Liberta\' Negative - riassunto PDF

Title Liberta\' Negative - riassunto
Author Tmnl97
Course Giurisprudenza
Institution Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
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riassunto...


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LE LIBERTA’ NEGATIVE “Le cosidette libertà nello Stato.” Quelle libertà che vedono la loro assoluta inviolabilità da parte dello Stato. Comprese in esse sono i diritti inviolabili dell’uomo. Le libertà costituzionalmente garantite trovano limitazione da parte dello Stato, solo nei casi indicati per legge, su provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria 1) LIBERTA’ PERSONALE Consiste nella libertà della persona fisica da ogni coercizione che ne impedisca o limiti i movimenti e le azioni, ad essa si associa anche la libertà morale. Essa non può essere limitata se non nei soli casi previsti dalla legge, su ordinanza motivata dell’autorità giudiziaria. Tali limitazioni sono: la detenzione,l’ispezione,la perquisizione,la custodia cautelare,l’arresto di polizia. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati dalla legge, gli ufficiali e gli agenti di polizia, possono adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale, che devono essere poi comunicati all’autorità giudiziaria entro 48 h dal fermo. -Ulteriori garanzie della libertà personale a) E’ punita ogni violenza fisica e morale contro le persone sottoposte a restrizioni di libertà. b) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. c) Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

d) Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. e) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, che non deve essere comunque contrario ai limiti posti nel rispetto della persona umana. f) L’estradizione del cittadino è consentita solo se prevista espressamente da convenzioni internazionali, e non è prevista per questioni politiche. g) Contro le sentenze e i provvedimenti di libetà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. 2)LIBERTA’ DI DOMICILIO E IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA La costituzione tutela il diritto dell’uomo, ad avere una propria sfera privata, entro la quale egli possa svolgere, in piena riservatezza, al riparo da interferenze esterne, il proprio modo di vivere così come ritiene più opportuno. È tutelato anche il diritto alla casa, ovvero quello di avere un abitazione idonea ad assicurare un adeguata vita privata. La tutela del diritto alla riservatezza è prevista dal codice penale, che punisce chiunque con ogni mezzo o atto lo violi. Dispone anche gli obblighi che spettano a coloro che hanno a che fare con il trattamento dei dati personali. Trova disciplina anche l’impiego dei dati sensibili, che per il loro trattamento necessitano del consenso scritto dell’interessato previa autorizzazione del Garante. *Garante: è un organo collegiale, composto da 4 membri, eletti 2 dalla Camera e 2 dal Senato. Che opera in piena autonomia e indipendenza di

giudizio e valutazione. E ha la funzione di tutelare i diritti dei cittadini e ha competenza in materia di trattamento di dati personali.

-Deroghe alla libertà di domicilio Consistono nelle perquisizioni effettuate per motivi economici, sanitari o di incolumità pubblica, che devono essere accompagnate da un mandato dell’autorità giudiziaria quando riguarda un luogo adibito ad abitazione e in caso di luoghi adibiti a posto di lavoro, sempre in presenza del titolare o di un suo delegato. 3)LIBERTA’ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA Intesa come quella epistolare,telegrafica,telefonica e di ogni altra forma di comunicazione delle quali va assicurata la libertà e la segretezza. Inoltre non è consentito ai pubblici poteri, impedire o limitare la comunicazione tra sogetti e prendere conoscenza del contenuto di tale conversazione. Le limitazioni della libertà e segretezza della corrispondenza riguardano il sequestro e le intercettazioni telefoniche, disposti solamente con atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. Altre limitazioni sono previste nei riguardi di lettere, pacchi o valori, di cui l’autorità giudiziaria abbia ragione di ritenere indirizzati all’imputato. 4)LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO Consiste nella libertà di ogni cittadino di fissare il proprio domicilio o residenza e di circolare in qualsiasi parte del territorio nazionale. Le limitazioni di tale libertà sono previste soltanto per legge e per motivi di sanità e sicurezza pubblica.

Sono previste inoltre misure di sicurezza, limitative della libertà di corcolazione per i soggetti ritenuti pericolosi per la pubblica sicurezza, che possono essere allontanate da determinate località per un tot di tempo e rispediti nel luogo in cui risiedono e anche l’obbligo del soggiorno nel luogo in cui risiedono ove non si ritengano idonee tutte le altre misure di sicurezza. Compresa è invece la libertà di espatrio, che consente ad ogni cittadino di poter uscire e rientrare liberamente dal territorio della Repubblica. A cui si ricollega anche la lbertà di emigrazione. 5)LIBERTA’ DI RIUNIONE “I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.” Per riunione è da intendersi qualunque raggruppamento di persone non stabile e non occasionale. Nel diritto di riunione è compreso il diritto di riunirsi in assemblea, riconosciuto ai lavoratori e studenti. Possono svolgersi in un luogo aperto al pubblico, privato o pubblico. In caso di riunione in luogo pubblico i promotori devono dare preavviso almeno 3 giorni prima, al questore, per motivazioni di pubblica sicurezza. Dopodichè la riunione potrà tenersi senza il bisogno di nessuna autorizzazione da parte delle autorità. Tuttavia l’autorità di pubblica sicurezza può vietare lo svolgimento di una riunione in luogo pubblico, qualora ritenga che vi siano i presupposti per nuocere alla sicurezza o all’incolumità pubblica. Nella libertà di riunione rientra anche la libertà di corteo che può considerarsi come una riunione in movimento, per la quale vale la stessa disciplina dettata per le riunioni in luogo pubblico.

6)LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE I cittadini hanni il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati dalle leggi penali. Le associazioni sono formazioni sociali stabilmente organizzate costituite al fine di soddisfare determinati interessi. La libertà di associazione si specifica: a) Nella libertà di costituire una associazione. b) Nella libertà di unirsi ad una associazione. c) Nella libertà di recedere da una associazione. Sono vietate le associazioni segrete e quelle che perseguono fini illeciti. Società segrete sono quelle che, anche all’interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza, tenendo segrete le finalità e parte dei soci, svolgono attività dirette ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali e amministrazioni pubbliche. Vietate sono anche quelle associazioni che perseguono scopi politici mediante il ricorso a organizzazioni aventi carattere militaree quelle associazioni che perseguono scopi come l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata inoltre la riorganizzazione del partito fascista e di tutte quelle attività che mirino a denigrare la democrazia e le sue istituzioni inneggiando a minacce, esaltazioni o violenze come mezzo di lotta politica.

7)LIBERTA’ DI RELIGIONE Consiste nel diritto di tutti di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non consistano in riti contrari al buon costume. In tale libertà viene fatta rientrare anche quella di non essere costretti a professare una fede religiosa e di non avere imposto il compimento di atti con significato religioso. 8)LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. a) LIBERTA’ DI STAMPA La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. -La registrazione della stampa Ogni pubblicazione va registrata presso la cancelleria del tribunale nella circoscrizione presso cui essa deve effetturasi, nel quale devono risultare i nomi del proprietario, del direttore o vice-direttore e il domicilio di essi. Fine della registrazione è quello di poter rintracciare i colpevoli, qualora siano commessi crimini per mezzo della stampa. La registrazione è stata successivamente estesa anche a radio e telegiornali. -Il sequestro degli stampati

È l’unica limitazione alla libertà di stampa e può essere disposta con atto motivato dell’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge. Può essere disposta anche dal giudice civile, come misura cautelare qualora si tratti di far cessare l’abuso di immagine altrui. -Il finanziamento della stampa La legge può stabilire che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica, e ciò per consentire una lettura critica e consapevole dei quotidiani. b) IL CINEMA E IL TEATRO Sono vietati ed possibile la censura per gli spettacoli contrari al buon costume. Per la proiezione in pubblico di un film è necessario il nulla-osta rilasciato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su conforme parere di apposite commissioni. La revisione preventiva è prevista solamente per le opere cinematografiche. c) LA RADIO E LA TELEVISIONE Al fine di dettare alcune regole in quest’ambito è stata istituita l’Autorità per per le garanzie nelle comunicazioni che ha le stesse attribuzioni del Garante per stampa e la radiotelevisione. Composta da un presidente scelto dal PDR su proposta del PDC e da 8 commissari eletti per metà dalla Camera e metà dal Senato. Sono state introdotte anche delle regole per impedire la formazioni di posizioni dominanti nel settore, allo scopo di tutelare il pluralismo delle idee e delle informazioni. -La commissione parlamentare di vigilanza Composta da 40 membri designati pariteticamente dai presidenti delle Camere, tra i rappresentanti dei gruppi parlamentari.

Hanno il compito di l’indipendenza, l’obbiettività e l’apertura del servizio radiotelevisivo alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione. Ad essa spettano inoltre le norme per garantire l’accesso al mezzo radiotelevisivo. d) INTERNET Ognuno può mettere in rete i suoi scritti di qualunque genere, con i soli limiti previsti dal codice penale. Inoltre, è consentita la pubblicazione sul web, di immagini,musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e non per scopo di lucro. È promosso dal Garante, la sottoscrizione di un codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione. 9) IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE La costituzione tutela tale diritto, che in un regime democratico, implica la pluralità di fonti di informazione, libero accesso ad esse e assenza di ingiustificati ostacoli legali,anche temporanei alla circolazione delle notizie. Soggette all’informazione pubblica sono anche le decisioni Governative che insieme all’attività della p.a non possono essere allo scuro dei cittadini. In assenza di norme che rendano tale diritto operante, quest’ultimo non può che rimanere solamente un affermazione di principio. -Diritto all’informazione nell’ordinamento Regionale In esse è espressamente riconosciuto e rientra fra le libertà positive, in modo che la Regione predisponga tutte le misure idonee affinche cittadini

e organizzazioni sociali possano essere informati e partecipare consapevolmente alla sua attività.

-La libertà di informazione I pubblici poteri non possono porre delle limitazioni alla libertà di informazione. 10) LIBERTA’ DELL’ARTE, DELLA SCIENZA E DEL RELATIVO INSEGNAMENTO All’artista o allo scienziato è concessa la massima libertà di espressione, ponendo in essere tutte quelle misure idonee a consentire l’effettivo esercizio delle attività artistiche e scientifiche. “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.” “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.” Tuttavia ad oggi non sono forniti i mezzi e gli strumenti necessari per un’adeguata ricerca scientifica, problema accentuato dal principale centro nazionale di ricerca (CNR) caratterizzato dalle inadeguatezze dell’organizzazione Governativa e amministrativa della ricerca scientifica, le quali si ripercuotono sulle Università come sedi della ricerca. A tali inefficenze si è tentato di mettere riparo con l’istituzione di un ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le università hanno acquistato un’ampia autonomia didattica, con possibilità di articolare in modo diverso i propri corsi di studio. La libertà d’insegnamento artistico e scientifico consiste nel garantire il docente contro ogni costrizione o condizionamento da parte dei pubblici poteri. Deve essere inoltre assicurata al docente una piena autonomia circa gli indirizzi e gli orientamenti culturali da elaborare o seguire. Il

docente ha quindi il diritto di comunicare le proprie idee, esporre le proprie teorie e il proprio modo di intendere e risolvere i vari porblemi in materia di sua competenza....


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