LE Organizzazioni Collettive PDF

Title LE Organizzazioni Collettive
Author Gianpaola Zannin
Course Diritto privato
Institution Università di Bologna
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appunti e riassunto libro completi...


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LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE LE ASSOCIAZIONI 36.1 Il concetto di associazione Le associazioni sono delle istituzioni, o delle formazioni sociali, e si indica ogni manifestazione di natura sociale e non puramente individuale dell’uomo. L’associazione si colloca nel novero dei contratti: l’istituzione prende vita da un atto di autonomia contrattuale, il contratto di associazione; il rapporto che vincola tra loro gli associati è un rapporto contrattuale. L’associazione si caratterizza:  come contratto plurilaterale con comunione di scopo, dove le prestazioni hanno come fine quello di raggiungere un determinato scopo comune  come contratto di organizzazione: le prestazioni che ciascuna delle parti esegue non vanno a diretto vantaggio delle altre, ma sono destinate allo svolgimento di una attività Sono associazioni i più diversi gruppi che perseguono scopi di carattere culturale, filantropico, sportivo ecc… Sono associazioni anche i partiti politici e i sindacati. Lo scopo dei sindacati è indirettamente economico. L’associazione è anche una organizzazione collettiva a struttura aperta, e in ciò l’associazione presenta un carattere comune rispetto alle cooperative. Il contratto di associazione è per sua stessa funzione aperto alla possibilità di nuove adesioni. Vi sono poi le società lucrative, siano esse di persone o di capitali, le quali si organizzano per la soddisfazione di un interesse per una pluralità chiusa di individui. 36.2 Associazione riconosciuta e non riconosciuta come persona giuridica Il codice civile distingue tra associazioni riconosciute come persone giuridiche e associazioni non riconosciute come tali. Le prime sono quelle che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento, le seconde sono quelle che non lo hanno chiesto, oppure lo hanno chiesto ma non lo hanno mai ottenuto. Le associazioni conseguiscono il riconoscimento della personalità giuridica in virtù della iscrizione nel registro delle persone giuridiche, tenuto dalle prefetture o se sono destinate ad operare in ambito regionale nelle materie di competenza delle regioni in virtù del registro regionale delle persone giuridiche. In via generale, il dire che una associazione è una persona giuridica, equivale a dire che essa è un soggetto di diritto a sé stante. Il dire, per contro, non lo è significa che essa non è autonomo soggetto di diritto e si risolve nella pluralità dei suoi membri. Le associazioni riconosciute:  hanno un patrimonio. che appartiene all’associazione e non ai singoli associati sul quale possono agire i creditori dell’associazione. Le associazioni non riconosciute hanno invece un “fondo comune”, sul quale si possono soddisfare le proprie ragioni  le associazioni riconosciute possono acquistare beni e possono acquistarli sia a titolo oneroso che gratuito  dalle obbligazioni assunte da una società riconosciuta risponde l’associazione con il suo patrimonio, con esclusione di responsabilità dei singoli associati  l’associazione riconosciuta è sottoposta a controlli dell’autorità governativa, anzitutto in sede di riconoscimento, essendo esaminate all’inizio, e successivamente in occasione di eventuali modificazioni dell'atto costitutivo dello statuto. Le associazioni non riconosciute invece non sono sottoposte a controlli da parte dell’autorità  solo le associazioni riconosciute sono soggette a registrazione in un apposito registro delle persone giuridiche tenuto presso le prefetture o le regioni, dove sono iscritti i dati essenziali delle associazioni ed eventualmente le loro variazioni 36.3 Il contratto di associazione e le sue vicende L’atto costitutivo dell’associazione è un contratto, la natura contrattuale dell’atto costitutivo non può essere negata per la considerazione che le parti si propongono scopi di natura ideale o comunque non economica. Se è vero infatti che è contratto solo l’accordo diretto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale è vero pure che la patrimonialità del

rapporto non dipende dalla natura dell’interesse perseguito dalle parti, che può essere pure non patrimoniale, ma si determina in base al fatto che le prestazioni con cui le parti sono obbligate siano suscettibili di valutazione economica. Il contratto di associazione ha natura consensuale: il vincolo contrattuale si perfeziona per effetto dell’accordo tra esse intercorso indipendentemente dall’avvenuta esecuzione dei conferimenti . La validità del contratto non è subordinata all’adozione di forme speciali, salva la forma scritta resa necessaria sotto pena di nullità. La forma dell’atto pubblico, non si riferisce al contratto di associazione a sé considerato, ma ad esso in quanto titolo per il riconoscimento della personalità giuridica. Il contratto di associazione si costituisce di due documenti: l’atto costitutivo e lo statuto, nel quale sono collocate le disposizioni sul funzionamento e l’organizzazione dell’ente. Tuttavia i due documenti formano un atto unitario. I requisiti necessari di questo contratto sono: lo scopo dell’associazione, le condizioni per l’ammissione dei consociati, le regole sull’ordinamento interno. L’acquisizione della qualità di associato può essere simultaneo alla costituzione del contratto (come avviene per i soci fondatori) oppure successivo ad essa, che fa del contratto di associazione un contratto aperto. L’adesione successiva ha lo stesso carattere di quella originaria, l’aderente si pone nella posizione di contraente del contratto di associazione . L’adesione si perfeziona poi nel momento dell’incontro delle dichiarazioni di volontà dell’aderente all’associazione. I diritti e gli obblighi degli associati trovano la propria fonte nel contratto di associazione, tuttavia è possibile che questo rimetta agli organi dell’ associazione la determinazione periodica delle modalità di esercizio dei diritti o delle modalità di adempimento degli obblighi da esso previsti. Il diritto di fruire dei diritti dell’associazione è determinato di anno in anno secondo quanto stabilito dagli organi direttivi dell’associazione. E’ comunemente accolto il principio secondo il quale i soci delle associazioni debbano avere parità di diritti e doveri, spesso però vi sono clausole nei contratti di associazione, che introducono disuguaglianze fra gli associati, talune di queste sono sicuramente illecite; come ad esempio la clausola che attribuisca un titolo di privilegio, oppure che attribuisce la carica di amministratore, o clausole che attribuiscono disuguaglianze tra consociati del diritto di voto ecc… Disuguaglianze di questo tipo devono ritenersi assolutamente inammissibili nelle associazioni e anche nelle società cooperative. La qualità di associato designa la posizione di parte nel rapporto contrattuale di associazione e la titolarità di quella somma di diritti e di doveri che dal contratto di associazione ne derivano. La facoltà di recesso è riconosciuta all’associato in deroga all’art. 1372 secondo cui il “contratto non può essere sciolto se non per mutuo consenso”, a ciascuna parte del contratto però è dato di provocare attraverso una dichiarazione unilaterale di volontà lo scioglimento del vincolo che la unisce alle altre parti. La deroga è prevista alla luce di un’esigenza di tutela della libertà individuale; infatti è in rapporto al contratto di associazione anche la libertà di associazione. L’esclusione dell’associato è per contro, subordinato dall’art.24 alla ricorrenza di gravi motivi: il codice civile, preclude la possibilità di esclusione arbitraria ed insindacabile, e riconosce a ciascun associato un diritto alla permanenza nell’associazione. Questo diritto viene meno solo in caso, appunto, di gravi motivi, le cause di esclusione però non sono stabilite, rimettendo al giudice la facoltà di stabilire di caso in caso la gravità o meno della situazione. La deliberazione di esclusione deve essere motivata, e la motivazione dovrà enunciare in modo specifico l’estremo dei gravi motivi richiesti per l’esclusione. L’associazione si estingue per le cause previste dall’atto costitutivo, per deliberazione dell’assemblea, per raggiungimento dello scopo, o per la sopraggiunta impossibilità di perseguirlo. Il verificarsi di una causa di estinzione tuttavia, non determina l’estinzione dell’associazione, a quel fine è necessario che l’associazione annunci lo stato di liquidazione, solo poi quando i debiti sono stati adempiuti si può estinguere l’associazione. 36.4 Gli organi delle associazioni

L’organizzazione interna delle associazioni si articola in una pluralità di organi, investiti della funzione di dare attuazione al contratto di associazione. Gli associati compongono l’assemblea, a questa si affianca l’organo formato dagli amministratori, che sono l’organo esecutivo, e se lo statuto lo prevede, alle volte vi si affianca il collegio dei probiviri. L’assemblea degli associati ha una competenza necessaria e inderogabile per alcune materie, come le modificazioni dell’atto costitutivo, dello statuto, la nomina e revoca degli amministratori ecc… All’organo amministrativo, per contro spetta la competenza esclusiva a ciò che attiene le decisioni operative, relative al compimento dei singoli atti. Gli amministratori sono colpevoli dei danni cagionati dai loro atti. L’assemblea è quindi formata dall’intera collettività degli associati e delibera nelle materie competenti ad essa, con la presenza di almeno metà degli associati. Nella prassi è frequente che l’assemblea sia formata dai delegati eletti da assemblee parziali. Essa è convocata dagli amministratori e deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e altresì laddove se ne ravvisa la necessità. La riunione degli associati in assemblea è condizione necessaria per le deliberazioni e i voti. Sono annullabili le deliberazioni dell’assemblea “contrarie alla legge o all’atto costitutivo o allo statuto”, la legittimazione dell’atto di annullamento è in primis svolto dagli organi dell’ente, ma anche a qualsiasi altro associato, e infine è riconosciuta al pubblico ministero. Gli amministratori sono l’altro organo necessario dell’associazione, i loro poteri appaiono come originari, ossia come poteri che gli amministratori ripetono direttamente da questo contratto allo stesso modo con cui derivano da esso i poteri i poteri dell’assemblea degli associati. Gli associati non possono astenersi dal nominare gli amministratori ed esercitare i propri poteri legislativamente attribuito all’organo amministrativo: essi non hanno di conseguenza alcun bisogno di un contratto per attribuire agli amministratori tali poteri. La nomina degli amministratori è seguita dalla loro accettazione. Essi sono responsabili del loro operato, e debbono risarcire il danno che abbiano con l’inadempimento dei doveri inerenti alla loro carica, cagionato all’associazione. La responsabilità dell’amministratore è regolata e disciplinata all’art. 1710 cc. La responsabilità degli amministratori verso l’ente ha natura di responsabilità contrattuale: occorre che agli amministratori sia possa essere imputato lo specifico inadempimento di un obbligo imposto loro dalla legge o dallo statuto o il fatto che essi non abbiano adempiuto con la prescritta diligenza. Gli amministratori, sono anche riconosciuti come responsabili nei confronti dei creditori dell’associazione: essi rispondono in particolare del pregiudizio arrecato alle ragioni di costoro con la violazione dei doveri inerenti alla conservazione dell’integrità di patrimonio dell’ente. La responsabilità verso costoro è responsabilità da fatto illecito, in particolare lesione del credito (2043) 36.5 Libertà di associazione e libertà nell’associazione LE FONDAZIONI E I COMITATI 37.1 Le fondazioni La fondazione può, in prima definizione, essere definita come la stabile organizzazione predisposta per la distinzione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità. Questo può essere uno scopo di assistenzialità o di natura culturale o scientifica ecc.. Anche la fondazione si colloca nel novero delle istituzioni, ossia delle organizzazioni collettive mediante le quali i privati perseguono scopi superindividuali. L’atto costitutivo della fondazione è un atto unilaterale, produttivo di effetti giuridici in virtù della sola dichiarazione di volontà del fondatore e conserva la propria funzione di atto unilaterale. L’atto di fondazione ha un duplice contenuto: è, in primo luogo. un atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale un privato si spoglia della proprietà di beni che destina ad uno scopo di pubblica utilità, e in secondo luogo è un atto di organizzazione. Il rapporto tra atto di disposizione patrimoniale e atto organizzativo può atteggiarsi. Il patrimonio può assumere rilievo preponderante rispetto all’organizzazione, in altre invece avviene il contrario.

La fondazione può essere costituita per atto fra vivi, per il quale è richiesta la forma dell’atto pubblico oppure per testamento, e in questo caso la fondazione si avvia al momento dell’apertura delle successioni. Una differenza ulteriore rispetto all’associazione è che il fondatore non partecipa, in quanto tale, all’esecuzione dell’atto di fondazione, egli si spoglia in modo definitivo della disponibilità dei beni che destina al suo scopo e non concorre nella sua amministrazione. L’esecuzione dell’atto di fondazione rappresenta per gli amministratori di questa, l’adempimento di un ufficio, essi sono vincolati nel disporre dei beni della fondazione a perseguimento dello scopo ideato dal fondatore. Gli amministratori delle fondazioni sono semplicemente degli arbitri della gestione e determinano a proprio piacimento i criteri che ritengono più opportuni per l’amministrazione della fondazione. La loro carica può essere a vita. La gamma di scopi perseguibili dalle fondazioni è abbastanza ristretta, infatti la fondazione può perseguire soltanto scopi a vantaggio della pubblica utilità. La fondazione consegue la personalità giuridica con il riconoscimento che si consegue grazie all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Ne consegue che il patrimonio destinato allo scopo si presenta come patrimonio della fondazione quale persona giuridica. 37.2 I comitati Può accadere che il fine di perseguire uno scopo di pubblica utilità, sia avvertito da persone che non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati: costoro possono allora farsi promotori di una pubblica sottoscrizione e raccogliere i fondi necessari per realizzare lo scopo, è il caso dei comitati. Il fenomeno si scompone in due fasi: i componenti del comitato (detti promotori) e i fondi formati con queste offerte (oblazioni). Coloro che provvedono alla conservazione dei fondi sono detti organizzatori. Sui fondi raccolti vi è impresso un vincolo di destinazione corrispondente a quello che grava sul patrimonio della fondazione, gli organizzatori quindi non possono disporre di quei beni se non allo scopo di realizzare il fine preposto....


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