cercato di operare una distinzione tra atti legislativi e non legislativi, non recepita però dal trattato di Lisbona. Oggi è possibile rinvenire una sorta di gerarchia fra gli atti in relazione alla funzione per la quale l’istituzione li abbia adottati  valore preminente infatti, è dato agli atti che implicano delle modifiche o delle integrazioni del diritto primario dell’unione europea ( CLAUSOLE ABILITANTI ) : sono gli atti normativi formalmente qualificabili come atti di diritto derivato, ma con un valore sovraordinato ad essi poiché strumentali alla modifica del diritto primario. L’articolo 290 TFUE  prevede l’ipotesi dell’attribuzione di una delega all’esercizio di competenze normative: cioè un atto legislativo può delegare alla commissione di adottare degli atti non legislativi che possano integrare o modificare determinati elementi di carattere non essenziale dell’atto legislativo vincolante. Prevedendo l’istituto della delega legislativa, si introduce una sorta di criterio gerarchico tra atti delegati ed atti esecutivi secondo cui, questi ultimi, non potranno derogare ai primi. Laddove sia il trattato a prescrivere la scelta del tipo di atto, l’indicazione è vincolante; laddove mancasse tale indicazione, o sia prevista una scelta, spetterà alle istituzioni scegliere di volta in volta l’atto più appropriato, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle procedure applicabili, cercando di adottare l’atto meno invasivo delle competenze statali. Se l’atto è adottato nell’ambito di competenze concorrenti devono essere giustificati alla luce del principio di sussidiarietà. 2) atti non vincolanti: che non comportano obblighi giuridici e sono: i pareri e le raccomandazioni Altra fondamentale distinzione è quella fra: - atti legislativi: sono quelli adottati attraverso una procedura legislativa, ordinaria o speciale, vale a dire una procedura che preveda la partecipazione di Parlamento e Consiglio. - atti non legislativi anche detti atti regolamentari: sono adottati con una procedura non legislativa che si caratterizza per l’assenza o del Parlamento o del Consiglio. Sono atti regolamentari, ad esempio, quelli adottati dalla sola Commissione o dal solo Consiglio. ( es gli atti di terzo grado). Gli atti regolamentari sono, secondo la giurisprudenza della Corte, “tutti gli atti di portata generale ad eccezione degli atti legislativi”. La distinzione tra atti legislativi e non legislativi rileva ai fini dell’impugnazione: in quanto a differenza degli atti legislativi, per gli atti non legislativi è previsto un regime di impugnazione più favorevole per il ricorrente per quanto riguarda la prova dell’interesse ad agire. Nell’ambito dell’azione di annullamento, il nuovo art. 263, comma 4, stabilisce che una persona fisica o giuridica, oltre ad impugnare gli atti adottati nei suoi confronti, può ricorrere anche avverso atti regolamentari che pure incidendo direttamente nella loro posizione giuridica, non li riguardano in maniera esclusiva.

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Ulteriore distinzione rilevante è quella fra: - atti di secondo grado: sono quelli che trovano la loro base giuridica in una fonte di 1° grado tendenzialmente nei Trattati istitutivi ( nb. La base giuridica per eccellenza è l art 114 tfue che consente di adottare misure di armonizzazione per il funzionamento del mercato interno. - atti di terzo grado: trovano la propria base giuridica in atti di secondo grado. Si tratta tendenzialmente degli atti delegati e degli atti di esecuzione, entrambi atti regolamentari. Ulteriore distinzione infine è quella fra: - gli atti tipici: sono espressamente previsti dal Trattato - gli atti con effetti atipici: hanno il nomen iuris identico a quello degli atti tipici, ma hanno effetti diversi da quelli normalmente ricollegati agli atti tipici. - gli atti non previsti: non sono espressamente menzionati dai Trattati. L’ATTO NORMATIVO DEVE CONTENERE: Dato che l’ue è un ordinamento derivato e, quindi, dispone solo delle competenze attribuitegli dagli stati con i trattati, l’ue deve spiegare le ragione per cui agisce, quindi vi è l’obbligo di motivazione degli atti. - Devono fare riferimento, nel preambolo, a proposte e pareri obbligatoriamente richiesti; - Obbligo di motivazione: La motivazione deve illustrare l’iter logico seguito dall’Istituzione nell’adozione dell’atto. La motivazione è contenuta di norma nel preambolo dell’atto. Se la motivazione è omessa, o anche semplicemente carente, comporta l’invalidità dell’atto, poiché è indispensabile per consentire sia agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e sia al giudice dell'Unione per esercitare il controllo giurisdizionale. - Base giuridica: Nell’ambito della motivazione assume particolare importanza l’indicazione della base giuridica, la quale consiste nell’indicazione della disposizione che attribuisce all’istituzione il potere di adottare l’atto in questione. L’indicazione della base giuridica ha importanza costituzionale secondo la Corte di Giustizia, in quanto è posta a garanzia del principio delle competenze attribuite. Se la base giuridica non è indicata o è indicata in maniera errata, costituisce un vizio sostanziale dell’atto, comportando l’invalidità dello stesso, a meno che la base giuridica utilizzata non possa ricavarsi da altri capi contenuti nell’atto. La scelta della base giuridica deve essere effettuata in base al criterio del centro di gravità dell’atto, ossia avendo riguardo alla finalità principale dell’atto. Si hanno poi delle regole particolari per esempio  L’art. 352 TFUE che ha carattere residuale e quindi può applicarsi soltanto se nessun’altra base giuridica può essere utilizzata per conseguire lo scopo perseguito.  L’art. 114 TFUE in materia di armonizzazione invece può essere utilizzato soltanto se l’atto adottato ha per oggetto principale il funzionamento del mercato interno. Talvolta è possibile fare ricorso a una duplice base giuridica, ciò è consentito solo in casi eccezionali in cui l’atto persegue più obiettivi inscindibili e di uguale importanza. ARMONIZZAZIONE

Gli atti dell’unione possono realizzare il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, ossia l’ARMONIZZAZIONE. L’armonizzazione dunque è quella tecnica legislativa utilizzata dal legislatore dell’ue al fine di ravvicinare le legislazioni degli stati membri per eliminare le disparità di disciplina che sussistono all’interno dell’ue e prevedere una disciplina uniforme.

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PRINCIPALI CATEGORIE DI ATTI VINCOLANTI. I REGOLAMENTI

Sono di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti i paesi dell’Unione europea, assicurando applicazione uniforme della normativa in tutti i paesi Ue. ( l’equivalente della legge 288 p2-2 comma)  sono atti a portata generale, con valore erga omnes  si rivolgono ad un insieme di soggetti indeterminati non individuabili a priori( questa è la differenza rispetto alle decisioni, atto diretto a destinatari determinati o determinabili ). I regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono vincolanti per le Istituzioni dell’Unione, per gli Stati membri e anche per gli individui. Non è consentita un’applicazione parziale, incompleta o selettiva dei regolamenti. Ciò non vuol dire che i regolamenti siano completi, perché talvolta debbono essere integrati con delle misure di esecuzione, adottate sia dall'istituzione che emanato l'atto, sia da un'altra istituzione dell’Ue, in particolare la commissione ex articolo 290 ( atti delegati ), sia dalle autorità nazionali. I regolamenti sono tipicamente utilizzati per dettare discipline o riforme, soprattutto nei settori di competenza esclusiva. I regolamenti hanno un’importante caratteristica, quella della diretta applicabilità: PRIMO COROLLARIO  sono direttamente applicabili( self-executing), integrandosi in ciascuno stato membro e producono effetti immediati nei confronti di tutti i soggetti di diritto interno, attribuendo così diritti ed obblighi ai cittadini Ue che i giudici nazionali hanno il dovere di tutelare; SECONDO COROLLARIO  non necessitano di atti di ricezione o attuazione per produrre effetti, anzi, secondo la Corte di Giustizia, non è consentita la trasposizione o riformulazione dei Regolamenti in diritto nazionale in quanto potrebbe nasconderne la natura comunitaria ed escludere la competenza della Corte di Giustizia in ordine alla loro interpretazione, tuttavia è possibile che siano gli stessi Regolamenti a richiedere misure di attuazione a livello nazionale, ovviando così al divieto di trasposizione. REGOLAMENTI DI BASE  adottati dal legislatore Ue REGOLAMENTI DI ESECUZIONE  adottati per dare esecuzione ai primi. I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE . Essi entrano in vigore nella data espressamente indicata o, in generale, dopo 20 giorni dalla data della loro pubblicazione. In alcuni casi di urgenza è stata ammessa l’entrata in vigore di regolamenti il giorno successivo alla pubblicazione. Di norma i Regolamenti non hanno efficacia retroattiva, salvo casi eccezionali e comunque nel rispetto del principio del legittimo affidamento.

LE DIRETTIVE Ai sensi dell’art 288 TFUE, 3 comma sono atti che hanno destinatari gli Stati membri. SONO VINCOLANTI SOLO IN RELAZIONE AL RISULTATO DA RAGGIUNGERE, lasciando liberi gli Stati nella scelta delle forme ed i mezzi. Le Direttive sono, al contrario dei Regolamenti, prive del carattere della diretta applicabilità e ciò in quanto esse richiedono sempre misure di trasposizione o recepimento a livello nazionale.  efficacia mediata, cioè creano diritti ed obblighi per i singoli soltanto in seguito all’adozione da parte dei singoli Stati degli atti con cui vengono recepiti. Con la direttiva si attiva la collaborazione tra il livello normativo dell’unione e quello nazionale, lasciando liberi gli Stati di modificare la propria normativa interna per conformarla al risultato perseguito dalla direttiva ( che deve avvenire con norme del medesimo rango di quelle sostituite). Viene utilizzata per armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari degli St.m in materia di mercato interno. ( art 114 tfue). Devono essere motivate, fare riferimento a proposte e pareri obbligatori previsti dai trattati. Entrano in vigore a partire dalla data stabilita, o 20º giorno successivo alla loro pubblicazione: non bisogna confondere la data di entrata in vigore con il termine assegnato agli Stati membri per provvedere alla sua attuazione, perché soltanto l’inosservanza di tale termine che comporta l’inadempienza dello Stato.

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La facoltà degli Stati membri di decidere la forma e i mezzi più opportuni per poterla attuare, non è sempre piena di effettiva, perché dalla stessa potrebbero derivare immediatamente degli obblighi precisi di comportamento, come gli obblighi di non fare, STAND STILL, rispettare il dovere di leale cooperazione e, scegliere comunque forme e mezzi più idonei al migliore e totale conseguimento del risultato prescritto. La necessità di misure di attuazione comporta che, in mancanza delle stesse, ai privati non può essere imposto l'onere di conoscenza dei doveri e dei diritti loro attribuiti da una direttiva non essendosi posti in essere gli adempimenti indispensabili per pretendere detta conoscenza. La direttiva è un atto a termine perchè prevede un termine entro il quale gli stati devono recepirla e, tale termine, è indicato nella direttiva stessa e di norma, è pari a due anni dalla data di pubblicazione e in pendenza del termine di recepimento di una Direttiva, cioè tra l’entrata in vigore e termine assegnato per il recepimento, gli Stati devono rispettare l obbligo di stand still cioè devono evitare l’adozione di misure che possano comprometterne gli obiettivi, esponendosi altrimenti al rischio di un ricorso per infrazione e dell’invocazione diretta delle disposizioni della direttiva dinanzi ai giudici nazionali da parte di chi abbia interesse. Il mancato recepimento di una Direttiva è ammesso solamente in caso di assoluta conformità dell’ordinamento nazionale alla Direttiva. Gli Stati membri hanno l’obbligo di notificare alla Commissione le misure adottate per dare attuazione alle Direttive. La violazione di tale obbligo comporta inosservanza della stessa e grave infrazione del diritto Ue, il venir meno del principio di leale collaborazione. Ed in tal caso il controllo della commissione si esplica attraverso la procedura di infrazione che può comportare l’erogazione di una sanzione fin dalla prima sentenza che accerta l’inadempimento nel caso in cui l’inadempimento consista nella mancata notifica delle misure adottate per dare attuazione alle Direttive. Le Direttive dettagliate sono direttive che hanno un contenuto normativo estremamente preciso che lascia agli Stati membri ben poca discrezionalità in sede di recepimento nella scelta dei mezzi per la loro attuazione, indicando le norme interne da adottare. È stata sostenuta, da parte di alcuni Stati membri, l’invalidità di tali Direttive, poiché sempre più assimilabili a regolarmenti, snaturandone la peculiarità. La Corte di Giustizia invece ha ritenuto le Direttive dettagliate legittime, ricorrendo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, quando necessarie per conseguire il fine perseguito dal legislatore comunitario e, limitandone l’effetto alla sola dimensione verticale.

EFFETTO DIRETTO ( anche ) DELLE NORME CONTENUTE NELLE DIRETTIVE. L'effetto diretto è la capacità delle norme dell'Unione Europea di creare diritti ed obblighi in capo ai singoli, tutelabili dinanzi ai giudici nazionali e alle amministrazioni nazionali senza bisogno di atti interni di esecuzione o recepimento. ( l’importanza dell’effetto diretto si coglie a pieno se si considera insieme al principio del primato dell’ue, infatti nel caso di conflitto tra norma nazionale e norma dell’unione dotata di effetto diretto il giudice nazionale deve immediatamente disapplicare la norma nazionale in questione, mentre nel caso di contrasto tra norma nazionale e norma dell’ue non dotata di effetto diretto il giudice nazionale non può disapplicare la norma ma deve rinviare la questione alla corte costituzionale affinchè si pronunci sulla compatibilità di quest’atto con gli art 11 e 117 cost. ) Tuttavia, la corte ha riconosciuto l'effetto diretto anche delle norme contenute nelle direttive. Affermando ciò la corte di giustizia ha risposto a diverse finalità: - vigilare sull'attuazione del diritto dell'Unione Europea in quanto con l'effetto diretto la corte di giustizia ha trasformato tutti gli individui che hanno interesse all'attuazione della direttiva in controllori della stessa; - sanzionare gli stati membri per il mancato rispetto del diritto dell'Unione europea e per l'obbligo di recepire le direttive. - e garantire l’efficacia del diritto dell’ue nel raggiungere gli obiettivi contro l’ inerzia degli organi nazionali che abbiano omesso l’adozione di misure di recepimento.

REQUISITI [ Gli effetti diretti si verificano se: IN GENERALE una norma è chiara, precisa ed incondizionata.

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Se però la norma è contenuta in una direttiva, sono necessarie altre DUE CONDIZIONI: - IL DECORSO INFRUTTUOSO DEL TERMINE DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA; - E DEVE ESSERE INVOCATA IN UN RAPPORTO VERTICALE ASCENDENTE ] - La direttiva imponga solo obblighi negativi, cioè di non tenere un determinato comportamento; - la direttiva si limita a confermare un obbligo previsto già da norme dei trattati e produttive di effetti diretti, come nel caso dell’articolo 28 del TFUE che pone un divieto chiaro e preciso di applicare dazi doganali; - spirato il termine assegnato per la sua attuazione, quando la direttiva: 1) ponga obblighi con un contenuto sufficientemente chiaro e preciso; 2) abbia carattere incondizionato, tale da non richiedere l’adozione di ulteriori atti di diritto interno; 3) crei diritti a favore dei singoli chiaramente individuabili nel loro contenuto. NOTE L'effetto diretto delle norme contenute nelle direttive è stato affermato per la prima volta nella sentenza van duyn, in relazione ad un procedimento avviato da una cittadina olandese contro il ministero dell'Interno britannico che le avrebbe rifiutato l'ingresso nel Regno Unito in quanto avrebbe assunto l'impiego presso la chiesa di scentology( organizzazione ritenuta pericolosa dalle autorità britanniche). Ebbene questo provvedimento appariva in contrasto con l'articolo 3 della direttiva 64 / 2001 in base alla quale i provvedimenti di ordine pubblico e pubblica sicurezza devono essere adottati in relazione al comportamento tenuto dall’individuo. Tuttavia ci si chiedeva se tale articolo fosse direttamente efficace ovvero se potesse essere invocato dalla signora per ottenere la disapplicazione del provvedimento delle autorità britanniche. e secondo la corte di giustizia se è vero che i regolamenti sono atti per natura diretti a produrre effetti diretti ciò non esclude che anche altre categorie di atti possono produrre effetti analoghi, pertanto la corte dopo aver accertato che l'obbligo risultante dall' articolo 3 è assoluto e incondizionato e non richiede nessun provvedimento di attuazione, ritiene che i singoli possono invocare tale obbligo se è contenuto in una direttiva ( che è per definizione un atto non direttamente applicabile). IMPORTANTE: Affinché una norma dell'Unione Europea contenuta in una direttiva produca effetto diretto deve essere oltre a: sufficientemente precisa, chiara e incondizionata (condizioni richieste per l'effetto diretto delle norme dell'Unione Europea in generale), deve essere anche inutilmente decorso il termine di recepimento della direttiva e tale norma deve essere invocata nell'ambito di un rapporto verticale ascendente, cioè il privato che vanti una pretesa nei confronti dello stato. Per quanto riguarda il decorso inutile del termine di recepimento ( che di regola è di 2 anni), prima della scadenza di tale termine gli stati hanno soltanto un obbligo di stand and still cioè di non adottare provvedimenti che possono pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva.  Una volta decorso il termine il problema dell'effetto diretto della norma della direttiva, si pone soltanto nel caso in cui la direttiva non sia stata recepita o sia stata recepita in maniera scorretta . Se è stata recepita correttamente, il singolo potrà invocare le norme contenute nella disciplina nazionale di recepimento e non invocare l’effetto diretto delle norme contenute nella direttiva.  Per quanto riguarda invece i rapporti verticali ascendenti cioè significa che le norme della direttiva non recepita o recepita in maniera scorretta possono essere invocati dal singolo solo nei confronti dello stato. ( dove per stato si intende il governo centrale, i ministeri ,le autorità indipendenti e anche qualsiasi organismo di diritto privato che sia stato incaricato di prestare un servizio di interesse pubblico e dispone di potere di imperio come è stato chiarito nel...


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