Iura in re aliena - Appunti di lezione 16 PDF

Title Iura in re aliena - Appunti di lezione 16
Course Istituzioni di diritto privato
Institution Università degli Studi del Molise
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Summary

le servitù del diritto romano privato, modalità di estinzione e creazione....


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Diritti reali di godimento su cosa altrui “iura in re aliena”! Le servitù! Le servitù prediali sono disciplinate dal nostro codice civile agli articoli 1027 e seguenti.! Le servitù in particolare modo sono dei diritti reali di godimento su cosa altrui, che conferiscono al titolare un diritto su un bene immobile altrui.! Si viene così a creare un vincolo di dipendenza giuridica e cioè l’immobile, il fondo o l’edificio che subisce il vincolo si dice fondo servente, mentre quello a favore del quale il vincolo è costituito si chiama fondo dominante.! In materia di servitù, grazie ad una elaborazione giurisprudenziale ci sono alcuni principi fondamentali espressi attraverso delle brevi regole.! 1. Il primo principio riguarda le servitù prediali, e stabilisce che non c’è servitù sulla cosa propria, “nulli res sua servit”, ossia nessuna servitù sulla mia cosa. È chiaro che non c’è servitù sulla cosa propria perché la servitù e uno ius in re aliena, ossia un diritto su cosa altrui, e dunque può sussistere solo tra fondi appartenenti a proprietari diversi.! 2. La seconda regola “servitus in faciendo consistere nequit” stabilisce che la servitù non può consistere in fare, infatti per la sua natura stessa di diritto reale e non di obbligazione, il contenuto della servitù non può consistere in un obbligo di fare da parte del proprietario del fondo servente, il diritto infatti grava sul fondo stesso e viene esercitato dal proprietario del fondo dominante. Il proprietario del fondo servente deve tenere rispetto alla servitù un comportamento puramente negativo che consiste nel sopportare l’esercizio della servitù. Non si deve far nulla, solo sopportare, ad esempio che io passi nel suo fondo, o che la mia grondaia stia sul suo immobile.! 3. La terza regola è sull’utilità, infatti il contenuto della servitù deve rispondere ad un’utilità economica oggettiva del fondo stesso, non ad un’esigenza personale o soggettiva del proprietario del fondo dominante. Dunque è importante che ci sia un’utilità economica oggettiva del fondo stesso. Questa utilità non deve corrispondere ad un’esigenza soggettiva personale del proprietario ma soltanto all’utilità economica oggettiva che riguarda il fondo! 4. La quarta regola è la perpetuità della servitù. Collegato col precedente dell’utilità. L’utilità oggettiva che la servitù presta al fondo dominante la rende perpetua perché è sempre collegata ed è perpetua al fondo stesso. Non è temporanea ma è perpetua . L’utilità della servitù è inerente al fondo quindi è perpetua quindi inerente sempre a quel fondo. (Settimo principio Ne deriva anche infatti la inalienabilità nel senso che le servitù si possono alienare solo con il trasferimento del fondo stesso, perché sono utili a questo.)! 5. La quinta regola è la vicinanza di due fondi. La vicinanza deve essere tale da permettere il rapporto di utile subordinazione di un fondo all’altro. La vicinanza non deve necessariamente intendersi come contiguità, l’importante è che siano abbastanza vicini.! 6. La sesta regola è l’indivisibilità della servitù. Poiché la servitù è inerente al fondo nella sua interezza, non è concepibile una servitù gravante su una parte del fondo servente o costituita a favore di una parte del fondo dominante (a meno che nell’atto costitutivo dell’alienazione del fondo non venga stabilito che la servitù possa gravare solo su una parte dell’ fondo). La servitù si intende estesa sempre a tutto l’immobile a meno che sia espressamente stabilità nell’atto costitutivo la limitazione soltanto ad una parte del fondo ben individuata! 7. La settima regola è la inalienabilità. Infatti le servitù essendo inerenti, perpetue al fondo, la servitù si può alienare solo con il trasferimento del fondo stesso. Se vendo un fondo gravato di servitù si trasferisce anche la servitù ma non si può alienare e vendere soltanto la servitù.! Gli studiosi naturalmente hanno fatto una classificazione delle servitù, infatti le servitù prediali si distinguono in servitù rustiche e servitù urbane.! Le prime ossia le servitù rustiche sono costituite a favore di un fondo dominante adibito allo sfruttamento agricolo.!

Le seconde, ossia quelle urbane, sono quelle costituite a favore di un fondo dominante urbano, di un edificio, di una villa, indipendentemente dalla ubicazione o meno in una città, dunque che non hanno uno sfruttamento agricolo.! Le prime tre servitù rustiche, anteriori alle 12 tavole sono:! Servitù per l’acquedotto: Questa consisteva nel diritto di far passare una propria condotta dell’acquedotto presso un fondo altrui.! Servitù di passaggio: Questa consisteva nel diritto di passare attraverso il fondo altrui a piedi o a cavallo.! Servitù di condotta di animali: Questa consisteva nel diritto di passare nel fondo altrui con carri, bestie da soma oppure greggi.! Se ne aggiunsero altre sempre rustiche in un periodo successivo, ad esempio la servitù di attingere acqua da un fondo altrui, la servitù di condurre ed ad abbeverare il bestiame, oppure la servitù di scavare creta e altre ancora.! Tra le servitù urbane, invece, una delle prime fu quella del diritto di caduta d’acqua, che comprendeva le servitù di far passare la fogna e la servitù di far passare la grondaia.! Sempre nell’ambito delle servitù urbane ci furono quelle che riguardano le servitù sui muri, comprendenti le servitù di appoggiare la trave sull’edificio altrui, oppure il diritto di appoggiare la propria parete a quella dell’edificio adiacente.! Ancora nelle servitù urbane ci fu quella che riguardava i diritti di luce, comprendenti il diritto di pretendere che l’edificio di fronte non venga sopraelevato, il diritto di pretendere che nel fondo dirimpetto non siano fatte opere tali da togliere la luce o la visuale nel proprio edificio.! Nel diritto giustinianeo tutte queste servitù sono denominate servitus rerum o prediali per contrapporle alle servitù personali che sono l’usufrutto, l’uso e l’abitazione.! La costituzione delle servitù! Perché vi sia una servitù riconosciuta dallo ius civile occorreva che i due fondi siano in suolo italico e che la servitù sia costituita attraverso una delle forme civilistiche stabilite.! I modi di costituzione riconosciuti dallo ius civile per costituire le servitù prediali erano i seguenti e sono gli stessi della proprietà;! Legatum per vindicatione! Mancipatio servitutis: Questo modo di costituzione valeva soltanto per le servitù rustiche, perché soltanto le servitù rustiche erano res mancipi e la mancipatio riguarda le res mancipi.! In iure cessio servitutis: Si alienava il fondo secondo il rituale del in iure cessio, quindi con quel finto processo che abbiamo visto della in iure cessio.! Agiudicatio, ossia aggiudicazione, (modo di costituzione nei giudizi divisori), qui il giudice dividendo un bene immobile tra i vari litiganti può procedere alla costituzione di servitù tra i diversi fondi risultanti dalla divisione.! Per quanto riguarda l’usucapione si è discusso a quale servitù, rustica o urbana, si applicasse il diritto di servitù.! Secondo una legge dell’età repubblicana venne vietata tale forma di costituzione delle servitù per quanto riguarda l’usucapione.! Per tutti i fondi posti al di fuori del suolo italico essendo inapplicabili queste forme di costituzione civilistica si ammise che lo stesso risultato potesse ottenersi mediante un insieme di patti e stipulazioni.! In età giustinianea, con Giustiniano, si aggiunse un altro modo di costituzione delle servitù che venne chiamato “destinazione del padre di famiglia” che riguardava un modo di costituzione sia mortis causa sia inter vivos.!

Estinzione delle servitù! Le servitù potevano estinguersi per vari motivi:! 1. Il primo motivo è per rinuncia del titolare del fondo dominante, detta remissio ossia remissione. Questa rinuncia doveva concretarsi in una operazione fittizia, ossia il titolare del fondo servente esercitava contro il proprietario del fondo dominante una finta actio negatoria, sostenendo che il fondo fosse libero. Di fronte a questa actio negatoria il proprietario del fondo dominante operava una in iure cessio ovvero rinunciava.! 2. Il secondo motivo è per non uso delle servitù, ma si concretizza in modo diverso a seconda se trattasi di servitù rustica o urbana. Per le servitù rustiche l'inutilizzazione da parte del proprietario del fondo dominante comportava l’estinzione della servitù quando si protraesse per due anni: ad esempio per due anni non passavo più per il fondo col carro o bestiame, quindi rinunciavo alla servitù. Si parla in questo caso di prescrizione estintiva. Per quanto riguarda le servitù urbane invece non bastava la riconoscibilità del mancato uso, infatti occorreva uno specifico e appariscente fatto indicativo, cioè un atto di aperta tolleranza da parte del proprietario del fondo dominante, di una attività che il proprietario del fondo servente non avrebbe potuto compiere. Per esempio: Una servitù stabiliva che io non potevo alzare l’edificio per più di una certa altezza perché altrimenti toglievo luce all’altro edificio attiguo; dunque il proprietario del fondo servente aveva fabbricato, contravvenendo ai suoi obblighi, un edificio più alto. Il proprietario del fondo dominante per tutto il periodo relativo al non usus non aveva fatto opposizione a questa edificazione facendo quindi intendere la sua implicita adesione. Quindi la servitù era estinta!! 3. Un altro modo di estinzione delle servitù è per confusione, cioè quando venga meno l’appartenenza dei due fondi a proprietari diversi, ossia quando i fondi si sono riuniti presso un unico proprietario: in questo caso diventa impossibile la sopravvivenza della servitù per il principio detto prima, nulli res sua servit , la servitù non può esistere su una cosa propria.! 4. Un altro modo di estinzione delle servitù è per distruzione totale del fondo dominante o servente. In caso di distruzione parziale la servitù si limita alla parte superstite, estendendosi eventualmente con la ricostruzione naturale o la reintegrazione dell’immobile.! 5. Infine un ultimo modo di estinzione della servitù era per mutatio rei, ossia per mutamento della cosa, dunque quando si verifichi un tale mutamento nello stato dei luoghi da rendere impossibile o inutile l’esercizio della servitù.! Tutela della servitù! All’articolo 1079 del codice civile è prevista la tutela della servitù, essa in quanto diritto reale è tutelata da una actio in rem.! Tale azione fu detta actio confessoria, ossia azione confessoria, e spettava al proprietario del fondo dominante contro il proprietario del fondo servente, quando questi ponesse ostacoli all’esercizio concreto della servitù. Per esempio non ti voglio far più passare: esiste una servitù di passaggio tra fondi dominate e servente, il proprietario del fondo servente pone ostacoli a questa servitù.! È detta actio confessoria perché mirava a far riconoscere e quindi a far confessare al convenuto l’esistenza della servitù (in giudizio).! Il convenuto poteva liberarsi dalle conseguenze della condanna mediante la restitutio che consisteva nel consentire all’attore della vindicatio servitutis l’esercizio della servitù vantata.! Qual è la tutela del diritto reale? L'actio in rem, perché è l’azione che tutela il mio diritto verso la cosa.! Quindi i diritti reali sono diritti assoluti, vantano un diritto erga omnes verso tutti i consociati.! Con la proprietà posso farne quello che voglio entro i limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico.!

Usufrutto! L'usufrutto è disciplinato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile. Esso è un diritto reale su cosa altrui, che conferisce al titolare di questo diritto detto usufruttuario, il potere di usare la cosa e di percepirne i frutti. Il rapporto di usufrutto è un rapporto assoluto in senso improprio perché interviene tra due soggetti determinati ovvero l’usufruttuario e il nudo proprietario. Bisogna tuttavia sottolineare che sebbene appare come un rapporto relativo, perché sono solo due i soggetti determinati, è detto improprio perché ha la tutela tipica di un rapporto assoluto, erga omnes (verso altri consociati), quindi l’usufruttuario potrà essere tutelato non soltanto nei confronti del nudo proprietario ma anche nei confronti dei terzi, erga omnes. Nel diritto di usufrutto il proprietario rimane tale ma essendo privo dell’uso e di frutti viene detto nudo proprietario. Una caratteristica dell’usufrutto e dei diritti ad esso analoghi (l’uso, l’abitazione) è che questi contrariamente alle servitù prediali sono intimamente connessi con la persona del loro titolare, e dunque seguono le sorti del titolare stesso estinguendosi necessariamente con la sua morte o con l’estinzione della sua capacità per capitis diminutio. Perciò pur essendo diritti reali vengono denominati anche diritti personali di godimento su cosa altrui. L’usufrutto può costituirsi su qualunque cosa immobile, mobile, semi movente come animali, schiavi purché sia fruttifera e inconsumabile. L’usufruttuario prima di iniziare l’esercizio del suo diritto è tenuto a prestare una cauzione detta cautio fructuaria che si tratta di una promessa con la quale garantisce l’adempimento dei suoi doveri, cioè con questa promessa egli garantirà al nudo proprietario, che userà e fruirà della cosa conformemente ai criteri di un buon padre di famiglia, che restituirà alla fine dell’usufrutto la cosa stessa, che si comporterà in tutto il rapporto in modo esente da dolo, che non apporterà nessuna modifica alla cosa neppure per migliorarla, deve infatti fruire secondo la sua naturale ed attuale destinazione economica. Ancora, prometterà di mantenere la cosa in buono stato, sopportando le spese relative nei limiti delle riparazioni ordinarie. L’usufruttuario non è un possessore ma è un semplice detentore della cosa. Non è un possessore ma è un detentore perché manca l’animus possidendi, nel senso che egli ha il corpus possidendi, quindi possiede la cosa, ma sa di possederla appunto perché il vero proprietario è il nudo proprietario anche se sprovvisto della cosa. Modalità di costituzione I modi di costituzione dell’usufrutto, come anche delle servitù furono: La in iure cessio usufructus, il legatum per vindicationem usus fructus e anche in età post classica i cosiddetti pactio et stipulatio, ossia dei veloci e semplici patti di stipulazione tra l’usufruttuario e il proprietario. A differenza delle servitù, tra i modi di costituzione si esclude la mancipatio, perché l’ususfrutto non è una res mancipi, e quindi non può rientrare tra i modi di costituzione dell’usufrutto stesso.! Ricordiamo che le res mancipi sono tutte le cose indispensabili, necessarie ai bisogni della famiglia.! Al contrario l’usufrutto non è considerato una res mancipi a differenza delle servitù.! L’usufrutto per la sua natura strettamente personale, è inalienabile e intrasmissibile agli eredi.! L’usufrutto si può estinguere per cause sia oggettive che soggettive.! Le cause oggettive di estinzione sono:! 1. Il perimetro dell’oggetto, inteso sia come distruzione fisica della cosa oggetto del l’usufrutto, sia come sua sopravvenuta inidoneità giuridica a formare oggetto di usufruttò. In caso di distruzione parziale l'usufrutto potrà restringersi alla parte superstite rimasta appunto sana.! 2. Il mutamento della cosa, che modifica la destinazione economica, necessariamente estingue l’usufrutto perché ha modificato la destinazione economica.! 3. La consolidazione, ossia il riunirsi nella medesima persona delle qualità di usufruttuario e di nudo proprietario.!

4. La scadenza del termine, questa può essere causa di estinzione qualora l’usufrutto è stato costituito con un termine, tuttavia ricordiamo l’esistenza dell’usufrutto vitalizio.! Le cause soggettive di estinzione dell’usufrutto sono:! 1. La morte dell’usufruttuario, infatti per la natura strettamente personale del diritto, morto l'usufruttuario si estingue perché è intrasmissibile agli eredi.! 2. La capitis diminutio dell’usufruttuario di qualunque grado (minima-massima-media) in età classica, mentre in età giustinianea solo la (maxima-media) cioè la perdita della libertà e la perdita della cittadinanza del l’usufruttuario, comportavano come causa soggettiva l’estinzione del l’usufrutto.! 3. Il rifiuto di prestare la cautio fructuaria ossia la garanzia, questa da molti giuristi non è ritenuta causa di estinzione, tuttavia noi andremo a considerarla tale.! 4. La rinuncia dell’usufruttuario al l’usufrutto.! 5. Il non uso, con la specificazione che per le cose mobili bastava un solo anno per l’estinzione.! Per quanto riguarda la tutela, l’usufruttuario sarà tutelato non solo nei confronti del nudo proprietario ma sarà tutelato erga omnes ovvero nei confronti di tutti.! All’usufruttuario compete come tutela la vindicatio usufructus per ottenere il riconoscimento del suo diritto qualora gli venga contestato dal nudo proprietario. In caso di turbative all’esercizio del diritto dell’usufruttuario il pretore gli accorda come tutela gli interdetti possessori.! Quasi usufrutto! Nel diritto giustinianeo per gli ampliati poteri ormai riconosciuti all’usufruttuario, venne concesso anche il miglioramento della cosa, che precedentemente non era previsto, gli si riconoscono altresì anche una serie di mezzi processuali esclusivi della tutela della proprietà.! L’articolo 995 del codice civile prevede un’altra figura che rientra negli iura in re aliena, nei diritti reali di godimento su cosa altrui, ed è il quasi usufrutto. Un senato consulto dell’età di Augusto ammise che potessero formare oggetto di usufrutto anche le cose consumabili, come ad esempio il denaro, e da qui nacque la figura del quasi usufrutto. È dunque una figura anomala, molto simile a quella del mutuo, infatti acquista la proprietà e ne gode in pratica distruggendola con l’uso. Il danaro verrà consumato, anche se vigeva l’obbligo di fare una premessa a titolo di cauzione per instaurare il quasi usufrutto, dove il soggetto dichiarava di restituire il tantundem eiusdem generis cioè un’altrettanta quantità di cose dello stesso genere, dunque trattasi di una figura simile a quella del mutuo. Per essere ancora più corretti si potrebbe dire che questa figura creata ma poi disciplinata e prevista dal codice civile non rientra ne nella proprietà perché poi il titolare del quasi usufrutto dovrà restituire un tantundem eiusdem generis cioè una somma che equivale al valore della cosa distrutta, e non è nemmeno uno ius in re aliena perché la cosa è praticamente consumabile. Uso All'articolo 1021 del codice civile è prevista anche la figura dell’uso, questo è un diritto reale di godimento su cosa altrui, strettamente connesso con la persona del titolare che si chiama usuario. Il contenuto di tale diritto diversamente dall’usufrutto è limitato al mero uso della cosa, esclusa la percezione dei frutti che spetta invece al proprietario, dunque questa è la differenza con l’usufrutto. In diritto giustinianeo tuttavia si riconobbe anche il diritto di percepire una modica parte dei frutti della cosa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, quindi venne a perdersi la differenza classica tra uso e usufrutto, divenendo l’uso in sostanza un usufrutto di proporzioni ridotte.! La cauzione che egli era tenuto a prestare era analoga a quella dell’usufrutto, ed è limitata all’uso e non è estesa alla parte relativa al fruire.! L’usuario inoltre deve sopportare un parziale uso della cosa da parte del proprietario nella misura in cui ciò sia necessario per ottenere i frutti.!

Per quanto riguarda i modi di costituzione ed estinzione dell’uso e per quanto riguarda la sua tutela processuale si applicano in quanto compatibili tutte le regole relative all’usufrutto! Habitatio! L’articolo 1022 del codice civile disciplina un’altra figura ossia quella dell’habitatio, che assicurava, al soggetto che ne era titolare, la facoltà di abitare una casa altrui, ed eventualmente, darla in locazione a terzi (facoltà quest’ultima espressamente riconosciuta solo in diritto giustinianeo).! Prima dell’analisi finale, sotto il periodo di Giustiniano, alcuni giuristi del periodo classico si dividevano se porre l’habitatio sotto il profilo dell’uso o dell’usufrutto, perché gli negavano autonomia.! Se inserito nell’usufrutto il titolare del diritto poteva percepire i frutti della cosa, se inserito nell’uso, invece, il proprietario del diritto poteva solo usare la cosa, abitare la casa, ma non poteva percepire i frutti.! Giustiniano successi...


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