L’ Invalidita’ DEL Matrimonio PDF

Title L’ Invalidita’ DEL Matrimonio
Course DIRITTO DI FAMIGLIA
Institution Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
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L’ Invalidita’ DEL Matrimonio...


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L’INVALIDITA’ DEL MATRIMONIO I vizi del negozio matrimoniale possono essere + o – gravi e, a seconda della gravità, possono comportare: -

IRREGOLARITA’

-

INVALIDITA’

-

INESISTENZA

IRREGOLARITA’ della celebrazione comporta una pena pecuniaria a carico dell’ufficiale di stato civile e dei coniugi responsabili del vizio.

INVALIDITA’ del matrimonio può scaturire da: violazione degli impedimenti

(fa eccezione il divieto temporaneo di nuove nozze)

mancanza della capacità di intendere e di volere o vizio della volontà di 1degli sposi simulazione Altre cause di invalidità non menzionate espressamente ma non sono desumibili dalla disciplina negoziale (ad es. mancanza di 1elemento essenziale) In caso di invalidità il matrimonio sarà nullo o annullabile? Le norme non sono chiare. Ma questa distinzione è poco rilevante perché il matrimonio invalido produce cmq effetti finché non interviene la sentenza definitiva di annullamento o d accertamento della nullità. Gli effetti verranno meno retroattivamente non per la > o < gravità del vizio ma se uno o entrambi gli sposi ne erano a conoscenza al momento della celebrazione. Legittimati ad agire sono tutti gli interessati ma il vizio non può essere rilevato d’ufficio. La distinzione, invece, diventa rilevante per quanto riguarda l’ammissibilità della convalida e per i termini di esercizio dell’impugnazione. Infatti, mentre l’azione di nullità è imprescrittibile, l’azione di annullamento si prescrive in 10 anni anche se cmq, in tema di matrimonio, molte norme prevedono dei termini di decadenza <

la prescrizione decennale si applicherà solo se non è

previsto un termine < sempre che nel frattempo il vizio non sia stato sanato.

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In via generale si ritiene che: danno luogo a

la mancanza di stato libero

- gli impedimenti da delitto o da

NULLITA’

vincoli di parentela, affinità, adozione indispensabili; -

la mancanza di volontà

danno luogo ad

- il matrimonio del minore o dell’incapace di intendere e di

ANNULLABILITA’

volere o dell’interdetto; -

il vizio di volontà di uno sposo; - l’impedimento da vincolo di parentela, affinità, adozione dispensabili; -

la simulazione

INESISTENZA del matrimonio comporta la non produzione di effetti gli sposi non sono obbligati a rispettare i doveri coniugali e possono contrarre nuovo matrimonio. Secondo la giurisprudenza, vi è inesistenza quando delle profonde anomalie snaturano la struttura e la funzione della fattispecie negoziale. Inoltre, la giurisprudenza precisa quali sono i requisiti minimi del matrimonio:

-

2 persone di sesso ≠

-

manifestazione della volontà di contrarre matrimonio davanti all’ufficiale celebrante.

Da ciò si capisce bene che le ipotesi di inesistenza sono molto rare. Infatti, sono stati considerati esistenti il matrimonio celebrato sotto falso nome, il matrimonio concordatario non trascritto o il matrimonio non consumato. Alcune decisioni risalenti hanno considerato inesistente il matrimonio celebrato successivamente alle revoca della procura rilasciata dagli sposi ad 1 terzo oppure in caso di procura viziata o falsa. In realtà, anche in questi casi c’è una manifestazione di volontà che giustifica la tutela dello sposo in buona fede. Per cui questo vizio si considera ormai sanabile mediante coabitazione successiva

alla celebrazione

questo matrimonio si considera esistente.

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INVALIDITA’ PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEDIMENTI MATRIMONIALI La disciplina è ≠ per ogni impedimento. Ciò che è = è il fatto che la legittimazione ad impugnare spetta al PM a meno che il matrimonio invalido si scioglie per morte di 1 dei coniugi.

A) MINORE ETA’

è invalido e annullabile il matrimonio contratto dal < 18

anni non autorizzato dal tribunale. Legittimati a chiedere l’annullamento sono: il PM, i coniugi (il minore può agire personalmente) e i genitori.

L’azione si prescrive dopo 1 anno che il minore è divenuto maggiorenne. Per genitori e PM l’azione si prescrive prima se: -

ci sia stata procreazione o concepimento

-

nel frattempo il minore è diventato maggiorenne

-

sia stata accertata la sua volontà di mantenere il vincolo in vita.

In questi casi, la domanda deve essere respinta anche se il giudizio è già in corso.

Così

facendo

si

limita

l’ingerenza

di

terzi

in

una

scelta

assolutamente personale e consapevole. B) INTERDIZIONE

è invalido è annullabile il matrimonio dell’interdetto per

infermità di mente, anche quando l’interdizione sia stata pronunciata dopo la celebrazione ma il giudizio era già in corso. Legittimati ad agire sono: il PM, il tutore, l’interdetto dopo che ha riacquistato la capacità e tutti coloro che hanno un legittimo interesse (in quest’ultimo caso la legittimazione viene meno dopo la revoca dell’interdizione, tranne nel caso in cui l’interessato sia l’altro coniuge perché, in questo caso, si applica la normativa sull’errore qualora il coniuge non conosceva l’infermità mentale dell’altro, il che impedisce il regolare svolgimento della vita matrimoniale). L’azione si prescrive dopo 1 anno di coabitazione tra i coniugi dopo la revoca dell’interdizione. Quindi la coabitazione secondo il modello di vita coniugale sana il vizio. Ma anche quando manca la coabitazione, vige il termine di prescrizione di 10 anni che decorre dalla revoca della sentenza di interdizione

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C) MANCANZA DI STATO LIBERO

è invalido e nullo il matrimonio contratto

da chi era già unito da un precedente vincolo matrimoniale con altra persona senza che sia intervenuta sentenza di divorzio o di annullamento. Mentre la sentenza di divorzio deve essere passata in giudicato necessariamente prima della celebrazione del 2°matrimonio, l’annullamento può avvenire anche successivamente perché ha effetto retroattivo. Ma finché non viene dichiarato l’annullamento del 1°matrimonio , il 2° è nullo. Infatti, si violerebbe il principio fondamentale di monogamia sul quale poggia l’istituto matrimoniale . Tra l’altro la bigamia comporterebbe un reato ex art. 556 c.p. Legittimati ad agire sono: il PM, i coniugi, il coniuge del 1°matrimonio, gli ascendenti, tutti coloro che hanno un interesse legittimo e attuale. L’azione è imprescrittibile. Nel caso in cui si risposi il coniuge dell’assente o di colui che è stato dichiarato morto presunto, siccome questo matrimonio non può essere impugnato (finché non ritorna il 1°coniuge), il 2°matrimonio resta valido anche se il decesso del 1° coniuge avviene dopo la celebrazione del 2°matrimonio. D) DELITTO

è invalido e nullo il matrimonio contratto tra l’uccisore

condannato e il coniuge dell’ucciso. L’invalidità ricorre anche quando la condanna è avvenuta dopo la celebrazione ma il reato è stato commesso prima. Legittimati ad agire sono: il PM, i coniugi, gli ascendenti e tutti coloro che hanno un interesse legittimo ed attuale (ad es. i congiunti della vittima).

L’azione è imprescrittibile. E) VINCOLI DI PARENTELA, AFFINITA’, ADOZIONE, AFFILIAZIONE

danno

luogo a nullità del matrimonio se non erano dispensabili; ad annullabilità se erano dispensabili. Sottolineiamo che rileva anche il vincolo di parentela naturale; tuttavia, il rapporto di filiazione deve essere accertato giuridicamente almeno in via incidentale. L’azione di nullità non si prescrive L’azione di annullamento si prescrive dopo 1 anno dalla celebrazione.

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Legittimati ad agire sono: il PM, i coniugi, gli ascendenti e tutti coloro che hanno un interesse legittimo e attuale. sono soggetti che, per la loro posizione nell’ambito della famiglia o per il loro ufficio, sono portatori di interessi inerenti alla famiglia e ritenuti socialmente meritevoli di tutela proprio perché l’impugnazione influisce su libertà fondamentali della persona. Ad es. l’interessi dei congiunti del coniuge defunto ad escludere l’altro coniuge dalla successione con conseguente loro vantaggio.

**** INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE Gli sposi nel momento in cui danno il loro consenso devono essere nel pieno possesso delle loro capacità cognitive e volitive. La mancanza di questo requisito rende il matrimonio invalido ma annullabile, indipendentemente dalla conoscenza dell’altro coniuge circa l’incapacità.

Se l’ufficiale di stato civile sa o si rende conto dell’incapacità deve rifiutare la celebrazione. Legittimato ad agire è solo il coniuge in stato di incapacità. Il vizio è sanato se c’è stata convivenza per + di 1 anno dal momento in cui è stata riacquistata la capacità.

**** Per quanto riguarda I VIZI DELLA VOLONTA’ distinguiamo: a) VIOLENZA

si applicano gli artt. 1434 ss. c.c. sui contratti.

La minaccia deve essere tale da far temere una persona sensata di esporre sé o i propri congiunti o i propri beni ad un danno ingiusto e notevole. Per valutare la minaccia dobbiamo tener conto dell’età, del sesso e delle altre condizioni della vittima. E’ necessario che la volontà di contrarre matrimonio sia dipesa interamente dalla minaccia, che può provenire sia dall’altro sposo che da un terzo. E siccome quella matrimoniale è una libertà fondamentale, la volontà non può essere coartata in nessun modo. Tant’è vero che è stato

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anche abrogato l’art. 544 c.p. che stabiliva l’estinzione dei reati a sfondo sessuale quando l’autore si fosse sposato con la vittima. b) TIMORE DI ECCEZIONALE GRAVITA’

è causa di invalidità del

matrimonio quando deriva da cause esterne allo sposo, cioè non rileva la paura o l’angoscia che potrebbe nascere dalla vincolatività del matrimonio né il c.d. timore reverenziale che si ha quando 1soggetto è intimorito da un altro per il ruolo che questi ricopre o per la sua personalità, purché la volontà si sia costituita liberamente. Per quanto riguarda, invece, il requisito dell’eccezionale gravità, questo non indica solo l’intensità del timore ma anche una situazione pericolosa il timore è di eccezionale gravità quando il pericolo che si verifichi un grave pregiudizio è molto probabile. E, inoltre, il grave pregiudizio deve riguardare i diritti fondamentali della persona e non il suo patrimonio. Qualora manchino le minacce, quel matrimonio sarà cmq valido perché vuol dire che lo sposo ha scelto spontaneamente di contrarre matrimonio anche se lo ha fatto per sottrarsi ad un pericolo. Infatti, l’ordinamento non può tutelare questi soggetti che si sono avvalsi di un negozio così importante come il matrimonio per sottrarsi ad un pericolo remoto. Tra l’altro la sfera di invalidità si amplierebbe a dismisura. Sia la violenza che il timore danno luogo ad annullabilità. Legittimato ad agire è solo il coniuge la cui volontà è stata coartata. L’azione si prescrive in 10 anni. Il vizio viene sanato con la convivenza per oltre 1 anno dalla cessazione della coartazione. c) ERRORE

è causa di invalidità se ricade sull’ identità della persona o sul

alcune qualità

vuol dire che c’è stato uno

rilevano solo le qualità la cui mancanza

scambio tra la persona che ho

comporta una trasformazione della persona. Questo vizio rileva solo se essenziale, cioè se: -

quella qualità è stata determinante nella formazione del consenso;

-

la qualità è una di quelle tassativamente indicate dalla legge:

sposato e quella che volevo sposare. Io volevo sposare Tizio e in realtà ho sposato Caio.

102 esistenza di 1 malattia fisico o psichica o di 1 anomalia o di 1 deviazione sessuale che impedisce lo svolgimento della vita coniugale.

L’errore sussiste anche quando il coniuge che ne è affetto non ne era consapevole oppure ne era consapevole ma non pensava che ci potessero essere ripercussione nella vita coniugale. esistenza di 1 sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non < ad anni 5. La ratio della norma è semplice: la riprovazione sociale nei confronti di chi si è reso resp. di gravi reati, riprovazione che non suscita, invece, una condanna per reato colposo.

L’errore non incide sulla validità se sopravviene la riabilitazione. Per la rilevanza dell’errore non è necessario che la condanna fosse già passata in giudicato al momento della celebrazione. L’importante è che sia definitiva al momento dell’impugnazione del matrimonio. dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; condanna non < a 2 anni per delitti che riguardano la prostituzione; stato di gravidanza quando il concepimento non è stato frutto del marito. In questo modo l’ordinamento tutela quel marito che si è deciso a sposarsi per lo stato di gravidanza di cui lui, però, non è autore. Se la gravidanza è stata portata a termine, prima di agire per l’annullamento del matrimonio, si deve procedere con il disconoscimento del figlio.

Il matrimonio viziato da errore è annullabile. Legittimato ad agire è solo il coniuge in buona fede che deve provare in giudizio l’esistenza della causa e il fatto di averla ignorata prima della celebrazione. Il convenuto, invece, dovrà dimostrare che l’attore ne era a conoscenza quando ha contratto matrimonio. L’azione si prescrive in 10 anni dalla scoperta della causa. Il vizio si considera sanato se i coniugi hanno coabitato per + di 1 anno dal momento della scoperta. Tra i vizi della volontà non c’è il dolo ma siccome ormai l’opinione prevalente lo considera rilevante, attualmente il DOLO rileva come causa di invalidità del matrimonio ma solo quando è servito per indurre il coniuge raggirato in errore su determinate qualità o sull’identità. I raggiri possono provenire dall’altro sposo o da un terzo o da entrambi.

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Infine la SIMULAZIONE si ha quando gli sposi convengono, prima della celebrazione, di non adempiere ai doveri coniugali e di non esercitare i diritti relativi al matrimonio. In questo modo si crea lo stato coniugale ma non si realizza la comunione di vita. La simulazione comporta l’annullabilità del matrimonio e non la nullità perché l’ordinamento ha voluto sottolineare il suo sfavore nei confronti di questa pratica e l’ha voluta scoraggiare, rendendo il matrimonio simulato cmq produttivo di effetti. La pratica della simulazione era molto diffusa durante la 2° guerra mondiale perché

il

matrimonio

tra

persone

di

diversa

nazionalità

consentiva

l’espatrio, abbandonando i territori di guerra. Ma anche oggi, a volte le parti ricorrono alla simulazione per ottenere dei vantaggi che derivano dallo stato coniugale (l’eredità, la pensione). L’elemento caratterizzante è l’accordo degli sposi di escludere la costituzione di 1 comunione di vita fondata sui doveri previsti dalla legge. In questo caso si parla di SIMULAZIONE ASSOLUTA. ≠ è la SIMULAZIONE PARZIALE che si ha quando i coniugi concordano di escludere il rispetto solo di alcuni doveri coniugali . In questo caso non si applica l’art. 123 ma l’art. 160 c.c. che vieta di derogare ai diritti e doveri derivanti dal matrimonio, con conseguente nullità dell’accordo e validità del vincolo.

Il vincolo matrimoniale è valido anche in caso di riserva mentale, che si ha quando la simulazione è unilaterale, cioè solo 1 sposo vuole costituire un vincolo apparente. Discorso ≠ si deve fare per il matrimonio per scherzo, nel quale non c’è neanche la volontà di celebrare il matrimonio, che invece è presente nel matrimonio simulato anche se diretta a creare un’apparenza. Tant’è vero che, mentre il matrimonio simulato è annullabile, quello per scherzo è nullo. Legittimato ad agire è ciascuno coniuge entro 1 anno dalla celebrazione. Dopodiché i coniugi potranno agire solo per chiedere lo scioglimento. Il vizio può essere sanato dalla convivenza fondata sul rispetto dei doveri coniugali, anche se di breve durata. Infatti, in questo caso l’accordo simulatorio viene contraddetto dal comportamento degli sposi.

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Non sono previsti limiti di prova si può ricorrere anche ai testimoni. La dottrina prevalente ha sollevato dubbi sulla correttezza del termine simulazione sia perché il matrimonio, finché non viene annullato, è produttivo

di effetti (cioè non è nullo) sia perché la celebrazione è cmq voluta.

Si

è cercata una terminologia alternativa (esercizio abusivo della libertà matrimoniale, negozio fiduciario, …) ma senza alcun esito certo.

**** Il GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE si svolge dinanzi al giudice civile del tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza, il domicilio o la dimora. Quando l’attore è 1 coniuge, convenuto sarà l’altro coniuge; quando, invece, l’attore è un terzo, convenuto saranno entrambi i coniugi. L’intervento del PM è richiesto a pena di nullità. Nel corso del giudizio, il tribunale può autorizzare i coniugi a vivere separatamente, qualora vi sia uno stato particolarmente grave che rende intollerabile la convivenza. Il tribunale può anche adottare dei provvedimenti d’urgenza (ad es. riguardo l’affidamento dei figli) reclamabili in appello. La proposizione della domanda di annullamento può costituire giusta causa di allontanamento dalla casa familiare; e non impedisce di iniziare o proseguire un giudizio di separazione o di divorzio, che si estinguerà se nel frattempo interviene la sentenza di annullamento, il cui giudizio era cominciato prima. Ma anche quando siano già intervenuti i provvedimenti di separazione o di divorzio, il giudice potrà essere investito della questione di annullamento. Può accadere che i provvedimenti di divorzio o di separazione o di annullamento siano stati emessi da autorità straniare. La materia è disciplinata dal Regolamento comunitario 2201/2003 per quanto riguarda gli Stati membri; per tutti gli altri Stati si applicano gli artt. 3, 4 , 9, 32 della l. 218/’95. Può accadere che dello stesso giudizio siano investiti 2 giudici. Secondo la normativa comunitaria: quello adito successivamente deve sospendere d’ufficio il procedimento e attendere l’accertamento della competenza del 1°giudice adito.

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In base alla l. 218/95 il giudice italiano adito successivamente deve valutare se il provvedimento del giudice straniero potrà avere effetto in Italia. In caso di esito positivo, il giudice italiano sospenderà il giudizio in attesa della definizione del procedimento straniero. In caso di esito negativo, il giudice italiano proseguirà il giudizio. Lo stesso accade se il giudice straniero declina la propria giurisdizione il giudice ita. proseguirà il giudizio previa riassunzione su iniziativa della parte interessata. I provvedimenti stranieri sono automaticamente efficaci in Italia a meno che la parte interessata non contesti: -

la contrarietà all’ordine pubblico;

-

che la decisione è stata assunta in contumacia di una parte senza permetterle di esercitare il diritto di difesa;

-

che la decisione contrasta con un’ altra pronunciata o resa esecutiva nello stesso Stato.

Se il provvedimento straniero non è stato riconosciuto, chiunque abbia interesse può chiedere alla Corte di Appello di accertare i requisiti che lo giustificano. E se il provvedimento straniero non riconosciuto era quello di annullamento, le parti possono sempre chiedere il divorzio in Italia. Le sentenze di annullamento devono essere annotate sull’atto di nascita e sull’atto di matrimonio. Inoltre, devono essere trascritte nei registri di matrimonio. **** Rilevanza delle sentenze ecclesiastiche In base al Concordato del ’29, le cause di nullità del ...


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