La commissione Franceschini studiare PDF

Title La commissione Franceschini studiare
Course Legislazione dei beni culturali
Institution Università degli Studi di Napoli Federico II
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Summary

riassunti autonomi per studiare legislazione dei beni culturali....


Description

La commissione Franceschini Necessità di una revisione legislativa sin dai primi anni post-costituzione: l. 26. 4. 1964 n. 310 istituisce una commissione con l’incarico di condurre un indagine sulle condizioni del patrimonio e formulare proposte: 

Nuovo principio informatore della tutela non più come mera conservazione ma come presupposto della fruizione Principio di netta differenziazione dei BB.CC. dagli altri beni.



Nuovo principio di identificazione del B. C. come “quello che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà” Gli interventi di settore a partire dagli anni ‘80



L. 2.8. 1982 n. 512 sulla deducibilità del reddito dalle spese per la conservazione e sulle erogazioni per interventi di manutenzione



L. 4 .1. 1994 n. 4 “legge Ronchey” sui musei e di cd. Servizi aggiuntivi



L. 30.3.1988 n.88: nuova disciplina delle esportazioni



DPR 7.9.2000 n. 283 alienazione degli immobili del demanio culturale degli enti territoriali



D.L. 30.9. 2003 n. 269 conv. in L. 24.11. 2003 n. 326 sulla verifica dell’interesse dei beni in appartenenza pubblica.



 

Legge delega 8.10.1997 n.352 “legge Veltroni”: delega al governo ad emanare un T.U. con il solo scopo di coordinare formalmente e sostanzialmente la materia T. U. 29.10. 1999 n. 490: abolisce alcuni istituti, equipara i beni in proprietà pubblica a quelli delle persone giuridiche private senza scopo di lucro



Codifica la nozione di restauro distinguendola dalla manutenzione



Razionalizza il procedimento per la dichiarazione di interesse storico artistico



Elimina l’acquisto coattivo al restauto T.U. 29.10.1999 n 490 - Riproduce il modello delle leggi del 1939 pur determinandone la abrogazione Conservazione - Attività volta a salvaguardare i singoli beni nei loro valori materiali ed immateriali e la consistenza (l’integrità) del patrimonio culturale Godimento - Attività volta a garantire la fruizione e quindi la crescita e formazione culturale della società, i beni culturali sono ontologicamente orientati a tale finalità La legge delega 6.7.2002 n. 137 ART.10 (Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore). 1.(…) il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di: a) beni culturali e ambientali;

b) cinematografia; c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo; d) sport; e) proprietà letteraria e diritto d'autore. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princípi e criteri direttivi: a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali; c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche; Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio Articolo 1 - Principi In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. Articolo 2 - Patrimonio culturale 1. 2.

Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. ASSI PORTANTI DEL CODICE DEI BB.CC.



Sistema della Identificazione



Sistema della Conservazione



Sistema del Godimento



Sistema della Valorizzazione Articolo 10 - INDIVIDUAZIONE DEL BENE CULTURALE 1- Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2-Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c ) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico,

3- Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse [artistico o storico].

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio[, anche storico]; c) i manoscritti, gli autografi i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. (***) 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. 

Il sistema della identificazione è costituito dalle norme con cui il legislatore individua in via generale ed astratta le ‘cose’ che possono essere riconosciute quali beni culturali  assoggettate ad un regime giuridico peculiare Si sviluppa attraverso tre passaggi logici. 1) La legge: fissa la nozione giuridica di bene culturale, esplicitandone i caratteri ‘estrinseci’ – materialità, dimensione, datazione – che una ‘cosa’ deve possedere per poter possa essere inclusa nel novero di quelle considerabili culturali. 2) La legge: qualifica giuridicamente il bene culturale, esplicitandone i caratteri ‘intrinseci’– interesse, rarità, pregio – appunto la culturalità della ‘cosa’ che del bene culturale costituisce il supporto materiale. 3) La P.A. individua in concreto , e secondo modalità procedimentali dettate dal legislatore – dei singoli beni meritevoli di essere sottoposti al regime

1.

La legge: fissa la nozione giuridica di bene culturale Attraverso tre condizioni che attengono, rispettivamente, ai caratteri estrinseci:

a)

La materialità o consistenza materiale*

b)

La dimensione (singole o universalità)

c)

La datazione (settanta o cinquanta anni)

d)

La materialità o consistenza materiale* Il requisito della materialità come elemento costitutivo dei beni culturali, il legislatore codicistico è categorico, differenziandosi da quello del T.U. del 1999 Art 4 del TU («Nuove categorie di beni culturali»), recitava: «Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà». il Codice non ha ripreso l’art. 4 del T.U. quindi il connotato della materialità esca ‘rafforzato’ dall’impianto delle nuova legge. Su questo versante, insomma, il Codice è perentorio, escludendo che beni non materiali possano essere attratti nella sfera di quelli considerabili culturali. 2 La legge: qualifica giuridicamente il bene culturale I caratteri intrinseci che una ‘cosa’ deve possedere per poter essere qualificata come culturale sono anch’essi elencati all’art. 10, e consistono nella qualità del bene, e cioè – come recita la legge – nell’interesse



nella rarità nel pregio Per la gran parte dei beni in appartenenza pubblica ed ‘assimilati’ (con l’espressione ‘assimilati’ dovendosi intendere quelli in proprietà di «persone giuridiche private senza scopo di lucro» è che sia sufficiente che essi posseggano un interesse culturale, per così, semplice perché siano qualificati come beni culturali (art. 10, co. 1). Per i beni in appartenenza di privati – siano essi persone fisiche o persone giuridiche con scopo di lucro –, invece, l’interesse deve essere sempre qualificato e, cioè, o particolarmente importante (come è per le «cose immobili e mobili» che abbiano un valore intrinseco, o che presentino un riferimento con la storia, e per «gli archivi e i singoli documenti»), o eccezionale (come è nel caso delle «collezioni o serie di oggetti» e delle «raccolte librarie»). Il codice dei beni culturali Articolo 2 - Patrimonio culturale 1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela. Regime giuridico peculiare di tipo vincolistico per i beni culturali  proprietà pubblica

 proprietà privata 3 - Il procedimento di identificazione dei beni culturali Individuazione in concreto l’attività che la P.A. intraprende al fine di identificare i singoli beni da sottoporre al regime giuridico disposto dalla legge, e cioè di accertare (o meglio: acclarare) che una data ‘cosa’ possegga il carattere intrinseco richiesto (l’interesse, ovvero la rarità e il pregio) (art.10 comma 3) Procedimento di verifica Art.12 comma 1 - Verifica dell'interesse culturale 1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni,se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. … come si arriva all’attuale previsione dell’art 12 Il TU del 1999 Beni appartenenti allo stato: Nessuna identificazione e nessuna verifica, erano ope legis sottoposti alla disciplina della legge Beni appartenenti ad enti pubblici non profit: Gli enti compilavano un elenco ricognitivo dei beni considerati, che essi ritenevano di interesse culturale semplice,Il Ministero acquisiva gli elenchi senza effettuare alcuna verifica circa la bontà del giudizio tecnico-discrezionale formulato dagli enti proprietari. Beni di proprietà privata Procedimento di verifica e dichiarazione di interesse particolarmente importante o eccezionale 



La distinzione si basa sulla diversa disciplina tra beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile sancita dal codice civile. Non era produttiva di grandi effetti perche per i Beni culturali in entrambi i casi era sancita la inalienabilità e la incommerciabilità Il DPR 283/2000 fa cadere la inalienabilità ex lege dei beni culturali del demanio



Successivamente la disciplina è modificata da: DPR 7 settembre 2000 n. 283 (regolamento esecutivo) abrogato ma trasfuso quasi totalmente nell’art. 184 del Codice Urbani: si eliminano il valore autoricognitivo degli elenchi descrittivi di enti diversi dallo Stato. Sottopone i beni a procedimento di verifica da parte del Sovrintendente, che ne determina la alienabilità



L. 24 novembre 2003 n.326 (maxi decreto finanziario) anticipa molta disciplina dello schema del Codice



Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 correttivo del codice ha introdotto la attuale configurazione...


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